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161.1 VPRODP CH-ZH

Ordinanza sui diritti politici (ODP) (VPR)

85 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Zurigo
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Indice delle disposizioni (85)

Testo normativo (85 Articoli)

Direzione ai sensi dell’articolo 10, comma 3, GPR e ai sensi della presente Direzione

Ordinanza è la Direzione della giustizia e degli affari interni.

Direzione

¹ I registri elettorali sono tenuti dai Comuni politici. Registri elettorali

² La tenuta dei registri elettorali spetta alla segretaria comunale o al segretario comunale. Il Consiglio comunale può designare un'altra impiegata o un altro impiegato comunale.²¹

a. Competenza

18 ¹ La Città di Zurigo tiene il registro elettorale per le Svizzere e i b. Svizzere e

Svizzeri all'estero che hanno diritto di voto nel Cantone di Zurigo Svizzeri all'estero

secondo le disposizioni del diritto federale.

² Essa iscrive le Svizzere e gli Svizzeri all'estero in un circolo elet-

torale separato ai sensi del § 17 LDP.

³ La Direzione conclude un accordo con la Città di Zurigo sulle

modalità della tenuta del registro elettorale per le Svizzere e gli

Svizzeri all'estero e sull'indennità da versare.

a.

¹ Nel registro elettorale sono iscritte le persone che

a. sono cittadine o cittadini svizzeri,

b. hanno compiuto il 18° anno di età,

c. hanno domicilio politico nel comune conformemente all'articolo 3

della legge federale sui diritti politici e all'articolo 1 dell'ordina-

nza federale sui diritti politici e

c. Bestand

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1

161.1 Ordinanza sui diritti politici (ODP)

d. non sono prive dell'esercizio dei diritti civili a causa di un'incapa-

cità di discernimento permanente sotto curatela generale o rap-

presentate da una persona incaricata di una curatela precauzio-

nale.

² Nel registro elettorale o nei registri supplementari sono inoltre iscrit-

te

a. i nomadi che esercitano i diritti politici nel loro comune d'origi-

ne,

b. altre persone con domicilio politico nel comune che, secondo il

diritto degli enti ecclesiastici riconosciuti, hanno diritto di voto e

di elezione.

24 1 Il registro elettorale contiene per ogni persona le seguenti in-

formazioni

a. cognome, nome e sesso,

b. data di nascita,

c. indirizzo,

d. comuni di origine e cantoni di origine,

e.12 estensione del diritto di voto,

f. appartenenza a un circolo elettorale ai sensi del § 17 GPR.

2 Il registro elettorale si basa, per quanto possibile, sui dati del regi-

stro degli abitanti.

1 Le iscrizioni nel registro elettorale sono effettuate prima di un’elezione o votazione fino al quinto giorno antecedente il giorno dello scrutinio, se è accertato che i presupposti per la partecipazione al voto sono adempiuti.

2 Per gli Svizzeri e le Svizzere all’estero aventi diritto di voto, il registro è tenuto conformemente alle disposizioni della legge sugli Svizzeri all’estero del 26 settembre 20148 e della relativa ordinanza.24

3 Se una persona nomade intende esercitare i diritti politici nel comune d’origine, essa conferma per scritto di non avere domicilio politico in nessun altro comune. L’incaricato del registro elettorale verifica che la persona nomade non sia iscritta nel registro elettorale di un altro comune d’origine.

Su richiesta, gli aventi diritto al voto ricevono informazioni circa il

diritto di voto e l'eleggibilità di una determinata persona.

15. L'Autorità di protezione dei minori e degli adulti comunica al registro elettorale

a. in caso di curatele generali a causa di incapacità durevole di discernimento delle persone interessate

1. l'istituzione, il trasferimento, l'assunzione o la revoca della curatela;

2. il trasferimento del domicilio della persona interessata all'interno della circoscrizione di protezione dei minori e degli adulti;

b. in caso di mandato precauzionale a causa di incapacità durevole di discernimento delle persone interessate

1. l'accertamento e la perdita dell'efficacia del mandato precauzionale;

2. l'arrivo, la partenza e il trasferimento del domicilio della persona interessata all'interno della circoscrizione di protezione dei minori e degli adulti.

28 1 I termini per la presentazione delle proposte di elezione e per la

tutela delle firme per un’iniziativa popolare o per un referendum

sono rispettati se i documenti necessari sono pervenuti all’autorità

competente entro la fine del termine.

2 In caso di presentazione di proposte di elezione, l’autorità eletto-

rale determina l’ora nella disposizione di elezione.

1 La Direzione, in collaborazione con l'Associazione professionale dei segretari comunali e degli specialisti dell'amministrazione comunale, elabora modelli di formulari standardizzati, necessari per l'esecuzione della Legge e della presente Ordinanza.

2 I modelli standardizzati sono messi a disposizione gratuitamente.

Salvaguardia di

Der Kanton und die Gemeinden versenden Dokumente, die

nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand wieder beschafft Original-

werden können, eingeschrieben.

dokumenten

**Il Cantone e i Comuni inviano i documenti originali che non possono essere recuperati, o possono esserlo solo con uno sforzo sproporzionato, mediante raccomandata.**

**1 Tasse e**

**rimborso spese per atti d'ufficio**

**1** Per gli atti d'ufficio necessari in relazione all'esercizio dei diritti politici non vengono prelevate tasse. Restano riservate le disposizioni divergenti della legge sui diritti politici³.

**2** Nelle elezioni del Gran Consiglio e nelle elezioni e votazioni nell'area di un'associazione di scopo o di un circondario notarile, le spese per una votazione vengono ripartite tra i comuni politici partecipanti in base al numero degli aventi diritto di voto.

1 Richiede l'esercizio di un diritto politico una dichiarazione non

scritta, una persona analfabeta o inabile a scrivere può incaricare

un'altra persona avente diritto di voto di rendere la dichiarazione

per suo conto.

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3

161.1 Ordinanza sui diritti politici (ODP)

2 La persona incaricata completa la dichiarazione con il proprio

nome e la propria firma, nonché con un'indicazione che rivela il

rapporto di rappresentanza, come «in rappresentanza» o «su incarico».

3 Nelle elezioni e votazioni la rappresentanza è indicata solo sulla

legittimazione di voto.

4 La persona incaricata osserva il silenzio sul contenuto delle

istruzioni ricevute.

1 Per i tentativi di voto elettronico è possibile derogare alle

disposizioni della presente ordinanza.

