Regolamento sull'Ufficio specializzato per le questioni di parità e la Commissione per la parità tra donna e uomo
Table of Provisions (10)
Statutory Text (10 Provisions)
**Il Servizio specializzato promuove la parità tra donna e uomo Compito**
e si impegna per l'eliminazione delle discriminazioni basate sul
sesso.
La Sezione specializzata è un Dipartimento della Direzione dell'Interno. Posizione
**Compiti**
La Sezione specializzata ha in particolare i seguenti compiti
a. prepara decreti e misure cantonali che promuovono la parità tra donna e uomo;
b. promuove la parità tra donna e uomo nell'amministrazione statale, sviluppa le relative misure insieme all'Ufficio del personale e ad altri servizi competenti e ne sostiene la realizzazione;
c. consulta le autorità e gli uffici in merito a questioni relative alla parità tra donna e uomo; su richiesta può fornire informazioni anche a privati;
d. collabora con servizi e organizzazioni federali, cantonali e comunali che svolgono compiti analoghi;
e. gestisce un centro di documentazione;
f. riferisce alla Direzione dell'interno sullo stato della parità tra donna e uomo nel Cantone e sulla propria attività;
g. svolge attività di pubbliche relazioni.
**1 La sezione specializzata adempie i propri compiti in collaborazione con le relazioni**
**le altre autorità cantonali.**
**2 La sezione specializzata può richiedere informazioni alle direzioni e agli uffici.**
**Su richiesta motivata, le può essere concesso di esaminare decisioni e delibere per chiarire**
**particolari fattispecie.**
**con altri**
**uffici**
**1. 1. 16-91**
**1**
**172.6**
**Ordinanza sulla Sezione specializzata per le questioni di parità tra uomo e donna**
**3 Nella preparazione di atti normativi e misure che riguardano questioni di parità**
**e questioni femminili, la sezione specializzata viene consultata per tempo.**
**Compiti**
**II. Commissione per la parità tra donna e uomo**
1 Per la promozione della parità tra donna e uomo è
nominata una commissione.
2 La commissione consulta il Consiglio di Stato e gli sottopone,
tramite la Direzione degli interni, raccomandazioni sull'applicazione della
parità tra donna e uomo.
3 La commissione consulta e sostiene il Servizio specializzato per le questioni
relative alla parità dei diritti.
Composizione
1 La Commissione comprende al massimo quindici membri.
2 L'Ufficio per le questioni relative alla parità di genere partecipa alle sedute della Commissione con voto consultivo.
Elezioni
dei membri
I membri della Commissione sono eletti dal Consiglio di Stato per
una durata di mandato; è possibile una rielezione per due volte.
Costituzione
e Regolamento
1 Il Consiglio di Stato nomina il presidente; per il resto la
commissione si costituisce autonomamente. Essa emana un regolamento interno,
che deve essere approvato dalla Direzione dell'interno.
2 Di regola la commissione si riunisce due volte all'anno per una
seduta.
Segreteria
Il Segretariato della Commissione è gestito dal Servizio specializzato per le questioni relative alla parità.
Entrata in vigore