Ordinanza sull'archivio elettronico dell'Ufficio della migrazione (OEARM) (ELARV)
Indice delle disposizioni (13)
Testo normativo (13 Articoli)
10 Per l’adempimento dei compiti ai sensi della legge federale del Raccolte di dati
16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStran)³ e della
legge sull’asilo del 26 giugno 19985, nonché delle relative ordinanze
d’esecuzione, l’Ufficio della migrazione gestisce le seguenti raccolte di
dati elettroniche
a. l’archivio elettronico (ELAR);
b. il sistema di supporto ai processi e di monitoraggio (PuM);
c. il sistema di scambio dati tra Ufficio della migrazione e controlli
abitanti (MiGEK).
11
Ecco la traduzione in italiano, mantenendo la struttura e la formattazione originali
1 L'ELAR serve
Archivio elettronico
a. alla conservazione elettronica degli atti in materia di asilo e di diritto degli stranieri,
b. alla messa a disposizione dei documenti per la trattazione delle pratiche.
2 Nell'ELAR sono trattati in particolare i seguenti dati personali e dati personali particolari:10
a. nome, cognome, alias, sesso, data di nascita, indirizzo, rapporti familiari e di parentela e nazionalità,
b. status di diritto degli stranieri,
c. misure di allontanamento, divieto d’entrata, esecuzione e coercizione,
d. dati procedurali,
e. formazione e certificati di lavoro,
f. attività professionale e luogo di lavoro,
g. numero AVS,
h. luogo d’origine,
i. stato civile,
j. condizioni finanziarie,
k. procedimenti penali e condanne nonché misure amministrative,
l. fruizione di prestazioni dell’aiuto sociale e delle assicurazioni sociali,
m. stato di salute,
n. misure del diritto della protezione dei minori e degli adulti.
Sistema di supporto ai processi
e di monitoraggio MiGEK
1. 23-119
1
142.51 O sull'archivio elettronico della Segreteria di Stato della migrazione (OELAR)
7 1 Il PuM serve
a. al monitoraggio delle procedure in materia di asilo e di diritto degli
stranieri, in particolare dei termini procedurali,
b. alla messa a disposizione dei documenti per l’evasione degli affari,
c. all’elaborazione di analisi statistiche.
2 Esso contiene dati personali provenienti dall’ELAR e dal Sistema
centrale di informazione sulla migrazione (ZEMIS) nonché dati sullo
stato e sullo svolgimento delle procedure in materia di asilo e di diritto
degli stranieri.
9 1 Il MiGEK serve
a. alla semplificazione e al supporto della collaborazione nonché alla
comunicazione sicura tra l'Ufficio della migrazione e gli Uffici
anagrafe del Cantone di Zurigo,
b. alla reciproca trasmissione elettronica di dati e documenti nell'am-
bito del diritto degli stranieri e del diritto d'asilo, in particolare di
1. domande di concessione e di proroga di permessi e docu-
menti secondo il diritto degli stranieri,
2. notifiche di mutazioni relative alle condizioni personali della
persona straniera,
c. all'accordo di appuntamenti per la registrazione dei dati per il
permesso per stranieri.
2 Il MiGEK contiene dati personali provenienti da ELAR e ZEMIS
nonché dati relativi all'accordo di appuntamenti per la registrazione
dei dati per il permesso per stranieri.
3 Valgono le seguenti autorizzazioni di accesso
a. L'Ufficio della migrazione è autorizzato a trattare tutti i dati.
b. Gli Uffici anagrafe comunali sono autorizzati a
1. trattare i dati delle persone straniere residenti nel loro comune
che sono necessari per la notifica di mutazioni di indirizzo,
inclusi arrivi e partenze, modifiche dello stato civile, modifiche
dei dati personali, per l'accordo di appuntamenti per la regi-
strazione dei dati necessari per il permesso per stranieri, non-
ché per la trasmissione di domande di permesso,
2
V riguardante l'archivio elettronico dell'Ufficio della migrazione (ELARV) 142.51
2. interrogare e trattare i dati delle persone straniere residenti
nel Cantone di Zurigo al di fuori del loro comune, se ciò è
necessario per la registrazione di un arrivo o di una partenza in
un altro comune.
1. Acquisizione L'Ufficio della migrazione acquisisce i dati personali contenuti nel
di dati ELAR, nel PuM e nel MiGEK di regola presso i registri delle persone
personali tenuti dalla Confederazione nell'ambito degli stranieri e dell'asilo, presso
i controlli degli abitanti, le autorità sociali comunali, l'Ufficio sociale
cantonale, gli organi di polizia e gli organi della giustizia penale.10
2 Per il resto, acquisisce i dati dalle persone interessate e, nel
singolo caso, da altre autorità e persone.
