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170.5 LPUPublGLPubb CH-ZH

Legge sulle pubblicazioni (LPubb) (LPU)

28 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Zurigo
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Indice delle disposizioni (28)

Testo normativo (28 Articoli)

Questo legge disciplina la pubblicazione giuridicamente efficace di

decreti, ordinanze, risoluzioni e altri testi ufficiali che impongono

doveri o attribuiscono diritti, o che regolano l'organizzazione,

la competenza e le funzioni delle autorità e dell'amministrazione

o ne stabiliscono le procedure.

**Ambito di applicazione**

A questa legge sottostanno le autorità legislative, esecutive e giudiziarie e gli uffici amministrativi del Cantone, nonché le sue organizzazioni di diritto pubblico.

1. **Emanazioni e accordi normativi**

Le emanazioni e gli accordi normativi sono validi soltanto se pubblicati secondo le disposizioni della presente legge.

2. Un testo ufficiale, pubblicato secondo le disposizioni della presente legge, si considera conosciuto.

3. Se un testo ufficiale è stato pubblicato in via straordinaria ai sensi del § 13, rimane aperta alle persone interessate la prova di non averne avuto conoscenza e di non poterne aver avuto conoscenza nonostante la dovuta diligenza.

**Effetti della pubblicazione**

**Competenze del Consiglio direttivo**

Il Consiglio direttivo designa l'autorità competente per la pubblicazione degli organi ufficiali di pubblicazione e dell'elenco delle autorità.

Chi promuove la pubblicazione di un testo in un organo di pubblicazione ufficiale

organo di pubblicazione ufficiale è responsabile per il contenuto della pubblicazione.

responsabile.

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2° Sezione: Organi di pubblicazione ufficiali

A. Raccolte di leggi

Legge sulle pubblicazioni (LPubb)

1 La Raccolta Ufficiale delle Leggi (RU) è la raccolta cronologica

del diritto cantonale.

2 Nella RU vengono pubblicati

a. la Costituzione cantonale,

b. le leggi, le ordinanze e gli altri atti normativi,

c. gli accordi normativi del Cantone con comuni, organizzazioni,

altri Cantoni, la Confederazione e l’estero,

d. gli atti normativi di organi intercantonali creati con la partecipazione

del Cantone di Zurigo,

e. i contratti normali di lavoro e i contratti collettivi di lavoro di

obbligatorietà generale.

3 Ulteriori decisioni e accordi possono essere pubblicati nella RU, se

sussiste un sufficiente interesse pubblico.

4 La pubblicazione nella RU avviene non appena è stabilita la data di

entrata in vigore parziale o completa.

5 Alla RU è allegato un registro.

1 La Raccolta a fogli mobili (RFM) comprende gli atti normativi

e gli accordi legislativi pubblicati nella RU nella loro versione

attualmente in vigore.

2 Essa è ordinata per materie.

3 Per la RFM è tenuto un registro.

1 Rinvio a norme di terzi

Quando un decreto pubblicato nella RU rinvia a norme emanate da

terzi e non pubblicate in un organo di pubblicazione ufficiale, una nota a

piè di pagina indica il servizio amministrativo o l’indirizzo internet

presso il quale le norme possono essere consultate od ottenute.

2 Il Consiglio di Stato può obbligare i terzi a esporre le norme per la

pubblica consultazione o a renderle pubblicamente accessibili. Esso ne

disciplina l’indennità. Eventuali pretese d’indennità dei terzi si

conformano per analogia agli articoli 183bis–183quater della legge

d’applicazione del Codice civile (LAC)6.

Weicht der in der LS veröffentlichte Wortlaut eines Textes

von demjenigen in der OS ab, gilt der Text der OS. Die LS wird ent-

sprechend berichtigt.

Se la formulazione di un testo pubblicata nella LS si discosta

da quella contenuta nella OS, fa stato il testo della OS. La LS viene di

conseguenza rettificata.

2

Publikationsgesetz (PublG)

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1. I decreti e gli accordi normativi vengono pubblicati nella

Gazzetta ufficiale di regola al più tardi cinque giorni prima della loro entrata in vigore.

2. Il Consiglio di Stato determina la data di entrata in vigore, qualora

il decreto o l'accordo normativo non la regolino.

