Legislator · Canton Zurigo — Raccolta delle leggi cantonali
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172.11 VOGRROORROOGCSVOGOOGCS CH-ZH

Ordinanza sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'amministrazione cantonale (OOG CS) (VOGRR)

83 Articles / Provisions · Canton Zurigo — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (83)

Statutory Text (83 Provisions)

1 Le direttive della politica governativa forniscono informazioni su: Direttive

a. gli obiettivi a lungo termine del Cantone,

b. gli obiettivi di legislatura del Consiglio di Stato,

c. le misure per la loro attuazione.

2 Gli obiettivi a lungo termine del Cantone derivano in particolare

dalla Costituzione e dalla legge.

della politica

governativa

a. Contenuto

1 Un anno prima della scadenza della durata della carica, il Governo stabilisce la procedura per la valutazione della situazione, per la rendicontazione sugli obiettivi della legislatura in corso e per la definizione delle linee direttive della politica governativa per la nuova durata della carica.

2 Esso può designare settori politici da esaminare in particolare.

3 Esso determina in particolare le fasi procedurali, l’organizzazione, il metodo di rilevamento e il cronogramma. La Cancelleria dello Stato dirige e coordina il procedimento.

1. **Prima della scadenza della legislatura, il Consiglio di Stato redige un rapporto di legislatura.**

* **rapporto di legislatura**

* **1.4.25-128**

* **1**

* **172.11**

2. **Il rapporto di legislatura evidenzia:**

a. **il raggiungimento degli obiettivi a lungo termine del Cantone,**

b. **il raggiungimento degli obiettivi di legislatura del Consiglio di Stato,**

c. **il raggiungimento degli obiettivi di legislatura delle Direzioni.**

d. **rapporto di controlling**

e. **valutazione della situazione**

f. **nuove direttive della politica governativa**

g. **accertamenti durante l'attuale mandato**

**VOG RR**

52 1 A metà del mandato, la Cancelleria dello Stato allestisce un

rapporto di controlling destinato al Consiglio di Stato.

2 Il rapporto di controlling contiene indicazioni

a. sul raggiungimento degli obiettivi di legislatura del Consiglio di

Stato e sull'attuazione delle misure,

b. sulla necessità di adeguare obiettivi di legislatura e misure.

1 Base per la valutazione della situazione da parte del Consiglio di Governo

è il rapporto di legislatura ai sensi del § 3 e un'analisi degli sviluppi

sociali, giuridici ed economici, dei punti di forza

e di debolezza, nonché delle opportunità e dei rischi.

2 La Cancelleria di Stato prepara le analisi delle Direzioni

con il supporto dell'Ufficio di Statistica, mediante la valutazione di

rapporti interni ed esterni esistenti, riassume le analisi

delle Direzioni, evidenzia le principali correlazioni

e crea collegamenti trasversali. Essa può suggerire alle Direzioni ulteriori

accertamenti.

1 All'inizio del nuovo mandato, il Consiglio di Stato stabilisce le

nuove direttive della politica governativa. Esso si assicura che gli

obiettivi della legislatura siano verificabili e che le misure siano orientate all'azione.

2 Il Consiglio di Stato decide tenendo conto dei nuovi obiettivi della legislatura proposti dai Dipartimenti e dei risultati della valutazione della situazione.

1 Le Direzioni osservano, nell'ambito della loro competenza,

gli sviluppi sociali, giuridici ed economici in vista di un'eventuale necessità

di revisione o adeguamento delle direttive della politica governativa e degli obiettivi legislativi

delle Direzioni. Esse riferiscono al Consiglio di Governo in merito ai loro accertamenti.

2 La Cancelleria di Stato può promuovere tali accertamenti presso le Direzioni.

3 Qualora siano necessarie indagini più approfondite, il Consiglio di Governo

conferisce un incarico corrispondente e, basandosi su di esso, rivede i suoi

obiettivi legislativi.

2

VOG RR 172.11

pianificazione

1 Dopo che il Consiglio di Stato ha deliberato le direttive della sua politica

di governo, le Direzioni definiscono i loro obiettivi per la durata della

legislatura del Consiglio di Stato. Per quanto gli obiettivi di legislatura

del Consiglio di Stato riguardino il loro ambito di competenza, essi li

implementano nei loro obiettivi. Per il resto, essi si orientano agli obiettivi

a lungo termine del Cantone.

2 Gli obiettivi di legislatura della Cancelleria di Stato sono stabiliti dal

Consiglio di Stato su sua proposta.

3 Gli obiettivi di legislatura del Consiglio di Stato, delle Direzioni e della

Cancelleria di Stato sono presentati, unitamente alle relative misure, nel

Piano consolidato di sviluppo e finanziamento (PSF).

4 L'attuazione degli obiettivi del Consiglio di Stato ha la priorità.

a. Obiettivi di

legislatura delle

Direzioni e della

Cancelleria di

Stato

1 La Cancelleria dello Stato esamina gli indicatori di impatto scelti Revisione

dalle Direzioni conformemente all’articolo 12 capoverso 1 lettera b degli indicatori

della legge sul controlling e sulla contabilità del 9 gennaio 2006 di impatto

(LCC) e le consiglia nella loro ulteriore evoluzione.

2 Se vi sono indicazioni che i servizi forniti non raggiungono gli

effetti desiderati o gli obiettivi legislativi delle Direzioni, queste

effettuano una revisione approfondita. Esse riferiscono al Consiglio di

Stato sugli adeguamenti necessari dei loro servizi o obiettivi.

53 1 La relazione annuale delle Direzioni e della c. Relazione

Cancelleria di Stato costituisce la base per l’allestimento del annuale

rapporto di gestione.

2 Essa comprende

a. le indicazioni necessarie per il rapporto di gestione;

b. le indicazioni concernenti il raggiungimento degli obiettivi

della legislatura e l’attuazione delle misure;

c.65 le indicazioni conformemente agli articoli 13, 13a e 15 sulla

gestione del controllo dei contributi statali, delle partecipazioni

e dei beni;

d. le misure correttive necessarie per il rispetto del preventivo

dell’anno in corso.

1 La Cancelleria di Stato elabora, sulla base dei rapporti delle Di- d. Rapporti del

rezioni, il rapporto di gestione ai sensi dell’articolo 27 della LCG e Consiglio di Stato

il rapporto di controlling. L’Amministrazione finanziaria elabora il

rapporto finanziario con conto consolidato e conto annuale con annessi

e allegati quale parte del rapporto di gestione.

2 Con il rapporto di controlling, il Consiglio di Stato delibera le mi-

sure correttive necessarie per raggiungere gli obiettivi della legislatura

e per rispettare il budget dell’anno in corso.

1.4.25-128

3

172.11

ODCS

Ulteriori

pianificazioni

a. Preparazione

b. Orientamento

e

coordinamento

Ulteriori

settori di

controlling

a. Controlling

contributi

statali

b. Controlling

partecipazioni

3 La Cancelleria di Stato presenta la proposta. A tal fine si basa sulla

relazione annuale delle Direzioni e stabilisce riferimenti incrociati.

4 La Cancelleria di Stato sottopone le bozze di rapporto al Dipartimento

delle finanze per un parere specifico.

prepara.

1 Planificazioni, subordinate agli obiettivi della legislatura, sono

orientate a essi nel contenuto. Altre pianificazioni sono coordinate

con gli obiettivi della legislatura.

2 La pianificazione dei compiti e la pianificazione finanziaria sono armonizzate.

3 La Cancelleria di Stato verifica l'orientamento e il coordinamento

delle pianificazioni da deliberare da parte del Consiglio di Stato. Le

Direzioni le sottopongono i progetti di pianificazione prima della presentazione

della proposta per il parere speciale.

53 Le Direzioni definiscono gli obiettivi per i contributi statali di loro competenza. Esse indicano, nell’ambito della rendicontazione annuale, in che misura gli obiettivi sono stati raggiunti e quali misure devono essere adottate.

52 1 Nelle strategie del proprietario per le partecipazioni del Can-

tone a istituzioni di diritto pubblico o privato vengono in particolare sta-

biliti gli obiettivi strategici nonché le direttive concernenti la rappresen-

tanza negli organi, la rendicontazione e la valutazione dei rischi.

2 Il Consiglio di Stato stabilisce una strategia del proprietario se

sussistono rischi significativi per le finanze cantonali, l'economia pubbli-

ca o la reputazione del Cantone e

a. la quota di partecipazione al capitale proprio ammonta almeno al

30% e

b. il valore di una partecipazione supera 1 milione di franchi.

3 Le Direzioni stabiliscono la strategia del proprietario per le par-

tecipazioni che rientrano nel loro settore di competenza. Nell'ambito

della rendicontazione annuale espongono l'attuazione della strategia del

proprietario e quali misure devono essere adottate.

4 Se gli obiettivi di una partecipazione sono sufficientemente deter-

minati dal diritto vigente oppure se, in caso di partecipazione di diritto

privato, la quota del Cantone al capitale proprio ammonta a meno del

10%, si può rinunciare a una strategia del proprietario.

VOG RR

172.11

5 Il valore di una partecipazione secondo il capoverso 2 lettera b è

il valore d'acquisto dedotti gli ammortamenti o il valore di mercato, se

quest'ultimo è inferiore.

6 Nella designazione delle rappresentanze nelle istituzioni occorre

fare attenzione a che non possano insorgere conflitti d'interessi con al-

tre funzioni delle persone che assumono le rappresentanze.

