Ordinanza concernente la legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (LAP) (WLV)
Table of Provisions (8)
Statutory Text (8 Provisions)
7 1 Organi dell'approvvigionamento economico del Paese sono
a. il Consiglio di Stato,
b. il Dipartimento dell'economia pubblica,
c. il o la Delegata o Delegato cantonale per l'approvvigionamento economico del Paese (DCAEP),
d. i Servizi comunali per l'approvvigionamento economico del Paese (SCAEP).
2 Gli organi garantiscono che la loro prontezza all'impiego sia assicurata in ogni momento, tenendo conto del tipo, della gravità e dell'estensione delle situazioni di penuria.
Organi
**1. Il Consiglio di Stato sovrintende all'esecuzione cantonale della legislazione federale sulla garanzia dell'approvvigionamento del Paese.**
**2. Se necessario, e su proposta della Direzione dell'economia pubblica, mette a disposizione della o del DTL il personale, i locali, il materiale e gli altri mezzi necessari.**
8 La Direzione dell'economia pubblica designa il o la KDWL Economia pubblica e ne stabilisce il capitolato d'oneri.
7 1 Il o la CPLV
a. dirige su incarico e istruzioni della Confederazione l’esecuzione
dell’approvvigionamento economico del Paese a livello cantonale,
b. assicura il collegamento con l’Organizzazione condotta cantonale
(OCC),
c. informa la popolazione,
d. sorveglia i PLV.
direzione
CPLV
1.10.24-126
1
172.4 O all’ordinanza federale sull’approvvigionamento economico del Paese
2 Egli o ella designa i responsabili delle seguenti unità e ne stabilisce i
cahier des charges:8
a. Settori specializzati Energia, Esercizi, Alimentazione, Medicinali,
Logistica e Tecnologia dell’informazione e della comunicazione
(TIC),
b. Funzioni di stato maggiore Servizio giuridico, Informazione
popolazione e Segreteria.
3 Egli o ella provvede a un’adeguata rappresentanza dell’economia.
8 1 Le Sezioni specializzate operano su incarico e secondo le istruzioni della
o del KDWL. Esse
a. svolgono i compiti conformemente al loro capitolato d'oneri,
b. apportano e trasmettono conoscenze specialistiche ed esperienza provenienti dall'economia o dall'amministrazione,
c. si collegano in rete con le corrispondenti organizzazioni dell'economia e dell'amministrazione.
2 Esse sono, sotto il profilo tecnico, i referenti degli uffici federali.
6 1 Le funzioni di stato maggiore Servizio giuridico, Informazione alla
popolazione e Segreteria sono attive su incarico e direttiva della o del
CDAL.
2 La Segreteria è in particolare competente per
a. la pianificazione, preparazione ed esecuzione di compiti e
misure dell'approvvigionamento economico del Paese,
b. il coordinamento delle attività dei settori specialistici e con la
UFC,
c. la formazione, informazione e consulenza del PAL.
7 1 I comuni designano i GLD e ne definiscono i capitolati
d'oneri secondo le istruzioni del o della CDRG.
2 I GLD garantiscono che le situazioni di carenza siano gestite
nell'ambito di competenza dei comuni e che le misure ordinate
dal o dalla CDRG vengano attuate.8
Fachbereiche und Stabsfunktionen sowie die Ausbildung der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der GWL.
2
V zum Bundesgesetz über die wirtschaftliche Landesversorgung
172.4
2 Leiterinnen und Leiter der Fachbereiche und der Stabsfunktio-
nen, die nicht beim Kanton angestellt sind, werden nach § 55 der Voll-
zugsverordnung zum Personalgesetz vom 19. Mai 19993 entschädigt.
3 Die Gemeinden tragen die übrigen Kosten der GWL.
1 OS 66, 107; Begründung siehe ABI 2010, 2895.
2 Inkrafttreten: 1. März 2011.
3 LS 177.111.
4 SR 531.
5 SR 531.11.
6 Eingefügt durch RRB vom 11. Juli 2018 (OS 73, 351; ABI 2018-07-27). In Kraft
seit 1. Oktober 2018.
7 Fassung gemäss RRB vom 11. Juli 2018 (OS 73, 351; ABI 2018-07-27). In Kraft
seit 1. Oktober 2018.
8 Fassung gemäss RRB vom 3. Juli 2024 (OS 79, 301; ABI 2024-07-19). In Kraft
seit 1. Oktober 2024.
1.10.24-126
3
***
Aree specialistiche e funzioni di staff, nonché la formazione delle collaboratrici e dei collaboratori della GWL.
2
O all'ordinanza federale sull'approvvigionamento economico del Paese
172.4
2 Le e i responsabili delle aree specialistiche e delle funzioni di staff, che non sono impiegati presso il Cantone, sono indennizzati conformemente al § 55 dell'ordinanza d'esecuzione della legge sul personale del 19 maggio 19993.
3 I Comuni sopportano le restanti spese della GWL.
1 RO 66, 107; per la motivazione si veda BUC 2010, 2895.
2 Entrata in vigore: 1° marzo 2011.
3 RS 177.111.
4 RS 531.
5 RS 531.11.
6 Inserito mediante decisioni del Consiglio di Stato dell'11 luglio 2018 (RO 73, 351; BUC 2018-07-27). In vigore dal 1° ottobre 2018.
7 Versione conforme alle decisioni del Consiglio di Stato dell'11 luglio 2018 (RO 73, 351; BUC 2018-07-27). In vigore dal 1° ottobre 2018.
8 Versione conforme alle decisioni del Consiglio di Stato del 3 luglio 2024 (RO 79, 301; BUC 2024-07-19). In vigore dal 1° ottobre 2024.
1.10.24-126
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