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170.41 IDVOIPD CH-ZH

Ordinanza sull'informazione e la protezione dei dati (OIPD) (IDV)

34 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Zurigo
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Indice delle disposizioni (34)

Testo normativo (34 Articoli)

1 **Gli organi pubblici sono, nell'ambito della loro responsabilità di attuazione, responsabili del rispetto e dell'attuazione dei principi nella gestione delle informazioni e dei dati personali nell'attività di informazione e delle misure di protezione dei dati.**

2 **Essi rendono note le informazioni in presenza dei presupposti e previa ponderazione degli interessi pubblici e privati:**

a. **attraverso l'attività di informazione d'ufficio ai sensi del § 14 della Legge sull'informazione e la protezione dei dati del 12 febbraio 2007 (LID)2 e**

b. **mediante la concessione dell'accesso alle informazioni su richiesta ai sensi del § 20 LID.**

3 **Gli organi pubblici del Cantone obbligati ad attuare la LID ai sensi del § 3 cpv. 1 lett. b LID sono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze:**

a. **il Consiglio di Stato,**

b. **le unità designate nel § 59 e nell'Allegato 2 dell'Ordinanza sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'amministrazione cantonale del 18 luglio 20073, nella misura in cui le Direzioni non dispongano diversamente.**

4 **Gli altri organi pubblici designati nel § 3 cpv. 1 LID stabiliscono autonomamente le posizioni obbligate per il loro ambito di competenza. Essi possono in particolare designare anche posizioni centrali a tale scopo.**

5 **Restano ferme le disposizioni speciali in materia di competenza della presente Ordinanza e di altri atti normativi del diritto cantonale e comunale.**

1 L'informazione nell'ambito dei processi di formazione dell'opini- Processo

one può essere limitata in particolare quando riguarda questioni di formazione

politicamente controverse o quando le relative operazioni possono dell'opinione

essere oggetto di successive controversie legali. Sull'attività di

informazione dopo l'adozione della decisione si deve decidere caso

per caso.

1.4.20-108

1

170.41 Ordinanza sull'informazione e la protezione dei dati (OIPD)

2 Per le operazioni del Consiglio di Stato, le proposte, i corapporti e le

prese di posizione particolari delle Direzioni e della Cancelleria di

Stato restano esclusi dalla comunicazione anche dopo la decisione

del Consiglio di Stato.

Sezione 2: Attività d'informazione d'ufficio

Competenze

Mezzi

Pubblica-

zione di

informazioni

Elenco dei

fondi d'informazione

Qualora un'informazione concerna diversi organi pubblici,

questi si coordinano in merito all'esecuzione dell'attività d'informazione

d'ufficio ai sensi del § 14 della LID.

1 L'attività d'informazione degli organi pubblici avviene tramite

gli organi di pubblicazione ufficiali, Internet o i media.

2 L'organo responsabile dell'attività d'informazione può designare

ulteriori mezzi d'informazione.

3 Se un'informazione è accessibile in un organo di pubblicazione o su una

pagina Internet di un organo pubblico, l'informazione è considerata

sufficientemente accessibile ai sensi dell'articolo 25 capoverso 1 IDG.

L'organo pubblico pubblica le informazioni importanti

del suo ambito di competenza il più rapidamente possibile, nella misura in cui ciò

a. non causi uno sforzo sproporzionato e

b. la pubblicazione non sia impedita da disposizioni di legge.

Il Verzeichnis der Informationsbestände (Elenco degli stock di informazioni) ai sensi del § 14 cpv. 4

IDG contiene in particolare informazioni sul sistema di classificazione, che

fornisce una panoramica sulle aree di competenza dell'organo pubblico

(piano di registrazione), e su tutte le raccolte di dati sistematicamente accessibili.

3. Sezione: Accesso alle informazioni su richiesta

A. Accesso alle informazioni generali

Richiesta

a. Informale

Domanda

1 Informazioni generali sull'attività degli organi pubblici

ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 LID possono essere richieste in forma libera

all'organo competente ai sensi dell'art. 1.

2

Ordinanza sull'informazione e sulla protezione dei dati (OID) 170.41

2 Una richiesta informale è inammissibile se

a. è necessaria l'audizione di terzi interessati ai sensi dell'art. 26 LID,

b. per la ponderazione degli interessi sono necessari accertamenti

più approfonditi o

c. la sua trattazione è associata a un onere particolare.

3 In caso di richieste informali inammissibili, la persona richiedente

viene informata della necessità di una domanda scritta e, in generale,

delle possibili conseguenze in termini di costi.

