Ordinanza sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'amministrazione cantonale (OOG CS) (VOGRR)
Table of Provisions (83)
Statutory Text (83 Provisions)
1 Le direttive della politica governativa forniscono informazioni su: Direttive
a. gli obiettivi a lungo termine del Cantone,
b. gli obiettivi di legislatura del Consiglio di Stato,
c. le misure per la loro attuazione.
2 Gli obiettivi a lungo termine del Cantone derivano in particolare
dalla Costituzione e dalla legge.
della politica
governativa
a. Contenuto
1 Un anno prima della scadenza della durata della carica, il Governo stabilisce la procedura per la valutazione della situazione, per la rendicontazione sugli obiettivi della legislatura in corso e per la definizione delle linee direttive della politica governativa per la nuova durata della carica.
2 Esso può designare settori politici da esaminare in particolare.
3 Esso determina in particolare le fasi procedurali, l’organizzazione, il metodo di rilevamento e il cronogramma. La Cancelleria dello Stato dirige e coordina il procedimento.
1. **Prima della scadenza della legislatura, il Consiglio di Stato redige un rapporto di legislatura.**
* **rapporto di legislatura**
* **1.4.25-128**
* **1**
* **172.11**
2. **Il rapporto di legislatura evidenzia:**
a. **il raggiungimento degli obiettivi a lungo termine del Cantone,**
b. **il raggiungimento degli obiettivi di legislatura del Consiglio di Stato,**
c. **il raggiungimento degli obiettivi di legislatura delle Direzioni.**
d. **rapporto di controlling**
e. **valutazione della situazione**
f. **nuove direttive della politica governativa**
g. **accertamenti durante l'attuale mandato**
**VOG RR**
52 1 A metà del mandato, la Cancelleria dello Stato allestisce un
rapporto di controlling destinato al Consiglio di Stato.
2 Il rapporto di controlling contiene indicazioni
a. sul raggiungimento degli obiettivi di legislatura del Consiglio di
Stato e sull'attuazione delle misure,
b. sulla necessità di adeguare obiettivi di legislatura e misure.
1 Base per la valutazione della situazione da parte del Consiglio di Governo
è il rapporto di legislatura ai sensi del § 3 e un'analisi degli sviluppi
sociali, giuridici ed economici, dei punti di forza
e di debolezza, nonché delle opportunità e dei rischi.
2 La Cancelleria di Stato prepara le analisi delle Direzioni
con il supporto dell'Ufficio di Statistica, mediante la valutazione di
rapporti interni ed esterni esistenti, riassume le analisi
delle Direzioni, evidenzia le principali correlazioni
e crea collegamenti trasversali. Essa può suggerire alle Direzioni ulteriori
accertamenti.
1 All'inizio del nuovo mandato, il Consiglio di Stato stabilisce le
nuove direttive della politica governativa. Esso si assicura che gli
obiettivi della legislatura siano verificabili e che le misure siano orientate all'azione.
2 Il Consiglio di Stato decide tenendo conto dei nuovi obiettivi della legislatura proposti dai Dipartimenti e dei risultati della valutazione della situazione.
1 Le Direzioni osservano, nell'ambito della loro competenza,
gli sviluppi sociali, giuridici ed economici in vista di un'eventuale necessità
di revisione o adeguamento delle direttive della politica governativa e degli obiettivi legislativi
delle Direzioni. Esse riferiscono al Consiglio di Governo in merito ai loro accertamenti.
2 La Cancelleria di Stato può promuovere tali accertamenti presso le Direzioni.
3 Qualora siano necessarie indagini più approfondite, il Consiglio di Governo
conferisce un incarico corrispondente e, basandosi su di esso, rivede i suoi
obiettivi legislativi.
2
VOG RR 172.11
pianificazione
1 Dopo che il Consiglio di Stato ha deliberato le direttive della sua politica
di governo, le Direzioni definiscono i loro obiettivi per la durata della
legislatura del Consiglio di Stato. Per quanto gli obiettivi di legislatura
del Consiglio di Stato riguardino il loro ambito di competenza, essi li
implementano nei loro obiettivi. Per il resto, essi si orientano agli obiettivi
a lungo termine del Cantone.
2 Gli obiettivi di legislatura della Cancelleria di Stato sono stabiliti dal
Consiglio di Stato su sua proposta.
3 Gli obiettivi di legislatura del Consiglio di Stato, delle Direzioni e della
Cancelleria di Stato sono presentati, unitamente alle relative misure, nel
Piano consolidato di sviluppo e finanziamento (PSF).
4 L'attuazione degli obiettivi del Consiglio di Stato ha la priorità.
a. Obiettivi di
legislatura delle
Direzioni e della
Cancelleria di
Stato
1 La Cancelleria dello Stato esamina gli indicatori di impatto scelti Revisione
dalle Direzioni conformemente all’articolo 12 capoverso 1 lettera b degli indicatori
della legge sul controlling e sulla contabilità del 9 gennaio 2006 di impatto
(LCC) e le consiglia nella loro ulteriore evoluzione.
2 Se vi sono indicazioni che i servizi forniti non raggiungono gli
effetti desiderati o gli obiettivi legislativi delle Direzioni, queste
effettuano una revisione approfondita. Esse riferiscono al Consiglio di
Stato sugli adeguamenti necessari dei loro servizi o obiettivi.
53 1 La relazione annuale delle Direzioni e della c. Relazione
Cancelleria di Stato costituisce la base per l’allestimento del annuale
rapporto di gestione.
2 Essa comprende
a. le indicazioni necessarie per il rapporto di gestione;
b. le indicazioni concernenti il raggiungimento degli obiettivi
della legislatura e l’attuazione delle misure;
c.65 le indicazioni conformemente agli articoli 13, 13a e 15 sulla
gestione del controllo dei contributi statali, delle partecipazioni
e dei beni;
d. le misure correttive necessarie per il rispetto del preventivo
dell’anno in corso.
1 La Cancelleria di Stato elabora, sulla base dei rapporti delle Di- d. Rapporti del
rezioni, il rapporto di gestione ai sensi dell’articolo 27 della LCG e Consiglio di Stato
il rapporto di controlling. L’Amministrazione finanziaria elabora il
rapporto finanziario con conto consolidato e conto annuale con annessi
e allegati quale parte del rapporto di gestione.
2 Con il rapporto di controlling, il Consiglio di Stato delibera le mi-
sure correttive necessarie per raggiungere gli obiettivi della legislatura
e per rispettare il budget dell’anno in corso.
1.4.25-128
3
172.11
ODCS
Ulteriori
pianificazioni
a. Preparazione
b. Orientamento
e
coordinamento
Ulteriori
settori di
controlling
a. Controlling
contributi
statali
b. Controlling
partecipazioni
3 La Cancelleria di Stato presenta la proposta. A tal fine si basa sulla
relazione annuale delle Direzioni e stabilisce riferimenti incrociati.
4 La Cancelleria di Stato sottopone le bozze di rapporto al Dipartimento
delle finanze per un parere specifico.
prepara.
Le Direzioni preparano le pianificazioni dei loro settori politici
1 Planificazioni, subordinate agli obiettivi della legislatura, sono
orientate a essi nel contenuto. Altre pianificazioni sono coordinate
con gli obiettivi della legislatura.
2 La pianificazione dei compiti e la pianificazione finanziaria sono armonizzate.
3 La Cancelleria di Stato verifica l'orientamento e il coordinamento
delle pianificazioni da deliberare da parte del Consiglio di Stato. Le
Direzioni le sottopongono i progetti di pianificazione prima della presentazione
della proposta per il parere speciale.
53 Le Direzioni definiscono gli obiettivi per i contributi statali di loro competenza. Esse indicano, nell’ambito della rendicontazione annuale, in che misura gli obiettivi sono stati raggiunti e quali misure devono essere adottate.
52 1 Nelle strategie del proprietario per le partecipazioni del Can-
tone a istituzioni di diritto pubblico o privato vengono in particolare sta-
biliti gli obiettivi strategici nonché le direttive concernenti la rappresen-
tanza negli organi, la rendicontazione e la valutazione dei rischi.
2 Il Consiglio di Stato stabilisce una strategia del proprietario se
sussistono rischi significativi per le finanze cantonali, l'economia pubbli-
ca o la reputazione del Cantone e
a. la quota di partecipazione al capitale proprio ammonta almeno al
30% e
b. il valore di una partecipazione supera 1 milione di franchi.
3 Le Direzioni stabiliscono la strategia del proprietario per le par-
tecipazioni che rientrano nel loro settore di competenza. Nell'ambito
della rendicontazione annuale espongono l'attuazione della strategia del
proprietario e quali misure devono essere adottate.
4 Se gli obiettivi di una partecipazione sono sufficientemente deter-
minati dal diritto vigente oppure se, in caso di partecipazione di diritto
privato, la quota del Cantone al capitale proprio ammonta a meno del
10%, si può rinunciare a una strategia del proprietario.
VOG RR
172.11
5 Il valore di una partecipazione secondo il capoverso 2 lettera b è
il valore d'acquisto dedotti gli ammortamenti o il valore di mercato, se
quest'ultimo è inferiore.
6 Nella designazione delle rappresentanze nelle istituzioni occorre
fare attenzione a che non possano insorgere conflitti d'interessi con al-
tre funzioni delle persone che assumono le rappresentanze.
