Legge cantonale sulla cittadinanza (LCC) (KBÜG)
Indice delle disposizioni (23)
Testo normativo (23 Articoli)
Questo legge regola l’acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale di cittadine e cittadini svizzeri, nonché di straniere e stranieri, nella misura in cui il Cantone sia competente secondo la legislazione federale in materia di cittadinanza.
B. Naturalizzazione di cittadine e cittadini svizzeri
1. Il Comune accoglie nel proprio patriziato i cittadini svizzeri che
a. al momento della presentazione della domanda, hanno la loro
residenza nel Comune da due anni,
b. non presentano alcuna iscrizione nel casellario giudiziale per
persone private,
c. adempiono importanti obblighi di pagamento di diritto pubblico e
privato ai sensi del § 6.
2 Il Comune può, nel singolo caso, rinunciare in tutto o in parte
all'adempimento delle condizioni.
1 Le richiedenti e i richiedenti inoltrano la domanda di naturalizzazione alla
alla comunità.
2 L'organo designato nello statuto comunale decide sul
la concessione della cittadinanza comunale.
3 Cittadine e cittadini di un altro Cantone acquisiscono con la
cittadinanza comunale anche la cittadinanza del Cantone di Zurigo.
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Legge cantonale sulla cittadinanza (LCitt)
C. Naturalizzazione di straniere e stranieri
Principio
Requisiti
cantonali
a. Durata del
soggiorno
b. Adempimento
degli obblighi
di pagamento
c. Rispetto
dell'ordinamento
penale
d. Conoscenze
del tedesco
1. Le straniere e gli stranieri ottengono su richiesta la cittadinanza cantonale e comunale se soddisfano i requisiti previsti dalla legislazione federale sulla cittadinanza e i requisiti supplementari previsti dalla presente legge.
2. Il Cantone e i Comuni possono promuovere la naturalizzazione di straniere e stranieri ben integrati.
1 Le candidate e i candidati devono risiedere nel Comune da due
anni al momento della presentazione della domanda.
2 Per le candidate e i candidati che al momento della presentazione
della domanda non hanno ancora compiuto il 25° anno di età, è
sufficiente un soggiorno di due anni nel Cantone.
1. Le candidate e i candidati devono aver adempiuto importanti obblighi di pagamento di diritto pubblico e di diritto privato.
2. Il periodo determinante per l'adempimento degli obblighi di pagamento inizia cinque anni prima della presentazione della domanda e termina con la conclusione della procedura di naturalizzazione.
3. Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli.
**Bewerberinnen und Bewerber, die zu einer Strafe oder Mass-
nahme verurteilt wurden, werden nicht eingebürgert, wenn
a. im Strafregister ein Eintrag besteht, der für die kantonale Behörde
einsehbar ist und der gemäss den Vorgaben des Bundesrechts die
Einbürgerung ausschliesst, oder
b. die Verurteilung nach dem Jugendstrafrecht im Zeitpunkt der Ein-
reichung des Einbürgerungsgesuchs
1. weniger als fünf Jahre zurückliegt, wenn sie wegen eines Ver-
brechens erfolgte,
2. weniger als zwei Jahre zurückliegt, wenn sie wegen eines Ver-
gehens erfolgte.**
Candidati e candidate condannati a una pena o a una misura non
saranno naturalizzati se
a. nel casellario giudiziale esiste un’iscrizione visibile all’autorità
cantonale e che, conformemente alle prescrizioni del diritto federale,
esclude la naturalizzazione, oppure
b. la condanna secondo il diritto penale minorile al momento della
presentazione della domanda di naturalizzazione
1. risale a meno di cinque anni, se è avvenuta per un delitto,
2. risale a meno di due anni, se è avvenuta per una contravvenzione.
1 I candidati e le candidate devono essere in grado di comunicare,
nell'uso quotidiano, oralmente e per iscritto, in lingua tedesca,
secondo le disposizioni del diritto federale.
