Ordinanza sulla direzione strategica e l'impiego dell'organizzazione cantonale di condotta (OCOC) (KFOV)
Indice delle disposizioni (16)
Testo normativo (16 Articoli)
Questa ordinanza disciplina
a. l'organizzazione e il funzionamento dell'Organizzazione Cantonale di Condotta (OCC),
b. la formazione e la preparazione per la gestione di situazioni straordinarie,
c. la chiamata dell'OCC,
d. l'informazione.
Oggetto
1 Oltre all'impiego in situazioni straordinarie, la KFO
KFO
a. per impieghi nell'ambito della protezione della popolazione in caso di
conflitti armati,
b. per la gestione di eventi in altre situazioni.
2 Le Direzioni possono richiedere al Consiglio di Stato il supporto della
KFO. Il suo impiego avviene in consultazione con la Direzione della
sicurezza.
3 Il Consiglio di Stato decide sull'impiego della KFO al di fuori di
situazioni straordinarie.
a. Impiego
1. Membri permanenti dello Stato Maggiore specializzato della KFO
sono le capo-dipartimento o i capi-dipartimento rispettivamente,
o i loro rappresentanti designati, delle seguenti unità amministrative
a. della Polizia cantonale,
b. dell’Ufficio militare e della protezione civile,
c. dei Vigili del fuoco cantonali,
d. dell’Ufficio per i rifiuti, l’acqua, l’energia e l’aria,
e. del Servizio medico cantonale,
f. dell’Ufficio dell’economia,
g. del Dipartimento della comunicazione del Consiglio di Stato,
h. della Cancelleria di Stato,
i. dell’organo competente per la gestione integrale dei rischi,
j. dei Consigli comunali delle città di Zurigo e Winterthur,
k. dell’Associazione dei presidenti di comune.
2 Il Consiglio di Stato può avvalersi di ulteriori membri nella gestione
di situazioni straordinarie.
3 Lo Stato Maggiore specializzato può avvalersi di esperti aggiuntivi.
1 La Polizia cantonale mette a disposizione i mezzi in termini di
personale e l'infrastruttura tecnica e spaziale. Essa è in particolare
responsabile della tempestiva tenuta del giornale, della visualizzazione,
della rappresentazione della situazione e della documentazione.
2 Essa può avvalersi dell'organizzazione di condotta dell'Organizzazione
cantonale di protezione civile.
c. Supporto
alla condotta
Dipartimento
sicurezza
Stato maggiore
specializzato
B. Preparazione per situazioni straordinarie
La Direttrice o il Direttore della Direzione della sicurezza
a. si lascia informare a intervalli regolari dalla Comandante o dal
Comandante della Polizia cantonale sullo stato di preparazione
del KFO e, se necessario, informa il Consiglio di Stato;
b. crea le condizioni organizzative affinché il Consiglio di Stato o un
comitato possa in qualsiasi momento assumere la direzione strategica
in situazioni straordinarie;
c. informa il Consiglio di Stato su imminenti situazioni straordinarie;
d. sottopone al Consiglio di Stato una proposta per la direzione strategica,
in particolare per l'istituzione di un comitato di governo, per l'impiego
dello stato maggiore specializzato, nonché per l'informazione e la comunicazione.
1 Lo stato maggiore specialistico e i suoi membri valutano regolarmente
la situazione. Essi provvedono alle necessarie misure preparatorie
per la gestione di possibili situazioni straordinarie.
2
KFOV
2 Le misure preparatorie comprendono in particolare
a. la formazione,
b. la definizione dei processi di condotta e di lavoro,
c. la messa a disposizione dell'infrastruttura necessaria.
172.5
3 Le Direzioni mettono a disposizione dei membri dello stato maggiore specialistico i mezzi necessari per l'adempimento dei compiti.
4 Se minaccia una situazione straordinaria, ogni membro dello stato
maggiore specialistico può richiedere al Comandante o alla Comandante della Polizia Cantonale la convocazione della KFO.