65 1 La gestione integrale dei rischi comprende i seguenti compiti
a. Essa rileva e gestisce i rischi che possono causare una situazione
straordinaria ai sensi dell’articolo 2 della legge sulla protezione della
popolazione del 4 febbraio 2008 (LPP) e gli altri rischi considerati
essenziali dal Consiglio di Stato.
b. Essa indica alle organizzazioni partner ai sensi dell’articolo 3 LPP,
alle autorità, alle organizzazioni della giustizia e alle partecipazioni
significative del Cantone per quali rischi essenziali è necessaria la
salvaguardia della loro capacità di agire.
2 Il Consiglio di Stato definisce i principi per le direttive della ge-
stione integrale dei rischi. Prende annualmente atto del rapporto sui
rischi e delibera il piano di gestione dei rischi.
3 Le Direzioni e la Cancelleria di Stato gestiscono un sistema interno
di gestione dei rischi e della continuità. Esse osservano le direttive del
Consiglio di Stato e della Polizia cantonale e forniscono a quest’ultima,
sulla base di tali direttive, le informazioni necessarie per il rapporto sui
rischi e il piano di gestione dei rischi.
4 La Polizia cantonale, con il concorso delle Direzioni e della Can-
celleria di Stato, è competente per la gestione integrale dei rischi. Essa
redige annualmente un rapporto sui rischi e un piano di gestione dei
rischi e invita la Cancelleria di Stato a chiedere un parere in occasione
della conferenza dei Segretari e delle Segretarie generali. Trasmette il
rapporto sui rischi e il piano di gestione dei rischi, debitamente corri-
giuti, alla Direzione della sicurezza per la presentazione della proposta
al Consiglio di Stato. Essa riassume il contenuto del rapporto sui rischi
per il rapporto di gestione del Consiglio di Stato.
5 Le Direzioni e la Cancelleria di Stato comunicano all’Amministra-
zione delle finanze, per il rapporto di gestione, i rischi finanziari che
derivano da partecipazioni, obblighi di prestazione, garanzie e dall’es-
pletamento dei compiti statali. I dati si basano sullo standard contabile
di volta in volta applicabile.
c. Gestione
integrale
dei rischi
1 Le Direzioni riferiscono nell’ambito del rapporto annuale sulla ge- d.53 Patrimoni-
stione patrimoniale sui provvedimenti necessari per il mantenimen- ale
to del valore.
1.4.25 -128
5
172.11
VOG RR
2 Nei loro rapporti annuali presentano
a. la Direzione dei lavori pubblici lo sviluppo del valore degli immobili
del patrimonio finanziario e del patrimonio amministrativo;
b. la Direzione dell’economia pubblica lo sviluppo del valore delle
strade e degli immobili nel Fondo stradale, nonché lo sviluppo del
valore dei contributi agli investimenti nel trasporto pubblico.
Controllo del
Consiglio di
Stato
a. Servizi di
controllo
1 Il Consiglio di Stato e le direzioni sono supportati nei loro compiti di
controlling da servizi di controlling.
2 I servizi di controlling del Consiglio di Stato sono in particolare:53
a. la Cancelleria di Stato per i compiti governativi in generale,
b. l'Amministrazione delle finanze per il settore delle finanze statali,
c. l'Ufficio immobiliare per gli immobili del patrimonio finanziario e
amministrativo,
d. l'Ufficio del personale per la gestione del personale,
e.42 l'Ufficio dell'informatica per il settore dell'informatica.
b. Compiti
1 I servizi di controlling adempiono i compiti previsti dal presente o da altri
decreti. Essi osservano gli sviluppi
nel loro ambito di competenza, coordinano le attività statali relative
e presentano rapporti al Consiglio di Stato.
2 A tal fine, essi organizzano e dirigono le relative procedure
e collaborano con gli altri servizi competenti. Essi
gestiscono i necessari sistemi informativi.
Ambiti di
competenza
B. Relazioni esterne
Nel settore delle relazioni esterne sono svolti i seguenti compiti
a. negoziazione e conclusione di trattati con altri Cantoni, organizzazioni
intercantonali, la Confederazione, Stati esteri o altri soggetti di diritto
internazionale (trattati intercantonali e internazionali),
b. partecipazione a conferenze e organi intercantonali e internazionali,
c. mantenimento delle relazioni con governi nazionali ed esteri,
d. partecipazione alle decisioni di politica estera della Confederazione
nel quadro del diritto federale.
6
VOG RR
172.11
### Nell'ambito della definizione degli orientamenti della sua politica di governo – Definizione degli obiettivi e pianificazione
Il Consiglio di Stato definisce gli obiettivi e le misure nell'ambito delle relazioni esterne. Nel farlo, illustra il loro collegamento con i compiti del Cantone e con gli altri obiettivi legislativi del Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato è competente per: Competenze
a. la designazione dei suoi rappresentanti nelle Conferenze dei can- a. Consiglio di Stato
toni, nelle Conferenze dei direttori e in altre conferenze e gremi
intercantonali e internazionali, nella misura in cui i suoi membri
non ne facciano parte di diritto,
b. le decisioni relative ai mandati ai sensi del § 23,
c. la conclusione di contratti e l'approvazione di ulteriori risultati di
negoziati,
d. l'autorizzazione a una Direzione di negoziare e concludere
contratti intercantonali e internazionali di importanza secondaria
in determinati settori.
1 Le Direzioni, nei loro settori di competenza, svolgono in particolare i seguenti compiti: b. Direzioni
a. Preparazione e negoziati di accordi intercantonali o internazionali,
b. Partecipazione a conferenze e organismi intercantonali e internazionali,
c. Informazione del Consiglio di Stato su progetti particolari, nonché sui principali risultati intermedi e finali di negoziazioni, conferenze e organismi,
d. Mantenimento delle relazioni esterne.
2 Se una relazione esterna riguarda i settori di competenza di più Direzioni, il Consiglio di Stato affida la direzione a una Direzione o alla Cancelleria di Stato. Le Direzioni interessate riferiscono periodicamente all'ente capofila sulle loro attività in questo settore. Esse designano persone di contatto centrali, che sono a disposizione dell'ente capofila per domande e garantiscono rapidi chiarimenti vincolanti.
a.
b.
1 La Cancelleria di Stato svolge i seguenti compiti
a. sostegno ai membri del Consiglio di Stato nell'esercizio delle loro
funzioni di rappresentanza in conferenze e organismi
che non rientrano nell'ambito di competenza di una Direzione,
b. gestione delle relazioni esterne che non rientrano nell'ambito
di competenza di una Direzione,
c. Cancelleria di Stato
1.4.25 -128
7
172.11
VOG RR
c. sostegno al Consiglio di Stato nel controlling delle relazioni
esterne,
d. presentazione di proposte al Consiglio di Stato per la
rapportistica conformemente all'articolo 34 capoverso 2 della Legge
sul Gran Consiglio del 5 aprile 1981.
2 La Cancelleria di Stato può, nel singolo caso, delegare l'adempimento
dei suoi compiti al Gremium di coordinamento per le relazioni
esterne (KAB) conformemente
25 1 La Direzione competente ottiene dal Consiglio di Governo un
mandato di negoziazione nei casi di § 7a OG RR³. In altri
casi di avvio di negoziati contrattuali o di partecipazione
a conferenze e organismi intercantonali, essa può richiedere
un mandato.
2 Il mandato di negoziazione contiene in particolare
a. piano di procedura e tempistica,
b. direttive di contenuto,
c. rapporti,
d. competenza per la conclusione e l'approvazione dei contratti.
Stellungnahmen des Regierungsrates, die eines seiner Mit-
glieder in der Plenarversammlung der Konferenz der Kantonsregie-
rungen abgibt, erfordern einen vorgängigen Beschluss des Regierungs-
rates.
Le prese di posizione del Consiglio di Stato, espresse da uno dei suoi membri nell'assemblea plenaria della Conferenza dei governi cantonali, richiedono una previa decisione del Consiglio di Stato.
C. Information und Kommunikation
C. Informazione e comunicazione
Il Consiglio di Stato emana direttive concernenti
a. i principi e gli obiettivi della sua informazione e comunicazione,
b. l'attività del suo servizio di comunicazione.
1 Il Consiglio di Stato nomina una portavoce o un portavoce.
Questa o questo informa il pubblico su incarico del Consiglio di Stato.
2 La portavoce o il portavoce partecipa alle sedute del Consiglio
di Stato.
3 Ella o egli dirige il servizio comunicazione del Consiglio di
Stato ed è subordinata/o alla cancelliera o al cancelliere di Stato.
8
VOG RR 172.11
1 La Sezione della comunicazione del Consiglio di Stato lo assiste Sezione della
nei compiti di informazione e comunicazione e svolge i compiti comunicazione
d'informazione secondo l'articolo 26 capoverso 2 lettere d ed e del del Consiglio
LR CDS3. di Stato
2 In particolare, svolge i seguenti compiti
a. orientare il pubblico sulle attività e decisioni attuali del Con-
siglio di Stato;
b. informare gli aventi diritto di voto in vista di votazioni popo-
lari cantonali;
c. gestire il portale Internet e Intranet del Cantone nonché i siti
Internet e Intranet del Consiglio di Stato e della Cancelleria di
Stato;
d. sostenere le Direzioni nella gestione dei propri siti Internet e
Intranet;
e. manutenzione tecnica e controllo di qualità per i siti Internet
e Intranet del Cantone;
f. sostenere il lavoro di comunicazione e informazione delle Di-
rezioni;
g. monitoraggio sistematico dei media.
