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142.31 CH-ZH

Regolamento sulla commissione per i casi di rigore (o: Regolamento della Commissione per i casi di particolare difficoltà)

5 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Zurigo
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Testo normativo (5 Articoli)

¹ La Commissione per i casi di rigore rilascia al Migrationsamt pareri sui seguenti ricorsi per casi di rigore

a. ricorsi di richiedenti l'asilo respinti e di richiedenti l'asilo con una decisione di non entrata nel merito, nei casi di cui all'articolo 14 capoverso 2 della legge sull'asilo del 26 giugno 19984,

b. ricorsi di straniere e stranieri che vivono qui da diversi anni e che non hanno mai avviato in Svizzera una procedura di autorizzazione ai sensi del diritto d'asilo o del diritto degli stranieri, nei casi di cui all'articolo 30 capoverso 1 lettera b della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 20053 («sans papiers»).

2 La Direzione della sicurezza può sottoporre alla Commissione questioni generali riguardanti il diritto d'asilo e il diritto degli stranieri.

¹ La Commissione per i casi di rigore conta sette-nove membri, inclusa la presidente o il presidente.

2 Il Consiglio di Stato nomina, per la durata della propria legislatura, i membri della Commissione e ne designa la presidente o il presidente.

3 La Commissione è composta da persone che hanno familiarità con il diritto degli stranieri e dell'asilo o che possiedono una formazione giuridica. Dovrebbero far parte della Commissione in particolare rappresentanti del servizio cantonale specializzato per le questioni d'integrazione, delle corporazioni ecclesiastiche cantonali, di opere assistenziali e dei comuni. I membri della Commissione non possono assumere essi stessi la rappresentanza legale di richiedenti l'asilo né appartenere a organizzazioni che offrono tali rappresentanze legali.

4 I membri della Commissione ricevono un'indennità ai sensi dell'articolo 55 capoverso 2 del Regolamento di esecuzione della legge sul personale del 19 maggio 19992.

¹ La Commissione per i casi di rigore si dà un regolamento interno. Regolamento

interno

² Nomina una segreteria per il supporto amministrativo.

1.10.09 - 66

1

142.31 Ordinanza sulla Commissione per i casi di rigore

Procedura

1 Il Servizio della migrazione mette a disposizione della Commissione

casi di rigore gli incarti completi dei casi da valutare e la propria

valutazione.

2 La Commissione decide sulla base degli incarti.

3 Essa trasmette la sua raccomandazione scritta al Servizio della

migrazione.

4 Se la raccomandazione della Commissione si discosta dalla valutazione

del Servizio, decide il Direttore o la Direttrice della Direzione

della sicurezza. Il suo consenso alla domanda è subordinato al consenso

della Confederazione.

Entrata in vigore

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2009.

2 La commissione per i casi di rigore prende posizione sui ricorsi

presentati dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.

2

1 RU 64, 243; la motivazione si veda FF 2009, 676.

2 LS 177.111.

3 RS 142.20.

4 RS 142.31.

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