2 Il Consiglio di Stato disciplina quanto necessario.

Voto elettronico

Parte II: Elezioni e votazioni

1. Organizzazione di elezioni e votazioni

Competenza

a. Per le elezioni

e votazioni can-

tonali

1 Il Consiglio di Stato svolge i seguenti compiti della Parte II del

GPR (Legge sui diritti politici) relativi a elezioni e votazioni:29

a. compiti che il GPR assegna espressamente al Consiglio di Stato,

b. assegnazione di una carica in caso di incompatibilità, qualora la

persona interessata non decida autonomamente (§ 30 cpv. 2 GPR),

c. indizione di elezioni e votazioni cantonali (§§ 57–59 GPR),

d. pubblicazione del progetto di votazione nonché redazione e

pubblicazione del rapporto esplicativo (§§ 63 e 64 GPR),

e. ordine di riconteggi (§ 75 cpv. 4 GPR),

f. sorteggio ai sensi del § 79 cpv. 1 GPR (a cura della Presidente o del

Presidente del Consiglio di Stato),

g. deliberazione sul risultato dell'elezione o della votazione

e pubblicazione (§§ 80 e 81 cpv. 2 GPR),

h. accertamento della forza giuridica del risultato dell'elezione o della

votazione (§ 83 cpv. 1 GPR),

i. rapporto e proposta dopo le elezioni del Gran Consiglio ai sensi del § 107 GPR,

j. indizione di un'elezione suppletiva (§ 108 cpv. 3 GPR).

2 La Direzione svolge i seguenti compiti

a. disposizione del necessario in caso di irregolarità (§ 12 cpv. 2

GPR),

b. determinazione di ulteriori date per l'utilizzo gratuito del

programma elettorale e di votazione (§ 21 cpv. 3 lett. b GPR),

4

Ordinanza sui diritti politici (ODP) 161.1

c. autorizzazione dell'uso di dispositivi ausiliari ai sensi del § 21 cpv. 4 GPR,

d. ricezione di dichiarazioni in caso di incompatibilità e di rifiuto dell'elezione (§§ 30 cpv. 1 e 46 cpv. 1 GPR),

e. rettifica dei risultati di spoglio degli uffici elettorali (§ 75 cpv. 3 GPR),

f. comunicazione dell'elezione agli eletti (§ 81 cpv. 1 GPR),

g. assegnazione dei seggi ai circondari elettorali ai sensi del § 88 cpv. 3 GPR,

h. vigilanza sul sorteggio ai sensi del § 92 cpv. 3 GPR,

i. ripartizione dei seggi ai sensi dei §§ 101–105 GPR,

j. comunicazione dell'elezione agli eletti (§ 106 GPR),

k. subentro di un supplente (§ 108 cpv. 1 GPR).

3 Le rimanenti incombenze sono svolte dall'Ufficio di statistica. Sono fatte salve le disposizioni divergenti della presente ordinanza.

L'Ufficio di statistica del Cantone è

b. Nelle elezioni e votazioni federali 12

a. l'Ufficio cantonale centrale ai sensi dell'articolo 5 dell'Ordinanza federale concernente i diritti politici nelle votazioni federali;

b. l'Ufficio elettorale cantonale ai sensi dell'articolo 7a dell'Ordinanza federale concernente le elezioni del Consiglio nazionale.

nelle elezioni e votazioni

1 Nelle elezioni di rinnovo cantonali ecclesiastiche, votazioni e c. quando i compiti dell’autorità che dirige le elezioni sono trasferiti al Cantone (§ 17a cpv. 2 lett. a e b della legge sulle chiese del 9 luglio 2007 [LCh]4), la Direzione adempie i compiti di cui al § 13 cpv. 1 e 2 della presente ordinanza. Inoltre, essa fissa i termini di cui ai §§ 49 cpv. 1 e 53 cpv. 1 LDP e dichiara elette le persone proposte (§ 54a cpv. 1 LDP). Gli altri compiti trasferiti sono adempiuti dall’Ufficio di statistica.29

2 Nelle elezioni suppletive cantonali ecclesiastiche, tutti i compiti trasferiti al Cantone sono adempiuti dall’Ufficio di statistica.

La Presidente o il Presidente dell'ufficio elettorale organizza l'ufficio elettorale in modo tale e stabilisce le procedure in modo che le schede elettorali e di voto possano essere valutate correttamente e tempestivamente ai sensi del § 39 cpv. 3 e 4.

b. Voto anticipato nel seggio elettorale

Bei der vorzeitigen Stimmabgabe in den Abstimmungsloka- len wird der Urnendienst von Mitgliedern des Wahlbüros versehen.

1.10.22-118 5

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Ordinanza sui diritti politici (ODP)

c. Controllo e

sorveglianza

delle urne

d. Rapporto sulle urne

e. Calma e

ordine

Principio dei

quattro occhi

Organi di

pubblicazione dei

Distretti

Presa di posizione

e comunicazione

Le presidentesse e i presidenti dei seggi elettorali o

i funzionari comunali conformemente all'art. 15 cpv. 3 LPR si assicurano

prima dell'uso delle urne che siano vuote. Successivamente le sigillano

e le proteggono da inserimenti non autorizzati di schede di voto o

schede elettorali e da sottrazione.

1. Al momento della votazione alle urne, i responsabili dei seggi elettorali e i dipendenti comunali registrano quotidianamente nel verbale delle urne, conformemente all'art. 15 cpv. 3 LDE, il numero dei certificati di voto consegnati.

2. I certificati di voto vengono custoditi in modo sicuro e consegnati all'Ufficio elettorale insieme al verbale delle urne.

1 Il servizio urne garantisce la calma e l'ordine all'interno e all'esterno del

seggio elettorale.

2 Durante l'orario di apertura delle urne, i seggi elettorali e i relativi accessi non possono essere utilizzati per nessun altro scopo.

3 Sugli accessi è consentito raccogliere firme per iniziative e referendum, a condizione che ciò non ostacoli il voto.

1. **Operazioni nell'ufficio elettorale che possono influenzare l'esito delle elezioni o della votazione, nonché l'elaborazione delle buste di risposta nella cancelleria comunale ai sensi del § 37, sono monitorate o controllate da almeno un altro membro dell'ufficio elettorale o dell'amministrazione comunale.**

2. **Nessun membro dell'ufficio elettorale deve avere accesso esclusivo alle schede elettorali e ai certificati di voto.**

Il Consiglio di Distretto designa gli organi di pubblicazione ufficiali

del distretto e pubblica la sua decisione.

2. Dimissioni anticipate e dimissioni parziali

1 Qualora una persona abbia presentato una domanda di dimissioni anticipate da

una carica o di dimissioni parziali, l'organo competente a decidere sulla

domanda chiede un parere all'organo cui tale persona appartiene.

2 Qualora l'organo abbia autorizzato le dimissioni anticipate o le dimissioni

parziali, ne informa l'autorità competente per la direzione delle elezioni suppletive.