3 Nello svolgimento dei propri compiti, la Sezione della comuni-
cazione collabora con le Direzioni. A tale scopo, le Direzioni de-
signano un/a responsabile dell'informazione a livello delle Segre-
terie generali.
2. Sezione: Trattazione degli affari del Consiglio di Stato
A. Ordine delle sedute
1 La Presidente o il Presidente del Governo definisce, d'intesa con gli altri membri del Consiglio di Stato e la Cancelleria di Stato, la pianificazione delle attività del Consiglio di Stato.
2 La pianificazione delle attività assicura che il Consiglio di Stato possa trattare i propri affari in base alla loro importanza e urgenza. Essa comprende gli affari e i temi prioritari più importanti del Consiglio di Stato e si estende per un trimestre o un semestre.
1. Le sedute del Consiglio di Stato si svolgono di norma il mercoledì. La Cancelleria di Stato redige l'ordine del giorno delle sedute a porte chiuse al termine della settimana precedente.
1.4.25-128 9
172.11
VOG RR
2. Il Consiglio di Stato tiene sedute a porte chiuse, nelle quali tratta in particolare questioni complesse di ampia portata come tema principale.
B. Affari
Tipi di affari
a. Panoramica
Il Consiglio di Governo tratta nelle sue sedute le seguenti
tipologie di affari
a. Comunicazioni,
b.13 Orientamento Relazioni esterne,
c. Prese di conoscenza,
d. Appuntamenti,
e. Informazioni al Gran Consiglio,
f. Ricorsi,
g. Affari sommari,
h. Affari particolari,
i. Temi prioritari,
j. Pianificazione delle sedute.
b. Affari
sommari
c. Affari
particolari
1 Affari sommari sono quelli che non rientrano in
un’altra categoria di affari.
2 Il Consiglio di Stato decide su di essi senza discussione individuale,
globalmente mediante appello del relativo ordine del giorno.
3 Se un membro del Consiglio di Stato o la cancelliera o il cancelliere
richiede una discussione su un affare, questo viene rinviato e iscritto
all'ordine del giorno della prossima seduta come Affare particolare.
1 Il Consiglio di Stato tratta come Affari speciali
questioni di importanza sostanziale o di grande portata politica,
segnatamente
a. progetti di Costituzione e di legge, ad eccezione delle messe in
vigore,
b. richieste di credito al Gran Consiglio,
c. pareri, nonché rapporti e proposte relativi a interventi parlamentari,
a iniziative e ai risultati di deliberazioni di commissione, ad eccezione
delle risposte a interrogazioni,
d. emanazione, modifica e abrogazione di ordinanze,
e.35 consultazioni relative a progetti federali di Costituzione e di
legge,
10
VOG RR
172.11
f. affari nell'ambito delle relazioni esterne ai sensi del § 20,
g. progetti concernenti l'organizzazione dell'amministrazione cantonale,
h. affari che i Dipartimenti notificano per la trattazione come Affari
speciali,
i. affari sommari per i quali è stata richiesta una discussione.
2 Gli Affari speciali sono chiamati, discussi e decisi singolarmente.
3 Il Consiglio di Stato delibera sui progetti di Costituzione e di legge
in due letture.
1 Discussioni di principio su temi specifici vengono condotte nel
quadro dei temi prioritari.
2 I temi prioritari devono essere annunciati oralmente al Consiglio di
Stato. Il Consiglio di Stato decide in merito alla loro trattazione.
3 Se per un tema prioritario è necessaria una decisione, essa deve
essere richiesta separatamente.
35 Qualora una mozione o un postulato debba essere accolto, la Direzione competente lo comunica per iscritto alla Cancelleria di Stato con una breve motivazione.
d. Temi prioritari
Singole
pratiche
a. Accoglimento di iniziative parlamentari
1 I membri del Consiglio di Stato riferiscono oralmente
nell’ambito delle comunicazioni sui risultati delle deliberazioni delle commissioni
del Gran Consiglio.
2 Se una commissione ha modificato sostanzialmente una proposta del Consiglio di Stato,
quest’ultimo prende posizione in merito.
1 Le petizioni indirizzate al Consiglio di Stato sono ricevute dalla
Cancelleria di Stato e trasmesse alla Direzione competente per la
proposta al Consiglio di Stato o per il loro trattamento diretto. In caso di
trattamento diretto, la Direzione o la Cancelleria di Stato comunica il
parere al Consiglio di Stato.
2 Le petizioni indirizzate ad altre autorità o uffici amministrativi sono
trattate da questi.
3 L'autorità o l'ufficio amministrativo competente esamina la petizione e
prende posizione entro sei mesi. Se la petizione riguarda un
procedimento di ricorso pendente, viene solo confermata la ricezione
della petizione e viene fatta menzione della pendenza di tale
procedimento.
b. Risultati
delle
deliberazioni
delle
commissioni
c. Petizioni
1.4.25-128
11
172.11
C. Traffico commerciale elettronico34
VOG CD
34 Le comunicazioni commerciali tra le direzioni e la Cancelleria di
Stato avvengono per via elettronica tramite i sistemi di gestione.
D.36 Preparazione degli affari
1 La Cancelleria di Stato assegna le istanze indirizzate al Consiglio di Stato
alle Direzioni e alla Cancelleria di Stato per la formulazione di proposte al
Consiglio di Stato o per la trattazione diretta.
2 Nel caso di affari che rientrano nella competenza di più Direzioni,
la Cancelleria di Stato designa la Direzione capofila. Questa coordina l'elaborazione.
1 Il Consiglio di Stato orienta la propria attività corrente di governo in base alle direttive della politica governativa. Le Direzioni e la Cancelleria di Stato le osservano in fase di presentazione delle proposte.
2 Nelle questioni di notevole portata politica o finanziaria, la proposta si esprime motivatamente sulla conformità con le direttive della politica governativa. Restano riservati ulteriori chiarimenti della Direzione delle finanze ai sensi dell'Ordinanza sul controllo finanziario.
1 Qualora altre Direzioni o la Cancelleria di Stato debbano essere
coinvolte nella formazione dell’opinione o nel processo decisionale, o
qualora venga svolta una procedura di consultazione, la Direzione o
la Cancelleria di Stato invita tutte le altre Direzioni e la Cancelleria di
Stato a presentare un rapporto congiunto.
2 Qualora una Direzione o la Cancelleria di Stato necessiti di
informazioni tecniche rientranti nella sfera di competenza di un’altra
Direzione o della Cancelleria di Stato, le invita a presentare un parere
specifico.
1. Se l'oggetto di una proposta riguarda più Direzioni o la Cancelle-
ria di Stato, l'istanza proponente invita queste ultime alla concertazione
della proposta.
2. Se prima della presentazione della proposta è stata condotta una
procedura di consultazione e la proposta non si discosta in modo
sostanziale dall'originale, la concertazione della proposta può essere
omessa.
3. Per gli affari con aspetti finanziari e per gli affari del personale
che, ai sensi del diritto del personale, richiedono l'accordo con l'Ufficio
del personale o la sua perizia, la Direzione delle finanze deve sempre
essere invitata alla concertazione della proposta.
VOG RR
172.11
35 1 La bonifica della domanda avviene per scritto. Il termine è b. Procedura
di regola una settimana. Se una Direzione ha delegato il disbrigo
ad un'unità amministrativa, la sua istanza è considerata come quella della
Direzione.
2 Le istanze vengono allegate agli atti.
1 Il Consiglio di Stato delibera di regola previa proposta
fondandosi su proposte scritte delle Direzioni e della Cancelleria di Stato.
2 Se un affare concerne le competenze di più Direzioni o della Cancelleria di Stato, queste presentano congiuntamente la proposta.
3 Le proposte devono essere presentate in forma di decisione. La Cancelleria di Stato le esamina sotto il profilo formale e giuridico e vi apporta le necessarie rettifiche.
4 La Cancelleria di Stato disciplina le ulteriori direttive per la redazione delle proposte.
1 La stazione richiedente è responsabile della verifica del rispetto dei termini.
2 Le domande devono di regola essere presentate in modo da poter essere iscritte all'ordine del giorno al più tardi nella penultima seduta prima della scadenza del termine.
35 1 Domande, presentate o notificate alla Cancelleria di Stato entro le ore **Presentazione**
12.00 di martedì, sono trattate nella seduta della settimana successiva.
2 Domande riguardanti affari notificati ai sensi dell'art. 30 lett. f-h e
documenti relativi a temi prioritari devono essere presentati entro
mercoledì sera, eccezionalmente entro venerdì a mezzogiorno.
3 Domande modificate durante la seduta della settimana in corso devono
essere presentate entro lunedì a mezzogiorno della settimana seguente.
4 Domande presentate dopo questi termini sono trattate nella seduta
successiva a quella successiva.
5 I documenti per le categorie di affari di cui all'art. 30 lett. a-e devono
essere presentati di regola entro mezzogiorno del giorno precedente la
seduta.
6 Le Direzioni trasmettono le loro domande unitamente agli atti essenziali
per la decisione alla Cancelleria di Stato.
**Trattazione**
35 La Cancelleria di Stato assicura l'accesso delle Direzioni agli affari
iscritti all'ordine del giorno.
1. Qualora una domanda presentata alla Cancelleria di Stato venga modificata prima o dopo il trattamento da parte del Consiglio di Stato, la nuova versione deve essere designata come domanda modificata. Le modifiche devono essere evidenziate in modo tracciabile.