65 1 La gestione integrale dei rischi comprende i seguenti compiti

a. Essa rileva e gestisce i rischi che possono causare una situazione

straordinaria ai sensi dell’articolo 2 della legge sulla protezione della

popolazione del 4 febbraio 2008 (LPP) e gli altri rischi considerati

essenziali dal Consiglio di Stato.

b. Essa indica alle organizzazioni partner ai sensi dell’articolo 3 LPP,

alle autorità, alle organizzazioni della giustizia e alle partecipazioni

significative del Cantone per quali rischi essenziali è necessaria la

salvaguardia della loro capacità di agire.

2 Il Consiglio di Stato definisce i principi per le direttive della ge-

stione integrale dei rischi. Prende annualmente atto del rapporto sui

rischi e delibera il piano di gestione dei rischi.

3 Le Direzioni e la Cancelleria di Stato gestiscono un sistema interno

di gestione dei rischi e della continuità. Esse osservano le direttive del

Consiglio di Stato e della Polizia cantonale e forniscono a quest’ultima,

sulla base di tali direttive, le informazioni necessarie per il rapporto sui

rischi e il piano di gestione dei rischi.

4 La Polizia cantonale, con il concorso delle Direzioni e della Can-

celleria di Stato, è competente per la gestione integrale dei rischi. Essa

redige annualmente un rapporto sui rischi e un piano di gestione dei

rischi e invita la Cancelleria di Stato a chiedere un parere in occasione

della conferenza dei Segretari e delle Segretarie generali. Trasmette il

rapporto sui rischi e il piano di gestione dei rischi, debitamente corri-

giuti, alla Direzione della sicurezza per la presentazione della proposta

al Consiglio di Stato. Essa riassume il contenuto del rapporto sui rischi

per il rapporto di gestione del Consiglio di Stato.

5 Le Direzioni e la Cancelleria di Stato comunicano all’Amministra-

zione delle finanze, per il rapporto di gestione, i rischi finanziari che

derivano da partecipazioni, obblighi di prestazione, garanzie e dall’es-

pletamento dei compiti statali. I dati si basano sullo standard contabile

di volta in volta applicabile.

c. Gestione

integrale

dei rischi

1 Le Direzioni riferiscono nell’ambito del rapporto annuale sulla ge- d.53 Patrimoni-

stione patrimoniale sui provvedimenti necessari per il mantenimen- ale

to del valore.

1.4.25 -128

5

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VOG RR

2 Nei loro rapporti annuali presentano

a. la Direzione dei lavori pubblici lo sviluppo del valore degli immobili

del patrimonio finanziario e del patrimonio amministrativo;

b. la Direzione dell’economia pubblica lo sviluppo del valore delle

strade e degli immobili nel Fondo stradale, nonché lo sviluppo del

valore dei contributi agli investimenti nel trasporto pubblico.

Controllo del

Consiglio di

Stato

a. Servizi di

controllo

1 Il Consiglio di Stato e le direzioni sono supportati nei loro compiti di

controlling da servizi di controlling.

2 I servizi di controlling del Consiglio di Stato sono in particolare:53

a. la Cancelleria di Stato per i compiti governativi in generale,

b. l'Amministrazione delle finanze per il settore delle finanze statali,

c. l'Ufficio immobiliare per gli immobili del patrimonio finanziario e

amministrativo,

d. l'Ufficio del personale per la gestione del personale,

e.42 l'Ufficio dell'informatica per il settore dell'informatica.

b. Compiti

1 I servizi di controlling adempiono i compiti previsti dal presente o da altri

decreti. Essi osservano gli sviluppi

nel loro ambito di competenza, coordinano le attività statali relative

e presentano rapporti al Consiglio di Stato.

2 A tal fine, essi organizzano e dirigono le relative procedure

e collaborano con gli altri servizi competenti. Essi

gestiscono i necessari sistemi informativi.

Ambiti di

competenza

B. Relazioni esterne

Nel settore delle relazioni esterne sono svolti i seguenti compiti

a. negoziazione e conclusione di trattati con altri Cantoni, organizzazioni

intercantonali, la Confederazione, Stati esteri o altri soggetti di diritto

internazionale (trattati intercantonali e internazionali),

b. partecipazione a conferenze e organi intercantonali e internazionali,

c. mantenimento delle relazioni con governi nazionali ed esteri,

d. partecipazione alle decisioni di politica estera della Confederazione

nel quadro del diritto federale.

6

VOG RR

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### Nell'ambito della definizione degli orientamenti della sua politica di governo – Definizione degli obiettivi e pianificazione

Il Consiglio di Stato definisce gli obiettivi e le misure nell'ambito delle relazioni esterne. Nel farlo, illustra il loro collegamento con i compiti del Cantone e con gli altri obiettivi legislativi del Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato è competente per: Competenze

a. la designazione dei suoi rappresentanti nelle Conferenze dei can- a. Consiglio di Stato

toni, nelle Conferenze dei direttori e in altre conferenze e gremi

intercantonali e internazionali, nella misura in cui i suoi membri

non ne facciano parte di diritto,

b. le decisioni relative ai mandati ai sensi del § 23,

c. la conclusione di contratti e l'approvazione di ulteriori risultati di

negoziati,

d. l'autorizzazione a una Direzione di negoziare e concludere

contratti intercantonali e internazionali di importanza secondaria

in determinati settori.

1 Le Direzioni, nei loro settori di competenza, svolgono in particolare i seguenti compiti: b. Direzioni

a. Preparazione e negoziati di accordi intercantonali o internazionali,

b. Partecipazione a conferenze e organismi intercantonali e internazionali,

c. Informazione del Consiglio di Stato su progetti particolari, nonché sui principali risultati intermedi e finali di negoziazioni, conferenze e organismi,

d. Mantenimento delle relazioni esterne.

2 Se una relazione esterna riguarda i settori di competenza di più Direzioni, il Consiglio di Stato affida la direzione a una Direzione o alla Cancelleria di Stato. Le Direzioni interessate riferiscono periodicamente all'ente capofila sulle loro attività in questo settore. Esse designano persone di contatto centrali, che sono a disposizione dell'ente capofila per domande e garantiscono rapidi chiarimenti vincolanti.

a.

b.

1 La Cancelleria di Stato svolge i seguenti compiti

a. sostegno ai membri del Consiglio di Stato nell'esercizio delle loro

funzioni di rappresentanza in conferenze e organismi

che non rientrano nell'ambito di competenza di una Direzione,

b. gestione delle relazioni esterne che non rientrano nell'ambito

di competenza di una Direzione,

c. Cancelleria di Stato

1.4.25 -128

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VOG RR

c. sostegno al Consiglio di Stato nel controlling delle relazioni

esterne,

d. presentazione di proposte al Consiglio di Stato per la

rapportistica conformemente all'articolo 34 capoverso 2 della Legge

sul Gran Consiglio del 5 aprile 1981.

2 La Cancelleria di Stato può, nel singolo caso, delegare l'adempimento

dei suoi compiti al Gremium di coordinamento per le relazioni

esterne (KAB) conformemente

25 1 La Direzione competente ottiene dal Consiglio di Governo un

mandato di negoziazione nei casi di § 7a OG RR³. In altri

casi di avvio di negoziati contrattuali o di partecipazione

a conferenze e organismi intercantonali, essa può richiedere

un mandato.

2 Il mandato di negoziazione contiene in particolare

a. piano di procedura e tempistica,

b. direttive di contenuto,

c. rapporti,

d. competenza per la conclusione e l'approvazione dei contratti.

Stellungnahmen des Regierungsrates, die eines seiner Mit-

glieder in der Plenarversammlung der Konferenz der Kantonsregie-

rungen abgibt, erfordern einen vorgängigen Beschluss des Regierungs-

rates.

Le prese di posizione del Consiglio di Stato, espresse da uno dei suoi membri nell'assemblea plenaria della Conferenza dei governi cantonali, richiedono una previa decisione del Consiglio di Stato.

C. Information und Kommunikation

C. Informazione e comunicazione

Il Consiglio di Stato emana direttive concernenti

a. i principi e gli obiettivi della sua informazione e comunicazione,

b. l'attività del suo servizio di comunicazione.

1 Il Consiglio di Stato nomina una portavoce o un portavoce.

Questa o questo informa il pubblico su incarico del Consiglio di Stato.

2 La portavoce o il portavoce partecipa alle sedute del Consiglio

di Stato.

3 Ella o egli dirige il servizio comunicazione del Consiglio di

Stato ed è subordinata/o alla cancelliera o al cancelliere di Stato.

8

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1 La Sezione della comunicazione del Consiglio di Stato lo assiste Sezione della

nei compiti di informazione e comunicazione e svolge i compiti comunicazione

d'informazione secondo l'articolo 26 capoverso 2 lettere d ed e del del Consiglio

LR CDS3. di Stato

2 In particolare, svolge i seguenti compiti

a. orientare il pubblico sulle attività e decisioni attuali del Con-

siglio di Stato;

b. informare gli aventi diritto di voto in vista di votazioni popo-

lari cantonali;

c. gestire il portale Internet e Intranet del Cantone nonché i siti

Internet e Intranet del Consiglio di Stato e della Cancelleria di

Stato;

d. sostenere le Direzioni nella gestione dei propri siti Internet e

Intranet;

e. manutenzione tecnica e controllo di qualità per i siti Internet

e Intranet del Cantone;

f. sostenere il lavoro di comunicazione e informazione delle Di-

rezioni;

g. monitoraggio sistematico dei media.

