Ordinanza sui servizi del Parlamento (OSParl) (VOPD)
Indice delle disposizioni (10)
Testo normativo (10 Articoli)
I Servizi del Parlamento sono lo stato maggiore del Gran Consiglio
e dei suoi organi. Essi agiscono su incarico di questi ultimi e sono direttamente
subordinati al Gran Consiglio.
1 Compiti
I Servizi del Parlamento pianificano e organizzano le sedute del Consiglio cantonale e dei suoi organi, si occupano della gestione delle loro segreterie, verbalizzano le loro decisioni e negoziazioni e sostengono il Consiglio cantonale e i suoi organi nelle relazioni pubbliche e nella cura delle relazioni parlamentari comunali, intercantonali e internazionali.
2 Essi documentano i membri del Consiglio cantonale e li consigliano in questioni di diritto parlamentare. La formulazione di iniziative parlamentari e mozioni non rientra tra i compiti dei Servizi del Parlamento.
3 Nei confronti di gruppi parlamentari, partiti, media e terzi, i servizi dei Servizi del Parlamento comprendono in particolare la fornitura di informazioni, la messa a disposizione di documenti e la consulenza su questioni procedurali.
4 Fatte salve le competenze degli organi del Consiglio cantonale, i Servizi del Parlamento si occupano di tutti gli altri compiti dell'amministrazione parlamentare, in particolare della gestione della propria infrastruttura. Essi si collegano in rete con le amministrazioni di altri parlamenti.
si basa sull'articolo 38 della legge sul Gran Consiglio del 25 marzo 2019.
2 Nell'adempimento dei loro compiti, i Servizi del Parlamento comunicano
direttamente con la Cancelleria di Stato e con i servizi dell'amministrazione
cantonale e possono richiedere informazioni giuridiche e fattuali. Essi garan-
tiscono uno svolgimento semplice e coordinato.
3 Possono stipulare contratti con terzi per singole prestazioni di servizi.
collaborazione
con l'amministra-
zione cantonale
e terzi
1.4.20-108
1
171.3
Ordinanza sui Servizi del Parlamento (OSPD)
Segreto d'ufficio
Compiti della
Direzione
Compiti della
Delegazione
amministrativa
Compiti della
Segretaria o
del Segretario
generale
1 Le disposizioni sulla confidenzialità per i membri del Gran Consiglio
e dei suoi organi si applicano ai collaboratori dei Servizi del Parlamento.
2 La presidente o il presidente del Gran Consiglio può, in casi motivati,
dispensare i collaboratori dei Servizi del Parlamento dal segreto d’ufficio.
1. La Direzione decide in merito alla bozza di preventivo del Gran Consi-
glio e dei Servizi del Parlamento, nonché in merito al loro consuntivo.
2 Su proposta della o del Segretario generale, approva l’organizzazione
dei Servizi del Parlamento e il loro organigramma.
3 Elegge la o il Segretario generale.
1 La Delegazione amministrativa è l'organo superiore di vigilanza
sui Servizi del Parlamento.
2 Essa può emanare direttive sulla gestione dei Servizi del Parlamento
e decide, su proposta della Segretaria generale o del Segretario
generale, in merito alla politica del personale.
3 Essa è inoltre competente per
a. la determinazione della competenza di spesa e del capitolato d'oneri
della Segretaria generale o del Segretario generale,
b. gli affari amministrativi che superano la competenza di spesa di cui alla
lettera a o che hanno ripercussioni fondamentali sull'andamento degli
affari del Gran Consiglio e dei suoi organi,
c. tutti gli altri affari amministrativi del Gran Consiglio che non sono
assegnati a nessun altro organo.
1 La Segretaria generale o il Segretario generale dirige i Servizi del
Parlamento ed è in particolare responsabile di
a. l’organizzazione e l’ulteriore sviluppo dei Servizi del Parlamento
nonché l’adempimento dei loro compiti in funzione delle esigenze
del Gran Consiglio e dei suoi organi;
b. l’attuazione della politica del personale e la gestione del personale;
c. l’elaborazione del piano finanziario, del bilancio e del conto
all’attenzione della Delegazione amministrativa e della Direzione;
d. la gestione e la pianificazione dell’impiego dei mezzi.
2 Essa o egli provvede a procedure amministrative efficienti e a un
impiego efficace del personale e dei mezzi.
Ordinanza sui Servizi del Parlamento (OSSP) 171.3
3 Essa o egli presenta annualmente alla Delegazione amministrativa
un rapporto sull’adempimento dei compiti e gli obiettivi annuali dei
Servizi del Parlamento e redige ogni quattro anni un rapporto di
attività all’attenzione della Direzione.
1 La Delegazione amministrativa è, fatte salve le competenze elettive Competenze
della Direzione, l'autorità d'assunzione della Segretaria generale o nell'ambito
del Segretario generale.
del diritto
del personale
2 La Segretaria generale o il Segretario generale è l'autorità d'as-
sunzione degli altri collaboratori dei Servizi del Parlamento.
3 Nelle ulteriori questioni attinenti al diritto del personale svolgono,
per analogia,
a. la Direzione la funzione del Consiglio di Stato,
b. la Delegazione amministrativa la funzione del Direttore o della
Direttrice,
c. la Segretaria generale o il Segretario generale le altre funzioni.
4 La Delegazione amministrativa può emanare un regolamento, qualora
si debba derogare a singole disposizioni del diritto del personale.
Diritto di domicilio
In assenza della Presidente o del Presidente del Gran Consiglio, la Segretaria generale o il Segretario generale esercita il diritto di domicilio sui locali utilizzati o affittati dal Gran Consiglio e dai Servizi del Parlamento.
1 Questa ordinanza entra in vigore, previa approvazione del Gran
Consiglio², il 1° maggio 2020.
Approvazione
ed entrata in
vigore
2 Con l’entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogate l’ordinanza
sull’organizzazione e i compiti dei servizi parlamentari del 28 marzo
1996 e la decisione del Gran Consiglio sull’istituzione di un servizio
parlamentare indipendente dall’amministrazione del 29 aprile 1996.
1 RU 75, 229; per la motivazione si veda FOG 2019-12-06.
2 Approvato dal Gran Consiglio il 3 febbraio 2020.
3 RS 171.1.
1.4.20-108
3