*accessibilità*
Domande modificate e nuove
1.4.25-128
13
172.11 OGP CS
2. Qualora il contenuto o la struttura vengano modificati in modo sostanziale, la domanda viene presentata come nuova.
E.36 Trattazione e decisione
1 Qualora le circostanze lo richiedano e non vi sia tempo
sufficiente per lo svolgimento di una seduta ai sensi degli artt. 13 e segg.
LOG RR3, la Presidente o il Presidente del Governo può far trattare
e decidere singole pratiche per iscritto o in altro modo.
2 Tali decisioni sono equiparate a quelle adottate in seduta.
1 Il desiderio di far verbalizzare una mozione di minoranza ai sensi dell'art. 16 cpv. 4
ROG RR3 deve essere espresso immediatamente dopo l'adozione della decisione e successivamente motivato il più presto possibile.
2 La mozione di minoranza viene inserita nel verbale sotto il numero di decisione immediatamente successivo. Non viene pubblicata.
F.36 Verbale e copia autentica
1. La Cancelliere o il Cancelliere dello Stato redige il
verbale e provvede alla stesura delle decisioni.
2. Il verbale contiene le decisioni, le proposte di minoranza e
le decisioni presidenziali con le relative motivazioni.
3. Nella trattazione di temi prioritari, il verbale riporta
l'argomento e i risultati essenziali.
4. Il rapporto di voti nelle votazioni e nelle elezioni non viene
indicato.
5. Il verbale viene redatto in forma elettronica. Se necessario,
vengono creati estratti su carta.52
53 1 Le lettere approvate dal Consiglio di Stato sono firmate dalla
Presidente o dal Presidente del Consiglio di Stato e dalla
Cancelliera o dal Cancelliere di Stato.
2 Le decisioni che contengono proposte formali al Gran Consiglio
riportano i nomi della Presidente o del Presidente del Consiglio
di Stato e della Cancelliera o del Cancelliere di Stato.
3 Tutte le altre decisioni riportano il nome della Cancelliera o
del Cancelliere di Stato. Sono firmate se vengono notificate in
forma cartacea all'esterno dell'amministrazione.
14
VOG RR
172.11
4 La notifica in forma cartacea può essere omessa se il destinatario
o la destinataria lo desidera.
5 I documenti approvati dal Consiglio di Stato, come statuti e
regolamenti comunali, vengono inseriti senza firma come allegato
alla decisione nel sistema elettronico di gestione degli affari. Se
un documento, per ragioni tecniche, in particolare a causa del
formato, non è idoneo per l'inserimento nel sistema elettronico di
gestione degli affari, la Cancelleria di Stato appone sulle allegati
cartacei la data e il numero della decisione di approvazione senza
firma.
6 Per la firma dei contratti, il Consiglio di Stato può rilasciare
speciali procure.
I provvedimenti vengono comunicati di regola tramite estratto del verbale
o eccezionalmente tramite comunicazione separata.
G. Sistema di gestione dei fascicoli35
35 1 La Cancelleria dello Stato gestisce un sistema di gestione degli affari
per
a. la registrazione e l'inoltro delle pratiche pervenute al Consiglio di Stato,
b. la tenuta di un controllo delle pratiche,
c. la gestione delle pratiche del Consiglio di Stato.
2 Il Consiglio di Stato disciplina l'accesso al sistema di gestione degli
affari e la durata della conservazione dei dati.
3 La Cancelleria dello Stato disciplina, d'intesa con l'Archivio di Stato,
l'archiviazione a lungo termine dei dati.
Sezione 3: Cancelleria dello Stato
53 La Cancelleria dello Stato svolge in particolare i seguenti compiti
a. pubblicazione degli organi ufficiali di pubblicazione,
b. promozione e coordinamento dell'utilizzo dei mezzi elettronici per
lo scambio continuo di pratiche con il pubblico (E-Government)
nonché della trasformazione digitale dell'amministrazione (Am-
ministrazione digitale),
c. coordinamento e supporto dell'attuazione della strategia all'interno
dell'amministrazione nei settori Amministrazione digitale ed E-Go-
vernment,
d. coordinamento dell'attuazione della legge del 12 febbraio 2007
sull'informazione e la protezione dei dati (LIPD)² da parte dell'am-
ministrazione cantonale,
e. supporto del Consiglio di Stato nei suoi compiti di rappresentanza, in
particolare organizzazione di eventi,
f. servizio postale e servizio usceri,
g. autenticazioni,
h. ricezione di atti esecutivi, in particolare precetti esecutivi, e proposi-
zione dell'opposizione,
i. ulteriori compiti ai sensi della presente ordinanza.
Se la o il Segretario di Stato e la o il suo Sostituto sono impediti
nell’esercizio delle loro funzioni, la Presidente o il Presidente del
Consiglio di Stato designa una sostituzione straordinaria.
Sostituzione
straordinaria
Nomina e
durata del
mandato
Sezione 4: Commissioni e rappresentanze del Consiglio di Stato
50 1 All'inizio di una legislatura, il Consiglio di Stato designa
le sue rappresentanze in aziende, istituzioni e altre organizzazioni
nonché i membri delle sue commissioni. Nel farlo, assicura
un'equa considerazione di entrambi i generi.
2 Le Direzioni comunicano alla Cancelleria di Stato le loro nomine per
le rappresentanze del Consiglio di Stato. La Cancelleria di Stato sottopone
al Consiglio di Stato una proposta cumulativa a tal fine. Per l'elezione dei membri
delle sue commissioni, le Direzioni presentano una proposta.
3 La durata della carica è di quattro anni. La rielezione è possibile. I membri
e i rappresentanti, al momento della loro
elezione o rielezione, non devono aver ancora compiuto il 70° anno di età.
Il Consiglio di Stato può, in singoli casi motivati, ammettere eccezioni
al limite di età.
Costituzione di
commissioni
a termine
Sempreché la legge non disponga altrimenti, il Consiglio di
governo istituisce le commissioni solo per un periodo di tempo determinato.
16
ROG GC
Parte 2: Le Direzioni
Le Direzioni del Consiglio di Stato sono
a. Direzione della giustizia e dell'interno (GI),
b. Direzione della sicurezza (DS),
c. Direzione delle finanze (DF),
d. Direzione dell'economia pubblica (DE),
e. Direzione della sanità (DSan),
f. Direzione dell'educazione (DEd),
g. Direzione dei lavori pubblici (DL).
172.11
Composizione
**1 Ambiti di competenza dei direttori**
Le aree di competenza delle Direzioni sono definite nell'Allegato 1 alla presente
ordinanza.
**e compiti**
2 Nell'ambito delle loro competenze, esse preparano gli affari destinati al
Consiglio di Stato e svolgono autonomamente i compiti loro assegnati dalla
legislazione o da una specifica delega del Consiglio di Stato.
3 Esse esercitano la vigilanza sull'adempimento dei compiti delle loro unità
amministrative e sullo svolgimento degli affari delle unità ad esse aggregate.
4 Esse garantiscono l'adempimento dei compiti degli enti che rientrano nel loro
ambito di competenza e l'uso appropriato dei fondi.
1. Le Direzioni sono suddivise in Segreterie generali e nelle ulteriori Gliederung
unità amministrative, designate nell'Allegato 2 della presente
ordinanza.
2. Le modifiche della struttura di una Direzione, che riguardano le unità
amministrative con struttura di ufficio, sono decise dal Consiglio di
Stato.
3. Le altre modifiche della struttura sono decise dalla Direzione. Qualora
tali modifiche abbiano ripercussioni sulle competenze di altre
Direzioni, esse devono essere approvate dal Consiglio di Stato. La
Cancelleria di Stato aggiorna di conseguenza l'Allegato 2.
1. **La Direttrice o il Direttore della Direzione**
La Direttrice o il Direttore della Direzione stabilisce i principi dell'organizzazione e del regolamento interno della Direzione, in particolare
a. la suddivisione della Direzione, nella misura in cui non sia di competenza del Consiglio di Stato;
b. la subordinazione delle direzioni delle unità amministrative conformemente all'allegato 2 della presente ordinanza;
c. l'assegnazione dei singoli settori di attività;
d. le procure e le competenze finanziarie;
e. i principi di informazione e comunicazione delle Direzioni, incluse le disposizioni necessarie per l'attuazione dell'IDG2.
2. Le procure e le competenze finanziarie sono fissate per iscritto.
3. La Direttrice o il Direttore della Direzione può ripartire un budget globale tra uno o più fornitori di servizi subordinati mediante mandati di prestazione.
1 La Segretaria generale o il Segretario generale dirige il Segretariato generale.
2 Ella o egli rappresenta il Direttore o la Direttrice del Dipartimento secondo quanto stabilito dai principi organizzativi interni al Dipartimento ed è, a tale riguardo, legittimata o legittimato a dare istruzioni alle direzioni degli Uffici.
3 Il Direttore o la Direttrice del Dipartimento può, nel singolo caso, incaricare la Segretaria generale o il Segretario generale di ulteriori compiti di rappresentanza esterna.
1 Le Direzioni garantiscono presso la loro Segreteria generale punti di contatto per i seguenti temi e compiti trasversali
a. questioni giuridiche,
b. questioni fondamentali inerenti al campo di competenza della Direzione,
c. personale,
d. finanze,
e. logistica,
f. controlling,
g. informazione e comunicazione.
2 Le Direzioni possono eccezionalmente adibire a tale scopo altri servizi centrali e prevedere servizi per ulteriori compiti trasversali.