3 Nello svolgimento dei propri compiti, la Sezione della comuni-

cazione collabora con le Direzioni. A tale scopo, le Direzioni de-

signano un/a responsabile dell'informazione a livello delle Segre-

terie generali.

2. Sezione: Trattazione degli affari del Consiglio di Stato

A. Ordine delle sedute

1 La Presidente o il Presidente del Governo definisce, d'intesa con gli altri membri del Consiglio di Stato e la Cancelleria di Stato, la pianificazione delle attività del Consiglio di Stato.

2 La pianificazione delle attività assicura che il Consiglio di Stato possa trattare i propri affari in base alla loro importanza e urgenza. Essa comprende gli affari e i temi prioritari più importanti del Consiglio di Stato e si estende per un trimestre o un semestre.

1. Le sedute del Consiglio di Stato si svolgono di norma il mercoledì. La Cancelleria di Stato redige l'ordine del giorno delle sedute a porte chiuse al termine della settimana precedente.

1.4.25-128 9

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VOG RR

2. Il Consiglio di Stato tiene sedute a porte chiuse, nelle quali tratta in particolare questioni complesse di ampia portata come tema principale.

B. Affari

Tipi di affari

a. Panoramica

Il Consiglio di Governo tratta nelle sue sedute le seguenti

tipologie di affari

a. Comunicazioni,

b.13 Orientamento Relazioni esterne,

c. Prese di conoscenza,

d. Appuntamenti,

e. Informazioni al Gran Consiglio,

f. Ricorsi,

g. Affari sommari,

h. Affari particolari,

i. Temi prioritari,

j. Pianificazione delle sedute.

b. Affari

sommari

c. Affari

particolari

1 Affari sommari sono quelli che non rientrano in

un’altra categoria di affari.

2 Il Consiglio di Stato decide su di essi senza discussione individuale,

globalmente mediante appello del relativo ordine del giorno.

3 Se un membro del Consiglio di Stato o la cancelliera o il cancelliere

richiede una discussione su un affare, questo viene rinviato e iscritto

all'ordine del giorno della prossima seduta come Affare particolare.

1 Il Consiglio di Stato tratta come Affari speciali

questioni di importanza sostanziale o di grande portata politica,

segnatamente

a. progetti di Costituzione e di legge, ad eccezione delle messe in

vigore,

b. richieste di credito al Gran Consiglio,

c. pareri, nonché rapporti e proposte relativi a interventi parlamentari,

a iniziative e ai risultati di deliberazioni di commissione, ad eccezione

delle risposte a interrogazioni,

d. emanazione, modifica e abrogazione di ordinanze,

e.35 consultazioni relative a progetti federali di Costituzione e di

legge,

10

VOG RR

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f. affari nell'ambito delle relazioni esterne ai sensi del § 20,

g. progetti concernenti l'organizzazione dell'amministrazione cantonale,

h. affari che i Dipartimenti notificano per la trattazione come Affari

speciali,

i. affari sommari per i quali è stata richiesta una discussione.

2 Gli Affari speciali sono chiamati, discussi e decisi singolarmente.

3 Il Consiglio di Stato delibera sui progetti di Costituzione e di legge

in due letture.

1 Discussioni di principio su temi specifici vengono condotte nel

quadro dei temi prioritari.

2 I temi prioritari devono essere annunciati oralmente al Consiglio di

Stato. Il Consiglio di Stato decide in merito alla loro trattazione.

3 Se per un tema prioritario è necessaria una decisione, essa deve

essere richiesta separatamente.

35 Qualora una mozione o un postulato debba essere accolto, la Direzione competente lo comunica per iscritto alla Cancelleria di Stato con una breve motivazione.

d. Temi prioritari

Singole

pratiche

a. Accoglimento di iniziative parlamentari

1 I membri del Consiglio di Stato riferiscono oralmente

nell’ambito delle comunicazioni sui risultati delle deliberazioni delle commissioni

del Gran Consiglio.

2 Se una commissione ha modificato sostanzialmente una proposta del Consiglio di Stato,

quest’ultimo prende posizione in merito.

1 Le petizioni indirizzate al Consiglio di Stato sono ricevute dalla

Cancelleria di Stato e trasmesse alla Direzione competente per la

proposta al Consiglio di Stato o per il loro trattamento diretto. In caso di

trattamento diretto, la Direzione o la Cancelleria di Stato comunica il

parere al Consiglio di Stato.

2 Le petizioni indirizzate ad altre autorità o uffici amministrativi sono

trattate da questi.

3 L'autorità o l'ufficio amministrativo competente esamina la petizione e

prende posizione entro sei mesi. Se la petizione riguarda un

procedimento di ricorso pendente, viene solo confermata la ricezione

della petizione e viene fatta menzione della pendenza di tale

procedimento.

b. Risultati

delle

deliberazioni

delle

commissioni

c. Petizioni

1.4.25-128

11

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C. Traffico commerciale elettronico34

VOG CD

34 Le comunicazioni commerciali tra le direzioni e la Cancelleria di

Stato avvengono per via elettronica tramite i sistemi di gestione.

D.36 Preparazione degli affari

1 La Cancelleria di Stato assegna le istanze indirizzate al Consiglio di Stato

alle Direzioni e alla Cancelleria di Stato per la formulazione di proposte al

Consiglio di Stato o per la trattazione diretta.

2 Nel caso di affari che rientrano nella competenza di più Direzioni,

la Cancelleria di Stato designa la Direzione capofila. Questa coordina l'elaborazione.

1 Il Consiglio di Stato orienta la propria attività corrente di governo in base alle direttive della politica governativa. Le Direzioni e la Cancelleria di Stato le osservano in fase di presentazione delle proposte.

2 Nelle questioni di notevole portata politica o finanziaria, la proposta si esprime motivatamente sulla conformità con le direttive della politica governativa. Restano riservati ulteriori chiarimenti della Direzione delle finanze ai sensi dell'Ordinanza sul controllo finanziario.

1 Qualora altre Direzioni o la Cancelleria di Stato debbano essere

coinvolte nella formazione dell’opinione o nel processo decisionale, o

qualora venga svolta una procedura di consultazione, la Direzione o

la Cancelleria di Stato invita tutte le altre Direzioni e la Cancelleria di

Stato a presentare un rapporto congiunto.

2 Qualora una Direzione o la Cancelleria di Stato necessiti di

informazioni tecniche rientranti nella sfera di competenza di un’altra

Direzione o della Cancelleria di Stato, le invita a presentare un parere

specifico.

1. Se l'oggetto di una proposta riguarda più Direzioni o la Cancelle-

ria di Stato, l'istanza proponente invita queste ultime alla concertazione

della proposta.

2. Se prima della presentazione della proposta è stata condotta una

procedura di consultazione e la proposta non si discosta in modo

sostanziale dall'originale, la concertazione della proposta può essere

omessa.

3. Per gli affari con aspetti finanziari e per gli affari del personale

che, ai sensi del diritto del personale, richiedono l'accordo con l'Ufficio

del personale o la sua perizia, la Direzione delle finanze deve sempre

essere invitata alla concertazione della proposta.

VOG RR

172.11

35 1 La bonifica della domanda avviene per scritto. Il termine è b. Procedura

di regola una settimana. Se una Direzione ha delegato il disbrigo

ad un'unità amministrativa, la sua istanza è considerata come quella della

Direzione.

2 Le istanze vengono allegate agli atti.

1 Il Consiglio di Stato delibera di regola previa proposta

fondandosi su proposte scritte delle Direzioni e della Cancelleria di Stato.

2 Se un affare concerne le competenze di più Direzioni o della Cancelleria di Stato, queste presentano congiuntamente la proposta.

3 Le proposte devono essere presentate in forma di decisione. La Cancelleria di Stato le esamina sotto il profilo formale e giuridico e vi apporta le necessarie rettifiche.

4 La Cancelleria di Stato disciplina le ulteriori direttive per la redazione delle proposte.

1 La stazione richiedente è responsabile della verifica del rispetto dei termini.

2 Le domande devono di regola essere presentate in modo da poter essere iscritte all'ordine del giorno al più tardi nella penultima seduta prima della scadenza del termine.

35 1 Domande, presentate o notificate alla Cancelleria di Stato entro le ore **Presentazione**

12.00 di martedì, sono trattate nella seduta della settimana successiva.

2 Domande riguardanti affari notificati ai sensi dell'art. 30 lett. f-h e

documenti relativi a temi prioritari devono essere presentati entro

mercoledì sera, eccezionalmente entro venerdì a mezzogiorno.

3 Domande modificate durante la seduta della settimana in corso devono

essere presentate entro lunedì a mezzogiorno della settimana seguente.

4 Domande presentate dopo questi termini sono trattate nella seduta

successiva a quella successiva.

5 I documenti per le categorie di affari di cui all'art. 30 lett. a-e devono

essere presentati di regola entro mezzogiorno del giorno precedente la

seduta.

6 Le Direzioni trasmettono le loro domande unitamente agli atti essenziali

per la decisione alla Cancelleria di Stato.

**Trattazione**

35 La Cancelleria di Stato assicura l'accesso delle Direzioni agli affari

iscritti all'ordine del giorno.

1. Qualora una domanda presentata alla Cancelleria di Stato venga modificata prima o dopo il trattamento da parte del Consiglio di Stato, la nuova versione deve essere designata come domanda modificata. Le modifiche devono essere evidenziate in modo tracciabile.