1 Informazioni particolari sull’attività degli organi pubblici b. Richiesta scritta

Richiedono una richiesta scritta all'organo competente ai sensi dell'articolo 1.

2 La richiesta contiene indicazioni il più possibile precise sull’oggetto

e la designazione generale dell’informazione, nonché la

data della sua creazione e la sua paternità.

3 Se l’organo pubblico non può accertare con un dispendio ragionevole

quale informazione viene richiesta, può chiedere alla richiedente

o al richiedente una precisazione. La informa

o lo informa sulle conseguenze di una mancata precisazione.

4 Se la richiedente o il richiedente non fornisce, entro dieci

giorni, le informazioni aggiuntive necessarie per accertare le informazioni richieste,

la richiesta si considera ritirata.

Richiesta

1. L'organo pubblico al quale la richiesta è indirizzata la tratta

esso stesso, a meno che non sia stata dichiarata competente un'altra

istanza.

2 Se la richiesta riguarda manifestamente le informazioni di un

altro organo, essa viene trasmessa a quest'ultimo per il trattamento.

Ciò vale in particolare quando l'istanza interpellata, pur disponendo

dell'informazione richiesta, non l'ha creata essa stessa o non l'ha

ricevuta in qualità di destinatario principale.

3 Se la richiesta riguarda informazioni di più organi, questi si

coordinano in merito al trattamento e alla valutazione della richiesta.

1 Richieste informali vengono esaudite oralmente o per via elettro-Concessione

nica, nella misura in cui il contenuto dell’informazione richiesta lo dell’accesso

permetta.

2 L’accesso alle informazioni su richiesta scritta avviene tramite

consultazione presso l’organo pubblico o tramite l’invio di copie.

3 Può essere concesso per via elettronica, se l’informazione richiesta

non contiene dati personali o se i dati personali sono protetti a

sufficienza contro l’accesso non autorizzato di terzi.

alle

informazioni

a. Principio

1.4.20-108

3

170.41 Ordinanza sull’informazione e la protezione dei dati (OIPD)

b. Consultazione

presso l’organo

pubblico

1 L’esame dei documenti ha luogo presso l’organo pubblico

competente per la trattazione della domanda.

2 L’organo può limitarsi a presentare copie,

in particolare se le informazioni devono essere rese anonime.

3 Può controllare l’identità del richiedente

al momento dell’accesso ai suoi locali.

4 Durante l’esame dei documenti, garantisce un’adeguata protezione

delle informazioni.

5 Su richiesta, consente la creazione di copie.

c. Invio

di copie

1 L’organo pubblico consegna alla richiedente o al

richiedente, su domanda, copie dei documenti ufficiali, nella misura in

cui il loro stato e la loro natura lo permettano.

2 Esso attira l’attenzione su eventuali limitazioni d’uso, nella misura in

cui le informazioni dell’organo siano protette dal diritto d’autore.

d. Forma

1 L’organo pubblico rende accessibili le informazioni, per quanto

possibile, nella forma in cui sono state create per l’uso ufficiale. Esso

non è tenuto a tradurle preventivamente o ad elaborarle in altro modo.

2 Se l’accesso all’informazione può essere concesso solo in parte,

le parti soggette a una restrizione possono essere coperte o

separate. Se ciò non è ragionevolmente possibile, può essere fornito

un riassunto dell’informazione.

Molteplicità di

richieste

L'organismo pubblico può, nei casi in cui una

moltitudine di richieste o istanze si riferiscano alle medesime informazioni,

concedere l'accesso in modo difforme da quanto previsto dagli artt. 11 e 12.

Istanze

complesse

1. L'organo pubblico può richiedere la prova di un interesse

degno di protezione all'accesso ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 LDG, in

particolare qualora non possa trattare la richiesta con i mezzi

disponibili senza che l'adempimento degli altri suoi compiti ne

risulti sostanzialmente compromesso.

2. Qualora la prova sia fornita, l'organo pubblico può prorogare

in modo adeguato il termine per la concessione dell'accesso ai sensi

dell'art. 28 cpv. 1 LDG.

4

Ordinanza sull'informazione e la protezione dei dati (OID) 170.41

B. Accesso ai propri dati personali

¹ Richiede una persona l'accesso ai propri dati personali- Domanda

nei sensi dell'art. 20 cpv. 2 LPD, deve presentare una domanda

scritta all'organo interessato.

² La domanda può essere presentata per via elettronica se l'organo

pubblico lo consente.

³ La persona richiedente deve identificarsi.