1 Le Direzioni garantiscono l'informazione e la co-
municazione nell'ambito delle loro competenze.
18
VOG RR
Segretario o
Segretaria
generale
Compiti
centrali
Informazione
e comunica-
zione delle
Direzioni
VOG RR 172.11
2 Le Direzioni e le loro unità amministrative diffondono i comu-
nicati stampa e gli inviti agli eventi mediatici tramite la Sezione della
comunicazione del Consiglio di Stato. Sono escluse le attività di infor-
mazione della Polizia cantonale nonché quelle relative ai procedimen-
ti penali.
### Il Segretariato generale esercita un controllo di gestione sugli affari direzionali.
1. Le unità amministrative comprendono, al livello amministrativo immediatamente inferiore, di norma da cinque a dieci unità amministrative subordinate.
a. Organizzazione e Denominazione
2. Le unità amministrative di ogni livello possono essere integrate con uno staff.
3. Le unità subordinate di unità amministrative con struttura di ufficio sono di norma designate come sezioni o come dipartimenti e sezioni.
1 Le unità amministrative delle direzioni decidono in prima istanza in nome proprio
a. nei casi previsti in altre normative,
b. negli ambiti di competenza secondo l'allegato 3 della presente ordinanza.
2 Il Direttore o la Direttrice può autorizzare unità amministrative e collaboratori a decidere in determinati ambiti di competenza in nome della direzione.
3 Se un'unità amministrativa è autorizzata a decidere in nome proprio o in nome della direzione, la sua o il suo responsabile disciplina la delega di tale competenza all'interno dell'unità.
4 Le competenze decisionali delle unità amministrative o dei collaboratori in nome della direzione devono essere pubblicate in modo adeguato.
1. Le responsabili e i responsabili delle unità amministrative sono
c. Direzioni
responsabili nei confronti dei loro superiori gerarchici della
gestione delle unità a loro subordinate e dell'adempimento
dei compiti a queste assegnati.
2 Esse definiscono in dettaglio l'organizzazione e i principali processi
delle loro unità amministrative e regolamentano per il loro ambito
l'autorizzazione alla firma.
3 Nelle loro unità amministrative esse garantiscono il controllo di
gestione e la tracciabilità dell'azione amministrativa.
1.4.25-128 19
172.11
VOG RR
Parte 3: Organi di coordinamento delle Direzioni
Conferenza
delle Segretarie
e dei Segretari
generali
a. Composizione
1 La Conferenza dei Segretari Generali (CSG) è composta dai
segretari e dalle segretarie generali delle Direzioni del Consiglio di
Stato ed è presieduta dalla o dal cancelliere dello Stato.
2 Alle sedute della CSG le segretarie e i segretari generali pos-
sono eccezionalmente farsi rappresentare dalle o dai loro sostituti e,
previo accordo con la presidenza, farsi accompagnare da collabora-
trici o collaboratori della Direzione.
3 La o il vicecancelliere dello Stato redige il protocollo.
b. Coordinamento
1 Richiede l'esecuzione di un compito un coordinato
e comune- azione delle Direzioni, la CDC elabora misure uniformi e le attua. Se
lavoro
c. Incarichi
necessario, il Consiglio di Stato decide in merito a tali misure su proposta del
Cancelliere o della Cancelliera dello Stato.
2 La CDC scambia informazioni su affari di rilevante importanza
politica o finanziaria, nonché di carattere interdipartimentale, coordina
se necessario la pianificazione degli affari e delle scadenze e discute
richieste e affari presentati dai suoi membri.
3 Essa può trattare temi che riguardano tutte le Direzioni e riferire
in merito al Consiglio di Stato.
1 La GSK elabora ulteriori affari che l'ordinamento giuridico o il
Consiglio di Stato le attribuiscono. Il Consiglio di Stato può in particolare
affidarle i seguenti incarichi
a. preconsultazione su questioni strategiche di gestione ammini-
strativa,
b. preparazione, direzione ed elaborazione di progetti interdirezionali,
c. definizione di questioni organizzative e amministrative dell'ammi-
nistrazione,
d. elaborazione di linee guida procedurali e ausili di lavoro per l'am-
ministrazione, in particolare per questioni di gestione ammini-
strativa, di traffico commerciale, di informazione e di pubbliche
relazioni.
2 Il Consiglio di Stato stabilisce a tal fine obblighi di rendicontazione e
di autorizzazione.
20
VOG RR
172.11
1 Se il Consiglio di Stato assegna incarichi che devono essere attuati da più Direzioni d'esecuzione e dalla Cancelleria di Stato, senza attribuire a un'unica istanza la responsabilità generale per l'attuazione, esso attribuisce alla Cancelleria di Stato la vigilanza sull'esecuzione.
2 Le Direzioni e la Cancelleria di Stato presentano alla Cancelleria di Stato, nel termine stabilito dal Consiglio di Stato, un breve rapporto sullo stato di attuazione.
3 Se la Cancelleria di Stato riscontra un'attuazione insufficiente o tardiva, fissa alle istanze interessate un adeguato termine supplementare. Dopo la sua scadenza infruttuosa, la o il Cancelliere di Stato presenta al Consiglio di Stato una proposta sulla procedura successiva.
1 Il Forum Controlling è presieduto dalla Cancelliera o dal Cancelliere Forum
dello Stato e si compone dei seguenti membri
a. un rappresentante ciascuno dei servizi di controllo del Consiglio
di Stato;
b. un controller di ogni Dipartimento del Consiglio di Stato e della
Cancelleria di Stato.
2 I membri designano i loro supplenti.
3 I rappresentanti dei Tribunali cantonali superiori e del Controllo
finanziario sono invitati alle sedute del Forum.
a. Composizione
1 Il Forum coordina l’adempimento dei compiti, i mezzi ausiliari per i compiti e i sistemi informativi dei servizi di controlling, prende posizione su questioni relative al controlling e assicura il necessario scambio di informazioni.
2 Esso elabora i compiti che gli vengono assegnati dal Consiglio di Stato.
Gremium per le relazioni esterne
übertragen.
1 La Conferenza degli incaricati dell’informazione è composta dagli
incaricati dell’informazione delle Direzioni ed è diretta dal Portavoce
o dalla Portavoce del Governo.
2 Essa coordina gli aspetti della comunicazione del Consiglio di
Stato con quelli delle Direzioni e della Cancelleria di Stato.
3 Gestisce un monitoraggio per l’intranet cantonale.
58 1 La Conferenza dei Capi e delle Capo Human Resources (HRK)
è presieduta dal Direttore o dalla Direttrice della Direzione delle finanze
ed è composta dai seguenti membri
a. il Capo o la Capo dell'Ufficio del personale,
b. i Capi e le Capo Human Resources (HR) delle Direzioni e della
Cancelleria di Stato.
2 I membri possono farsi rappresentare. Possono essere invitate
ulteriori persone alle sedute.
3 La HRK può costituire commissioni per la preparazione dei suoi
affari.
43,58 La HRK assiste il Consiglio di Stato e la Direzione delle finanze
nell'adempimento dei loro compiti in materia di personale, in particolare
attraverso
a. L'elaborazione delle basi della politica del personale e lo sviluppo
della strategia del personale,
b. L'elaborazione di pareri e raccomandazioni su temi strategici
del personale, nonché su relative iniziative e mozioni parlamentari,
c. L'elaborazione di standard e processi uniformi in materia di personale,
d. La preparazione, la gestione e l'attuazione di progetti di personale
interdirezionali,
e. La garanzia di un'adeguata comunicazione,
f. Il coordinamento degli organi del personale interdirezionali,
g. La trattazione di incarichi speciali del Consiglio di Stato e
della Direzione delle finanze.
22
VOG RR 172.11
4. Parte: Vigilanza sull'amministrazione distrettuale e sui comuni 45
45 La Direzione della giustizia e degli affari interni esercita la sorveglianza sulla gestione amministrativa e organizzativa dell'amministrazione distrettuale. Essa può impartire istruzioni all'amministrazione distrettuale.
45 1 La Direzione della giustizia e degli affari interni eser- Vigilanza generale
cita la vigilanza generale sui Comuni, nella misura in cui sui Comuni
questa spetta al Consiglio di Stato.
2 Essa stabilisce in un'ordinanza amministrativa
a. i mezzi della vigilanza generale,
b. la ripartizione dei compiti e lo scambio di informazioni tra i
Consigli di distretto e l'Ufficio dei Comuni.
3 L'ordinanza amministrativa richiede l'approvazione del Con-
siglio di Stato.
5.46 Parte: Disposizione finale
Inkrafttreten
1 OS 62, 273; Begründung siehe ABI 2007, 1333.
2 LS 170.4.
3 LS 172.1.
4 LS 412.100.
5 LS 413.21.
6 LS 520.
7 Fassung gemäss RRB vom 28. Mai 2008 (OS 63, 332; ABI 2008, 916). In Kraft
seit 1. Oktober 2008.
8 Fassung gemäss RRB vom 28. Oktober 2009 (OS 64, 636; ABI 2009, 2215). In
Kraft seit 1. Januar 2010.
9 Fassung gemäss RRB vom 4. November 2009 (OS 64, 651; ABI 2009, 2266). In
Kraft seit 1. Januar 2010.
10 Eingefügt durch RRB vom 2. Juni 2010 (OS 65, 366; ABI 2010, 1248). In Kraft
seit 1. Juli 2010.