*accessibilità*

Domande modificate e nuove

1.4.25-128

13

172.11 OGP CS

2. Qualora il contenuto o la struttura vengano modificati in modo sostanziale, la domanda viene presentata come nuova.

E.36 Trattazione e decisione

1 Qualora le circostanze lo richiedano e non vi sia tempo

sufficiente per lo svolgimento di una seduta ai sensi degli artt. 13 e segg.

LOG RR3, la Presidente o il Presidente del Governo può far trattare

e decidere singole pratiche per iscritto o in altro modo.

2 Tali decisioni sono equiparate a quelle adottate in seduta.

1 Il desiderio di far verbalizzare una mozione di minoranza ai sensi dell'art. 16 cpv. 4

ROG RR3 deve essere espresso immediatamente dopo l'adozione della decisione e successivamente motivato il più presto possibile.

2 La mozione di minoranza viene inserita nel verbale sotto il numero di decisione immediatamente successivo. Non viene pubblicata.

F.36 Verbale e copia autentica

1. La Cancelliere o il Cancelliere dello Stato redige il

verbale e provvede alla stesura delle decisioni.

2. Il verbale contiene le decisioni, le proposte di minoranza e

le decisioni presidenziali con le relative motivazioni.

3. Nella trattazione di temi prioritari, il verbale riporta

l'argomento e i risultati essenziali.

4. Il rapporto di voti nelle votazioni e nelle elezioni non viene

indicato.

5. Il verbale viene redatto in forma elettronica. Se necessario,

vengono creati estratti su carta.52

53 1 Le lettere approvate dal Consiglio di Stato sono firmate dalla

Presidente o dal Presidente del Consiglio di Stato e dalla

Cancelliera o dal Cancelliere di Stato.

2 Le decisioni che contengono proposte formali al Gran Consiglio

riportano i nomi della Presidente o del Presidente del Consiglio

di Stato e della Cancelliera o del Cancelliere di Stato.

3 Tutte le altre decisioni riportano il nome della Cancelliera o

del Cancelliere di Stato. Sono firmate se vengono notificate in

forma cartacea all'esterno dell'amministrazione.

14

VOG RR

172.11

4 La notifica in forma cartacea può essere omessa se il destinatario

o la destinataria lo desidera.

5 I documenti approvati dal Consiglio di Stato, come statuti e

regolamenti comunali, vengono inseriti senza firma come allegato

alla decisione nel sistema elettronico di gestione degli affari. Se

un documento, per ragioni tecniche, in particolare a causa del

formato, non è idoneo per l'inserimento nel sistema elettronico di

gestione degli affari, la Cancelleria di Stato appone sulle allegati

cartacei la data e il numero della decisione di approvazione senza

firma.

6 Per la firma dei contratti, il Consiglio di Stato può rilasciare

speciali procure.

I provvedimenti vengono comunicati di regola tramite estratto del verbale

o eccezionalmente tramite comunicazione separata.

G. Sistema di gestione dei fascicoli35

35 1 La Cancelleria dello Stato gestisce un sistema di gestione degli affari

per

a. la registrazione e l'inoltro delle pratiche pervenute al Consiglio di Stato,

b. la tenuta di un controllo delle pratiche,

c. la gestione delle pratiche del Consiglio di Stato.

2 Il Consiglio di Stato disciplina l'accesso al sistema di gestione degli

affari e la durata della conservazione dei dati.

3 La Cancelleria dello Stato disciplina, d'intesa con l'Archivio di Stato,

l'archiviazione a lungo termine dei dati.

Sezione 3: Cancelleria dello Stato

53 La Cancelleria dello Stato svolge in particolare i seguenti compiti

a. pubblicazione degli organi ufficiali di pubblicazione,

b. promozione e coordinamento dell'utilizzo dei mezzi elettronici per

lo scambio continuo di pratiche con il pubblico (E-Government)

nonché della trasformazione digitale dell'amministrazione (Am-

ministrazione digitale),

c. coordinamento e supporto dell'attuazione della strategia all'interno

dell'amministrazione nei settori Amministrazione digitale ed E-Go-

vernment,

d. coordinamento dell'attuazione della legge del 12 febbraio 2007

sull'informazione e la protezione dei dati (LIPD)² da parte dell'am-

ministrazione cantonale,

e. supporto del Consiglio di Stato nei suoi compiti di rappresentanza, in

particolare organizzazione di eventi,

f. servizio postale e servizio usceri,

g. autenticazioni,

h. ricezione di atti esecutivi, in particolare precetti esecutivi, e proposi-

zione dell'opposizione,

i. ulteriori compiti ai sensi della presente ordinanza.

Se la o il Segretario di Stato e la o il suo Sostituto sono impediti

nell’esercizio delle loro funzioni, la Presidente o il Presidente del

Consiglio di Stato designa una sostituzione straordinaria.

Sostituzione

straordinaria

Nomina e

durata del

mandato

Sezione 4: Commissioni e rappresentanze del Consiglio di Stato

50 1 All'inizio di una legislatura, il Consiglio di Stato designa

le sue rappresentanze in aziende, istituzioni e altre organizzazioni

nonché i membri delle sue commissioni. Nel farlo, assicura

un'equa considerazione di entrambi i generi.

2 Le Direzioni comunicano alla Cancelleria di Stato le loro nomine per

le rappresentanze del Consiglio di Stato. La Cancelleria di Stato sottopone

al Consiglio di Stato una proposta cumulativa a tal fine. Per l'elezione dei membri

delle sue commissioni, le Direzioni presentano una proposta.

3 La durata della carica è di quattro anni. La rielezione è possibile. I membri

e i rappresentanti, al momento della loro

elezione o rielezione, non devono aver ancora compiuto il 70° anno di età.

Il Consiglio di Stato può, in singoli casi motivati, ammettere eccezioni

al limite di età.

Costituzione di

commissioni

a termine

Sempreché la legge non disponga altrimenti, il Consiglio di

governo istituisce le commissioni solo per un periodo di tempo determinato.

16

ROG GC

Parte 2: Le Direzioni

Le Direzioni del Consiglio di Stato sono

a. Direzione della giustizia e dell'interno (GI),

b. Direzione della sicurezza (DS),

c. Direzione delle finanze (DF),

d. Direzione dell'economia pubblica (DE),

e. Direzione della sanità (DSan),

f. Direzione dell'educazione (DEd),

g. Direzione dei lavori pubblici (DL).

172.11

Composizione

**1 Ambiti di competenza dei direttori**

Le aree di competenza delle Direzioni sono definite nell'Allegato 1 alla presente

ordinanza.

**e compiti**

2 Nell'ambito delle loro competenze, esse preparano gli affari destinati al

Consiglio di Stato e svolgono autonomamente i compiti loro assegnati dalla

legislazione o da una specifica delega del Consiglio di Stato.

3 Esse esercitano la vigilanza sull'adempimento dei compiti delle loro unità

amministrative e sullo svolgimento degli affari delle unità ad esse aggregate.

4 Esse garantiscono l'adempimento dei compiti degli enti che rientrano nel loro

ambito di competenza e l'uso appropriato dei fondi.

1. Le Direzioni sono suddivise in Segreterie generali e nelle ulteriori Gliederung

unità amministrative, designate nell'Allegato 2 della presente

ordinanza.

2. Le modifiche della struttura di una Direzione, che riguardano le unità

amministrative con struttura di ufficio, sono decise dal Consiglio di

Stato.

3. Le altre modifiche della struttura sono decise dalla Direzione. Qualora

tali modifiche abbiano ripercussioni sulle competenze di altre

Direzioni, esse devono essere approvate dal Consiglio di Stato. La

Cancelleria di Stato aggiorna di conseguenza l'Allegato 2.

1. **La Direttrice o il Direttore della Direzione**

La Direttrice o il Direttore della Direzione stabilisce i principi dell'organizzazione e del regolamento interno della Direzione, in particolare

a. la suddivisione della Direzione, nella misura in cui non sia di competenza del Consiglio di Stato;

b. la subordinazione delle direzioni delle unità amministrative conformemente all'allegato 2 della presente ordinanza;

c. l'assegnazione dei singoli settori di attività;

d. le procure e le competenze finanziarie;

e. i principi di informazione e comunicazione delle Direzioni, incluse le disposizioni necessarie per l'attuazione dell'IDG2.

2. Le procure e le competenze finanziarie sono fissate per iscritto.

3. La Direttrice o il Direttore della Direzione può ripartire un budget globale tra uno o più fornitori di servizi subordinati mediante mandati di prestazione.

1 La Segretaria generale o il Segretario generale dirige il Segretariato generale.

2 Ella o egli rappresenta il Direttore o la Direttrice del Dipartimento secondo quanto stabilito dai principi organizzativi interni al Dipartimento ed è, a tale riguardo, legittimata o legittimato a dare istruzioni alle direzioni degli Uffici.

3 Il Direttore o la Direttrice del Dipartimento può, nel singolo caso, incaricare la Segretaria generale o il Segretario generale di ulteriori compiti di rappresentanza esterna.

1 Le Direzioni garantiscono presso la loro Segreteria generale punti di contatto per i seguenti temi e compiti trasversali

a. questioni giuridiche,

b. questioni fondamentali inerenti al campo di competenza della Direzione,

c. personale,

d. finanze,

e. logistica,

f. controlling,

g. informazione e comunicazione.