Entrata in vigore

B. Gazzetta ufficiale

1 Nel Foglio ufficiale sono pubblicati i testi ufficiali la cui

pubblicazione è prescritta dalla legge.

2 Ulteriori testi ufficiali possono esservi pubblicati se sussiste un

sufficiente interesse pubblico.

3 Il Foglio ufficiale è suddiviso per materia e munito di una funzione

di ricerca.

4 Il Consiglio di Stato disciplina in un'ordinanza nel dettaglio gli

oggetti, l'inserimento di annunci non ufficiali nonché le modalità di

pubblicazione.

C. Altre pubblicazioni ufficiali

Il Consiglio di Stato può designare per determinati settori di competenza, nonché per altre intese intercantonali ufficiali e per le emanazioni di organi intercantonali, un altro organo ufficiale di pubblicazione.

Amtliche Texte können vorerst auf andere Weise veröffent- Ausserordent-

licht werden, wenn dies zur Sicherstellung der beabsichtigten Wirkung liche Veröffent-

der Veröffentlichung, wegen Dringlichkeit oder wegen ausserordent- lichung

licher Umstände erforderlich ist.

D. Gemeinsame Bestimmungen

Testi ufficiali possono provvisoriamente essere pubblicati in altro modo, Pubblicazione

se ciò è necessario per assicurare l'effetto previsto della pubblicazione, straordinaria

per motivi d'urgenza o a causa di circostanze eccezionali.

D. Disposizioni comuni

1. La pubblicazione giuridicamente efficace avviene, di norma, una sola volta e esclusivamente nel Foglio Ufficiale e secondo quanto stabilito dal § 6 del Regolamento d'organizzazione (OS), salvo diverse disposizioni.

2. La pubblicazione può avvenire mediante rinvio a un'altra fonte se il testo ufficiale non è idoneo per gli organi di pubblicazione ufficiali. Il Consiglio di Governo disciplina i dettagli in un'ordinanza.

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Legge sulle pubblicazioni (PublG)

Forma della

pubblicazione

1 I Bollettini ufficiali sono pubblicati su una pagina Internet del

Cantone.

2 L’Ufficio responsabile della pubblicazione dei Bollettini ufficiali

ne garantisce l’autenticità e l’integrità mediante misure adeguate.

3 I Bollettini ufficiali possono inoltre essere pubblicati integralmente

o parzialmente in forma stampata. La versione elettronica è quella

determinante.

4 Il Consiglio di Stato disciplina mediante ordinanza la frequenza

di pubblicazione della RU e del Foglio ufficiale e se questi debbano

essere pubblicati in forma stampata.

Rettifiche

1 L'ufficio competente per la pubblicazione dei bollettini ufficiali rettifica i testi ufficiali pubblicati che

a. non corrispondono alla decisione dell'istanza emanante;

b. contengono errori ortografici, grammaticali o di rappresentazione privi di significato sostanziale;

c. presentano errori formali che alterano il senso, in particolare rinvii errati e incongruenze tecniche legislative o terminologiche.

2 Le rettifiche sono pubblicate nel bollettino che presenta l'errore.

3 Rimane riservato l'articolo 21 capoverso 1 lettera h della legge sul Gran Consiglio del 25 marzo 20195.9

Modifiche

a testi

normativi

a seguito di

procedimenti

di ricorso

Wird ein Erlass in einem Rechtsmittelverfahren ganz oder

teilweise aufgehoben oder geändert, wird dies in der OS und in der LS

veröffentlicht.

Qualora un'ordinanza sia integralmente o parzialmente annullata o modificata nell'ambito di una procedura di ricorso, ciò sarà pubblicato nella RU e nella RS.

Zweck

Form und

Herausgabe

Scopo

Forma e

Pubblicazione

3. Abschnitt: Behördenverzeichnis

3. Sezione: Elenco delle autorità

Il Verzeichnis der Behörden informa sull'attuale organizzazione delle

autorità e dell'amministrazione, nonché sul loro organico.

