Regolamento sulla Centrale cantonale di stampati e materiali (KDMZ) (KDMZ)
Table of Provisions (9)
Statutory Text (9 Provisions)
1 La Centrale cantonale per stampati e materiali (KDMZ)
è una sezione della Direzione delle finanze. È il centro d’acquisto e di servizi
per le sedi di riferimento di cui al § 2 per i settori
a. prodotti stampati, lavori di legatoria e attività editoriali, ad eccezione
del settore dei mezzi didattici,
b. materiale per ufficio e cartoleria,
c. riproduzione e xerografia,
d. macchine e apparecchi per ufficio.
2 Il Consiglio di Stato e la magistratura regolamentano l’acquisto
di mezzi informatici con apposite delibere ciascuno per il proprio settore.
1 Le unità di riferimento sono l'amministrazione cantonale, l'amministrazione distrettuale, l'amministrazione della giustizia e gli istituti cantonali non autonomi.
2 Le unità di riferimento acquistano prodotti e servizi conformemente a
1 Istituzioni che coprono le loro spese per almeno un terzo
con contributi pubblici, le Chiese riconosciute dallo Stato e i Comuni
possono acquistare prodotti dal KDMZ alle stesse condizioni
dei punti di riferimento statali e usufruire degli altri servizi del KDMZ.
2 La fornitura di prodotti a privati è vietata. Sono fatte salve
le formule ai sensi del § 4 lett. c e la valorizzazione di articoli
non più necessari.
1. 1. 16-91
1
172.311
Ordinanza sul KDMZ
La KDMZ ha in particolare i seguenti compiti
a. Essa rileva il fabbisogno dei centri di riferimento e valuta le loro
commesse sotto aspetti tecnici, economici ed ecologici;
b. essa conferisce commesse per
- lavori di stampa, riproduzione, grafica, legatoria e carto-
naggio e affari editoriali,
- articoli per ufficio, carte, cartoleria, cartone e imballaggi,
- l'acquisto, il noleggio e la manutenzione di macchine e
apparecchiature per ufficio, strumenti informatici nonché apparecchiature e materiali per la
riproduzione e la xerografia;
c. essa si assume per i Comuni e i terzi l'edizione di formu-
lari, nella misura in cui questi siano stati definiti in modo vincolante dalle autorità cantonali;
d. essa osserva il mercato e provvede a una gestione appropriata delle
scorte;
e. essa accetta i beni acquistati e verifica i servizi forniti da terzi;
f. essa tiene un catalogo degli articoli a magazzino nel settore
del materiale d'ufficio;
g. essa tiene un inventario delle macchine, delle apparecchiature
e degli strumenti informatici da essa procurati;
h. essa ritira i prodotti da essa procurati e non più utilizzabili
e li smaltisce in modo professionale;
i. essa svolge ulteriori compiti assegnati dal Consiglio di Stato
o dalla Cancelleria di Stato.
Gli ordini alla KDMZ devono essere vistati da una persona autorizzata ad impartire istruzioni. L'autorizzazione ad impartire istruzioni è disciplinata dalle disposizioni applicabili al punto di riferimento.
Le aggiudicazioni si basano sull'Ordinanza sulle offerte³.
1 La KDMZ è gestita in modo autosufficiente. Essa fissa i prezzi
per i propri prodotti e servizi secondo principi aziendali
e commerciali.
2 La KDMZ è un'unità di contabilità aziendale ai sensi del § 15
dell'Ordinanza sulla gestione finanziaria².
2
Ordinanza sulla KDMZ
172.311
Il regolamento sulla gestione finanziaria del 10 marzo 1982
viene modificato come segue: . . .4
quando il Regolamento sulla Centrale Cantonale di Stampa e Materiali (KDMZ) del 10 novembre 1960 viene abrogato.
1 RO 53, 140.
2 RS 612.
3 RS 720.11.
4 Per il testo si veda RO 53, 140.
5 Versione conforme alla DSS del 18 dicembre 1996 (RO 54, 16). In vigore dal 1° gennaio 1997.
1. 1. 16-91
3