¹ L’organo richiesto tratta la domanda e concede

l’accesso.

² Se la domanda riguarda dati personali che fanno parte di una raccolta di

dati elaborata congiuntamente da più organi pubblici, l’organo

richiesto può trasferirne il trattamento all’organo responsabile.

³ Se l’organo richiesto fa trattare dati personali da un terzo, trasmette la

domanda a quest’ultimo per il trattamento, a condizione che lo abbia

contrattualmente obbligato a fornire informazioni e non possa egli

stesso fornire le informazioni.

¹ Le informazioni sono di norma fornite per iscritto sotto forma di modulo e estratto

stampa o fotocopia. Possono essere fornite in altri modi appropriati

o, con il consenso della persona richiedente, oralmente.

2 Possono essere fornite elettronicamente con il consenso della persona

richiedente, se la trasmissione è sufficientemente protetta contro l'accesso

di terzi non autorizzati.

3 Le informazioni comprendono

a. le informazioni sulla persona richiedente presenti negli archivi

informatici dell'organo pubblico,

b. la base giuridica e lo scopo del trattamento dei dati, gli organi

coinvolti nel trattamento dei dati e i destinatari abituali

delle informazioni.

Auskunft über Personendaten von verstorbenen Personen Auskunft über

wird erteilt, wenn die gesuchstellende Person ein Interesse an der Aus- Verstorbene

kunft nachweist und keine überwiegenden Interessen von Angehöri-

gen der verstorbenen Person oder von Dritten entgegenstehen. Nahe

Verwandtschaft sowie im Zeitpunkt des Versterbens bestehende Ehe,

eingetragene Partnerschaft und eheähnliche Lebensgemeinschaft mit

der verstorbenen Person begründen ein Interesse.

1.4.20-108

5

Sperren von

Personendaten

170.41

Verordnung über die Information und den Datenschutz (IDV)

---

**Traduzione in italiano:**

Informazioni sui dati personali di persone defunte Informazioni sui

vengono fornite se la persona richiedente dimostra un interesse a ottenere informazioni sui defunti

e non sussistono interessi prevalenti di parenti della persona defunta o di terzi. La stretta

parentela, così come il matrimonio, la partnership registrata e la convivenza di fatto esistenti al momento del decesso con

la persona defunta, costituiscono un interesse.

1.4.20-108

5

Blocco dei

dati personali

170.41

Ordinanza sull'informazione e sulla protezione dei dati (OIDP)

1 La comunicazione di dati personali per scopi non legati alla persona

ai sensi del § 18 IDG può avvenire in particolare per ricerca, pianificazione,

statistica e per perizie indipendenti dalla persona.

2 Essa richiede una domanda scritta con le seguenti indicazioni

a. denominazione del destinatario,

b. breve descrizione del progetto,

c. descrizione dei dati personali necessari,

d. procedura e tipo di trattamento dei dati,

e. indicazioni sulle misure da adottare per la protezione delle informazioni,

in particolare per quanto riguarda la conservazione, l'anonimizzazione

e la distruzione dei dati personali.

3 L'organo pubblico emana una decisione scritta. Può corredarla di

condizioni per la protezione dei dati personali.

Abs. 1 IDG bloccare, lo comunica per iscritto all'organo pubblico competente.

2 Qualora l'organo abbia eseguito il blocco, lo comunica per iscritto.

Comunicazione

di dati personali

per scopi non

attinenti alla

persona

Comunicazione

transfrontaliera

di dati personali

Pubblicazioni

elettroniche

4. Sezione: Ulteriori disposizioni sul trattamento delle informazioni

Quando i dati personali sono resi pubblicamente accessibili mediante servizi automatizzati di informazione e comunicazione, ciò non è considerato una trasmissione all'estero.

6

Ordinanza sull’informazione e la protezione dei dati (OIPD)

170.41

1 Rischi particolari ai sensi dell'articolo 10 LIPD sussistono in un pro-

getto che presuppone il trattamento di dati personali, in particolare

quando prevede

a. una procedura di richiamo,

b. la raccolta di un gran numero di dati personali particolari,

c. l'uso di nuove tecnologie,

d. il trattamento congiunto di dati personali da parte di almeno

tre diversi organi pubblici, o

e. un gran numero di persone è interessato.

2 La comunicazione dell'organo pubblico concernente il progetto all'In-

caricato o all'Incaricata della protezione dei dati contiene

a. la sua descrizione,

b. l'esposizione della situazione giuridica,

c. una panoramica delle misure volte a prevenire violazioni della

personalità.

