Legge sugli archivi
Indice delle disposizioni (24)
Testo normativo (24 Articoli)
**Oggetto**
La presente legge disciplina la consegna di atti di organi pubblici agli archivi, l’archiviazione, la protezione dei dati nell’ambito archivistico e l’organizzazione dell’archivistica.
¹ Organi pubblici sono le autorità e gli uffici del Cantone e dei Comuni, altre istituzioni pubbliche nonché a. Organi
persone fisiche e giuridiche di diritto civile, nella misura in cui sono investite di pubblici
compiti pubblici.
² La Banca Cantonale di Zurigo non è soggetta alla presente legge.
8. Atti sono scritti, elettronici e altre registrazioni degli organi pubblici nonché documenti complementari, in particolare i relativi indici.
8 Archivi sono istituzioni per la trasmissione autentica e permanente delle attività degli organi pubblici a fini giuridici, amministrativi, culturali e scientifici. c. Archivi
¹ L'Archivio di Stato è l'archivio centrale del Cantone e l'archivio
dei suoi predecessori giuridici.
organizzazione
a. Archivio di Stato
² Esso consulenza agli organi pubblici ed esercita la vigilanza
professionale sugli altri archivi.
¹ I tribunali, i notariati, i distretti, i comuni, le chiese riconosciute dallo stato e le istituzioni autonome tengono i propri archivi.
² Le parti più antiche degli archivi dei tribunali, dei notariati e dei distretti sono conservate nell'Archivio di Stato.
³ Il Consiglio di Stato può autorizzare altri organi pubblici a tenere archivi o obbligarli a farlo.
**Archiviazione dei fascicoli presso gli organi pubblici**
¹ I fascicoli sono inizialmente gestiti dagli organi pubblici.
² Gli archivi supportano gli organi pubblici nell'organizzazione della loro archiviazione.8
8 ¹ Gli enti pubblici offrono di norma la loro documentazione agli
archivi competenti per l’assunzione entro dieci anni dal momento in
cui non ne necessitano più.
Assunzione della
documentazione
da parte degli
archivi
² L’archivio seleziona la documentazione che intende assumere.
Nella selezione tiene conto dell’importanza della documentazione.
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1
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³ Gli enti dispongono della documentazione non assunta dagli
archivi conformemente alle prescrizioni loro applicabili.
8 1 I fascicoli archiviati diventano liberamente accessibili
a. 30 anni dopo la chiusura del fascicolo, se contengono dati
personali;
b. 80 anni dopo la chiusura del fascicolo, se contengono dati
personali particolari.
2 Gli archivi abbreviano i termini di protezione di cui al capoverso 1 su richiesta,
se la persona interessata al momento della presentazione della domanda
a. è deceduta da almeno 10 anni;
b. è nata da almeno 100 anni e la sua data di morte non è nota
all'archivio.
3 Le documentazioni dei pazienti diventano liberamente accessibili 120 anni dopo
la chiusura del fascicolo, con riserva del § 18a capoverso 2 lettera b della legge
sui pazienti del 5 aprile 20043.
b. Accesso
durante il
periodo di protezione in corso
7 1 Gli Archivi autorizzano, durante il periodo di protezione in corso,
l'accesso agli atti archiviati se
a. la persona interessata richiede l'accesso ai propri dati personali,
b. la persona interessata ha acconsentito alla divulgazione,
c. gli atti sono utilizzati per scopi non personali, in particolare ricerca,
pianificazione e statistica,
d. un organo pubblico necessita degli atti per l'adempimento dei suoi
compiti legali,
e. sussistono interessi particolarmente degni di protezione.
2
Legge sugli archivi
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2 Sull'accesso agli atti soggetti a segreti professionali protetti dalla legge,
durante il periodo di protezione in corso, decidono le autorità compe-
tenti per lo scioglimento dal segreto professionale secondo le disposi-
zioni legali a loro applicabili, qualora gli atti contengano dati perso-
nali particolari e non vi sia il consenso della persona interessata.