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Ordinanza sui diritti politici (ODP)

161.1

3. Disposizioni procedurali generali per le elezioni

12 1 Le elezioni di rinnovo si svolgono come segue

Carica

Durata

della carica

Prima elezione

secondo la

presente

Ordinanza

Turno di

rinnovo delle

elezioni

a. Consiglio nazionale, Consiglio degli Stati

4 anni

2007

b. Consiglio cantonale, Consiglio di Stato

4 anni

2007

c. Autorità distrettuali e Procuratrici e Procuratori

4 anni

2005

d. Tribunali distrettuali

6 anni

2008

e. Notarie e Notai

4 anni

2006

f.21 Autorità comunali, Parlamento comunale

4 anni

2006

g. Giudici di pace

6 anni

2009

h.

14

2 Le elezioni di rinnovo per i membri zurighesi del Consiglio

nazionale e del Consiglio degli Stati hanno luogo la penultima dome-

nica di ottobre (art. 19 cpv. 1 Legge federale sui diritti politici del 17 di-

cembre 19765; art. 82 cpv. 2 Cost. cant.2).

4. Procedura preliminare nelle elezioni di maggioranza

29 1 Sulle proposte di candidatura sono indicati per ogni persona pro-

Indicazioni

sulle proposte posta

di candidatura

a. nome, cognome e sesso;

b. data di nascita;

c. professione;

d. indirizzo;

e. l'aggiunta «uscente», se la persona proposta è già titolare della

carica;

f. affiliazione politica.

2 Inoltre, può essere indicato il nome con cui la persona è conosciuta

in ambito politico o nella vita quotidiana.

3 Le persone che sottoscrivono una proposta di candidatura indicano

nome, cognome, data di nascita e indirizzo e appongono la propria

firma.

4 La proposta di candidatura può essere corredata da una designa-

zione abbreviata.

1.10.22-118

7

161.1 Ordinanza sui diritti politici (ODP)

5 Il capoverso 3 si applica anche alle richieste di indizione di un’ele-

zione di conferma alle urne per pastori e pastore (§ 13 cpv. 3 KiG4).

Tali richieste non possono essere consultate.25

L'autorità responsabile delle elezioni verifica se

a.29 le persone proposte sono eleggibili e se i dati

conformi al § 24 cpv. 1 lett. a, b e d corrispondono a quelli nel registro elettorale,

b. i firmatari hanno diritto di voto.

29 1 Sulle schede elettorali stampate, per ogni persona proposta sono indi-

cati

a. cognome e nome,

b. anno di nascita,

c. luogo di domicilio,

d. professione,

e. l'aggiunta «uscente», se la persona proposta è già in carica,

f. appartenenza partitica.

2 Per un nome secondo il § 24 cpv. 2, questo è indicato in aggiunta o

invece del nome.

3 Sul foglio supplementare si avverte che questo non può essere utilizzato

come scheda elettorale e che il voto può essere espresso anche a favore

di altre persone eleggibili.

4 Se vengono utilizzate più schede elettorali stampate (§ 55a cpv. 1

LDP), su queste è indicata la denominazione abbreviata secondo il § 24

cpv. 4.

5 Se più proposte di candidatura sono raggruppate in un'unica scheda

elettorale stampata (§ 55a cpv. 2 LDP), per ogni persona proposta si fa

riferimento alla denominazione abbreviata della relativa proposta di can-

didatura.

29 1 Al momento dell’elezione dei giudici, nell’indicazione del termine

per la presentazione delle proposte di nomina, si fa riferimento ai

gradi di occupazione.

2 Le disposizioni relative alla presentazione delle proposte di nomina,

all’elezione tacita e all’utilizzo di schede elettorali stampate conformemente

ai §§ 50–56 LDP si applicano a ciascun gruppo di persone proposte

con il medesimo grado di occupazione.

3 Sulle schede elettorali si fa riferimento al grado di occupazione

della carica parziale da ricoprire.

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Ordinanza sui diritti politici (ODP) 161.1

4 Nelle istruzioni di voto si informa gli aventi diritto di voto che

possono indicare il nome della stessa persona su ogni lista con un

diverso grado di occupazione.

5. Disposizione, documenti di voto e di scrutinio

29 1 Il Consiglio di Stato stabilisce le date delle elezioni cantonali.

Annuncia le date delle elezioni cantonali e federali entro la fine

del secondo anno civile precedente le successive elezioni.

Date delle

elezioni e

delle votazioni

2 Le date riservate per le votazioni federali sono simultaneamente

le date riservate per le votazioni cantonali. La Direzione annuncia le

date riservate per le votazioni per i quattro anni civili successivi

entro e non oltre la fine di agosto dell'anno dell'elezione di rinnovo

del Consiglio di Stato.

3 Il Consiglio di Stato comunica tempestivamente ai Comuni

a. quali oggetti saranno sottoposti a votazione in una data riservata;

b. se in una data riservata non sarà sottoposto a votazione alcun

oggetto, né federale né cantonale;

c. date aggiuntive per elezioni o votazioni.

29 1 Per le votazioni cantonali il settore pubblico fornisce le relazioni Relazione

illuminanti ai sensi del § 64 GPR in un giornale di votazione. illuminante

2 La Cancelleria di Stato emana prescrizioni in merito al termine di

presentazione e all'ampiezza della presa di posizione del Comitato

d'iniziativa o di referendum o dei comuni ai sensi del § 64 cpv. 1 lett. c

GPR. Se più comuni indicono un referendum comunale, essi designano

alla Cancelleria di Stato un proprio rappresentante.

3 La Cancelleria di Stato può, alle condizioni di cui al § 64 cpv. 4

GPR, modificare o respingere le prese di posizione.

a. Votazioni

cantonali

28 1 Se nel Rapporto esplicativo si rimanda a un sito Internet per i dettagli, se ne

deve indicare l’indirizzo.

2 L’autorità che dirige la votazione garantisce che i dettagli pubblicati su un

sito Internet non siano più modificati dalla pubblicazione del Rapporto

esplicativo e che restino reperibili dopo la votazione popolare.

a un

sito Internet

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161.1

Ordinanza sui diritti politici (ODP)

3 Per le persone senza accesso a Internet è messa a disposizione una

possibilità di consultare gratuitamente i dettagli pubblicati su un sito

Internet. Nel Rapporto esplicativo si fa riferimento a questa possibilità.