2 Le Direzioni possono eccezionalmente adibire a tale scopo altri servizi centrali e prevedere servizi per ulteriori compiti trasversali.

1 Le Direzioni garantiscono l'informazione e la co-

municazione nell'ambito delle loro competenze.

18

VOG RR

Segretario o

Segretaria

generale

Compiti

centrali

Informazione

e comunica-

zione delle

Direzioni

VOG RR 172.11

2 Le Direzioni e le loro unità amministrative diffondono i comu-

nicati stampa e gli inviti agli eventi mediatici tramite la Sezione della

comunicazione del Consiglio di Stato. Sono escluse le attività di infor-

mazione della Polizia cantonale nonché quelle relative ai procedimen-

ti penali.

### Il Segretariato generale esercita un controllo di gestione sugli affari direzionali.

1. Le unità amministrative comprendono, al livello amministrativo immediatamente inferiore, di norma da cinque a dieci unità amministrative subordinate.

a. Organizzazione e Denominazione

2. Le unità amministrative di ogni livello possono essere integrate con uno staff.

3. Le unità subordinate di unità amministrative con struttura di ufficio sono di norma designate come sezioni o come dipartimenti e sezioni.

1 Le unità amministrative delle direzioni decidono in prima istanza in nome proprio

a. nei casi previsti in altre normative,

b. negli ambiti di competenza secondo l'allegato 3 della presente ordinanza.

2 Il Direttore o la Direttrice può autorizzare unità amministrative e collaboratori a decidere in determinati ambiti di competenza in nome della direzione.

3 Se un'unità amministrativa è autorizzata a decidere in nome proprio o in nome della direzione, la sua o il suo responsabile disciplina la delega di tale competenza all'interno dell'unità.

4 Le competenze decisionali delle unità amministrative o dei collaboratori in nome della direzione devono essere pubblicate in modo adeguato.

1. Le responsabili e i responsabili delle unità amministrative sono

c. Direzioni

responsabili nei confronti dei loro superiori gerarchici della

gestione delle unità a loro subordinate e dell'adempimento

dei compiti a queste assegnati.

2 Esse definiscono in dettaglio l'organizzazione e i principali processi

delle loro unità amministrative e regolamentano per il loro ambito

l'autorizzazione alla firma.

3 Nelle loro unità amministrative esse garantiscono il controllo di

gestione e la tracciabilità dell'azione amministrativa.

1.4.25-128 19

172.11

VOG RR

Parte 3: Organi di coordinamento delle Direzioni

Conferenza

delle Segretarie

e dei Segretari

generali

a. Composizione

1 La Conferenza dei Segretari Generali (CSG) è composta dai

segretari e dalle segretarie generali delle Direzioni del Consiglio di

Stato ed è presieduta dalla o dal cancelliere dello Stato.

2 Alle sedute della CSG le segretarie e i segretari generali pos-

sono eccezionalmente farsi rappresentare dalle o dai loro sostituti e,

previo accordo con la presidenza, farsi accompagnare da collabora-

trici o collaboratori della Direzione.

3 La o il vicecancelliere dello Stato redige il protocollo.

b. Coordinamento

1 Richiede l'esecuzione di un compito un coordinato

e comune- azione delle Direzioni, la CDC elabora misure uniformi e le attua. Se

lavoro

c. Incarichi

necessario, il Consiglio di Stato decide in merito a tali misure su proposta del

Cancelliere o della Cancelliera dello Stato.

2 La CDC scambia informazioni su affari di rilevante importanza

politica o finanziaria, nonché di carattere interdipartimentale, coordina

se necessario la pianificazione degli affari e delle scadenze e discute

richieste e affari presentati dai suoi membri.

3 Essa può trattare temi che riguardano tutte le Direzioni e riferire

in merito al Consiglio di Stato.

1 La GSK elabora ulteriori affari che l'ordinamento giuridico o il

Consiglio di Stato le attribuiscono. Il Consiglio di Stato può in particolare

affidarle i seguenti incarichi

a. preconsultazione su questioni strategiche di gestione ammini-

strativa,

b. preparazione, direzione ed elaborazione di progetti interdirezionali,

c. definizione di questioni organizzative e amministrative dell'ammi-

nistrazione,

d. elaborazione di linee guida procedurali e ausili di lavoro per l'am-

ministrazione, in particolare per questioni di gestione ammini-

strativa, di traffico commerciale, di informazione e di pubbliche

relazioni.

2 Il Consiglio di Stato stabilisce a tal fine obblighi di rendicontazione e

di autorizzazione.

20

VOG RR

172.11

1 Se il Consiglio di Stato assegna incarichi che devono essere attuati da più Direzioni d'esecuzione e dalla Cancelleria di Stato, senza attribuire a un'unica istanza la responsabilità generale per l'attuazione, esso attribuisce alla Cancelleria di Stato la vigilanza sull'esecuzione.

2 Le Direzioni e la Cancelleria di Stato presentano alla Cancelleria di Stato, nel termine stabilito dal Consiglio di Stato, un breve rapporto sullo stato di attuazione.

3 Se la Cancelleria di Stato riscontra un'attuazione insufficiente o tardiva, fissa alle istanze interessate un adeguato termine supplementare. Dopo la sua scadenza infruttuosa, la o il Cancelliere di Stato presenta al Consiglio di Stato una proposta sulla procedura successiva.

1 Il Forum Controlling è presieduto dalla Cancelliera o dal Cancelliere Forum

dello Stato e si compone dei seguenti membri

a. un rappresentante ciascuno dei servizi di controllo del Consiglio

di Stato;

b. un controller di ogni Dipartimento del Consiglio di Stato e della

Cancelleria di Stato.

2 I membri designano i loro supplenti.

3 I rappresentanti dei Tribunali cantonali superiori e del Controllo

finanziario sono invitati alle sedute del Forum.

a. Composizione

1 Il Forum coordina l’adempimento dei compiti, i mezzi ausiliari per i compiti e i sistemi informativi dei servizi di controlling, prende posizione su questioni relative al controlling e assicura il necessario scambio di informazioni.

2 Esso elabora i compiti che gli vengono assegnati dal Consiglio di Stato.

Gremium per le relazioni esterne

1 La Conferenza degli incaricati dell’informazione è composta dagli

incaricati dell’informazione delle Direzioni ed è diretta dal Portavoce

o dalla Portavoce del Governo.

2 Essa coordina gli aspetti della comunicazione del Consiglio di

Stato con quelli delle Direzioni e della Cancelleria di Stato.

3 Gestisce un monitoraggio per l’intranet cantonale.

58 1 La Conferenza dei Capi e delle Capo Human Resources (HRK)

è presieduta dal Direttore o dalla Direttrice della Direzione delle finanze

ed è composta dai seguenti membri

a. il Capo o la Capo dell'Ufficio del personale,

b. i Capi e le Capo Human Resources (HR) delle Direzioni e della

Cancelleria di Stato.

2 I membri possono farsi rappresentare. Possono essere invitate

ulteriori persone alle sedute.

3 La HRK può costituire commissioni per la preparazione dei suoi

affari.

43,58 La HRK assiste il Consiglio di Stato e la Direzione delle finanze

nell'adempimento dei loro compiti in materia di personale, in particolare

attraverso

a. L'elaborazione delle basi della politica del personale e lo sviluppo

della strategia del personale,

b. L'elaborazione di pareri e raccomandazioni su temi strategici

del personale, nonché su relative iniziative e mozioni parlamentari,

c. L'elaborazione di standard e processi uniformi in materia di personale,

d. La preparazione, la gestione e l'attuazione di progetti di personale

interdirezionali,

e. La garanzia di un'adeguata comunicazione,

f. Il coordinamento degli organi del personale interdirezionali,

g. La trattazione di incarichi speciali del Consiglio di Stato e

della Direzione delle finanze.

22

VOG RR 172.11

4. Parte: Vigilanza sull'amministrazione distrettuale e sui comuni 45

45 La Direzione della giustizia e degli affari interni esercita la sorveglianza sulla gestione amministrativa e organizzativa dell'amministrazione distrettuale. Essa può impartire istruzioni all'amministrazione distrettuale.

45 1 La Direzione della giustizia e degli affari interni eser- Vigilanza generale

cita la vigilanza generale sui Comuni, nella misura in cui sui Comuni

questa spetta al Consiglio di Stato.

2 Essa stabilisce in un'ordinanza amministrativa

a. i mezzi della vigilanza generale,

b. la ripartizione dei compiti e lo scambio di informazioni tra i

Consigli di distretto e l'Ufficio dei Comuni.

3 L'ordinanza amministrativa richiede l'approvazione del Con-

siglio di Stato.

5.46 Parte: Disposizione finale

Inkrafttreten

1 OS 62, 273; Begründung siehe ABI 2007, 1333.

2 LS 170.4.

3 LS 172.1.

4 LS 412.100.

5 LS 413.21.

6 LS 520.

7 Fassung gemäss RRB vom 28. Mai 2008 (OS 63, 332; ABI 2008, 916). In Kraft

seit 1. Oktober 2008.

8 Fassung gemäss RRB vom 28. Oktober 2009 (OS 64, 636; ABI 2009, 2215). In

Kraft seit 1. Januar 2010.

9 Fassung gemäss RRB vom 4. November 2009 (OS 64, 651; ABI 2009, 2266). In

Kraft seit 1. Januar 2010.

10 Eingefügt durch RRB vom 2. Juni 2010 (OS 65, 366; ABI 2010, 1248). In Kraft

seit 1. Juli 2010.

