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172.181 CH-ZH

Regolamento d'esecuzione della decisione del Gran Consiglio sulla fissazione dell'indennità per i membri del Consiglio di Stato del 31 agosto 2015

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Statutory Text (1 Provisions)

172.181

Regolamento di esecuzione

concernente la decisione del Consiglio cantonale sulla fissazione

dell’indennità per i membri del Consiglio di Stato

del 31 agosto 2015

(del 10 aprile 2019)1, 2

Il Consiglio di Stato delibera

1. Pagamento del salario

Il salario annuale viene versato in 13 rate mensili conformemente alle

norme del diritto del personale.

2. Indennità per la Presidenza e la Vicepresidenza

L’indennità per la Presidente o il Presidente e la Vicepresidente o il

Vicepresidente del Consiglio di Stato è assicurata analogamente all’in-

dennità di funzione di cui al § 26 dell’Ordinanza sul personale del 16 di-

cembre 1998 (RS 177.11) e versata in dodici rate mensili.

3. Indennità annua fissa

Quale indennità forfettaria per le spese, l’indennità annuale fissa-

ta conformemente al Dispositivo I lett. c della decisione del Consiglio

cantonale sulla fissazione dell’indennità per i membri del Consiglio di

Stato del 31 agosto 20153 (di seguito: DCC) è versata in dodici rate

mensili. Con essa sono forfettariamente indennizzate le seguenti spese

di servizio

a. L’uso di veicoli privati per scopi di servizio (§ 68 Ordinanza di ese-

cuzione della legge sul personale del 19 maggio 1999 [OES]4),

b. Maggiori spese per pasti fuori sede (§ 69 cpv. 1–3 OES),

c. Spese accessorie per viaggi di servizio (§ 71 OES),

d. Utilizzo di apparecchiature d’ufficio e telefoni privati per scopi di

servizio (§ 75 cpv. 4 OES),

e. Spese di rappresentanza fino a Fr. 100 per singolo caso (§ 69 cpv.

4 OES).

1.7.19-105

1

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Indennità per i membri del Consiglio di Stato

4. Adeguamento al rincaro

Nella misura in cui i salari del personale statale vengono adeguati al

rincaro, le indennità salariali e le indennità per le spese ai sensi del Di-

spositivo I lett. a e b DCC devono essere adeguate nella stessa misura

dall’Ufficio del personale tramite il ricalcolo delle categorie salariali. I

nuovi importi devono essere pubblicati dalla Cancelleria di Stato nella

raccolta delle leggi.

5. Indennità di terzi

I membri del Consiglio di Stato consegnano le indennità che rice-

vono in qualità di rappresentanti del Cantone in organizzazioni di diritto

pubblico e privato alla loro Direzione. Non è ammessa la rinuncia, il

pagamento deve avvenire, quando possibile, direttamente alla cassa

dello Stato.

6. Indennità per spese contro giustificativo

Le spese di servizio secondo i seguenti eventi di spesa devono esse-

re liquidate contro giustificativo

a. Utilizzo di mezzi di trasporto pubblici (§ 66 OES),

b. Viaggi in aereo (§ 67 OES),

c. Spese di rappresentanza che nel singolo caso superano l’importo di

base di Fr. 100 secondo il punto 3 lett. e (§ 69 cpv. 4 OES),

d. Costi di pernottamento (§ 70 OES),

e. Viaggi all’estero (§ 72 OES),

f. Rimborso di danni materiali (§ 77 OES).

Per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici di cui alla lett. a, sussiste

il diritto al rimborso di un abbonamento generale FFS di 1a classe.

In caso di uscita dalla carica, si rinuncia a un recupero del valore

attuale per la durata restante di un abbonamento.

I giustificativi delle spese debitamente compilati e firmati personali-

mente con gli allegati necessari (ricevute) devono essere presentati alla

Cancelleria di Stato. Il pagamento avviene con la successiva correspon-

sione del salario.

2

Indennità per i membri del Consiglio di Stato

7. Parcheggio auto

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Per le autovetture private dei membri del Consiglio di Stato, sono a

libera disposizione posti auto nel seminterrato dell’edificio amminis-

trativo Walchetor. Il servizio di garage dell’Ufficio della circolazione

stradale si occupa gratuitamente dei controlli ordinari per questi veicoli

quale misura di sicurezza.

8. Mezzi di informazione e comunicazione (attrezzatura TIC)

I membri del Consiglio di Stato ricevono i mezzi TIC necessari per il

servizio, come telefono cellulare, computer portatile ecc., così come le

altre infrastrutture di lavoro, gratuitamente dalla loro Direzione. I costi

operativi sostenuti sono a carico della Direzione. L’utilizzo privato di tale

attrezzatura deve essere rimborsato nella misura in cui i costi superano

l’entità usuale.

9. Esecuzione

Per l’esecuzione del DCC e del presente Regolamento di esecuzione

è competente la Cancelleria di Stato in accordo con la Direzione delle

finanze.

1 RS 74, 172; Per la motivazione, vedi BO 2019-04-18.

2 Entrata in vigore: 6 maggio 2019.

3 RS 172.18.

4 RS 177.111.

1.7.19 - 105

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