Ordinanza cantonale sui documenti d'identità
Indice delle disposizioni (9)
Testo normativo (9 Articoli)
1 Autorità emittente e responsabile ai sensi di Emittente
5
1 Le richieste per il rilascio di un passaporto devono essere pre-
sentate tramite internet o telefono prima della presentazione persona-
le all'ufficio passaporti.
Richiesta di
rilascio di
un passaporto
2 Per i passaporti provvisori, le richieste devono essere presentate
personalmente allo sportello dell'ufficio passaporti di Zurigo o al ser-
vizio passaporti d'emergenza della Polizia cantonale presso l'aeropor-
to di Zurigo.
3 La persona richiedente può portare con sé, in occasione della
presentazione personale, una fotografia digitale conforme ai requisiti
del diritto federale.
4 1 Le domande per il rilascio di una carta d'identità devono essere
presentate personalmente al comune di domicilio.
Domande per il
rilascio di una
carta d'identità
2 Se la carta d'identità viene richiesta insieme a un passaporto, la
domanda per entrambi i documenti deve essere presentata all'Ufficio passaporti tramite internet o telefono.
La perdita di un documento d'identità ai sensi dell'art. 8 della legge sull'identificazione (AwG) deve essere denunciata alla Polizia cantonale o a una Polizia comunale. Queste rilasceranno la denuncia di smarrimento e provvederanno alle relative iscrizioni nei registri.
**Art. 1 e Art. 5 LGEP è l'Ufficio passaporti della Direzione della sicurezza e autorità responsabile
(Ufficio passaporti).**
2 I passaporti provvisori possono inoltre essere rilasciati dal Centro per i passaporti d'emergenza della Polizia cantonale presso l'aeroporto di Zurigo.
**Stazioni di polizia ai sensi dell'Art. 12 cpv. 2 lett. d ed e LAmD**
sono la Polizia cantonale e le polizie comunali dotate di un allacciamento al sistema d'informazione di polizia POLIS.
1. **Tasse e spese dell'Ufficio passaporti per atti ufficiali legati a documenti d'identità, non coperti dal Regolamento federale sulle tasse, sono riscosse dall'Ufficio passaporti secondo le disposizioni del diritto cantonale.**
2. **Il ricavato residuo, dedotti i costi di produzione e la quota della Confederazione, derivante dalla tassa per le carte d'identità richieste presso il comune di domicilio, spetta per metà al comune e per metà al Cantone. L'Ufficio passaporti effettua il conteggio mensile con i comuni.**
2
1 RU 65, 109; la motivazione si veda FF 2010, 222.
2 RS 143.1.
3 RS 143.11.
4 Inserito mediante DPC del 23 novembre 2011 (RU 67, 44; FF 2011, 3504).
In vigore dal 1° marzo 2012.
5 Versione secondo DPC del 23 novembre 2011 (RU 67, 44; FF 2011, 3504). In
vigore dal 1° marzo 2012.
6 Abrogato mediante DPC del 23 novembre 2011 (RU 67, 44; FF 2011, 3504).
In vigore dal 1° marzo 2012.