2 La prova ai sensi del capoverso 1 si considera fornita se il candidato
o la candidata
a. parla e scrive il tedesco come lingua madre,
b. ha frequentato per almeno cinque anni la scuola dell'obbligo con il
tedesco come lingua d'insegnamento,
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Legge cantonale sulla cittadinanza (LCittC) 141.1
c. ha completato una formazione di livello secondario II o terziario con
il tedesco come lingua d'insegnamento,
d. al momento della presentazione della domanda frequenta la scuola
dell'obbligo o il livello secondario II con il tedesco come lingua
d'insegnamento, oppure
e. possiede un certificato linguistico che attesta le competenze
linguistiche ai sensi del capoverso 1.
3 Il certificato linguistico deve basarsi su un test di lingua conforme
agli standard di qualità generalmente riconosciuti per le procedure di
test linguistici.
4 Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli.
1 Le candidate e i candidati devono possedere delle conoscenze di
base delle condizioni geografiche, storiche, politiche e sociali della
Confederazione e del Cantone, nonché delle conoscenze di base
delle condizioni politiche del sistema comunale di Zurigo.
2 Il requisito di cui al capoverso 1 è considerato adempiuto se la
candidata o il candidato
a. ha frequentato la scuola dell'obbligo in Svizzera per almeno cinque
anni, di cui tre anni a livello di scuola secondaria I,
b. ha completato una formazione in Svizzera a livello di scuola
secondaria II,
c. al momento della presentazione della domanda frequenta la scuola
dell'obbligo o la scuola secondaria II in Svizzera, oppure
d. ha superato con successo un test di conoscenze di base.
3 Il test di conoscenze di base deve soddisfare i criteri riconosciuti
per le procedure di test. Può essere sostenuto oralmente o per
iscritto.
4 Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli.
1. **Presentazione della domanda e della procedura di naturalizzazione**
a. **Domanda**
Le richiedenti e i richiedenti presentano la domanda di procedura di naturalizzazione alla Direzione competente per gli affari di cittadinanza (Direzione).
2. Essi versano un anticipo sui costi, che copre le spese della procedura ai sensi del § 11 cpv. 1. Se l'anticipo sui costi non viene versato entro il termine, la domanda non viene esaminata.
3. Chi non è registrato nello stato civile deve, prima di presentare la domanda di naturalizzazione, far registrare il proprio stato personale presso l'Ufficio dello stato civile.
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141.1 Legge cantonale sulla cittadinanza (LCitt)
b. **Esame da parte della Direzione**
c. **Esame da parte del Comune**
d. **Concessione della cittadinanza**
1 La Direzione verifica, dopo la presentazione della domanda, se
il richiedente o la richiedente
a. ha presentato la documentazione completa;
b. è in possesso del permesso di domicilio;
c. soddisfa i requisiti federali e cantonali di soggiorno;
d. non ha violato in modo significativo o ripetuto disposizioni legali o
ordinanze amministrative;
e. adempie importanti obblighi di diritto pubblico o privato;
f. rispetta l'ordinamento penale.
2 Se non tutti i presupposti sono soddisfatti, la Direzione dà al
richiedente o alla richiedente la possibilità di completare o ritirare la
domanda. Se il richiedente o la richiedente non ottempera all'invito, la
Direzione respinge la domanda.
3 Se tutti i presupposti sono soddisfatti, la Direzione trasmette la
domanda al comune di domicilio.
1 Il Comune verifica, dopo la trasmissione della domanda,
se la candidata o il candidato
a. dispone di una prova delle conoscenze del tedesco secondo l'art. 8 cpv. 2,
b. dispone di una prova delle conoscenze di base secondo l'art. 9 cpv. 2,
c. partecipa alla vita sociale e culturale della società in Svizzera,
d. intrattiene contatti con cittadine e cittadini svizzeri,
e. rispetta i valori della Costituzione federale,
f. partecipa alla vita economica o all'acquisizione di formazione,
g. promuove l'integrazione dei membri della famiglia.
2 I Comuni tengono debitamente conto della situazione delle persone
che non possono soddisfare i criteri di integrazione secondo il cpv. 1, o possono soddisfarli solo in condizioni difficili, a causa di una disabilità, di una malattia o di altre importanti circostanze personali.