11 Fassung gemäss RRB vom 2. Juni 2010 (OS 65, 366; ABI 2010, 1248). In Kraft
seit 1. Juli 2010.
12 Fassung gemäss RRB vom 13. Juli 2011 (OS 66, 576; ABI 2011, 2065). In Kraft
seit 1. Juli 2011.
1.4.25-128
23
172.11
VOG RR
13 Eingefügt durch RRB vom 4. Mai 2011 (OS 66, 425; AB12011, 1507). In Kraft
seit 1. August 2011.
14 Fassung gemäss RRB vom 4. Mai 2011 (OS 66, 425; ABI 2011, 1507). In Kraft
seit 1. August 2011.
15 Aufgehoben durch RRB vom 4. Mai 2011 (OS 66, 425; ABI 2011, 1507). In
Kraft seit 1. August 2011.
16 Fassung gemäss RRB vom 15. Juni 2011 (OS 66, 428; AB12011, 1810). In Kraft
seit 1. August 2011.
17 Eingefügt durch RRB vom 15. Juni 2011 (OS 66, 428; AB12011, 1810). In Kraft
seit 1. Januar 2012.
18 Fassung gemäss RRB vom 15. Juni 2011 (OS 66, 428; AB12011, 1810). In Kraft
seit 1. Januar 2012.
19 Fassung gemäss RRB vom 28. September 2011 (OS 66, 864; ABI 2011, 2945).
In Kraft seit 1. Januar 2012.
20 Eingefügt durch RRB vom 11. Juli 2012 (OS 67, 392; ABI 2012-07-20). In
Kraft seit 1. November 2012.
21 Eingefügt durch RRB vom 2. Mai 2012 (OS 67, 491; ABI 2012, 1012). In Kraft
seit 1. Januar 2013.
22 Fassung gemäss RRB vom 2. Mai 2012 (OS 67, 491; ABI 2012, 1012). In Kraft
seit 1. Januar 2013.
23 Eingefügt durch RRB vom 24. Oktober 2012 (OS 67, 588; ABI2012-11-02). In
Kraft seit 1. Januar 2013.
24 Eingefügt durch RRB vom 12. Dezember 2012 (OS 68, 107; ABI 2012-12-21).
In Kraft seit 1. April 2013.
25 Fassung gemäss RRB vom 12. Dezember 2012 (OS 68, 107; ABI 2012-12-21).
In Kraft seit 1. April 2013.
26 Eingefügt durch RRB vom 28. August 2013 (OS 68, 378; ABI 2013-09-13). In
Kraft seit 1. Januar 2014.
27 Fassung gemäss RRB vom 28. August 2013 (OS 68, 378; AB1 2013-09-13). In
Kraft seit 1. Januar 2014.
28 Eingefügt durch RRB vom 23. Oktober 2013 (OS 68, 456; AB12013-11-01). In
Kraft seit 1. Januar 2014.
29 Eingefügt durch RRB vom 29. Januar 2014 (OS 69, 117; ABI 2014-02-14). In
Kraft seit 1. April 2014.
30 Fassung gemäss RRB vom 10. September 2014 (OS 69, 400; AB1 2014-09-26).
In Kraft seit 1. Januar 2015.
31 Eingefügt durch RRB vom 9. März 2016 (OS 71, 158; AB1 2016-03-18). In
Kraft seit 1. Juli 2016.
32 Fassung gemäss RRB vom 9. März 2016 (OS 71, 158; ABI 2016-03-18). In
Kraft seit 1. Juli 2016.
33 Aufgehoben durch RRB vom 9. März 2016 (OS 71, 158; ABI 2016-03-18). In
Kraft seit 1. Juli 2016.
34 Eingefügt durch RRB vom 23. August 2017 (OS 72, 445; ABI 2017-09-01). In
Kraft seit 1. November 2017.
24
VOG RR
172.11
35 Fassung gemäss RRB vom 23. August 2017 (OS 72, 445; ABI 2017-09-01). In
Kraft seit 1. November 2017.
36 Nummerierung gemäss RRB vom 23. August 2017 (OS 72, 445; ABI 2017-09-
01). In Kraft seit 1. November 2017.
37 Eingefügt durch RRB vom 29. Juni 2016 (OS 72, 312; ABI 2016-07-15). In
Kraft seit 1. Januar 2018.
38 Fassung gemäss RRB vom 1. Februar 2017 (OS 72, 146; ABI 2017-02-10). In
Kraft seit 1. Januar 2018.
39 Fassung gemäss RRB vom 22. März 2017 (OS 72, 423; ABI 2017-03-31). In
Kraft seit 1. Januar 2018.
40 Eingefügt durch RRB vom 14. Februar 2018 (OS 73, 159; ABI 2018-02-23). In
Kraft seit 1. Juni 2018.
41 Fassung gemäss RRB vom 14. Februar 2018 (OS 73, 159; ABI 2018-02-23). In
Kraft seit 1. Juni 2018.
42 Fassung gemäss RRB vom 25. April 2018 (OS 73, 191; ABI 2018-05-18). In
Kraft seit 1. Juli 2018.
43 Aufgehoben durch RRB vom 25. April 2018 (OS 73, 191; AB12018-05-18). In
Kraft seit 1. Juli 2018.
44 Eingefügt durch RRB vom 6. Juni 2018 (OS 73, 295; ABI2018-06-15). In Kraft
seit 1. August 2018.
45 Eingefügt durch RRB vom 13. Dezember 2017 (OS 73, 528; ABI 2018-11-30).
In Kraft seit 1. Januar 2019.
46 Fassung gemäss RRB vom 13. Dezember 2017 (OS 73, 528; ABI 2018-11-30).
In Kraft seit 1. Januar 2019.
47 Eingefügt durch RRB vom 28. November 2018 (OS 74, 90; ABI 2018-12-07).
In Kraft seit 1. März 2019.
48 Fassung gemäss RRB vom 28. November 2018 (OS 74, 90; ABI 2018-12-07).
In Kraft seit 1. März 2019.
49 Eingefügt durch RRB vom 27. März 2019 (OS 74, 308; ABI 2019-04-05). In
Kraft seit 1. Juli 2019.
50 Fassung gemäss RRB vom 8. Mai 2019 (OS 74, 258; ABI 2019-05-10). In Kraft
seit 1. Juli 2019.
51 Aufgehoben durch RRB vom 23. Oktober 2019 (OS 74, 592; ABI 2019-11-01).
In Kraft seit 1. Januar 2020.
52 Eingefügt durch RRB vom 23. Oktober 2019 (OS 75, 5; ABI 2019-12-13). In
Kraft seit 1. Januar 2020.
53 Fassung gemäss RRB vom 23. Oktober 2019 (OS 75, 5; ABI 2019-12-13). In
Kraft seit 1. Januar 2020.
54 Fassung gemäss RRB vom 12. Februar 2020 (OS 75, 76; ABI 2020-02-21). In
Kraft seit 1. April 2020.
55 Eingefügt durch RRB vom 28. Oktober 2020 (OS 75, 648; ABI 2020-11-06). In
Kraft seit 1. Januar 2021.
56 Fassung gemäss RRB vom 2. Dezember 2020 (OS 75, 650; AB1 2020-12-11). In
Kraft seit 1. Januar 2021.
1.4.25-128
25
172.11
VOG RR
57 Fassung gemäss RRB vom 9. Dezember 2020 (OS 75, 674; ABI 2020-12-18). In
Kraft seit 1. Januar 2021.
58 Eingefügt durch RRB vom 25. August 2021 (OS 76, 351; AB1 2021-09-10). In
Kraft seit 1. November 2021.
59 Eingefügt durch RRB vom 7. Juli 2021 (OS 76, 390; AB1 2021-07-16). In Kraft
seit 1. Januar 2022.
60 Fassung gemäss RRB vom 8. September 2021 (OS 76, 452; ABI 2021-09-24). In
Kraft seit 1. Januar 2022.
61 Aufgehoben durch RRB vom 8. September 2021 (OS 76, 452; ABI 2021-09-24).
In Kraft seit 1. Januar 2022.
62 Fassung gemäss RRB vom 6. Oktober 2021 (OS 76, 594; ABI 2021-10-29). In
Kraft seit 1. Januar 2022.
63 Fassung gemäss RRB vom 27. April 2022 (OS 77, 259; AB1 2022-05-06). In Kraft
seit 1. Juli 2022.
64 Fassung gemäss RRB vom 1. Februar 2023 (OS 78, 135; ABI 2023-02-10). In
Kraft seit 1. Mai 2023.
65 Fassung gemäss RRB vom 7. März 2023 (OS 78, 149; ABI 2023-03-17). In Kraft
seit 1. September 2023.
66 Eingefügt durch RRB vom 15. März 2023 (OS 78, 182; ABI 2023-03-17). In Kraft
seit 1. Januar 2024.
67 Fassung gemäss RRB vom 15. März 2023 (OS 78, 182; ABI 2023-03-17). In Kraft
seit 1. Januar 2024.
68 Eingefügt durch RRB vom 24. Mai 2023 (OS 78, 526; ABI 2023-06-09). In Kraft
seit 1. Januar 2024.
69 Fassung gemäss RRB vom 29. Januar 2025 (OS 80, 53; ABI 2025-02-14). In
Kraft seit 1. April 2025.