3 L'Incaricato o l'Incaricata della protezione dei dati effettua il con-

trollo preliminare entro un termine adeguato e comunica il risultato

della verifica all'organo pubblico.

4 Con il consenso dell'Incaricato o dell'Incaricata della protezione

dei dati, in luogo del controllo preliminare può essere prevista una

partecipazione dell'Incaricato o dell'Incaricata all'organizzazione del

progetto.

5 Un controllo preliminare non è necessario se, nell'ambito della pro-

cedura legislativa che costituisce la base per il previsto trattamento

di dati personali, sono stati definiti il tipo di trattamento e previste

misure di protezione.

contro preliminare

1 Nella misura in cui l'elaborazione delle informazioni da parte di terzi avviene conformemente al contratto di

1. **Organismi di verifica e valutazione ai sensi del § 13 LID**

sono gli organismi di certificazione accreditati in virtù dell'Ordinanza sulla certificazione della protezione dei dati del 28 settembre 2007 (OCPD). Le disposizioni dell'OCPDº concernenti l'oggetto e la procedura si applicano per analogia.

2. I compiti dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza ai sensi degli artt. 9 e 10 OCPD6 sono svolti, nella misura necessaria, dall'incaricata o dall'incaricato della protezione dei dati.

**Responsabilità

per la prote-

zione dei dati**

**Servizio di

coordinamen-

to LID**

**Rapporti con

l'incaricata o

l'incaricato

della prote-

zione dei dati**

**Sezione 5: Disposizioni organizzative**

Qualora più organi pubblici elaborino dati personali dello stesso archivio informativo, essi ne regolano la responsabilità principale per la protezione dei dati. Ogni organo rimane responsabile del proprio trattamento dei dati.

1 La Cancelleria di Stato gestisce per l'Amministrazione cantonale

ai sensi del § 1 cpv. 3 un servizio di coordinamento LDT. Il servizio

di coordinamento8

a. sostiene gli organi pubblici nell'attuazione e nell'applicazione del

principio di trasparenza ai sensi della LDT,

b. promuove l'informazione e la formazione continua dei collaboratori

nell'ambito del principio di trasparenza ai sensi della LDT,

c. riceve le richieste di consultazione dei protocolli del Consiglio di

Stato, presentate entro 20 anni dalla chiusura dell'anno di protocollo

corrispondente.

2 Il servizio di coordinamento collabora nell'adempimento dei suoi

compiti con l'incaricato o l'incaricata della protezione dei dati.

3 Per i rapporti con il servizio di coordinamento, le Direzioni designano

ciascuna una persona di contatto centrale.

1 Gli organi pubblici del Cantone comunicano direttamente con il

o la Garante della protezione dei dati. Nelle questioni di importanza

fondamentale o di particolare portata, la comunicazione avviene

per via gerarchica tramite la Direzione e con informazione al

Servizio di coordinamento LDI.

2 Gli organi pubblici del Cantone consultano tempestivamente il o la

Garante della protezione dei dati per affari che riguardano questioni

fondamentali di diritto della protezione dei dati, in particolare per i

corrispondenti progetti di legislazione.

8

Ordinanza concernente l’informazione e la protezione dei dati (OID) 170.41

1. Rendicontazione La Segreteria di Stato riceve annualmente dalle unità

della gestione cantonale, tramite i canali di servizio e per la relazione di

gestione, le seguenti informazioni

a. il numero di richieste scritte di accesso alle informazioni presentate

nell'anno di riferimento,

b. il numero di richieste scritte accolte e di quelle respinte in tutto o

in parte,

c. eventi particolari in relazione alla divulgazione delle informazioni.

2. La Segreteria di Stato mette a disposizione del o della Garante della

protezione dei dati le informazioni per la rendicontazione ai sensi

dell'articolo 39 della LegPLD.

6. Sezione: Garante della protezione dei dati

La Direzione della giustizia e degli affari interni propone al Regio- Proposta di nomina per l'elezione

nale una persona incaricata della protezione dei dati per l'elezione.

1 Il o la Responsabile della protezione dei dati intrattiene rapporti

con il Consiglio di Stato tramite la o il Segretario di Stato. Quest'ultimo o

quest'ultima sottopone al Consiglio di Stato i rapporti e le raccoman- Rapporti

dazioni del o della Responsabile che rivestono importanza per l'intera con gli

amministrazione cantonale. organi

pubblici

2 Il o la Responsabile intrattiene rapporti diretti con le unità

amministrative cantonali. Le raccomandazioni e le questioni di

importanza generale o di particolare rilevanza sono comunicate anche

alla persona di contatto centrale della Direzione competente e all'Ufficio

di coordinamento LPD.

