Ordinanza sul parlamento cantonale dei giovani (OPCG) (VJP)
Indice delle disposizioni (10)
Testo normativo (10 Articoli)
1 Il Consiglio di Stato riconosce quale ente gestore del Parlamento giovanile cantonale (Parlamento giovanile) un’associazione di diritto privato, la quale
a. serve alla promozione della cultura e della formazione politica e si impegna per le istanze della gioventù,
b. organizza il Parlamento giovanile secondo le regole parlamentari,
c. garantisce la parità di trattamento dei membri,
d. è politicamente indipendente,
e. ha almeno 20 membri,
f. è aperta a giovani tra i 12 e i 21 anni con domicilio nel Cantone di Zurigo.
2 I membri del Comitato direttivo dell’associazione non possono avere più di 25 anni. Se hanno più di 21 anni, non possono fare parte del Parlamento giovanile.
a. Presupposti
1 La domanda di riconoscimento dell’associazione deve essere presentata alla Direzione b. domanda
della giustizia e degli affari interni (Direzione) con i seguenti documenti
a. statuto dell’associazione,
b. regolamento sull’organizzazione del parlamento giovanile,
c. elenco dei membri dell’associazione con indicazione di nome, sesso,
data di nascita e domicilio.
2 La Direzione pubblica il termine entro il quale devono essere presentate le domande.
1 Riconoscimento e effetto
Il Consiglio di Stato riconosce l’associazione per quattro anni. Il riconoscimento si
proroga di quattro ulteriori anni, se nessun’altra associazione presenta una
domanda di riconoscimento.
1.7. 22-117
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171.41
V sull’organizzazione del parlamento cantonale dei giovani (VPJ)
2 Se più associazioni presentano una domanda di riconoscimento, viene
riconosciuta quella che soddisfa al meglio i requisiti di cui al § 1 e i cui
membri rappresentano al meglio i giovani del Cantone di Zurigo.
Obbligo di notifica
1 Il Comitato comunica alla Direzione le modifiche degli statuti e
del regolamento d’organizzazione.
2 Il Comitato trasmette annualmente alla Direzione un elenco
aggiornato dei membri.
Riunioni del
Parlamento
dei giovani
1 Il Parlamento giovanile tiene almeno due sedute all'anno. Le sedute sono pubbliche.
2 Adotta le decisioni che gli spettano in base allo statuto dell'associazione e al regolamento d'organizzazione e può presentarle sotto forma di petizione, ai sensi dell'Art. 16 Cost.3, al Gran Consiglio (§ 141 LCG4).5
3 È in grado di deliberare se è presente più di un quarto dei suoi membri, ma almeno 15 membri. La presenza dei membri viene verbalizzata.
4 Può invitare delegazioni di membri dei parlamenti comunali per bambini e giovani alle sue sedute e concedere loro il diritto di voto.
Sostegno
del Parlamento
giovanile
a. Utilizzo
del Palazzo civico
e del Centro
conferenze
b. Supporto
specialistico
Il Parlamento giovanile ha il diritto di utilizzare la grande Sala del Consiglio nel Municipio per lo svolgimento delle sedute parlamentari e, successivamente, locali per una conferenza stampa, gratuitamente, almeno due volte all'anno.
1 I Servizi parlamentari del Consiglio cantonale assistono il Parlamento
dei giovani in particolare per quanto concerne l’elaborazione e le
modifiche del Regolamento d’organizzazione.
2 Le Direzioni e la Cancelleria di Stato assistono il Parlamento dei
giovani in questioni di contenuto concernenti gli affari che sono trattati
e posti in votazione nelle sedute del Parlamento dei giovani.
3 Il Parlamento dei giovani, i Servizi parlamentari, le Direzioni e la
Cancelleria di Stato designano persone di contatto tramite le quali
avviene lo scambio di informazioni.
2
O sul Parlamento cantonale dei giovani (OPG)
171.41
1 La Direzione può concedere al Parlamento dei giovani contributi finanziari
a. per progetti del Parlamento dei giovani fino a CHF 25 000;
b. per un segretariato a sostegno amministrativo fino a CHF 25 000.
2 Il Parlamento dei giovani rende conto alla Direzione dell'impiego dei
contributi.
Sostegno finanziario
**Concernono modifiche legislative gli interessi dei giovani Cantonal Ver-
in modo particolare, il Parlamento dei giovani è invitato a consultazione nehmlassungen
zione.**
2 La revoca del riconoscimento è riservata al Consiglio di Stato.
1 RU 72, 174; per la motivazione si veda BUCG 2017-02-03.
2 Entrata in vigore: 1° maggio 2017.
3 RS 101.
4 RS 171.1.
5 Versione conformemente alla DCC del 16 marzo 2022 (RU 77, 201; BUCG 2022-03-25). In vigore
dal 1° giugno 2022.
1.7. 22 - 117
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