Accordo quadro tra il Cantone di Argovia e il Cantone di Zurigo sulla collaborazione tra i comuni
Table of Provisions (11)
Statutory Text (11 Provisions)
1 L'Accordo quadro si applica a
a. comuni dei Cantoni contraenti che collaborano a livello transfrontaliero;
b. forme di collaborazione intercomunale transfrontaliera.
2 Forme di collaborazione intercomunale transfrontaliera sono
a. persone giuridiche di diritto pubblico o di diritto privato, cui partecipano comuni dei Cantoni contraenti per l'adempimento di compiti comuni (Organizzazioni);
b. contratti a tempo indeterminato tra comuni dei Cantoni contraenti o le loro Organizzazioni ai sensi della lett. a, in cui si stabilisce che
1. un comune o la sua Organizzazione adempie uno o più compiti per uno o più altri comuni;
2. più comuni o le loro Organizzazioni adempiono uno o più compiti in comune.
Campo d'applicazione
**Riserva sui contratti intercantonali esistenti**
Restano riservati i seguenti contratti intercantonali che disciplinano forme di cooperazione intercomunale transfrontaliera
a. Accordo tra i Consigli di Stato dei Cantoni Argovia e Zurigo concernente il servizio di stato civile del Comune di Bergdietikon del 23 marzo 2004/26 maggio 20045,
1. 1. 21-111
1
131.6 Accordo quadro AG/ZH – Cooperazione tra i Comuni
b. Trattato di Stato tra i Cantoni Argovia e Zurigo sull’adempimento di compiti comunali per il Convento di Fahr del 7/14 novembre 2007³.
¹ Forme della cooperazione intercomunale transfrontaliera
sono disciplinate dal diritto del Cantone contraente in cui risiede il
fulcro dell'adempimento dei loro compiti.
a.
b.
² Il fulcro dell'adempimento dei compiti è determinato in base
all'ubicazione degli impianti o
all'attività aziendale.
³ Il diritto accertato ai sensi dei capoversi 1 e 2 è applicabile nella misura in cui
sia direttamente necessario per la cooperazione intercomunale transfrontaliera.
1. Per gli immobili è applicabile il diritto del Cantone contraente del luogo in cui si trova il bene.
2. Il diritto del Cantone contraente a cui un comune appartiene, si applica per la deliberazione del comune in merito a
a. l'adozione, la modifica o l'abrogazione delle basi giuridiche di una forma di cooperazione intercomunale transfrontaliera,
b. l'adesione o il recesso da una forma di cooperazione intercomunale transfrontaliera.
¹ Secondo il diritto di ciascun Cantone contraente si determina se
l'emanazione, la modifica o l'abrogazione dei fondamenti giuridici
di una forma di collaborazione intercomunale transfrontaliera
richieda un'approvazione cantonale.
² Se secondo il diritto di un Cantone contraente esiste un obbligo di
approvazione, tale Cantone è competente per la procedura di approva-
zione.
³ Se secondo il diritto di entrambi i Cantoni contraenti esiste un obbli-
go di approvazione, i Cantoni contraenti coordinano la procedura. Il
coordinamento avviene sotto la direzione del Cantone il cui diritto è
applicabile ai sensi dell'art. 3.
La vigilanza sulle forme di cooperazione intercomunale trasfrontaliera
viene esercitata dal Cantone contraente il cui diritto è applicabile.
La responsabilità dello Stato è retta dal diritto cantonale
applicabile ai sensi dell'art. 3.
2
Accordo quadro AG/ZH – Collaborazione tra i Comuni 131.6
1 Nelle controversie derivanti da una cooperazione intercomunale trans-
frontaliera, si deve mirare a una soluzione consensuale.
2 Se non è possibile raggiungere un'intesa, decide un tribunale arbitrale
a. le controversie tra un'organizzazione ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2
lettera a e uno o più comuni che vi partecipano,
b. le controversie tra i comuni che partecipano a una forma di coopera-
zione intercomunale transfrontaliera.
3 I Governi dei Cantoni contraenti designano entro 30 giorni, dalla data
in cui una parte che partecipa a una forma di cooperazione intercomu-
nale transfrontaliera ha avviato la procedura arbitrale, un arbitro ciascu-
no come membro del tribunale arbitrale. I due arbitri designano con-
giuntamente entro un ulteriore termine di 15 giorni un terzo membro, al
quale spetta la presidenza. Se i due arbitri non riescono ad accordarsi
su una persona entro il termine, questa è nominata dalla Presidente o dal
Presidente dell'Obergericht del Cantone contraente il cui diritto è appli-
cabile ai sensi dell'articolo 3.
4 Per il resto, la procedura è retta dalle disposizioni del Codice di proce-
dura civile svizzero del 19 dicembre 20087 sull'arbitrato.
5 Le decisioni del tribunale arbitrale sono definitive, salvo un eventuale
ricorso federale. Esse devono essere comunicate ai Governi dei Cantoni
contraenti.
**Il contratto quadro può essere disdetto con un preavviso di quattro anni alla fine di un anno civile.**
* **Disdetta**
* **esistente**
* **intercantonale**
**Abrogazione**
Sono abrogati i seguenti accordi intercantonali
a. Trattato di Stato tra i Governi dei Cantoni Argovia e Zurigo sulla costruzione e l'esercizio di un impianto comune di depurazione nonché di canali di adduzione comuni da parte dei Comuni di residenza Ehrendingen e Schneisingen nonché da parte dei Comuni politici Niederweningen, Oberweningen, Schleinikon e Schöfflisdorf del 19 giugno/13 settembre 1972,
b. Trattato di Stato tra i Governi dei Cantoni Argovia e Zurigo sulla costruzione e l'esercizio di un impianto di tiro comune da parte del Comune di residenza Spreitenbach nonché dei Comuni politici Geroldswil e Oetwil a. d. L. del 30 gennaio 1985/14 aprile 1986,
1. 1. 21-111
3
131.6 Accordo quadro AG/ZH – Cooperazione tra i Comuni
c. Trattato di Stato tra il Cantone di Argovia e il Cantone di Zurigo concernente la Federazione delle acque di scarico di Kelleramt del 4 settembre 2013/30 ottobre 2013.
**Entrata in vigore e pubblicazione**
Il contratto quadro entra in vigore il 1° gennaio 2021 ed
è pubblicato nelle raccolte di leggi dei Cantoni contraenti.
4
1 RS 75, 554; Motivazione FU 2020-11-06.
2 Entrata in vigore: 1° gennaio 2021.
3 LS 131.5.
4 LS 172.1.
5 LS 231.13.
6 RSN 171.100.
7 RS 272.