1 I Comuni informano gli aventi diritto di voto in particolare

sui seguenti punti

a. informazioni generali

1. i presupposti legali per la compilazione delle schede elettorali

e di voto (§§ 65–67 LDP),

2. la disposizione secondo cui, in caso di elezioni con più schede

elettorali stampate, deve essere utilizzata una sola scheda,

b. voto per corrispondenza

1.29 presupposti e procedura per il voto per corrispondenza

(§ 69 LDP),

2. invito a ogni avente diritto di voto a utilizzare una propria busta

per la scheda di voto e a sigillarla,

3. informazione sull'ora dell'ultimo svuotamento della cassetta

delle lettere e della casella postale dell'amministrazione

comunale, qualora tale ora sia anticipata (§ 70 cpv. 2 LDP),

c. voto all'urna

1. ubicazione e orari di apertura delle urne nei seggi elettorali

e presso l'amministrazione comunale,

2. presupposti per il voto personale e per procura all'urna

(§ 68 cpv. 1 e 3 LDP).

2 Le informazioni vengono stampate sulla relativa documentazione

elettorale e di voto, in caso di necessità su un foglio informativo

separato.

12 1 I Comuni inviano agli aventi diritto di voto un nuovo attestato di

diritto di voto per ogni giornata di elezione o votazione.

2 L'attestato di diritto di voto contiene le seguenti indicazioni

nome, cognome, sesso, anno di nascita, indirizzo,

a.

b. circolo elettorale,

c. altre indicazioni necessarie per poter accertare il diritto di voto

della persona per la relativa elezione o votazione, come ad esempio

l'appartenenza a un comune ecclesiastico o scolastico.

d. data dello scrutinio.

3 Esso contiene inoltre un unico campo per la firma dell'avente

diritto di voto (§ 68 cpv. 1 e cpv. 3 e § 69 cpv. 1 lett. a LDP).

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Ordinanza sui diritti politici (ODP)

Chi cambia il proprio domicilio politico durante le quattro settimane che precedono una votazione ottiene i documenti per votare e per le votazioni nel nuovo domicilio solo contro prova di non aver già esercitato il diritto di voto nel precedente domicilio politico.

1. **Stimmberechtigte, welche die Wahl- und Abstimmungs- Nachbezug**

**unterlagen nicht erhalten haben, können diese bei der Stimmregister-**

**führerin oder beim Stimmregisterführer beziehen.**

**2 Der Stimmrechtsausweis wird entsprechend markiert.**

*Translation:*

1. **Ritiro successivo di documenti di voto**

**Gli aventi diritto di voto che non hanno ricevuto i documenti per le elezioni e le votazioni possono richiederli presso il responsabile o la responsabile del registro elettorale.**

2. **La tessera elettorale viene contrassegnata di conseguenza.**

2. **6. Stimmabgabe**

*Translation:*

**6. Votazione**

1. **La persona avente diritto di voto consegna il libretto di legittimazione civica firmato al membro dell'Ufficio di voto per il voto alle urne, fa apporre il timbro sulla scheda di voto, se necessario, e deposita le schede di voto o elettorali nell'urna.**

2. **I membri dell'Ufficio di voto non possono prendere conoscenza del contenuto delle schede di voto e delle schede elettorali presso l'urna.**

3. **Queste disposizioni si applicano anche ai dipendenti comunali ai sensi del § 15 cpv. 3 GPR in occasione del voto anticipato presso la Cancelleria comunale.**

1 **Rappresentanza**

In caso di voto per procura all'urna, i membri dell'ufficio elettorale accettano il certificato di eleggibilità e le schede elettorali della persona rappresentata solo se questa ha firmato il certificato di eleggibilità.29

2 La rappresentante o il rappresentante consegna il proprio certificato di eleggibilità.

3 Nelle elezioni e votazioni in un comune scolastico o parrocchiale, non è necessario che anche la rappresentante o il rappresentante appartenga a tale comune.

1. Le buste di risposta giunte per posta alla cancelleria comunale sono

custodite in modo sicuro.

2. Se le buste di risposta vengono depositate nell'urna senza essere

aperte, il loro numero viene contato o stimato giornalmente e registrato

nel protocollo.

Votazione

a. Senza pre-

trattamento

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161.1 Ordinanza sui diritti politici (ODP)

b. Con verifica

preliminare

29 1 I dipendenti comunali esaminano le buste di risposta con-

formemente all'articolo 69 capoverso a della LDP. Vale quanto segue

a. Se una busta di risposta contiene un numero di buste di schede di

voto uguale o inferiore rispetto ai certificati di voto firmati, i certificati

di voto firmati sono validi e le buste di schede di voto vengono depo-

ste nell'urna senza essere aperte.

b. In caso contrario, i certificati di voto non sono validi e le buste di

schede di voto vengono escluse senza essere aperte.

c. In caso di dubbio, i documenti vengono reinseriti nella busta di rispo-

sta e quest'ultima viene chiusa e deposta nell'urna.

2 Essi registrano quotidianamente il numero dei certificati di voto validi

e non validi, nonché delle buste di risposta deposte nell'urna.

Determinazione della

modalità di scrutinio

7. Spoglio delle schede elettorali e di voto

1 La Presidente o il Presidente dell'autorità elettorale decide prima di ogni

tornata elettorale per quali persone i voti sono conteggiati singo-

larmente. Le altre persone sono conteggiate globalmente sotto

la voce «Diversi».

2 Se durante lo spoglio si constata che una persona compresa nella

voce «Diversi» potrebbe essere eletta, la Presidente o il Presidente

dell'autorità elettorale può disporre che anche i suoi voti siano

conteggiati singolarmente.

3 Nelle elezioni cantonali, le decisioni secondo i capoversi 1 e 2 sono

prese dall'Ufficio di statistica.12

Inizio dello

spoglio e del

conteggio

**29** **1** Il seggio elettorale può iniziare la lavorazione del materiale elettorale e di voto il giorno precedente il giorno delle elezioni o della votazione. Lo spoglio può avvenire solo dopo la chiusura delle urne.

**2** La lavorazione del materiale di voto il giorno precedente comprende le seguenti operazioni

a. l'apertura delle buste delle schede di voto;

b. la separazione e l'imballaggio delle singole schede di voto e delle schede elettorali secondo gli oggetti di voto o le elezioni;

c. in caso di elezioni a maggioranza, la registrazione dei voti dei candidati con il programma messo a disposizione dal Cantone, ma senza lo spoglio dei voti registrati;

d. in caso di elezioni proporzionali

1. la separazione delle schede elettorali secondo i numeri di lista nonché in schede di lista modificate e non modificate;

2. la verifica delle schede di lista modificate;

3. la registrazione delle schede di lista modificate con il programma messo a disposizione dal Cantone.

**3** Il presidente o la presidente del seggio elettorale adotta le misure necessarie affinché l'esito dell'elezione o della votazione non possa essere stimato prima della chiusura delle urne.

**4** L'autorità direttiva delle elezioni o, in caso di elezioni e votazioni cantonali, la Direzione stabilisce il termine entro il quale le schede elettorali e le schede di voto devono essere scrutinate. La qualità dello scrutinio delle schede elettorali e delle schede di voto prevale sul rispetto del termine prestabilito.