11 Fassung gemäss RRB vom 2. Juni 2010 (OS 65, 366; ABI 2010, 1248). In Kraft

seit 1. Juli 2010.

12 Fassung gemäss RRB vom 13. Juli 2011 (OS 66, 576; ABI 2011, 2065). In Kraft

seit 1. Juli 2011.

1.4.25-128

23

172.11

VOG RR

13 Eingefügt durch RRB vom 4. Mai 2011 (OS 66, 425; AB12011, 1507). In Kraft

seit 1. August 2011.

14 Fassung gemäss RRB vom 4. Mai 2011 (OS 66, 425; ABI 2011, 1507). In Kraft

seit 1. August 2011.

15 Aufgehoben durch RRB vom 4. Mai 2011 (OS 66, 425; ABI 2011, 1507). In

Kraft seit 1. August 2011.

16 Fassung gemäss RRB vom 15. Juni 2011 (OS 66, 428; AB12011, 1810). In Kraft

seit 1. August 2011.

17 Eingefügt durch RRB vom 15. Juni 2011 (OS 66, 428; AB12011, 1810). In Kraft

seit 1. Januar 2012.

18 Fassung gemäss RRB vom 15. Juni 2011 (OS 66, 428; AB12011, 1810). In Kraft

seit 1. Januar 2012.

19 Fassung gemäss RRB vom 28. September 2011 (OS 66, 864; ABI 2011, 2945).

In Kraft seit 1. Januar 2012.

20 Eingefügt durch RRB vom 11. Juli 2012 (OS 67, 392; ABI 2012-07-20). In

Kraft seit 1. November 2012.

21 Eingefügt durch RRB vom 2. Mai 2012 (OS 67, 491; ABI 2012, 1012). In Kraft

seit 1. Januar 2013.

22 Fassung gemäss RRB vom 2. Mai 2012 (OS 67, 491; ABI 2012, 1012). In Kraft

seit 1. Januar 2013.

23 Eingefügt durch RRB vom 24. Oktober 2012 (OS 67, 588; ABI2012-11-02). In

Kraft seit 1. Januar 2013.

24 Eingefügt durch RRB vom 12. Dezember 2012 (OS 68, 107; ABI 2012-12-21).

In Kraft seit 1. April 2013.

25 Fassung gemäss RRB vom 12. Dezember 2012 (OS 68, 107; ABI 2012-12-21).

In Kraft seit 1. April 2013.

26 Eingefügt durch RRB vom 28. August 2013 (OS 68, 378; ABI 2013-09-13). In

Kraft seit 1. Januar 2014.

27 Fassung gemäss RRB vom 28. August 2013 (OS 68, 378; AB1 2013-09-13). In

Kraft seit 1. Januar 2014.

28 Eingefügt durch RRB vom 23. Oktober 2013 (OS 68, 456; AB12013-11-01). In

Kraft seit 1. Januar 2014.

29 Eingefügt durch RRB vom 29. Januar 2014 (OS 69, 117; ABI 2014-02-14). In

Kraft seit 1. April 2014.

30 Fassung gemäss RRB vom 10. September 2014 (OS 69, 400; AB1 2014-09-26).

In Kraft seit 1. Januar 2015.

31 Eingefügt durch RRB vom 9. März 2016 (OS 71, 158; AB1 2016-03-18). In

Kraft seit 1. Juli 2016.

32 Fassung gemäss RRB vom 9. März 2016 (OS 71, 158; ABI 2016-03-18). In

Kraft seit 1. Juli 2016.

33 Aufgehoben durch RRB vom 9. März 2016 (OS 71, 158; ABI 2016-03-18). In

Kraft seit 1. Juli 2016.

34 Eingefügt durch RRB vom 23. August 2017 (OS 72, 445; ABI 2017-09-01). In

Kraft seit 1. November 2017.

24

VOG RR

172.11

35 Fassung gemäss RRB vom 23. August 2017 (OS 72, 445; ABI 2017-09-01). In

Kraft seit 1. November 2017.

36 Nummerierung gemäss RRB vom 23. August 2017 (OS 72, 445; ABI 2017-09-

01). In Kraft seit 1. November 2017.

37 Eingefügt durch RRB vom 29. Juni 2016 (OS 72, 312; ABI 2016-07-15). In

Kraft seit 1. Januar 2018.

38 Fassung gemäss RRB vom 1. Februar 2017 (OS 72, 146; ABI 2017-02-10). In

Kraft seit 1. Januar 2018.

39 Fassung gemäss RRB vom 22. März 2017 (OS 72, 423; ABI 2017-03-31). In

Kraft seit 1. Januar 2018.

40 Eingefügt durch RRB vom 14. Februar 2018 (OS 73, 159; ABI 2018-02-23). In

Kraft seit 1. Juni 2018.

41 Fassung gemäss RRB vom 14. Februar 2018 (OS 73, 159; ABI 2018-02-23). In

Kraft seit 1. Juni 2018.

42 Fassung gemäss RRB vom 25. April 2018 (OS 73, 191; ABI 2018-05-18). In

Kraft seit 1. Juli 2018.

43 Aufgehoben durch RRB vom 25. April 2018 (OS 73, 191; AB12018-05-18). In

Kraft seit 1. Juli 2018.

44 Eingefügt durch RRB vom 6. Juni 2018 (OS 73, 295; ABI2018-06-15). In Kraft

seit 1. August 2018.

45 Eingefügt durch RRB vom 13. Dezember 2017 (OS 73, 528; ABI 2018-11-30).

In Kraft seit 1. Januar 2019.

46 Fassung gemäss RRB vom 13. Dezember 2017 (OS 73, 528; ABI 2018-11-30).

In Kraft seit 1. Januar 2019.

47 Eingefügt durch RRB vom 28. November 2018 (OS 74, 90; ABI 2018-12-07).

In Kraft seit 1. März 2019.

48 Fassung gemäss RRB vom 28. November 2018 (OS 74, 90; ABI 2018-12-07).

In Kraft seit 1. März 2019.

49 Eingefügt durch RRB vom 27. März 2019 (OS 74, 308; ABI 2019-04-05). In

Kraft seit 1. Juli 2019.

50 Fassung gemäss RRB vom 8. Mai 2019 (OS 74, 258; ABI 2019-05-10). In Kraft

seit 1. Juli 2019.

51 Aufgehoben durch RRB vom 23. Oktober 2019 (OS 74, 592; ABI 2019-11-01).

In Kraft seit 1. Januar 2020.

52 Eingefügt durch RRB vom 23. Oktober 2019 (OS 75, 5; ABI 2019-12-13). In

Kraft seit 1. Januar 2020.

53 Fassung gemäss RRB vom 23. Oktober 2019 (OS 75, 5; ABI 2019-12-13). In

Kraft seit 1. Januar 2020.

54 Fassung gemäss RRB vom 12. Februar 2020 (OS 75, 76; ABI 2020-02-21). In

Kraft seit 1. April 2020.

55 Eingefügt durch RRB vom 28. Oktober 2020 (OS 75, 648; ABI 2020-11-06). In

Kraft seit 1. Januar 2021.

56 Fassung gemäss RRB vom 2. Dezember 2020 (OS 75, 650; AB1 2020-12-11). In

Kraft seit 1. Januar 2021.

1.4.25-128

25

172.11

VOG RR

57 Fassung gemäss RRB vom 9. Dezember 2020 (OS 75, 674; ABI 2020-12-18). In

Kraft seit 1. Januar 2021.

58 Eingefügt durch RRB vom 25. August 2021 (OS 76, 351; AB1 2021-09-10). In

Kraft seit 1. November 2021.

59 Eingefügt durch RRB vom 7. Juli 2021 (OS 76, 390; AB1 2021-07-16). In Kraft

seit 1. Januar 2022.

60 Fassung gemäss RRB vom 8. September 2021 (OS 76, 452; ABI 2021-09-24). In

Kraft seit 1. Januar 2022.

61 Aufgehoben durch RRB vom 8. September 2021 (OS 76, 452; ABI 2021-09-24).

In Kraft seit 1. Januar 2022.

62 Fassung gemäss RRB vom 6. Oktober 2021 (OS 76, 594; ABI 2021-10-29). In

Kraft seit 1. Januar 2022.

63 Fassung gemäss RRB vom 27. April 2022 (OS 77, 259; AB1 2022-05-06). In Kraft

seit 1. Juli 2022.

64 Fassung gemäss RRB vom 1. Februar 2023 (OS 78, 135; ABI 2023-02-10). In

Kraft seit 1. Mai 2023.

65 Fassung gemäss RRB vom 7. März 2023 (OS 78, 149; ABI 2023-03-17). In Kraft

seit 1. September 2023.

66 Eingefügt durch RRB vom 15. März 2023 (OS 78, 182; ABI 2023-03-17). In Kraft

seit 1. Januar 2024.

67 Fassung gemäss RRB vom 15. März 2023 (OS 78, 182; ABI 2023-03-17). In Kraft

seit 1. Januar 2024.

68 Eingefügt durch RRB vom 24. Mai 2023 (OS 78, 526; ABI 2023-06-09). In Kraft

seit 1. Januar 2024.

69 Fassung gemäss RRB vom 29. Januar 2025 (OS 80, 53; ABI 2025-02-14). In

Kraft seit 1. April 2025.