26
VOG RR
172.11
Anhang 1: Zuständigkeitsbereiche der Direktionen
(§ 58)
A. Direktion der Justiz und des Innern14, 16, 17, 19, 27
1. Justizvollzug einschliesslich Begnadigungen
2. Strafverfolgung Erwachsene einschliesslich Rechtshilfe und Auslieferungen
3. Jugendstrafrechtspflege
4. Filmwesen
5. Gemeindewesen einschliesslich Finanz- und Lastenausgleich
6. Bezirkswesen
7.41 Zivilstands-, Bürgerrechts- sowie Meldewesen und Einwohnerregister
8. Handelsregister
9. Statistik
10. Archivwesen
11. Berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht
12. Opferhilfe bei Straftaten
13. Kulturförderung
14. Gleichstellung von Frau und Mann
15. Integrationsfragen
16. Kirchenwesen und Religionsfragen
17. Datenschutz
18. Staatsrechtliche Massnahmen im Bereich der nationalen und interna-
len Aussenbeziehungen
19.64 Verfassungsrecht, Gerichtsorganisation, Zivilrecht einschliesslich Kindes- und
Erwachsenenschutzrecht, Strafrecht, Zivil-, Straf- und Verwaltungsverfahrens-
recht, Schuldbetreibungsrecht und Konkursrecht, je unter Vorbehalt der Zu-
ständigkeit anderer Direktionen
20. Politische Rechte
21. Enteignungsrecht
22. Rechtsetzungstechnik
23. Übertretungsstrafrecht und Aufsicht über die Statthalterämter
1.4.25-128
27
172.11
B. Sicherheitsdirektion 14, 16, 18
1. Polizei (Kriminal-, Sicherheits-, Verkehrs-, Regional-, Flughafenpolizei)
2. Sozialwesen
3. Ausländerrecht und Asylwesen
4. Strassen- und Schiffsverkehr einschliesslich Bezug von Verkehrsabgaben
5. Gewerbebewilligungen und Lotteriewesen
6. Waffen- und Sprengstoffwesen
7. Militärwesen, Zivilschutz, Bevölkerungsschutz
8. Passwesen
9. Messwesen
10. Ausserschulischer Sport einschliesslich Jugend+Sport
11. Sportfonds
12. Fonds zur Bekämpfung des Alkoholismus
13. Fonds zur Bekämpfung der Lotteriespielsucht
14. Feuerwehrwesen, Feuerpolizei und Gebäudeversicherung
15.26 Intervention gegen häusliche Gewalt
16.59 Forensisches Institut Zürich
C. Finanzdirektion 32
1. Finanz- und Rechnungswesen sowie Finanzcontrolling
2. Vermögensverwaltung und Tresorerie
3. Steuerwesen und Steuerverwaltung
4. Finanzpolitik einschliesslich Finanz- und Lastenausgleich mit Bund und Kan-
tonen
5. Versicherungswesen und Staatshaftung
6. Erbschaften und Zuwendungen Dritter
7. Salzregal
8.69 Notariatswesen
9.57 Gemeinnütziger Fonds
10. Zentrales Personalwesen
11. Personalvorsorge
12. Zentrale Beschaffung von Drucksachen und Material
13. Querschnittdienstleistungen in den Bereichen Personalwesen und Personal-
entwicklung, Rechnungswesen, Informatik
VOG RR
28
VOG RR
D. Volkswirtschaftsdirektion11, 32, 56
1. Strategische Steuerung Mobilität und Verkehr
2. Gesamtverkehrskonzepte einschliesslich Mobilitäts- und Gesamtverkehrscontrolling, Agglomerationsprogramme, Erarbeitung des Inhalts und Vertretung des Kapitels Verkehr im kantonalen Richtplan, Interessenvertretung in der regionalen Richtplanung Verkehr, Einbringung der verkehrlichen Interessen in den Konzepten und im Sachplan Verkehr des Bundes
3. Öffentlicher Verkehr einschliesslich Bewirtschaftung Verkehrsfonds
4. Strassenverkehr einschliesslich Bewirtschaftung Strassenfonds ohne Liegenschaften (Gesamtverantwortung Strassenrecht, Grundlagen der Verkehrsfinanzierung, strategische Planung neuer Strassen, Aufsicht über die übertragenen Zuständigkeiten an die Städte Zürich und Winterthur, Beitrags-wesen, Baulinien)
5. Luftverkehr einschliesslich luftfahrtrechtliche Verfahren des Bundes, Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Luftfahrt (SIL)
6. Flughafen einschliesslich Beteiligung an der Flughafen Zürich AG und fluglärmbedingte Entschädigungsverfahren gegen den Kanton (formelle und materielle Enteignungen)
7. Bewilligung von Anlagen gemäss Seilbahngesetz und kantonale Bewilligungen im Bereich der Personenbeförderung gemäss Personenbeförderungsgesetz
8.68 Taxi- und Limousinenwesen
9. Pflege, Stärkung und Vermarktung des Wirtschaftsstandorts Kanton Zürich (Standortförderung)
10. Administrative Entlastung der Unternehmen
11. Arbeitsbewilligungen für Ausländerinnen und Ausländer
12. Vollzug der flankierenden Massnahmen zum Personenfreizügigkeitsabkommen, Sekretariat der tripartiten Kommission (TPK) und Sekretariat des Einigungsamtes
13. Bekämpfung der Schwarzarbeit (Vollzug BGSA)
14. Arbeitnehmerschutz (betriebliche Unfallverhütung und Gesundheitsschutz), Arbeitszeitbewilligungen (Vollzug ArG und UVG)
15. Belange des Aussenlärms von Industrie und Gewerbe (Umweltschutzgesetz)
16. Vollzug des Produktesicherheitsgesetzes und der Gefahrgutbeauftragtenverordnung
17.28 Vollzug der Bundesgesetzgebung über das Bergführerwesen und Anbieten weiterer Risikoaktivitäten
18. Aufsicht über das Konsumkreditgewerbe sowie die private Arbeitsvermittlung und den Personalverleih
1.4.25 -128
29
172.11
172.11
VOG RR
19. Öffentliche Arbeitsvermittlung, Arbeitslosenversicherung (Vollzug AVG und
20.
21.
AVIG)
Interinstitutionelle Zusammenarbeit (iiz)
Führung der Arbeitslosenkasse Kanton Zürich
Weiterbildungs- und Beschäftigungsprogramme für Personen ohne AVIG-
Anspruch (EG AVIG)
Vollzug der Heimarbeitsgesetzgebung des Bundes
22.
23.
24.
Fachstelle für Selbstständigkeit
25.
Wohnbauförderung
26. Wirtschaftliche Landesversorgung
27.
28.
Gastgewerbe, Ruhetage und Ladenöffnung
Aufsicht im Bereich des Bundesgesetzes über den Erwerb von Grundstücken
durch Personen im Ausland
29.55 Verwaltung der Top Level Domain «.zuerich»
E. Gesundheitsdirektion 32
1.
Gesundheitswesen, einschliesslich Bewilligungen und Aufsicht, Epidemie-
wesen, Gesundheitsförderung, Prävention sowie Krankentransport- und Ret-
tungswesen
2.60 Gesundheitsversorgung, einschliesslich Spital-, Pflege- und ambulante Ver-
3.
4.
5.
6.
7.
8.