1 La persona interessata è tenuta a fornire all’Ufficio della migrazione
le informazioni necessarie per l’ELAR.10
Obbligo di
collaborazione
della persona
2 L’Ufficio della migrazione può chiedere la traduzione di documenti interessata
in lingua straniera in tedesco.
10 1 Le autorità cantonali e comunali competenti comunicano all’Ufficio della migrazione i seguenti dati relativi a persone straniere
a. arrivo, presenza e partenza,
b. nascite e decessi,
c. modifiche dei dati personali, in particolare concernenti lo stato civile e i rapporti familiari,
d. avvio e conclusione di inchieste penali,
e. condanne passate in giudicato pronunciate dai tribunali e dalle autorità inquirenti penali,
f. provvedimenti delle autorità di esecuzione delle pene,
g. inizio, entità e fine della percezione dell’aiuto sociale,
h. rifiuto del matrimonio o della costituzione di un’unione domestica registrata e fatti che indicano un abuso di diritto in relazione al matrimonio o alla costituzione di un’unione domestica registrata, volto ad eludere le disposizioni in materia di ammissione,
i. misure del diritto della protezione dei minori e degli adulti ai sensi dell’articolo 82 seg. dell’ordinanza del 24 ottobre 2007 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)4,
j. iscrizioni alla mediazione del lavoro, rifiuti di domande di indennità di disoccupazione, disconoscimenti della capacità di collocamento e cessazioni del versamento dell’indennità di disoccupazione,
k. percezione di prestazioni complementari ai sensi dell’articolo 82d OASA,
l. decisioni concernenti l’esclusione definitiva di allievi stranieri dalla scuola ai sensi dell’articolo 82e OASA.
2 Nelle procedure di verifica del diritto di soggiorno in caso di motivi di revoca ai sensi dell’articolo 62 o 63 LStr, l’Ufficio della migrazione può incaricare le polizie cantonali e comunali di effettuare accertamenti.
Obblighi delle autorità
1. 1. 23-119
3
142.51 O sull’archivio elettronico dell’Ufficio della migrazione (OAMig-Archiv)
Elaborazione di dati da parte della Polizia cantonale
Comunicazione di dati
Organo responsabile
Sicurezza dei dati
Entrata in vigore
10 La Polizia cantonale è autorizzata a trattare i dati personali contenuti
nell'ELAR per l'adempimento dei suoi compiti nell'ambito dell'esecuzione
delle misure coercitive nel diritto degli stranieri e dell'asilo.
1. Se una persona straniera si trova in esecuzione di pena o misura, l'Ufficio della migrazione comunica le proprie decisioni e i dati personali ivi contenuti alle autorità di esecuzione penale.
2. Su richiesta, l'Ufficio della migrazione comunica i dati personali provenienti dall'ELAR e dal PuM10
a. alle autorità federali, cantonali e comunali per l'adempimento dei loro compiti legali,
b. a privati per l'adempimento di un accordo di prestazione.
6 Il Dipartimento della Migrazione è l'organo responsabile ai sensi di
1 L'accesso a ELAR, PuM e MiGEK avviene in base ai
profili utente ed è protetto da password.
2 La trasmissione dei dati a sistemi esterni avviene in forma cifrata.
4
1 RU 59, 252.
2 RS 170.4.
3 RS 142.20.
4 RS 142.201.
5 RS 142.31.
V Ordinanza concernente l'archivio elettronico dell'Ufficio della migrazione (ELARV)
142.51
6 Versione giusta la decisione del Consiglio di Stato del 28 maggio 2008 (RU 63, 331; BU 2008, 916). In vigore dal 1° ottobre 2008.
7 Introdotto dalla decisione del Consiglio di Stato del 31 maggio 2016 (RU 71, 366; BU 2016-06-10). In vigore dal 1° ottobre 2016.
8 Versione giusta la decisione del Consiglio di Stato del 31 maggio 2016 (RU 71, 366; BU 2016-06-10). In vigore dal 1° ottobre 2016.
9 Introdotto dalla decisione del Consiglio di Stato del 6 luglio 2022 (RU 77, 459; BU 2022-07-15). In vigore dal 1° novembre 2022.
10 Versione giusta la decisione del Consiglio di Stato del 6 luglio 2022 (RU 77, 459; BU 2022-07-15). In vigore dal 1° novembre 2022.
11 Abrogato dalla decisione del Consiglio di Stato del 6 luglio 2022 (RU 77, 459; BU 2022-07-15). In vigore dal 1° novembre 2022.
1. 1. 23-119
5