**5** Se si svolgono contemporaneamente elezioni o votazioni a livello federale, cantonale, distrettuale, circondariale o comunale, le schede elettorali e le schede di voto sono scrutinate in quest'ordine.

12

Ordinanza sui diritti politici (ODP)

I processi all'interno dell'ufficio elettorale sono stabiliti in modo tale da garantire la segretezza del voto.

29 Buste con schede, che sono state inserite nell’urna dai dipendenti comunali in fase di pre-

controllo, ai sensi del § 37, saranno elaborate ulte-

riormente ai sensi del § 43.

29 1 Se una busta di risposta contiene un numero di buste per schede di voto pari o inferiore a quello dei certificati di voto firmati, i certificati di voto firmati sono validi. L'Ufficio elettorale procede all'elaborazione del contenuto delle buste per schede di voto ai sensi del § 43.

2 In caso contrario, i certificati di voto sono invalidi e le buste per schede di voto vengono eliminate senza essere aperte.

29 1 Se una busta per schede di voto relativa alla stessa questione contiene

una sola scheda elettorale o di voto, questa è valida.

2 Se una busta per schede di voto relativa alla stessa questione contiene

più schede elettorali o di voto, il conteggio avviene come segue ai sensi dell'art.

72 cpv. 2 LDP

a. Se le schede sono identiche, una di esse è valida. Le rimanenti

sono in eccesso.

b. Se le schede non sono identiche, una di esse è invalida. Le rimanenti

sono in eccesso.

3 Restano riservati i motivi di invalidità ai sensi degli artt. 72 cpv. 1 e

98 cpv. 1 LDP.

delle buste per

schede di voto

1.10.22 - 118

13

161.1

Ordinanza sui diritti politici (ODP)

Timbro sulle

schede elettorali

stampate

Conteggio nelle

elezioni di

maggioranza

Verbale

29 1 Qualora per una determinata elezione siano disponibili più schede

elettorali stampate, una scheda elettorale è munita di un timbro di

controllo

a. al momento del voto nell'urna, prima dell'introduzione nell'urna,

b. nel caso di voto per corrispondenza, dopo l'elaborazione della

busta per la scheda elettorale.

2 Se una scheda elettorale, al momento dello spoglio, non presenta

un timbro di controllo, la scheda elettorale è nulla.

3 Se nel caso di voto per corrispondenza una busta per la scheda

elettorale contiene più schede elettorali o di voto per la stessa

questione senza timbro di controllo, una di esse è nulla. Le restanti

sono sovrannumerarie.

**Qualora una persona sia stata pubblicamente proposta per l'elezione prima dello scrutinio, un voto verrà attribuito a tale persona anche se le indicazioni sulla scheda elettorale:**

a. **corrispondono anche a un'altra persona non proposta; o**

b. **sono imprecise, ma non vi sono ragionevoli dubbi sul fatto che il voto sia destinato alla persona proposta.**

29 1 Il protocollo dell’ufficio elettorale o del circolo di voto indica

il numero degli aventi diritto di voto,

il numero dei votanti, risultante dalla somma

1. delle attestazioni di voto depositate all’urna,

2. delle attestazioni di voto valide e non valide pervenute per

corrispondenza.

2 Per ogni oggetto in votazione e per ogni scrutinio il protocollo

indica inoltre il numero delle schede di voto o elettorali pervenute e

di queste il numero delle schede non valide, bianche e valide.

3 In caso di votazione il protocollo indica inoltre, sotto il numero

delle schede valide

a. in caso di votazione su un oggetto: il numero dei voti favorevoli

e dei voti contrari,

b. in caso di votazione su un oggetto con controprogetto

1.12 per l’oggetto e per il controprogetto: il numero delle caselle

di risposta bianche e dei voti non validi, il numero dei voti

favorevoli e il numero dei voti contrari,

2.12 per la domanda sussidiaria: il numero delle caselle di risposta

bianche e delle risposte non valide, nonché il numero dei voti

che preferiscono l’uno o l’altro oggetto.

14

Ordinanza sui diritti politici (ODP)

161.1

4 In caso di elezione il protocollo indica inoltre, tra le schede elettorali

valide, il numero

a. dei voti non validi,

b. dei voti bianchi,

c. dei voti ottenuti da ciascuna delle persone scrutinate,

d. dei voti delle persone rientranti nella categoria «Voti sparsi».

5 Il protocollo fornisce inoltre indicazioni su

a. i mezzi ausiliari tecnici impiegati per il conteggio delle schede di

voto e delle schede elettorali,

b. le irregolarità e i provvedimenti adottati.

6 Se un Comune ha suddiviso il suo territorio in circoli di voto, i

relativi protocolli sono trasmessi direttamente all’autorità direttrice

delle elezioni.

1. Il doppione del protocollo sottoscritto dell'Ufficio di voto deve pervenire all'autorità elettorale competente al più tardi il martedì successivo allo scrutinio, entro le ore 11.00.

2. Dagli allegati deve risultare come e da chi sono stati eseguiti i singoli passaggi della valutazione.

3. Le schede elettorali e le schede di voto, nonché le tessere di legittimazione al voto, vengono imballate e sigillate o piombate secondo l'ordine in cui sono state classificate durante lo scrutinio. Non devono essere imballate insieme al protocollo.

4. Le schede elettorali e le schede di voto, le tessere di legittimazione al voto e gli allegati vengono conservati in modo sicuro fino a quando non sono concluse le procedure di ricorso che riguardano l'elezione o la votazione. Successivamente vengono distrutti.

8. Accertamento del risultato di elezioni e votazioni

1 Un esito risicato della votazione ai sensi dell'articolo 75 capoverso 3 Risultato

LPR è di regola dato quando la percentuale dei voti favorevoli risicato

è compresa tra il 49,8 e il 50,2 per cento della somma dei voti favorevoli

e dei voti contrari.

2 In caso di elezione maggioritaria, un esito risicato si verifica di regola

nei seguenti casi

a. La differenza di voti tra una persona eletta e una persona non

eletta che ha pure raggiunto la maggioranza assoluta è inferiore

allo 0,8 per cento dei voti della persona eletta.

1.10.22-118

15

161.1

Ordinanza sui diritti politici (ODP)

b. Una persona non è eletta per non aver raggiunto la maggioranza

assoluta, e la differenza tra il suo numero di voti e la maggioranza

assoluta è inferiore allo 0,8 per cento della maggioranza assoluta.