1. L'organo designato nella legge comunale decide in merito al conferimento della cittadinanza comunale.
2. La Direzione decide in merito al conferimento della cittadinanza cantonale.
3. Dopo il rilascio dell'autorizzazione all'naturalizzazione da parte della Confederazione, la Direzione prende la decisione di naturalizzazione con la quale vengono acquisite la cittadinanza comunale e cantonale, nonché la cittadinanza svizzera.
4. Essa prende la decisione di naturalizzazione solo dopo che il candidato o la candidata ha pagato tutte le tasse.
Legge cantonale sulla cittadinanza (LCC)
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La Direzione è competente per la fatturazione e l'incasso delle tasse per le decisioni del Cantone e del Comune.
e. Fatturazione e incasso
D. Dimissioni dalla cittadinanza
**La Direzione decide in merito alla scarcerazione dal cittadino svizzero**
**cittadinanza.**
1. Il Municipio o una commissione decidono in merito al prosciogli-
mento dal diritto di cittadinanza comunale.
2. I cittadini e le cittadine sono prosciolti dal diritto di cittadinanza
comunale su richiesta, se possiedono il diritto di cittadinanza di un altro
comune o se questo è loro assicurato per il caso del proscioglimento.
3. Con il proscioglimento dal diritto di cittadinanza comunale, la per-
sona richiedente è al contempo prosciolta dal diritto di cittadinanza can-
tonale, a meno che non possegga un altro diritto di cittadinanza di un
comune zurighese.
e dal diritto
di cittadinanza
comunale
E. Disposizioni comuni
1. Vigilanza
La Direzione sorveglia i Comuni nell'adempimento dei compiti previsti dalla presente legge.
2. Sono applicabili gli articoli 167–169 della Legge sui Comuni del 20 aprile 20154.
Le autorità pubbliche competenti trattano, per l’adempimento dei loro compiti ai sensi della presente legge, dati personali nonché dati personali particolari concernenti
a. il rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblico;
b. la partecipazione alla vita economica o all’acquisizione di un’istruzione;
c. la salute, nella misura in cui i dati sono necessari per l’applicazione dell’articolo 12 capoverso 2.
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Legge cantonale sulla cittadinanza (LCitt)
Trattamento di
dati personali e
dati personali
particolari
Trattazione
elettronica del
procedimento
1 Cantone e Comuni gestiscono le procedure di naturalizzazione
di stranieri tramite un'applicazione gestita
dalla Direzione.
2 Le procedure con i candidati possono essere
gestite elettronicamente, qualora questi vi forniscano il proprio
consenso.
3 Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli.
Tasse
1 Il Consiglio di Stato disciplina le tasse per le decisioni in materia
di cittadinanza cantonale.
2 I Comuni disciplinano le tasse per le decisioni in materia di
cittadinanza comunale.
3 Chi al momento della presentazione della domanda non ha ancora
compiuto il 25° anno di età paga la metà della tassa.
4 Chi al momento della presentazione della domanda non ha ancora
compiuto il 20° anno di età non paga alcuna tassa.
Non
retroattività
Adeguamento del
diritto
comunale
F. Disposizioni transitorie e finali
Sulle domande presentate prima dell’entrata in vigore di
questa legge è applicabile il diritto previgente.
1 Comuni che nel regolamento comunale prevedono per la concessione
della cittadinanza comunale a stranieri due organi, ne designano
uno solo entro quattro anni dall’entrata in vigore della presente legge.
2 Fino a tale adeguamento vale la seguente regolamentazione
a. Il Consiglio comunale è competente per la concessione della citta-
dinanza comunale a stranieri che
1. sono nati in Svizzera o
2. hanno frequentato per complessivamente almeno cinque anni la
scuola dell’obbligo o la scuola secondaria II in Svizzera in una
lingua nazionale.
b. In tutti gli altri casi è competente l’Assemblea comunale o il Parla-
mento comunale.
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Legge cantonale sulla cittadinanza (LCC)
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elevata.
diritto precedente
1 OS 78, 167.
2 Entrata in vigore: 1° luglio 2023.
3 GU 2020-06-12.
4 LS 131.1.
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