Regolamento d'esecuzione della decisione del Gran Consiglio sulla fissazione dell'indennità per i membri del Consiglio di Stato del 31 agosto 2015
Statutory Text (1 Provisions)
172.181
Regolamento di esecuzione
concernente la decisione del Consiglio cantonale sulla fissazione
dell’indennità per i membri del Consiglio di Stato
del 31 agosto 2015
(del 10 aprile 2019)1, 2
Il Consiglio di Stato delibera
1. Pagamento del salario
Il salario annuale viene versato in 13 rate mensili conformemente alle
norme del diritto del personale.
2. Indennità per la Presidenza e la Vicepresidenza
L’indennità per la Presidente o il Presidente e la Vicepresidente o il
Vicepresidente del Consiglio di Stato è assicurata analogamente all’in-
dennità di funzione di cui al § 26 dell’Ordinanza sul personale del 16 di-
cembre 1998 (RS 177.11) e versata in dodici rate mensili.
3. Indennità annua fissa
Quale indennità forfettaria per le spese, l’indennità annuale fissa-
ta conformemente al Dispositivo I lett. c della decisione del Consiglio
cantonale sulla fissazione dell’indennità per i membri del Consiglio di
Stato del 31 agosto 20153 (di seguito: DCC) è versata in dodici rate
mensili. Con essa sono forfettariamente indennizzate le seguenti spese
di servizio
a. L’uso di veicoli privati per scopi di servizio (§ 68 Ordinanza di ese-
cuzione della legge sul personale del 19 maggio 1999 [OES]4),
b. Maggiori spese per pasti fuori sede (§ 69 cpv. 1–3 OES),
c. Spese accessorie per viaggi di servizio (§ 71 OES),
d. Utilizzo di apparecchiature d’ufficio e telefoni privati per scopi di
servizio (§ 75 cpv. 4 OES),
e. Spese di rappresentanza fino a Fr. 100 per singolo caso (§ 69 cpv.
4 OES).
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Indennità per i membri del Consiglio di Stato
4. Adeguamento al rincaro
Nella misura in cui i salari del personale statale vengono adeguati al
rincaro, le indennità salariali e le indennità per le spese ai sensi del Di-
spositivo I lett. a e b DCC devono essere adeguate nella stessa misura
dall’Ufficio del personale tramite il ricalcolo delle categorie salariali. I
nuovi importi devono essere pubblicati dalla Cancelleria di Stato nella
raccolta delle leggi.
5. Indennità di terzi
I membri del Consiglio di Stato consegnano le indennità che rice-
vono in qualità di rappresentanti del Cantone in organizzazioni di diritto
pubblico e privato alla loro Direzione. Non è ammessa la rinuncia, il
pagamento deve avvenire, quando possibile, direttamente alla cassa
dello Stato.
6. Indennità per spese contro giustificativo
Le spese di servizio secondo i seguenti eventi di spesa devono esse-
re liquidate contro giustificativo
a. Utilizzo di mezzi di trasporto pubblici (§ 66 OES),
b. Viaggi in aereo (§ 67 OES),
c. Spese di rappresentanza che nel singolo caso superano l’importo di
base di Fr. 100 secondo il punto 3 lett. e (§ 69 cpv. 4 OES),
d. Costi di pernottamento (§ 70 OES),
e. Viaggi all’estero (§ 72 OES),
f. Rimborso di danni materiali (§ 77 OES).
Per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici di cui alla lett. a, sussiste
il diritto al rimborso di un abbonamento generale FFS di 1a classe.
In caso di uscita dalla carica, si rinuncia a un recupero del valore
attuale per la durata restante di un abbonamento.
I giustificativi delle spese debitamente compilati e firmati personali-
mente con gli allegati necessari (ricevute) devono essere presentati alla
Cancelleria di Stato. Il pagamento avviene con la successiva correspon-
sione del salario.
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Indennità per i membri del Consiglio di Stato
7. Parcheggio auto
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Per le autovetture private dei membri del Consiglio di Stato, sono a
libera disposizione posti auto nel seminterrato dell’edificio amminis-
trativo Walchetor. Il servizio di garage dell’Ufficio della circolazione
stradale si occupa gratuitamente dei controlli ordinari per questi veicoli
quale misura di sicurezza.
8. Mezzi di informazione e comunicazione (attrezzatura TIC)
I membri del Consiglio di Stato ricevono i mezzi TIC necessari per il
servizio, come telefono cellulare, computer portatile ecc., così come le
altre infrastrutture di lavoro, gratuitamente dalla loro Direzione. I costi
operativi sostenuti sono a carico della Direzione. L’utilizzo privato di tale
attrezzatura deve essere rimborsato nella misura in cui i costi superano
l’entità usuale.
9. Esecuzione
Per l’esecuzione del DCC e del presente Regolamento di esecuzione
è competente la Cancelleria di Stato in accordo con la Direzione delle
finanze.
1 RS 74, 172; Per la motivazione, vedi BO 2019-04-18.
2 Entrata in vigore: 6 maggio 2019.
3 RS 172.18.
4 RS 177.111.
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