1. Se l'autorità elettorale dirigente ha trasferito al seggio elettorale la determinazione del risultato di un'elezione o votazione comunale (§ 75 cpv. 5 LDP), le indicazioni del verbale conformemente al § 47 della presente ordinanza e i risultati dell'elezione o votazione (§ 80 LDP) possono essere registrati in un unico verbale.29

2. Si applicano le prescrizioni formali del § 74 cpv. 2 LDP.

Verbale di scrutinio e risultato

Rinvio

Candidature multiple

Liste

Riepilogo dei candidati

Gruppi di liste

9. Elezione del Consiglio cantonale

Le precedenti disposizioni sulle elezioni a maggioranza si applicano anche per l'elezione del Gran Consiglio, salvo che la legge o le seguenti disposizioni non prevedano diversamente.

29 Una persona può essere proposta per l'elezione solo su una

lista elettorale. In caso contrario, l'Ufficio di Statistica rimuove il

suo nome da tutte le liste elettorali.

29 I dati sugli elenchi corrispondono a quelli sulle schede

elettorali stampate ai sensi del § 26 cpv. 1. L'appartenenza politica non

viene menzionata.

1. L'Ufficio statistico redige l'elenco dei nomi delle persone che figurano

sulle liste della circoscrizione elettorale, in ordine alfabetico, con indicazione

della designazione della lista e del numero della lista.29

2. Esso comunica tale elenco agli uffici elettorali dei comuni.

1 Le liste sono trattate come gruppo di liste se

a. i rappresentanti degli sottoscrittori delle liste hanno rilasciato

una corrispondente dichiarazione scritta all'Ufficio di statistica,

b. tutte le liste provengono da collegi elettorali diversi,

c. le liste portano la stessa denominazione.

2 I rappresentanti dei sottoscrittori delle liste sono autorizzati, in

collaborazione con la Direzione, a rettificare le differenze linguistiche

nelle denominazioni delle liste.

Verordnung über die politischen Rechte (VPR)

161.1

3 Se ci sono liste con la stessa denominazione che, ai sensi del

paragrafo 1, non devono essere trattate come gruppo di liste, i

rappresentanti delle liste sono invitati a dare alle loro liste denominazioni

diverse. Se non riescono a mettersi d'accordo, la Direzione provvede

a dare alle liste denominazioni diverse.

1. Al tenore del tenore del testo, si tratta di un testo in lingua italiana.

1. Alla lista indicata sulla scheda elettorale vengono attribuite, come voti supplementari (Zusatzstimmen), i seguenti elementi

a. le righe vuote,

b. i nomi di candidati e candidate cancellati senza sostituzione,

c. i nomi di candidati e candidate sostituiti da un voto non valido.

2. Se una scheda elettorale contiene esclusivamente voti supplementari, essa è nulla.

3. In caso di mancanza o di cancellazione senza sostituzione della designazione della lista e del numero della lista, le righe vuote valgono come schede bianche.28

1 Il protocollo dell’ufficio elettorale o del circolo elettorale riporta

a. il numero degli aventi diritto al voto e dei votanti secondo l’art. 47

cpv. 1,

b. il numero delle schede elettorali pervenute e, di queste, il numero delle

schede non valide e di quelle valide,

c. tra le schede elettorali valide

1. il numero dei voti ottenuti da ogni candidato (voti di candidati),

2. il numero dei voti supplementari di ogni lista,

3. la somma dei voti di candidati e dei voti supplementari di ogni lista

(voti di partito).

d. il numero dei voti vuoti.

2 Il protocollo fornisce inoltre informazioni su

a. i mezzi tecnici impiegati per il conteggio delle schede elettorali,

b. le irregolarità e le disposizioni adottate.

3 I protocolli dell’ufficio elettorale o dei circoli elettorali sono

trasmessi direttamente all’Ufficio di statistica.

La Direzione pubblica

a. per ogni circolo elettorale il contenuto riassunto dei verbali

degli uffici elettorali e dei circoli di voto, inoltre il numero degli

elettori di ogni lista, la soglia del cinque percento conformemente

all'art. 102 cpv. 3 LDP e l'indicazione se una lista ha raggiunto tale

valore limite,

Pubblicazione

1.10.22-118

17

161.1

Ordinanza sui diritti politici (ODP)

b. il numero degli elettori di ogni raggruppamento di liste, la chiave

elettorale cantonale e il diritto ai seggi di ogni raggruppamento di liste,

c. in una tabella il diritto ai seggi di ogni circolo elettorale e di ogni

raggruppamento di liste, i voti di partito di ogni lista, i divisori del

circolo elettorale, i divisori del raggruppamento di liste e il numero

di seggi assegnato a ogni lista,

d. i nomi dei membri eletti del Gran Consiglio.

Consiglio degli Stati

Consiglio nazionale

10. Ulteriori elezioni

14, 23 La spedizione del materiale di voto agli Svizzeri e alle

Svizzere all’estero e l’esercizio del loro diritto di voto alle urne

sono disciplinati dagli articoli 12 e 13 dell’ordinanza del 7 ottobre

20159 sugli Svizzeri all’estero.

29. Il termine per la rettifica secondo l'art. 29 cpv. 4 della Legge

federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici scade il secondo lunedì

successivo alla data di scadenza per la presentazione delle candidature

secondo il § 110 LDP.

Comitato d'iniziativa

Esame preliminare

Parte III: Iniziative cantonali

1 I membri del comitato d’iniziativa di un’iniziativa popolare comunicano

per scritto alla Direzione nome, cognome, data di nascita e indirizzo.

Essi confermano la propria appartenenza tramite firma autografa.

2 La Direzione verifica il diritto di voto dei membri.

3 Disposizioni e notifiche sono indirizzate alla rappresentante o al

rappresentante del comitato d’iniziativa. Quest’ultima o quest’ultimo

e, in caso di impedimento, il sostituto, sono autorizzati ad agire in

nome degli altri membri del comitato. Resta salvo il requisito della

maggioranza per il ritiro dell’iniziativa ai sensi dei §§ 138 c e 138 d GPR.12

1 Le liste di firme di un'iniziativa popolare sono precontrollate

entro il termine di un mese dalla loro presentazione.

2 Se un'iniziativa popolare, ai sensi del precontrollo, è corretta,

essa viene pubblicata nel Foglio Ufficiale dalla Direzione, previo

accordo con il comitato d'iniziativa.

18

Ordinanza sui diritti politici (ODP)

161.1

In sede di pubblicazione dell'iniziativa popolare nel Bollettino Ufficiale, Pubblicazione

oltre alle indicazioni menzionate nell'articolo 125 LPR, viene pubblicato anche il domicilio dei membri del comitato d'iniziativa.

1 Le firme di un’iniziativa popolare vengono raccolte e presentate separatamente per comune politico.

2 Qualora più petizioni popolari fossero poste in consultazione per la firma, ciascuna di esse sarà oggetto di una propria lista di firme. Le liste di firme di più petizioni popolari possono essere riportate sulla stessa pagina, a condizione che possano essere separate l’una dall’altra per la presentazione.

