Ordinanza sui contributi statali (OCSt) (STBV)
Indice delle disposizioni (10)
Testo normativo (10 Articoli)
**La Verordnung stabilisce i principi generali per l'esecuzione della legge sui contributi statali.**
Nel caso di diritto a contributi a tempo determinato per privati, con la
domanda di proroga deve essere comprovata l'opportunità di mantenere
il diritto a contributi.
Sui contributi statali inferiori a un contributo minimo stabilito
con regolamento non sussiste alcun diritto.
Artt. 4-6.6
I contributi di terzi devono essere integralmente fatti valere dal beneficiario del contributo.
4 Il versamento di contributi statali si basa sui crediti
autorizzati con il budget e i crediti suppletivi.
Se per gli investimenti non è assicurato un contributo fisso,
al momento dell'erogazione si può tenere conto dell'inflazione determinante secondo l'indice ufficiale stabilito.
1. **Pagamenti parziali di contributi statali**
1 I pagamenti parziali di contributi statali sono in genere erogati, su richiesta, in base ai crediti preventivati e all'impegno di contribuire.4
2 I pagamenti parziali inferiori a Fr. 50 000 non vengono erogati. Annualmente vengono effettuati al massimo due pagamenti parziali.
3 I pagamenti parziali non devono superare il 95% del diritto al contributo. Qualora la Confederazione eroghi anch'essa pagamenti parziali, i contributi cantonali possono essere versati con la medesima quota di pagamento parziale.
4 Se il beneficiario del contributo non dispone di mezzi propri o ne dispone solo in misura limitata, i pagamenti parziali possono essere erogati, su richiesta, fino all'intero importo del diritto al contributo.
1. 1. 12-75
1
132.21
Ordinanza sui contributi statali (OCS)
1 La restituzione di contributi statali si orienta in base alla durata
dell’adempimento dello scopo e al rapporto tra utilità privata e pubblica.
2 Il vincolo di destinazione dura 20 anni dal pagamento finale, a meno che
il decreto di concessione non abbia stabilito diversamente.
3 La restituzione può essere fatta valere con un tasso d’interesse annuo
del 5% se il motivo del contributo statale è venuto meno da più di un anno.
2
1 RU 51, 350.
2 Versione secondo decisione del Consiglio di Stato del 21 luglio 2004 (RU 59, 195). In vigore dal 1° gennaio 2005.
3 Inserito con decisione del Consiglio di Stato del 16 novembre 2005 (RU 60, 357; FU 2005, 1460). In vigore dal 1° gennaio 2006.
4 Versione secondo decisione del Consiglio di Stato del 30 giugno 2010 (RU 65, 464; FU 2010, 1481). In vigore dal 1° agosto 2010.
5 Abrogato con decisione del Consiglio di Stato del 30 giugno 2010 (RU 65, 464; FU 2010, 1481). In vigore dal 1° agosto 2010.
6 Abrogato con decisione del Consiglio di Stato del 5 ottobre 2011 (RU 66, 894; FU 2011, 2886). In vigore dal 1° gennaio 2012.