sorgung
Bestattungswesen
Kranken- und Unfallversicherungswesen, einschliesslich Spitalfinanzierung
und Prämienverbilligung
Kantonsapotheke
Heilmittel und Betäubungsmittel
Lebensmittel, Gebrauchsgegenstände und Chemikalien
Veterinärwesen, einschliesslich Prävention und Bekämpfung von Tierseuchen,
Tierschutz, Tierische Primärproduktion, Hundehaltung und Findeltiermelde-
stelle
30
VOG RR
172.11
F. Bildungsdirektion32
1. Bildungswesen, einschliesslich Planung, Controlling und Aufsicht
2. Bildungsplanung, -monitoring und -statistik
3. Unterrichts- und Beitragswesen in den Bereichen Volksschule, Mittelschulen
und Berufs- und Weiterbildung
4. Aufsicht über die Lehrbetriebe
5. Hochschulwesen und -finanzierung
6. Wissenschafts- und Bildungsförderung
7. Kinder- und Jugendhilfe
8. Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung
9. Ausbildungsbeiträge (Stipendien und Darlehen)
10. Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Lehrmitteln
G. Baudirektion
1.56 Strassen
2.56 Öffentlicher Grund einschliesslich Bewilligungen und Konzessionen
3. Planung, Bau und Unterhalt von Hochbauten und technischen Anlagen, Pla-
nung und Steuerung des Bestandes und der Nutzung der Betriebsliegen-
schaften des Kantons sowie der Spezialfonds
4.32 Bewirtschaftung der Betriebsliegenschaften und der Liegenschaften im Finanz-
vermögen
5.14 Liegenschaftengeschäfte
6.56 Formelle und materielle Enteignungsrechte und Landerwerbsgeschäfte
7. Öffentliches Baurecht
8. Begutachtungen (zu baulichen Aspekten im Bereich Staats- und weiterer
Beiträge)
9. Kantonale Kunstsammlung
10. Ortsbild- und Landschaftsschutz, Denkmalpflege, Archäologie
11. Raumplanung
12. Vermessungswesen und Kantonsgrenzen
13. Geographisches Informationssystem (GIS)
14.14 Datenlogistik
15.29 Gebäude- und Wohnungsregister
16. Energie und Lufthygiene
17. Wasserbau, Gewässernutzung, Gewässerschutz
18. Abfallwirtschaft
19. Störfallvorsorge und biologische Sicherheit
1.4.25-128
31
172.11
20. Schutz vor Naturgefahren
21. Naturschutz
22. Bodenschutz
23. Landwirtschaft einschliesslich Meliorationswesen
24. Landwirtschaftliche Berufsbildung
25. Forstwesen
26. Fischerei und Jagd
27. Lärmschutz
28.31 Bergregal
29.31 Aufsicht über das Zweitwohnungswesen
32
VOG RR
VOG RR
Anhang 2: Gliederung der Direktionen
(§ 59)
1. Direktion der Justiz und des Innern 63
1.1 Verwaltungseinheiten mit Amtsstruktur
a.54 Justizvollzug und Wiedereingliederung
b.63 Oberstaatsanwaltschaft und Staatsanwaltschaften (Staatsanwaltschaft)
c.14 Oberjugendanwaltschaft und Jugendanwaltschaften (Jugendstrafrechtspflege)
d. Gemeindeamt
e. Handelsregisteramt
f. Statistisches Amt
g. Staatsarchiv
1.2 Weitere Verwaltungseinheiten
a.63 Fachstelle Gleichstellung
b.63 Fachstelle Integration
c. Fachstelle Kultur
d. Kantonale Opferhilfestelle
1.3 Administrativ angegliederte Einheiten14
a. Bezirksratskanzleien
b.17 Statthalterämter
2. Sicherheitsdirektion 18
2.1 Verwaltungseinheiten mit Amtsstruktur
a. Kantonspolizei
b. Strassenverkehrsamt
c. Migrationsamt
d. Amt für Militär und Zivilschutz
e. Sozialamt
f.21 Sportamt
172.11
1.4.25 - 128
33
172.11
2.2 Weitere Verwaltungseinheiten 22
a. Passbüro
b.11 Eichämter
C. Gewerbebewilligungen und Beglaubigungen
d.13 Rekursabteilung
3. Finanzdirektion
3.1 Verwaltungseinheiten mit Amtsstruktur39
a. Finanzverwaltung
b. Steueramt
C. Personalamt
d. Amt für Informatik
3.2 Weitere Verwaltungseinheiten
a.39 Kantonale Drucksachen- und Materialzentrale
3.333
4. Volkswirtschaftsdirektion
4.1 Verwaltungseinheiten mit Amtsstruktur¹¹
a.67 Amt für Wirtschaft
b.66 Amt für Arbeit
c.56 Amt für Mobilität
4.2 Administrativ angegliederte Einheiten
a. Zürcher Verkehrsverbund ZVV
34
VOG RR
VOG RR 172.11
5. Gesundheitsdirektion11, 12
5.1 Verwaltungseinheiten mit Amtsstruktur32, 60
a. Amt für Gesundheit
b. Kantonsapotheke
c. Kantonale Heilmittelkontrolle
d.30 Kantonales Labor
e. Veterinäramt
5.2 Administrativ angegliederte Einheiten60
a. Kantonale Ethikkommission
6. Bildungsdirektion
6.1 Verwaltungseinheiten mit Amtsstruktur
a. Volksschulamt
b. Mittelschul- und Berufsbildungsamt
c. Hochschulamt
d. Amt für Jugend und Berufsberatung
e. Lehrmittelverlag
7. Baudirektion
7.1 Verwaltungseinheiten mit Amtsstruktur
a. Hochbauamt
b. Tiefbauamt
c. Immobilienamt
d.14 Amt für Raumentwicklung
e. Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
f. Amt für Landschaft und Natur
7.2 Weitere Verwaltungseinheiten
a.32 Koordination Bau und Umwelt
1.4.25-128 35
172.11
Anhang 3: Selbstständige Entscheidkompetenzen
der Verwaltungseinheiten
(§ 66)
Verwaltungseinheit
Sachbereiche mit Entscheidungskompetenz
im eigenen Namen
1. Direktion der Justiz und des Innern11
1.1 Gemeindeamt64
a. Bürgerrechtswesen, soweit der Kanton
zuständig ist.
b. Namensänderungen gemäss Art. 30 ZGB,
c. Anordnungen gegenüber Gemeinden
gestützt auf das Finanzausgleichsgesetz,
d. Aufsichtsrechtliche Anordnungen und
Massnahmen gegenüber den Gemeinden,
e.37 Unterstützung von Änderungen im Bestand
von Gemeinden gemäss §§ 155-159 des
Gemeindegesetzes,
f.40 Meldewesen und Einwohnerregister,
soweit der Kanton zuständig ist.
1.2 Handelsregisteramt
1.3 Oberjugendanwaltschaft49
Ordnungsbussen gemäss Art. 943 OR.
a. Festlegung des Zutrittsalters zu öffent-
lichen Filmvorführungen gemäss § 6 Abs. 1
des Gesetzes über den Jugendschutz bei
öffentlichen Filmvorführungen und Träger-
medien vom 26. November 2018 (JFTG),
b. Anordnung von verwaltungsrechtlichen
Massnahmen gemäss § 10 Abs. 1 JFTG.
2. Sicherheitsdirektion22
2.1 Kantonspolizei, Strassenverkehrs-
amt, Migrationsamt, Amt für Militär
und Zivilschutz, Sozialamt, Sportamt
2.238 Passbüro, Gewerbebewilligungen,
Eichämter
Gesamter Aufgabenbereich, unter Vorbehalt
abweichender Regelungen in anderen
Verordnungen
Gesamter Aufgabenbereich, unter Vorbehalt
abweichender Regelungen in anderen
Verordnungen
36
VOG RR
VOG RR
Verwaltungseinheit
4. Volkswirtschaftsdirektion 11
4.1 Amt für Wirtschaft67
4.2 Amt für Arbeit66
4.3 Amt für Mobilität56
172.11
Sachbereiche mit Entscheidungskompetenz
im eigenen Namen
Gesamter Aufgabenbereich, einschliesslich
Anordnungen betreffend die Erwerbstätigkeit
kontrollpflichtiger Ausländerinnen und Aus-
länder.
Gesamter Aufgabenbereich.
a. Alle Aufgaben der Volkswirtschafts-
direktion beim Vollzug des Strassen-
gesetzes,
b. Alle Aufgaben der Volkswirtschafts-
direktion im Bereich Flughafen
und Luftverkehr,
c.31 Alle Aufgaben gemäss Seilbahngesetz
und Personenbeförderungsgesetz,
d.68 Alle Aufgaben der Volkswirtschafts-
direktion im Bereich des Taxi- und
Limousinenwesens.
5. Gesundheitsdirektion8, 12, 32
5.111 Veterinäramt
5.230 Kantonales Labor
5.3
Kantonsapotheke
5.460 Kantonale Heilmittelkontrolle
5.560 Amt für Gesundheit
5.6-5.1061
6. Bildungsdirektion⁹
6.1 Hochschulamt
6.2 Mittelschul- und Berufsbildungsamt
Gesamter Aufgabenbereich.
Gesamter Aufgabenbereich.
Gesamter Aufgabenbereich.
Gesamter Aufgabenbereich.
Gesamter Aufgabenbereich.
Anordnungen im Vollzug des Fachhochschul-
gesetzes.
Gesamter Aufgabenbereich der Mittelschulen
und der Berufsbildung, soweit das Verord-
nungsrecht nichts anderes regelt.14
1.4.25-128
37
172.11
Verwaltungseinheit
VOG RR
6.3 Volksschulamt
Sachbereiche mit Entscheidungskompetenz
im eigenen Namen
a. Anordnungen beim Vollzug des Lehr-
personalgesetzes vom 10. Mai 1999,
ausgenommen Anordnungen gemäss
§§ 3 Abs. 1, 10, 14 Abs. 2 und 20,
b. Anordnungen beim Vollzug von § 12
des Gesetzes über die Pädagogische
Hochschule Zürich vom 25. Oktober 1999,
c. Bewilligungen gestützt auf § 68 des Volks-
schulgesetzes (VSG) vom 7. Februar 2005,
d. Anordnungen im Zusammenhang mit der
Aufsicht über die Privatschulen und den
Privatunterricht gestützt auf § 70 VSG,
e. Anerkennung von Kursen in heimatlicher
Sprache und Kultur gestützt auf § 15 VSG,
f. Bewilligung von Lehrerstellen an Durch-
gangszentren für Asylsuchende gestützt
auf § 62 Abs. 3 VSG,
g.62 Beitragsberechtigung von Spitalschulen
gemäss § 62 a VSG4, § 31 Abs. 4 des
Mittelschulgesetzes vom 13. Juni 19995
und § 36 a Abs. 3 des Einführungs-
gesetzes zum Bundesgesetz über die
Berufsbildung vom 14. Januar 2008,
h.44 Aufsicht sowie aufsichtsrechtliche Anord-
nungen und Massnahmen gegenüber den
Gemeinden gestützt auf § 73 VSG,
i.47 Anordnungen im Zusammenhang mit dem
Schulort, der Kostenpflicht und der Höhe
des Schulgeldes gestützt auf § 12 VSG.
6.448 Amt für Jugend und Berufsberatung Anordnungen im Aufgabenbereich des
Adoptionswesens.
7. Baudirektion
7.115, 20 Amt für Landschaft und Natur
7.231 Amt für Abfall, Wasser, Energie
und Luft
a. Anordnungen im Bereich Bodenschutz,
b....51
C....51
Anordnungen im Bereich Luftreinhaltung,
soweit der Kanton zuständig ist.
38