3 I rapporti con gli altri organi pubblici si regolano secondo le

disposizioni organizzative da questi adottate.

Se l’organo pubblico non intende seguire una raccomandazione del

Delegato o della Delegata alla protezione dei dati, emana, entro 60

giorni dal ricevimento della stessa, una decisione motivata.

1.4.20-108

9

170.41 Ordinanza sull’informazione e la protezione dei dati (OIPD)

7° Sezione: Tutela giuridica e tasse

Presa di posi- § 34.8 Nelle procedure di ricorso interne all’amministrazione contro

zione nei ricorsi decisioni cantonali che hanno ad oggetto il principio di pubblicità ai

sensi della LIPD o della presente ordinanza, l’Ufficio di coordinamen-

to LIPD deve essere invitato a esprimere il proprio parere.

Tasse § 35. 1 Nella misura in cui la presente ordinanza non contenga

disposizioni particolari, si applicano le disposizioni del Regolamen-

to sulle tasse per le autorità amministrative del 30 giugno 19664 e

del Regolamento sulle tasse dei Comuni.7

2 Le tasse per la concessione dell’accesso all’informazione si

basano sull’allegato alla presente ordinanza.

3 L’organo pubblico rinuncia alla riscossione delle tasse se i costi

di riscossione superano l’importo della tassa. Le tasse inferiori a fr. 50

non vengono riscosse.

4 I costi derivanti esclusivamente dalla considerazione di particolari

esigenze di persone con disabilità non sono presi in considerazione

nella determinazione delle tasse.

5 L’autorità può rinunciare alla riscossione delle tasse o ridurre la

tassa se respinge la domanda di accesso o concede l’accesso solo

parzialmente.

Informazione § 36. 1 Se i costi complessivi previsti superano fr. 500, l’autorità

sui costi informa il richiedente o la richiedente sull’ammontare presunto

presunti della tassa.

2 Se il richiedente o la richiedente non conferma la domanda entro

dieci giorni, questa si considera ritirata. L’autorità ne dà atto al richie-

dente o alla richiedente.

Disposizioni 8° Sezione: Disposizioni finali

d’esecuzione § 37. Gli organi pubblici adottano le misure necessarie per l’esecu-

zione della LIPD e della presente ordinanza entro due anni dall’entrata

in vigore della legge.

10

Ordinanza sull’informazione e la protezione dei dati (OIPD) 170.41

Entrata in vigore

1 RU 63, 319; per la motivazione vedi FOGLIO UFF. 2008, 916.

2 LG 170.4.

3 LG 172.11.

4 LG 682.

5 RS 235.11.

6 RS 235.13.

7 Versione secondo la delibera governativa del 29 giugno 2016 (RU 72, 311; FOGLIO UFF. 2016-07-15). In vigore

dal 1° gennaio 2018.

8 Versione secondo la delibera governativa del 23 ottobre 2019 (RU 75, 4; FOGLIO UFF. 2019-12-13). In

vigore dal 1° gennaio 2020.

1.4.20-108

11

170.41

Allegato

Ordinanza sull’informazione e la protezione dei dati (OIPD)

Tariffario per l’accesso alle informazioni (§ 35)

1. Riproduzioni

Fotocopia in formato A4 o A3

da originale singolo normale fino ad A3, per pagina

da originali con formati speciali, da originali

rilegati o da originali di scarsa qualità,

per pagina

Copia elettronica (se i documenti non sono

già disponibili in formato elettronico)

trasmessa online

Franchi

-.50

2.-

da originale singolo fino ad A3, per pagina

da originali con formati speciali, da originali

rilegati o da originali di scarsa qualità,

per pagina

-.50

2.-

Copia elettronica memorizzata su supporto dati

leggibile da macchina, in aggiunta al prezzo per pagina

35.-

Registrazione audio o video, effettuata da

organo pubblico

per supporto dati

35.-

Stampe su carta di fotografie, film 16 o 35 mm

copiati su videocassetta, nonché tutte le altre

copie che devono essere realizzate da aziende

partner esterne

su offerta

2. Esame e preparazione di documenti ufficiali

per la concessione dell'accesso nonché

partecipazione all'accesso alle informazioni

Costo del lavoro per l'esame e la preparazione

di documenti ufficiali

per ora

Partecipazione all'accesso alle informazioni

per ora

12

100.-

100.-

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