5 I membri dello stato maggiore specialistico informano i loro superiori politici.
1 La Polizia cantonale
a. dirige la formazione dei membri dell'OGC,
b. coordina la formazione delle organizzazioni partner della protezione civile nel settore della gestione di situazioni straordinarie,
c. sostiene i Comuni nella formazione dei loro organi direttivi.
2 I membri dello stato maggiore specializzato la supportano in questo compito.
Formazione
C. Gestione di situazioni straordinarie
1 La comandante o il comandante della polizia cantonale convo- Convocazione
ca la KFO. Informa la direttrice o il direttore della Direzione della KFO
della sicurezza in merito alla convocazione e all'attività della KFO.
2 La direttrice o il direttore della Direzione della sicurezza infor-
ma il Consiglio di Stato.
1 Nell'ambito delle sue funzioni ai sensi del § 10 BSG³, il Consiglio di Direttive del
Governo decide in particolare in merito a incarichi supplementari alla di- Consiglio di
rezione della KFO.5 Governo
a. Disposizioni generali
2 Può istituire una commissione per eventi specifici. Ne fanno parte
la Presidente o il Presidente del Consiglio di Governo, la Direttrice
o il Direttore del Dipartimento della sicurezza e un altro membro
del Consiglio di Governo.
1. 1. 24-123
3
b. Rapporti con
autorità extra-
cantonali
c. Gestione delle
informazioni
Direttive della
Cancelleria di
Stato e della
Conferenza dei
Segretari
Generali
Azione in caso
di pericolo
Direttive dello
Stato Maggiore
Specializzato
Direzione
dell'intervento
a Zurigo e
Winterthur
172.5
KFOV
1 Il Consiglio di Stato decide in merito a richieste di sostegno da parte
della Confederazione, di altri Cantoni e del vicino Estero. Esso coordina
gli interventi comuni con le autorità extracantonali.
2 Le forze di supporto extracantonali sono assegnate al CFOR per la
collaborazione.
Il Consiglio di Stato impiega la propria divisione Comunicazione e la Polizia cantonale per la gestione delle informazioni.
1 La Cancelleria di Stato consiglia e assiste il Consiglio di Stato
nell'esercizio della direzione strategica.
2 Il Consiglio di Stato può avvalersi, quale ulteriore supporto, della
Conferenza dei Segretari Generali.
Qualora un tempestivo Handeln del Regierungsrates non fosse possibile,
adottano in sua vece la Kommandantin o il Kommandant della
Polizia cantonale le misure necessarie. Essi o esse informano
il Regierungsrat senza indugio.
a.
b.
1 Lo stato maggiore specializzato
a. osserva e valuta la situazione e analizza le minacce,
b. adotta misure immediate,
c. elabora piani d'azione per possibili situazioni,
d. fornisce raccomandazioni tecnicamente necessarie a terzi.
2 Il Consiglio di Stato può attribuirgli ulteriori compiti da svolgere autonomamente in singoli casi.
Se in una situazione straordinaria nelle città di Zurigo o Winterthur sussiste un rischio di danno che si estende al di là del loro territorio, il Consiglio di Stato decide se la direzione generale delle operazioni spetti al Cantone anche nelle città.
D. Altre situazioni
1 Le Comuni comunicano alla Polizia cantonale i loro organi
dirigenziali.
2 Se più Comuni si uniscono in un’associazione di sicurezza,
costituiscono un’organizzazione dirigenziale comune.
4
KFOV
172.5
3 Se la Polizia cantonale supporta un Comune nella gestione di
un evento, ne assume la direzione generale.
1 RS 66, 249; per la motivazione si veda FO II 2011, 93.
2 Entrata in vigore: 1° aprile 2011.
3 RU 520.
4 Inserito dalla DGC del 17 marzo 2021 (RU 76, 116; FO II 2021-03-26). In
vigore dal 1° maggio 2021.
5 Versione conformemente alla DGC del 17 marzo 2021 (RU 76, 116; FO II
2021-03-26). In vigore dal 1° maggio 2021.
6 Versione conformemente alla DGC del 12 dicembre 2023 (RU 78, 547; FO II
2023-12-15). In vigore dal 1° gennaio 2024.
1. 1. 24-123
5