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Ordinanza cantonale sui documenti d'identità

9 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Zurigo
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Indice delle disposizioni (9)

Testo normativo (9 Articoli)

1 Autorità emittente e responsabile ai sensi di Emittente

5

1 Le richieste per il rilascio di un passaporto devono essere pre-

sentate tramite internet o telefono prima della presentazione persona-

le all'ufficio passaporti.

Richiesta di

rilascio di

un passaporto

2 Per i passaporti provvisori, le richieste devono essere presentate

personalmente allo sportello dell'ufficio passaporti di Zurigo o al ser-

vizio passaporti d'emergenza della Polizia cantonale presso l'aeropor-

to di Zurigo.

3 La persona richiedente può portare con sé, in occasione della

presentazione personale, una fotografia digitale conforme ai requisiti

del diritto federale.

4 1 Le domande per il rilascio di una carta d'identità devono essere

presentate personalmente al comune di domicilio.

Domande per il

rilascio di una

carta d'identità

2 Se la carta d'identità viene richiesta insieme a un passaporto, la

domanda per entrambi i documenti deve essere presentata all'Ufficio passaporti tramite internet o telefono.

La perdita di un documento d'identità ai sensi dell'art. 8 della legge sull'identificazione (AwG) deve essere denunciata alla Polizia cantonale o a una Polizia comunale. Queste rilasceranno la denuncia di smarrimento e provvederanno alle relative iscrizioni nei registri.

**Art. 1 e Art. 5 LGEP è l'Ufficio passaporti della Direzione della sicurezza e autorità responsabile

(Ufficio passaporti).**

2 I passaporti provvisori possono inoltre essere rilasciati dal Centro per i passaporti d'emergenza della Polizia cantonale presso l'aeroporto di Zurigo.

**Stazioni di polizia ai sensi dell'Art. 12 cpv. 2 lett. d ed e LAmD**

sono la Polizia cantonale e le polizie comunali dotate di un allacciamento al sistema d'informazione di polizia POLIS.

1. **Tasse e spese dell'Ufficio passaporti per atti ufficiali legati a documenti d'identità, non coperti dal Regolamento federale sulle tasse, sono riscosse dall'Ufficio passaporti secondo le disposizioni del diritto cantonale.**

2. **Il ricavato residuo, dedotti i costi di produzione e la quota della Confederazione, derivante dalla tassa per le carte d'identità richieste presso il comune di domicilio, spetta per metà al comune e per metà al Cantone. L'Ufficio passaporti effettua il conteggio mensile con i comuni.**

2

1 RU 65, 109; la motivazione si veda FF 2010, 222.

2 RS 143.1.

3 RS 143.11.

4 Inserito mediante DPC del 23 novembre 2011 (RU 67, 44; FF 2011, 3504).

In vigore dal 1° marzo 2012.

5 Versione secondo DPC del 23 novembre 2011 (RU 67, 44; FF 2011, 3504). In

vigore dal 1° marzo 2012.

6 Abrogato mediante DPC del 23 novembre 2011 (RU 67, 44; FF 2011, 3504).

In vigore dal 1° marzo 2012.

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