Lista di firme

12 1 Nell’esame delle sottoscrizioni delle liste di firme, gli uffici per l’esame

le registrazioni elettorali procedono secondo le disposizioni dell’ar- delle

ticolo 19 capoversi 2 e 3 dell’ordinanza federale sui diritti politici. sottoscrizioni

2 Gli uffici per le registrazioni elettorali attestano il numero delle

sottoscrizioni valide delle liste di firme loro sottoposte per l’esame.

Essi datano e firmano l’attestazione e restituiscono le liste esaminate.

3 Gli uffici per le registrazioni elettrali tutelano il segreto del voto.

4 Se un’iniziativa non è riuscita, i membri del comitato d’iniziativa

e i sottoscrittori interessati hanno il diritto di consultare le liste di

firme, nella misura necessaria a tutelare i loro diritti.

12 1 Se il Consiglio di Stato ha proposto di dichiarare un’iniziativa

nel trattamento

nella forma di progetto elaborato, completamente invalida, il

Gran Consiglio decide in merito entro il termine di cui all’art. 130

cpv. 2 frase 2 LDP.

2 In caso contrario, il Gran Consiglio decide entro 23 mesi dalla

presentazione dell’iniziativa in merito all'approvazione o al rifiuto,

a meno che né il Consiglio di Stato abbia proposto un controprogetto

né il Gran Consiglio abbia deciso di elaborarne uno.

3 Negli altri casi, il Gran Consiglio decide entro 29 mesi dalla

presentazione dell’iniziativa in merito all'approvazione o al rifiuto.

nel Gran Consiglio

a. Iniziative

formulate

b. Iniziative

sotto forma

di proposta

generale

12 1 Se il Consiglio di Stato ha proposto al Gran Consiglio di dichiarare

un'iniziativa in forma di proposta generica integralmente invalida, il Gran

Consiglio decide al riguardo entro il termine di cui all'articolo

12 1 La Cancelleria di Stato comunica alla Direzione competente l'inizio

del termine di raccolta delle firme per un'iniziativa popolare. La Dire-

zione competente comunica alla Cancelleria di Stato la forma dell'ini-

ziativa (art. 25 cpv. 1 Cost.2).

2 La Direzione della giustizia e degli affari interni comunica alla Can-

celleria di Stato la presentazione delle liste di firme per un'iniziativa po-

polare.

3 La Cancelleria di Stato elabora per ogni iniziativa popolare pre-

sentata un piano di scadenze e lo aggiorna costantemente. Essa infor-

ma la Direzione competente del piano di scadenze. Questo è pubblica-

mente consultabile.

4 In casi motivati, la Cancelleria di Stato, d'intesa con la Direzione

del Consiglio cantonale, può stabilire un piano di scadenze che si scosta

dalle disposizioni precedenti. Essa rispetta in ogni caso i termini stabi-

liti dalla Costituzione2.

§§ 65d–65f.13

1 Prima che il Consiglio di Stato disponga la votazione popolare,

la Direzione dà al comitato d'iniziativa l'opportunità di ritirare

l'iniziativa.

2 Per il ritiro è necessaria la firma della maggioranza dei membri

del comitato d'iniziativa.

3 Il ritiro incondizionato o condizionato è pubblicato nel Foglio

ufficiale. 12

4 Se un'iniziativa è ritirata e la controproposta è sottoposta a

referendum facoltativo, la Direzione pubblica la controproposta nel

Foglio ufficiale.

1 Nelle iniziative individuali, la Direzione del Gran Consiglio

verifica se almeno un autore o un’autrice è eleggibile nel Cantone.

20

Ordinanza sui diritti politici (ODP)

161.1

2 Per la presentazione di iniziative individuali e di autorità al Gran

Consiglio, si applica per analogia l’articolo 138c della legge sui diritti politici.27

Parte IV: Referendum cantonale

16. 1 Per i referendum popolari si applicano per analogia gli articoli 64 e 65.

2 Qualora un referendum del Gran Consiglio contro una proposta sia

pervenuto o il termine referendario sia scaduto inutilizzato, la Direzione

del Gran Consiglio ne dà comunicazione alla Direzione.

3 I referendum non possono essere ritirati.

V. Parte: Iniziative popolari in consorzi intercomunali 20

21 Per la preparazione e la riuscita delle iniziative popolari

si applicano i §§ 122–129 GPR³ con le seguenti particolarità

a. Al posto del Consiglio di Governo e della Direzione subentra il Comitato Direttivo.

b. Al posto del Foglio Ufficiale subentra l'organo di pubblicazione del consorzio.

c. Il numero di firme richiesto per la riuscita si basa sul § 146 cpv. 3 GPR.

d. Il termine per la constatazione della riuscita dell'iniziativa da parte del Comitato Direttivo è di un mese.

Consorzi

senza

Assemblea dei

Delegati

a. Preparazione

e Riuscita

21 1. Il Consiglio direttivo dell'Associazione decide entro tre mesi b. Trattazione

dalla presentazione dell'iniziativa popolare sulla sua validità.

2. Nella misura in cui il Consiglio direttivo dell'Associazione ritiene

l'iniziativa valida, la sottopone al voto degli aventi diritto entro dodici mesi

dalla sua presentazione.

3. Il Consiglio direttivo dell'Associazione può proporre agli aventi diritto un

controprogetto all'iniziativa. In questo caso, la votazione popolare

sull'iniziativa e sul controprogetto ha luogo entro 18 mesi

dalla presentazione dell'iniziativa. Per il controprogetto

si applica l'art. 138 b LDP.26

1.10.22-118

21

161.1 Regolamento sui diritti politici (RDP)

c. Ritiro

d. Attuazione di suggerimenti generali

Associazioni intercomunali con assemblea dei delegati

Disposizione penale

Abrogazione del diritto previgente

Entrata in vigore

13, 20 La maggioranza dei membri del comitato d'iniziativa può ritirare l'iniziativa popolare mediante dichiarazione scritta indirizzata alla Direzione della Federazione.

2 Il ritiro non è più possibile dopo che la Direzione della Federazione ha ordinato la votazione alle urne.

20 Se l'iniziativa popolare o il controprogetto sotto forma di proposta generica vengono accettati dagli aventi diritto di voto, il Comitato direttivo dell'associazione elabora un progetto di attuazione e lo sottopone a votazione entro 18 mesi dalla prima votazione.