26

VOG RR

172.11

Anhang 1: Zuständigkeitsbereiche der Direktionen

(§ 58)

A. Direktion der Justiz und des Innern14, 16, 17, 19, 27

1. Justizvollzug einschliesslich Begnadigungen

2. Strafverfolgung Erwachsene einschliesslich Rechtshilfe und Auslieferungen

3. Jugendstrafrechtspflege

4. Filmwesen

5. Gemeindewesen einschliesslich Finanz- und Lastenausgleich

6. Bezirkswesen

7.41 Zivilstands-, Bürgerrechts- sowie Meldewesen und Einwohnerregister

8. Handelsregister

9. Statistik

10. Archivwesen

11. Berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht

12. Opferhilfe bei Straftaten

13. Kulturförderung

14. Gleichstellung von Frau und Mann

15. Integrationsfragen

16. Kirchenwesen und Religionsfragen

17. Datenschutz

18. Staatsrechtliche Massnahmen im Bereich der nationalen und interna-

len Aussenbeziehungen

19.64 Verfassungsrecht, Gerichtsorganisation, Zivilrecht einschliesslich Kindes- und

Erwachsenenschutzrecht, Strafrecht, Zivil-, Straf- und Verwaltungsverfahrens-

recht, Schuldbetreibungsrecht und Konkursrecht, je unter Vorbehalt der Zu-

ständigkeit anderer Direktionen

20. Politische Rechte

21. Enteignungsrecht

22. Rechtsetzungstechnik

23. Übertretungsstrafrecht und Aufsicht über die Statthalterämter

1.4.25-128

27

172.11

B. Sicherheitsdirektion 14, 16, 18

1. Polizei (Kriminal-, Sicherheits-, Verkehrs-, Regional-, Flughafenpolizei)

2. Sozialwesen

3. Ausländerrecht und Asylwesen

4. Strassen- und Schiffsverkehr einschliesslich Bezug von Verkehrsabgaben

5. Gewerbebewilligungen und Lotteriewesen

6. Waffen- und Sprengstoffwesen

7. Militärwesen, Zivilschutz, Bevölkerungsschutz

8. Passwesen

9. Messwesen

10. Ausserschulischer Sport einschliesslich Jugend+Sport

11. Sportfonds

12. Fonds zur Bekämpfung des Alkoholismus

13. Fonds zur Bekämpfung der Lotteriespielsucht

14. Feuerwehrwesen, Feuerpolizei und Gebäudeversicherung

15.26 Intervention gegen häusliche Gewalt

16.59 Forensisches Institut Zürich

C. Finanzdirektion 32

1. Finanz- und Rechnungswesen sowie Finanzcontrolling

2. Vermögensverwaltung und Tresorerie

3. Steuerwesen und Steuerverwaltung

4. Finanzpolitik einschliesslich Finanz- und Lastenausgleich mit Bund und Kan-

tonen

5. Versicherungswesen und Staatshaftung

6. Erbschaften und Zuwendungen Dritter

7. Salzregal

8.69 Notariatswesen

9.57 Gemeinnütziger Fonds

10. Zentrales Personalwesen

11. Personalvorsorge

12. Zentrale Beschaffung von Drucksachen und Material

13. Querschnittdienstleistungen in den Bereichen Personalwesen und Personal-

entwicklung, Rechnungswesen, Informatik

VOG RR

28

VOG RR

D. Volkswirtschaftsdirektion11, 32, 56

1. Strategische Steuerung Mobilität und Verkehr

2. Gesamtverkehrskonzepte einschliesslich Mobilitäts- und Gesamtverkehrscontrolling, Agglomerationsprogramme, Erarbeitung des Inhalts und Vertretung des Kapitels Verkehr im kantonalen Richtplan, Interessenvertretung in der regionalen Richtplanung Verkehr, Einbringung der verkehrlichen Interessen in den Konzepten und im Sachplan Verkehr des Bundes

3. Öffentlicher Verkehr einschliesslich Bewirtschaftung Verkehrsfonds

4. Strassenverkehr einschliesslich Bewirtschaftung Strassenfonds ohne Liegenschaften (Gesamtverantwortung Strassenrecht, Grundlagen der Verkehrsfinanzierung, strategische Planung neuer Strassen, Aufsicht über die übertragenen Zuständigkeiten an die Städte Zürich und Winterthur, Beitrags-wesen, Baulinien)

5. Luftverkehr einschliesslich luftfahrtrechtliche Verfahren des Bundes, Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Luftfahrt (SIL)

6. Flughafen einschliesslich Beteiligung an der Flughafen Zürich AG und fluglärmbedingte Entschädigungsverfahren gegen den Kanton (formelle und materielle Enteignungen)

7. Bewilligung von Anlagen gemäss Seilbahngesetz und kantonale Bewilligungen im Bereich der Personenbeförderung gemäss Personenbeförderungsgesetz

8.68 Taxi- und Limousinenwesen

9. Pflege, Stärkung und Vermarktung des Wirtschaftsstandorts Kanton Zürich (Standortförderung)

10. Administrative Entlastung der Unternehmen

11. Arbeitsbewilligungen für Ausländerinnen und Ausländer

12. Vollzug der flankierenden Massnahmen zum Personenfreizügigkeitsabkommen, Sekretariat der tripartiten Kommission (TPK) und Sekretariat des Einigungsamtes

13. Bekämpfung der Schwarzarbeit (Vollzug BGSA)

14. Arbeitnehmerschutz (betriebliche Unfallverhütung und Gesundheitsschutz), Arbeitszeitbewilligungen (Vollzug ArG und UVG)

15. Belange des Aussenlärms von Industrie und Gewerbe (Umweltschutzgesetz)

16. Vollzug des Produktesicherheitsgesetzes und der Gefahrgutbeauftragtenverordnung

17.28 Vollzug der Bundesgesetzgebung über das Bergführerwesen und Anbieten weiterer Risikoaktivitäten

18. Aufsicht über das Konsumkreditgewerbe sowie die private Arbeitsvermittlung und den Personalverleih

1.4.25 -128

29

172.11

172.11

VOG RR

19. Öffentliche Arbeitsvermittlung, Arbeitslosenversicherung (Vollzug AVG und

20.

21.

AVIG)

Interinstitutionelle Zusammenarbeit (iiz)

Führung der Arbeitslosenkasse Kanton Zürich

Weiterbildungs- und Beschäftigungsprogramme für Personen ohne AVIG-

Anspruch (EG AVIG)

Vollzug der Heimarbeitsgesetzgebung des Bundes

22.

23.

24.

Fachstelle für Selbstständigkeit

25.

Wohnbauförderung

26. Wirtschaftliche Landesversorgung

27.

28.

Gastgewerbe, Ruhetage und Ladenöffnung

Aufsicht im Bereich des Bundesgesetzes über den Erwerb von Grundstücken

durch Personen im Ausland

29.55 Verwaltung der Top Level Domain «.zuerich»

E. Gesundheitsdirektion 32

1.

Gesundheitswesen, einschliesslich Bewilligungen und Aufsicht, Epidemie-

wesen, Gesundheitsförderung, Prävention sowie Krankentransport- und Ret-

tungswesen

2.60 Gesundheitsversorgung, einschliesslich Spital-, Pflege- und ambulante Ver-

3.

4.

5.

6.

7.

8.

sorgung

Bestattungswesen

Kranken- und Unfallversicherungswesen, einschliesslich Spitalfinanzierung

und Prämienverbilligung

Kantonsapotheke

Heilmittel und Betäubungsmittel

Lebensmittel, Gebrauchsgegenstände und Chemikalien

Veterinärwesen, einschliesslich Prävention und Bekämpfung von Tierseuchen,

Tierschutz, Tierische Primärproduktion, Hundehaltung und Findeltiermelde-

stelle

30

VOG RR

172.11

F. Bildungsdirektion32

1. Bildungswesen, einschliesslich Planung, Controlling und Aufsicht

2. Bildungsplanung, -monitoring und -statistik

3. Unterrichts- und Beitragswesen in den Bereichen Volksschule, Mittelschulen

und Berufs- und Weiterbildung

4. Aufsicht über die Lehrbetriebe

5. Hochschulwesen und -finanzierung

6. Wissenschafts- und Bildungsförderung

7. Kinder- und Jugendhilfe

8. Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung

9. Ausbildungsbeiträge (Stipendien und Darlehen)

10. Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Lehrmitteln

G. Baudirektion

1.56 Strassen

2.56 Öffentlicher Grund einschliesslich Bewilligungen und Konzessionen

3. Planung, Bau und Unterhalt von Hochbauten und technischen Anlagen, Pla-

nung und Steuerung des Bestandes und der Nutzung der Betriebsliegen-

schaften des Kantons sowie der Spezialfonds

4.32 Bewirtschaftung der Betriebsliegenschaften und der Liegenschaften im Finanz-

vermögen

5.14 Liegenschaftengeschäfte

6.56 Formelle und materielle Enteignungsrechte und Landerwerbsgeschäfte

7. Öffentliches Baurecht

8. Begutachtungen (zu baulichen Aspekten im Bereich Staats- und weiterer

Beiträge)

