Legislator · Canton Zurigo — Raccolta delle leggi cantonali
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172.4 WLVLAP CH-ZH

Ordinanza concernente la legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (LAP) (WLV)

8 Articles / Provisions · Canton Zurigo — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (8)

Statutory Text (8 Provisions)

7 1 Organi dell'approvvigionamento economico del Paese sono

a. il Consiglio di Stato,

b. il Dipartimento dell'economia pubblica,

c. il o la Delegata o Delegato cantonale per l'approvvigionamento economico del Paese (DCAEP),

d. i Servizi comunali per l'approvvigionamento economico del Paese (SCAEP).

2 Gli organi garantiscono che la loro prontezza all'impiego sia assicurata in ogni momento, tenendo conto del tipo, della gravità e dell'estensione delle situazioni di penuria.

Organi

**1. Il Consiglio di Stato sovrintende all'esecuzione cantonale della legislazione federale sulla garanzia dell'approvvigionamento del Paese.**

**2. Se necessario, e su proposta della Direzione dell'economia pubblica, mette a disposizione della o del DTL il personale, i locali, il materiale e gli altri mezzi necessari.**

8 La Direzione dell'economia pubblica designa il o la KDWL Economia pubblica e ne stabilisce il capitolato d'oneri.

7 1 Il o la CPLV

a. dirige su incarico e istruzioni della Confederazione l’esecuzione

dell’approvvigionamento economico del Paese a livello cantonale,

b. assicura il collegamento con l’Organizzazione condotta cantonale

(OCC),

c. informa la popolazione,

d. sorveglia i PLV.

direzione

CPLV

1.10.24-126

1

172.4 O all’ordinanza federale sull’approvvigionamento economico del Paese

2 Egli o ella designa i responsabili delle seguenti unità e ne stabilisce i

cahier des charges:8

a. Settori specializzati Energia, Esercizi, Alimentazione, Medicinali,

Logistica e Tecnologia dell’informazione e della comunicazione

(TIC),

b. Funzioni di stato maggiore Servizio giuridico, Informazione

popolazione e Segreteria.

3 Egli o ella provvede a un’adeguata rappresentanza dell’economia.

8 1 Le Sezioni specializzate operano su incarico e secondo le istruzioni della

o del KDWL. Esse

a. svolgono i compiti conformemente al loro capitolato d'oneri,

b. apportano e trasmettono conoscenze specialistiche ed esperienza provenienti dall'economia o dall'amministrazione,

c. si collegano in rete con le corrispondenti organizzazioni dell'economia e dell'amministrazione.

2 Esse sono, sotto il profilo tecnico, i referenti degli uffici federali.

6 1 Le funzioni di stato maggiore Servizio giuridico, Informazione alla

popolazione e Segreteria sono attive su incarico e direttiva della o del

CDAL.

2 La Segreteria è in particolare competente per

a. la pianificazione, preparazione ed esecuzione di compiti e

misure dell'approvvigionamento economico del Paese,

b. il coordinamento delle attività dei settori specialistici e con la

UFC,

c. la formazione, informazione e consulenza del PAL.

7 1 I comuni designano i GLD e ne definiscono i capitolati

d'oneri secondo le istruzioni del o della CDRG.

2 I GLD garantiscono che le situazioni di carenza siano gestite

nell'ambito di competenza dei comuni e che le misure ordinate

dal o dalla CDRG vengano attuate.8

Fachbereiche und Stabsfunktionen sowie die Ausbildung der Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter der GWL.

2

V zum Bundesgesetz über die wirtschaftliche Landesversorgung

172.4

2 Leiterinnen und Leiter der Fachbereiche und der Stabsfunktio-

nen, die nicht beim Kanton angestellt sind, werden nach § 55 der Voll-

zugsverordnung zum Personalgesetz vom 19. Mai 19993 entschädigt.

3 Die Gemeinden tragen die übrigen Kosten der GWL.

1 OS 66, 107; Begründung siehe ABI 2010, 2895.

2 Inkrafttreten: 1. März 2011.

3 LS 177.111.

4 SR 531.

5 SR 531.11.

6 Eingefügt durch RRB vom 11. Juli 2018 (OS 73, 351; ABI 2018-07-27). In Kraft

seit 1. Oktober 2018.

7 Fassung gemäss RRB vom 11. Juli 2018 (OS 73, 351; ABI 2018-07-27). In Kraft

seit 1. Oktober 2018.

8 Fassung gemäss RRB vom 3. Juli 2024 (OS 79, 301; ABI 2024-07-19). In Kraft

seit 1. Oktober 2024.

1.10.24-126

3

***

Aree specialistiche e funzioni di staff, nonché la formazione delle collaboratrici e dei collaboratori della GWL.

2

O all'ordinanza federale sull'approvvigionamento economico del Paese

172.4

2 Le e i responsabili delle aree specialistiche e delle funzioni di staff, che non sono impiegati presso il Cantone, sono indennizzati conformemente al § 55 dell'ordinanza d'esecuzione della legge sul personale del 19 maggio 19993.

3 I Comuni sopportano le restanti spese della GWL.

1 RO 66, 107; per la motivazione si veda BUC 2010, 2895.

2 Entrata in vigore: 1° marzo 2011.

3 RS 177.111.

4 RS 531.

5 RS 531.11.

6 Inserito mediante decisioni del Consiglio di Stato dell'11 luglio 2018 (RO 73, 351; BUC 2018-07-27). In vigore dal 1° ottobre 2018.

7 Versione conforme alle decisioni del Consiglio di Stato dell'11 luglio 2018 (RO 73, 351; BUC 2018-07-27). In vigore dal 1° ottobre 2018.

8 Versione conforme alle decisioni del Consiglio di Stato del 3 luglio 2024 (RO 79, 301; BUC 2024-07-19). In vigore dal 1° ottobre 2024.

1.10.24-126

3

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