Per le iniziative popolari in consorzi con assemblea dei delegati si applicano gli §§ 122–138 e GPR, tenendo conto delle seguenti particolarità26

a. Al posto del Consiglio di Stato o della Direzione subentra il Consiglio direttivo del consorzio, al posto del Gran Consiglio subentra l'assemblea dei delegati.

b. Al posto del Foglio Ufficiale subentra l'organo di pubblicazione del consorzio.

c. Il referendum si basa sull'§ 159 commi 1 e 2 GPR.

VI.22 Parte: Disposizioni penali e finali12

11, 22 Chi, mediante simulazione o dissimulazione di fatti, induce una persona avente diritto di voto a sottoscrivere una proposta di elezione o una lista di firme per un'iniziativa popolare o un referendum popolare, è punito con la multa.

22 Il regolamento sulle elezioni e le votazioni del 2 maggio 1984 è abrogato.

Abs. 2 Satz 2 GPR.

1.10.22-118

19

161.1 Ordinanza sui diritti politici (ODP)

2 Se il Gran Consiglio decide di attuare un'iniziativa sotto forma di

proposta generica senza controprogetto, il Consiglio di Stato gli

sottopone, entro 16 mesi dalla presentazione dell'iniziativa, rapporto e

proposta in merito al progetto di attuazione. Il Gran Consiglio decide

in merito entro 23 mesi dalla presentazione dell'iniziativa.

3 Se il Gran Consiglio decide di attuare l'iniziativa e di elaborare

un controprogetto al progetto di attuazione, il Consiglio di Stato gli

sottopone, entro 19 mesi dalla presentazione dell'iniziativa, rapporto

e proposta in merito al progetto di attuazione e al controprogetto. Il

Gran Consiglio decide in merito entro 29 mesi dalla presentazione

dell'iniziativa.

Informazione e

pianificazione dei termini

Ritiro dell'iniziativa

popolare

Iniziative individuali e

delle autorità

22

**Ordinanza sui diritti politici (ODP)**

**161.1**

**Disposizioni transitorie relative alla modifica del 16 aprile 2014**

**(RU 69, 273)17**

1 I Comuni consegnano alla Città di Zurigo i dati e gli atti necessari per la tenuta del registro elettorale centrale per gli Svizzeri e le Svizzere all'estero, conformemente alle istruzioni dell'Ufficio di statistica.

2 I Comuni trasmettono senza indugio alla Città di Zurigo le comunicazioni e altre istanze relative al diritto di voto degli Svizzeri e delle Svizzere all'estero che pervengono loro dopo l'introduzione del registro elettorale centrale.

3 Per la partecipazione degli Svizzeri e delle Svizzere all'estero alla votazione del 28 settembre 2014 si applicano le disposizioni e le competenze precedenti.

1 RU 59, 313. Approvato dalla Confederazione il 24 novembre 2004.

2 LS 101.

3 LS 161.

4 LS 180.1.

5 RS 161.1.

6 RS 161.11.

7 Obsoleto.

8 RS 195.1.

9 RS 195.11.

10 Introdotto dalla Risoluzione del Consiglio direttivo del 15 agosto 2007 (RU 62, 344; FO 2007, 1469). In vigore dal 1° ottobre 2007.

11 Introdotto dalla Risoluzione del Consiglio direttivo del 9 dicembre 2009 (RU 64, 883; FO 2009, 2463). In vigore dal 1° gennaio 2010.

12 Versione secondo la Risoluzione del Consiglio direttivo del 9 dicembre 2009 (RU 64, 883; FO 2009, 2463). In vigore dal 1° gennaio 2010.

13 Abrogato dalla Risoluzione del Consiglio direttivo del 9 dicembre 2009 (RU 64, 883; FO 2009, 2463). In vigore dal 1° gennaio 2010.

14 Abrogato dalla Risoluzione del Consiglio direttivo del 3 novembre 2010 (RU 65, 767; FO 2010, 2429). In vigore dal 1° gennaio 2011.

15 Versione secondo la Risoluzione del Consiglio direttivo del 7 novembre 2012 (RU 67, 598; FO 2012-11-16). In vigore dal 1° gennaio 2013.

16 Versione secondo la Risoluzione del Consiglio direttivo del 30 gennaio 2013 (RU 68, 136; FO 2013-02-08). In vigore dal 1° maggio 2013.

17 Introdotto dalla Risoluzione del Consiglio direttivo del 16 aprile 2014 (RU 69, 273; FO 2014-04-25). In vigore dal 1° luglio 2014.

1.10.22-118

23

161.1

**Ordinanza sui diritti politici (ODP)**

18 Introdotto dalla Risoluzione del Consiglio direttivo del 16 aprile 2014 (RU 69, 273; FO 2014-04-25). In vigore dal 1° ottobre 2014.

19 Versione secondo la Risoluzione del Consiglio direttivo del 16 aprile 2014 (RU 69, 273; FO 2014-04-25). In vigore dal 1° ottobre 2014.

20 Introdotto dalla Risoluzione del Consiglio direttivo del 29 giugno 2016 (RU 72, 308; FO 2016-07-15). In vigore dal 1° gennaio 2018.

21 Versione secondo la Risoluzione del Consiglio direttivo del 29 giugno 2016 (RU 72, 308; FO 2016-07-15). In vigore dal 1° gennaio 2018.

22 Numerazione secondo la Risoluzione del Consiglio direttivo del 29 giugno 2016 (RU 72, 308; FO 2016-07-15). In vigore dal 1° gennaio 2018.

23 Introdotto dalla Risoluzione del Consiglio direttivo del 13 settembre 2017 (RU 72, 526; FO 2017-09-22). In vigore dal 1° gennaio 2018.

24 Versione secondo la Risoluzione del Consiglio direttivo del 13 settembre 2017 (RU 72, 526; FO 2017-09-22). In vigore dal 1° gennaio 2018.

25 Versione secondo la Risoluzione del Consiglio direttivo del 20 dicembre 2017 (RU 73, 123; FO 2018-01-12). In vigore dal 1° aprile 2018.

26 Versione secondo la Risoluzione del Consiglio direttivo del 31 gennaio 2018 (RU 73, 125; FO 2018-02-09). In vigore dal 1° aprile 2018.

27 Versione secondo la Rettifica del 24 aprile 2019 (RU 74, 171). In vigore dal 24 aprile 2019.

28 Introdotto dalla Risoluzione del Consiglio direttivo del 31 agosto 2022 (RU 77, 413; FO 2022-09-02). In vigore dal 1° ottobre 2022.

29 Versione secondo la Risoluzione del Consiglio direttivo del 31 agosto 2022 (RU 77, 413; FO 2022-09-02). In vigore dal 1° ottobre 2022.

30 Abrogato dalla Risoluzione del Consiglio direttivo del 31 agosto 2022 (RU 77, 413; FO 2022-09-02). In vigore dal 1° ottobre 2022.

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