1 Il Verzeichnis der Behörden (Elenco delle autorità) è pubblicato su Internet.

2 Può essere pubblicato anche in forma cartacea come Staatskalender (Calendario di Stato).

3 Dalle iscrizioni nel Verzeichnis der Behörden non possono essere dedotti né diritti né doveri.

4 Nel Verzeichnis der Behörden non possono essere pubblicati annunci non ufficiali.

4

Legge sulle pubblicazioni (PublG)

Sezione 4: Protezione dei dati e diritto di accesso

170.5

¹ Pubblicazioni ai sensi della presente legge possono contenere dati personali e dati personali sensibili ai sensi dell’articolo 3 della legge sull’informazione e la protezione dei dati del 12 febbraio 20074, nella misura in cui ciò sia necessario per una pubblicazione prevista da una legge.

² L’ordinanza stabilisce i periodi durante i quali le pubblicazioni sono accessibili tramite una funzione di ricerca. Essa tiene conto in particolare degli interessi pubblici e degli interessi privati.

¹ Accesso alle pubblicazioni ufficiali e all'elenco delle autorità pubblicate su Internet

Gli organi di pubblicazione ufficiali pubblicati su Internet e l'elenco delle autorità possono essere consultati presso ogni Comune.

² Il Consiglio di Stato designa l'ufficio presso cui le pubblicazioni in formato cartaceo possono essere consultate.

Il Consiglio di Stato designa con ordinanza l’ufficio presso il quale

possono essere consultati i contenuti prescritti dall’articolo 18 della legge

sulle pubblicazioni del 18 giugno 20047.

a. negli organi

ufficiali di

pubblicazione

e nell’elenco

delle autorità

b. negli atti normativi

della Confederazione

e nel Foglio federale

5. Sezione: Tasse

¹ L'accesso ai bollettini ufficiali e all'elenco delle autorità pubblicati su internet, nonché il loro scaricamento per l'elaborazione individuale, sono gratuiti. Accesso

ai documenti

elettronici

² Le prestazioni aggiuntive sono a pagamento.

³ Il Consiglio di Stato può stabilire, in un'ordinanza, requisiti particolari per l'utilizzo dei bollettini ufficiali e dell'elenco delle autorità da parte di terzi.

Il riferimento degli organi di pubblicazione ufficiali in forma stampata, di separati e del Calendario di Stato stampato è a pagamento.

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Legge sulle pubblicazioni (LPubb)

Ordini di

pubblicazione

1. Le pubblicazioni nella RU sono gratuite.

2. Le pubblicazioni nel Foglio ufficiale e nell'Elenco delle autorità sono a

pagamento. Sono escluse

a. le pubblicazioni in relazione alla legislazione cantonale,

b. le pubblicazioni per l'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità

e degli altri diritti politici negli affari cantonali,

c. le comunicazioni ufficiali nell'Elenco delle autorità.

3. Il Consiglio di Stato può prevedere ulteriori eccezioni in un'ordinanza.

Disciplina delle

tasse e delle

spese

1 Il Consiglio di Stato stabilisce in un'ordinanza le prestazioni

soggette a tassa e le relative aliquote e ne disciplina la riscossione.

2 Le tariffe per gli annunci non ufficiali si orientano alle

condizioni di mercato.

Abrogazione

del diritto

vigente

Modifica

del diritto

vigente

Sezione 6: Disposizioni finali

La legge sulla Raccolta delle leggi e sul Foglio ufficiale (Legge sulle pubblicazioni) del 27 settembre 1998 è abrogata.

6

1 RU 72, 527.

2 Entrata in vigore: 1° gennaio 2018 (BU 2017-12-22).

3 BU 2014-11-07.

4 RS 170.4.

5 RS 171.1.

6 RS 230.

7 RU 170.512.

8 Il testo si veda RU 72, 527.

9 Versione conformemente alla Legge sul Gran Consiglio del 25 marzo 2019 (RU 74, 387). In vigore

dal 1° maggio 2020.

Legge sulla pubblicazione (LPubbl)

170.5

Allegato

Le leggi seguenti sono modificate come segue

a. La Legge sui comuni (LC) del 6 giugno 1926 (RS 131.1): . . .

b. La Legge sul Gran Consiglio (LGC) del 5 aprile 1981 (RS 171.1): . . . 8

c. La Legge sulla giustizia amministrativa (LGA) del 24 maggio 1959

(RS 175.2): . . .8

d. La Legge sulla ristorazione del 1° dicembre 1996 (RS 935.11): . . . 8

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