Regolamento sulla commissione per i casi di rigore (o: Regolamento della Commissione per i casi di particolare difficoltà)
Testo normativo (5 Articoli)
¹ La Commissione per i casi di rigore rilascia al Migrationsamt pareri sui seguenti ricorsi per casi di rigore
a. ricorsi di richiedenti l'asilo respinti e di richiedenti l'asilo con una decisione di non entrata nel merito, nei casi di cui all'articolo 14 capoverso 2 della legge sull'asilo del 26 giugno 19984,
b. ricorsi di straniere e stranieri che vivono qui da diversi anni e che non hanno mai avviato in Svizzera una procedura di autorizzazione ai sensi del diritto d'asilo o del diritto degli stranieri, nei casi di cui all'articolo 30 capoverso 1 lettera b della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 20053 («sans papiers»).
2 La Direzione della sicurezza può sottoporre alla Commissione questioni generali riguardanti il diritto d'asilo e il diritto degli stranieri.
¹ La Commissione per i casi di rigore conta sette-nove membri, inclusa la presidente o il presidente.
2 Il Consiglio di Stato nomina, per la durata della propria legislatura, i membri della Commissione e ne designa la presidente o il presidente.
3 La Commissione è composta da persone che hanno familiarità con il diritto degli stranieri e dell'asilo o che possiedono una formazione giuridica. Dovrebbero far parte della Commissione in particolare rappresentanti del servizio cantonale specializzato per le questioni d'integrazione, delle corporazioni ecclesiastiche cantonali, di opere assistenziali e dei comuni. I membri della Commissione non possono assumere essi stessi la rappresentanza legale di richiedenti l'asilo né appartenere a organizzazioni che offrono tali rappresentanze legali.
4 I membri della Commissione ricevono un'indennità ai sensi dell'articolo 55 capoverso 2 del Regolamento di esecuzione della legge sul personale del 19 maggio 19992.
¹ La Commissione per i casi di rigore si dà un regolamento interno. Regolamento
interno
² Nomina una segreteria per il supporto amministrativo.
1.10.09 - 66
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142.31 Ordinanza sulla Commissione per i casi di rigore
Procedura
1 Il Servizio della migrazione mette a disposizione della Commissione
casi di rigore gli incarti completi dei casi da valutare e la propria
valutazione.
2 La Commissione decide sulla base degli incarti.
3 Essa trasmette la sua raccomandazione scritta al Servizio della
migrazione.
4 Se la raccomandazione della Commissione si discosta dalla valutazione
del Servizio, decide il Direttore o la Direttrice della Direzione
della sicurezza. Il suo consenso alla domanda è subordinato al consenso
della Confederazione.
Entrata in vigore
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2009.
2 La commissione per i casi di rigore prende posizione sui ricorsi
presentati dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.
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1 RU 64, 243; la motivazione si veda FF 2009, 676.
2 LS 177.111.
3 RS 142.20.
4 RS 142.31.