7 Gli archivi rifiutano, limitano o differiscono l'accesso
alle pratiche d'archivio quando
a. nel singolo caso sussistono interessi particolarmente degni di protezione,
b. il loro stato lo richiede oppure
c. ciò è stato concordato con i depositanti di beni archivistici di terzi.
limitazioni
7 La persona interessata non ha diritto alla rettifica o alla protezione dei propri
distruzione di dati. Essa può far annotare il carattere controverso o dati personali
inesatto di questi ultimi.
Ogni archivio ha una direzione responsabile.
Direzione
1 I Archivi conservano gli atti con cura, ne curano la conservazione
e la riproduzione in modo professionale, li proteggono contro il deterioramento e la perdita e
ne tengono elenchi dettagliati.
2 Il prestito a privati è di principio vietato.
Gli Archivi possono distruggere i fascicoli solo conformemente alle direttive distruzione
dell'Archivio di Stato e solo nella misura in cui l'organo pubblico
non ne richieda l'ulteriore conservazione.
Le biblioteche degli archivi con personale a tempo pieno e orari di apertura regolari mantengono una biblioteca di consultazione interna.
8 Materiale d’archivio
di terzi
Gli archivi possono acquisire materiale d’archivio di terzi, sorto al di fuori del loro ambito originario, a condizione che sia correlato allo scopo dell’archivio e sia rilevante per esso.
**Disposizioni di esecuzione**
Il Consiglio di Stato e i Tribunali cantonali emanano le disposizioni di esecuzione, coordinandole tra loro per quanto necessario.
8 Il Consiglio di Stato e i tribunali cantonali possono emanare Disposizioni
a. abbreviare o prolungare i termini di protezione conformemente speciali
al § 11 o concedere un diritto di consultazione parziale o limitare
il diritto di consultazione previsto, per importanti motivi per
singoli gruppi di atti,
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Commissione
degli archivi
Modifiche del
diritto previgente
Entrata in vigore
b. esonerare singoli gruppi di atti dall'obbligo di offerta o modificarne
i termini per importanti motivi,
c. ordinare il deposito nello Staatsarchiv di atti importanti, ma a rischio
o insufficientemente indicizzati, provenienti da altri archivi.
Il Consiglio di Stato nomina una Commissione consultiva degli archivi, in cui sono rappresentate le istituzioni e le categorie di persone interessate.
Le seguenti leggi sono modificate come segue: ...4
2 Il Consiglio di Stato determina la data di entrata in vigore5.
4
1 RU 53, 267. Numero d’ordine precedente RS 432.11.
2 RS 170.4.
3 RS 813.13.
4 Per il testo si veda RU 53, 269.
5 In vigore dal 1° gennaio 1999 (RU 54, 912).
6 Versione secondo L sull’informazione e la protezione dei dati del 12 febbraio
2007 (RU 62, 121; BUCG 2005, 1283). In vigore dal 1° ottobre 2008 (RU 63,
317).
7 Inserito dalla L dell’8 luglio 2013 (RU 68, 452; BUCG 2012-09-28). In vigore
dal 15 gennaio 2014.
8 Versione secondo L dell’8 luglio 2013 (RU 68, 452; BUCG 2012-09-28). In
vigore dal 15 gennaio 2014.
9 Abrogato dalla L dell’8 luglio 2013 (RU 68, 452; BUCG 2012-09-28). In vigore
dal 15 gennaio 2014.
Bestimmungen des Gesetzes über die Information und den Daten-
schutz vom 12. Februar 2007 (IDG)2. §§ 11, 11 a und 11 b bleiben vor-
behalten.
Traduzione in Italiano
Disposizioni della legge sull'informazione e la protezione dei dati
del 12 febbraio 2007 (LID)2. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 11, 11a e 11b.
2 Die Archive können Verzeichnungsdaten und elektronische Aus-
prägungen von Akten im Internet zugänglich machen, wenn die betref-
fenden Akten für die Öffentlichkeit nach Abs. 1 oder nach § 11 Abs. 1
zugänglich sind.
Traduzione in Italiano
2 Gli archivi possono rendere accessibili su Internet i dati di indicizzazione e le riproduzioni elettroniche di atti, se gli atti in questione sono accessibili al pubblico ai sensi del capoverso 1 o dell'articolo 11 capoverso 1.
Schutzfristen
a. Grundsatz
Traduzione in Italiano
Termini di protezione
a. Principio