9. Kantonale Kunstsammlung

10. Ortsbild- und Landschaftsschutz, Denkmalpflege, Archäologie

11. Raumplanung

12. Vermessungswesen und Kantonsgrenzen

13. Geographisches Informationssystem (GIS)

14.14 Datenlogistik

15.29 Gebäude- und Wohnungsregister

16. Energie und Lufthygiene

17. Wasserbau, Gewässernutzung, Gewässerschutz

18. Abfallwirtschaft

19. Störfallvorsorge und biologische Sicherheit

1.4.25-128

31

172.11

20. Schutz vor Naturgefahren

21. Naturschutz

22. Bodenschutz

23. Landwirtschaft einschliesslich Meliorationswesen

24. Landwirtschaftliche Berufsbildung

25. Forstwesen

26. Fischerei und Jagd

27. Lärmschutz

28.31 Bergregal

29.31 Aufsicht über das Zweitwohnungswesen

32

VOG RR

VOG RR

Anhang 2: Gliederung der Direktionen

(§ 59)

1. Direktion der Justiz und des Innern 63

1.1 Verwaltungseinheiten mit Amtsstruktur

a.54 Justizvollzug und Wiedereingliederung

b.63 Oberstaatsanwaltschaft und Staatsanwaltschaften (Staatsanwaltschaft)

c.14 Oberjugendanwaltschaft und Jugendanwaltschaften (Jugendstrafrechtspflege)

d. Gemeindeamt

e. Handelsregisteramt

f. Statistisches Amt

g. Staatsarchiv

1.2 Weitere Verwaltungseinheiten

a.63 Fachstelle Gleichstellung

b.63 Fachstelle Integration

c. Fachstelle Kultur

d. Kantonale Opferhilfestelle

1.3 Administrativ angegliederte Einheiten14

a. Bezirksratskanzleien

b.17 Statthalterämter

2. Sicherheitsdirektion 18

2.1 Verwaltungseinheiten mit Amtsstruktur

a. Kantonspolizei

b. Strassenverkehrsamt

c. Migrationsamt

d. Amt für Militär und Zivilschutz

e. Sozialamt

f.21 Sportamt

172.11

1.4.25 - 128

33

172.11

2.2 Weitere Verwaltungseinheiten 22

a. Passbüro

b.11 Eichämter

C. Gewerbebewilligungen und Beglaubigungen

d.13 Rekursabteilung

3. Finanzdirektion

3.1 Verwaltungseinheiten mit Amtsstruktur39

a. Finanzverwaltung

b. Steueramt

C. Personalamt

d. Amt für Informatik

3.2 Weitere Verwaltungseinheiten

a.39 Kantonale Drucksachen- und Materialzentrale

3.333

4. Volkswirtschaftsdirektion

4.1 Verwaltungseinheiten mit Amtsstruktur¹¹

a.67 Amt für Wirtschaft

b.66 Amt für Arbeit

c.56 Amt für Mobilität

4.2 Administrativ angegliederte Einheiten

a. Zürcher Verkehrsverbund ZVV

34

VOG RR

VOG RR 172.11

5. Gesundheitsdirektion11, 12

5.1 Verwaltungseinheiten mit Amtsstruktur32, 60

a. Amt für Gesundheit

b. Kantonsapotheke

c. Kantonale Heilmittelkontrolle

d.30 Kantonales Labor

e. Veterinäramt

5.2 Administrativ angegliederte Einheiten60

a. Kantonale Ethikkommission

6. Bildungsdirektion

6.1 Verwaltungseinheiten mit Amtsstruktur

a. Volksschulamt

b. Mittelschul- und Berufsbildungsamt

c. Hochschulamt

d. Amt für Jugend und Berufsberatung

e. Lehrmittelverlag

7. Baudirektion

7.1 Verwaltungseinheiten mit Amtsstruktur

a. Hochbauamt

b. Tiefbauamt

c. Immobilienamt

d.14 Amt für Raumentwicklung

e. Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft

f. Amt für Landschaft und Natur

7.2 Weitere Verwaltungseinheiten

a.32 Koordination Bau und Umwelt

1.4.25-128 35

172.11

Anhang 3: Selbstständige Entscheidkompetenzen

der Verwaltungseinheiten

(§ 66)

Verwaltungseinheit

Sachbereiche mit Entscheidungskompetenz

im eigenen Namen

1. Direktion der Justiz und des Innern11

1.1 Gemeindeamt64

a. Bürgerrechtswesen, soweit der Kanton

zuständig ist.

b. Namensänderungen gemäss Art. 30 ZGB,

c. Anordnungen gegenüber Gemeinden

gestützt auf das Finanzausgleichsgesetz,

d. Aufsichtsrechtliche Anordnungen und

Massnahmen gegenüber den Gemeinden,

e.37 Unterstützung von Änderungen im Bestand

von Gemeinden gemäss §§ 155-159 des

Gemeindegesetzes,

f.40 Meldewesen und Einwohnerregister,

soweit der Kanton zuständig ist.

1.2 Handelsregisteramt

1.3 Oberjugendanwaltschaft49

Ordnungsbussen gemäss Art. 943 OR.

a. Festlegung des Zutrittsalters zu öffent-

lichen Filmvorführungen gemäss § 6 Abs. 1

des Gesetzes über den Jugendschutz bei

öffentlichen Filmvorführungen und Träger-

medien vom 26. November 2018 (JFTG),

b. Anordnung von verwaltungsrechtlichen

Massnahmen gemäss § 10 Abs. 1 JFTG.

2. Sicherheitsdirektion22

2.1 Kantonspolizei, Strassenverkehrs-

amt, Migrationsamt, Amt für Militär

und Zivilschutz, Sozialamt, Sportamt

2.238 Passbüro, Gewerbebewilligungen,

Eichämter

Gesamter Aufgabenbereich, unter Vorbehalt

abweichender Regelungen in anderen

Verordnungen

Gesamter Aufgabenbereich, unter Vorbehalt

abweichender Regelungen in anderen

Verordnungen

36

VOG RR

VOG RR

Verwaltungseinheit

4. Volkswirtschaftsdirektion 11

4.1 Amt für Wirtschaft67

4.2 Amt für Arbeit66

4.3 Amt für Mobilität56

172.11

Sachbereiche mit Entscheidungskompetenz

im eigenen Namen

Gesamter Aufgabenbereich, einschliesslich

Anordnungen betreffend die Erwerbstätigkeit

kontrollpflichtiger Ausländerinnen und Aus-

länder.

Gesamter Aufgabenbereich.

a. Alle Aufgaben der Volkswirtschafts-

direktion beim Vollzug des Strassen-

gesetzes,

b. Alle Aufgaben der Volkswirtschafts-

direktion im Bereich Flughafen

und Luftverkehr,

c.31 Alle Aufgaben gemäss Seilbahngesetz

und Personenbeförderungsgesetz,

d.68 Alle Aufgaben der Volkswirtschafts-

direktion im Bereich des Taxi- und

Limousinenwesens.

5. Gesundheitsdirektion8, 12, 32

5.111 Veterinäramt

5.230 Kantonales Labor

5.3

Kantonsapotheke

5.460 Kantonale Heilmittelkontrolle

5.560 Amt für Gesundheit

5.6-5.1061

6. Bildungsdirektion⁹

6.1 Hochschulamt

6.2 Mittelschul- und Berufsbildungsamt

Gesamter Aufgabenbereich.

Gesamter Aufgabenbereich.

Gesamter Aufgabenbereich.

Gesamter Aufgabenbereich.

Gesamter Aufgabenbereich.

Anordnungen im Vollzug des Fachhochschul-

gesetzes.

Gesamter Aufgabenbereich der Mittelschulen

und der Berufsbildung, soweit das Verord-

nungsrecht nichts anderes regelt.14

1.4.25-128

37

172.11

Verwaltungseinheit

VOG RR

6.3 Volksschulamt

Sachbereiche mit Entscheidungskompetenz

im eigenen Namen

a. Anordnungen beim Vollzug des Lehr-

personalgesetzes vom 10. Mai 1999,

ausgenommen Anordnungen gemäss

§§ 3 Abs. 1, 10, 14 Abs. 2 und 20,

b. Anordnungen beim Vollzug von § 12

des Gesetzes über die Pädagogische

Hochschule Zürich vom 25. Oktober 1999,

c. Bewilligungen gestützt auf § 68 des Volks-

schulgesetzes (VSG) vom 7. Februar 2005,

d. Anordnungen im Zusammenhang mit der

Aufsicht über die Privatschulen und den

Privatunterricht gestützt auf § 70 VSG,

e. Anerkennung von Kursen in heimatlicher

Sprache und Kultur gestützt auf § 15 VSG,

f. Bewilligung von Lehrerstellen an Durch-

gangszentren für Asylsuchende gestützt

auf § 62 Abs. 3 VSG,

g.62 Beitragsberechtigung von Spitalschulen

gemäss § 62 a VSG4, § 31 Abs. 4 des

Mittelschulgesetzes vom 13. Juni 19995

und § 36 a Abs. 3 des Einführungs-

gesetzes zum Bundesgesetz über die

Berufsbildung vom 14. Januar 2008,

h.44 Aufsicht sowie aufsichtsrechtliche Anord-

nungen und Massnahmen gegenüber den

Gemeinden gestützt auf § 73 VSG,

i.47 Anordnungen im Zusammenhang mit dem

Schulort, der Kostenpflicht und der Höhe

des Schulgeldes gestützt auf § 12 VSG.

6.448 Amt für Jugend und Berufsberatung Anordnungen im Aufgabenbereich des

Adoptionswesens.

7. Baudirektion

7.115, 20 Amt für Landschaft und Natur

7.231 Amt für Abfall, Wasser, Energie

und Luft

a. Anordnungen im Bereich Bodenschutz,

b....51

C....51

Anordnungen im Bereich Luftreinhaltung,

soweit der Kanton zuständig ist.

38

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