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131.6 CH-ZH

Accordo quadro tra il Cantone di Argovia e il Cantone di Zurigo sulla collaborazione tra i comuni

11 Articles / Provisions · Canton Zurigo · Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (11)

Statutory Text (11 Provisions)

1 L'Accordo quadro si applica a

a. comuni dei Cantoni contraenti che collaborano a livello transfrontaliero;

b. forme di collaborazione intercomunale transfrontaliera.

2 Forme di collaborazione intercomunale transfrontaliera sono

a. persone giuridiche di diritto pubblico o di diritto privato, cui partecipano comuni dei Cantoni contraenti per l'adempimento di compiti comuni (Organizzazioni);

b. contratti a tempo indeterminato tra comuni dei Cantoni contraenti o le loro Organizzazioni ai sensi della lett. a, in cui si stabilisce che

1. un comune o la sua Organizzazione adempie uno o più compiti per uno o più altri comuni;

2. più comuni o le loro Organizzazioni adempiono uno o più compiti in comune.

Campo d'applicazione

**Riserva sui contratti intercantonali esistenti**

Restano riservati i seguenti contratti intercantonali che disciplinano forme di cooperazione intercomunale transfrontaliera

a. Accordo tra i Consigli di Stato dei Cantoni Argovia e Zurigo concernente il servizio di stato civile del Comune di Bergdietikon del 23 marzo 2004/26 maggio 20045,

1. 1. 21-111

1

131.6 Accordo quadro AG/ZH – Cooperazione tra i Comuni

b. Trattato di Stato tra i Cantoni Argovia e Zurigo sull’adempimento di compiti comunali per il Convento di Fahr del 7/14 novembre 2007³.

¹ Forme della cooperazione intercomunale transfrontaliera

sono disciplinate dal diritto del Cantone contraente in cui risiede il

fulcro dell'adempimento dei loro compiti.

a.

b.

² Il fulcro dell'adempimento dei compiti è determinato in base

all'ubicazione degli impianti o

all'attività aziendale.

³ Il diritto accertato ai sensi dei capoversi 1 e 2 è applicabile nella misura in cui

sia direttamente necessario per la cooperazione intercomunale transfrontaliera.

1. Per gli immobili è applicabile il diritto del Cantone contraente del luogo in cui si trova il bene.

2. Il diritto del Cantone contraente a cui un comune appartiene, si applica per la deliberazione del comune in merito a

a. l'adozione, la modifica o l'abrogazione delle basi giuridiche di una forma di cooperazione intercomunale transfrontaliera,

b. l'adesione o il recesso da una forma di cooperazione intercomunale transfrontaliera.

¹ Secondo il diritto di ciascun Cantone contraente si determina se

l'emanazione, la modifica o l'abrogazione dei fondamenti giuridici

di una forma di collaborazione intercomunale transfrontaliera

richieda un'approvazione cantonale.

² Se secondo il diritto di un Cantone contraente esiste un obbligo di

approvazione, tale Cantone è competente per la procedura di approva-

zione.

³ Se secondo il diritto di entrambi i Cantoni contraenti esiste un obbli-

go di approvazione, i Cantoni contraenti coordinano la procedura. Il

coordinamento avviene sotto la direzione del Cantone il cui diritto è

applicabile ai sensi dell'art. 3.

La vigilanza sulle forme di cooperazione intercomunale trasfrontaliera

viene esercitata dal Cantone contraente il cui diritto è applicabile.

La responsabilità dello Stato è retta dal diritto cantonale

applicabile ai sensi dell'art. 3.

2

Accordo quadro AG/ZH – Collaborazione tra i Comuni 131.6

1 Nelle controversie derivanti da una cooperazione intercomunale trans-

frontaliera, si deve mirare a una soluzione consensuale.

2 Se non è possibile raggiungere un'intesa, decide un tribunale arbitrale

a. le controversie tra un'organizzazione ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2

lettera a e uno o più comuni che vi partecipano,

b. le controversie tra i comuni che partecipano a una forma di coopera-

zione intercomunale transfrontaliera.

3 I Governi dei Cantoni contraenti designano entro 30 giorni, dalla data

in cui una parte che partecipa a una forma di cooperazione intercomu-

nale transfrontaliera ha avviato la procedura arbitrale, un arbitro ciascu-

no come membro del tribunale arbitrale. I due arbitri designano con-

giuntamente entro un ulteriore termine di 15 giorni un terzo membro, al

quale spetta la presidenza. Se i due arbitri non riescono ad accordarsi

su una persona entro il termine, questa è nominata dalla Presidente o dal

Presidente dell'Obergericht del Cantone contraente il cui diritto è appli-

cabile ai sensi dell'articolo 3.

4 Per il resto, la procedura è retta dalle disposizioni del Codice di proce-

dura civile svizzero del 19 dicembre 20087 sull'arbitrato.

5 Le decisioni del tribunale arbitrale sono definitive, salvo un eventuale

ricorso federale. Esse devono essere comunicate ai Governi dei Cantoni

contraenti.

**Il contratto quadro può essere disdetto con un preavviso di quattro anni alla fine di un anno civile.**

* **Disdetta**

* **esistente**

* **intercantonale**

**Abrogazione**

Sono abrogati i seguenti accordi intercantonali

a. Trattato di Stato tra i Governi dei Cantoni Argovia e Zurigo sulla costruzione e l'esercizio di un impianto comune di depurazione nonché di canali di adduzione comuni da parte dei Comuni di residenza Ehrendingen e Schneisingen nonché da parte dei Comuni politici Niederweningen, Oberweningen, Schleinikon e Schöfflisdorf del 19 giugno/13 settembre 1972,

b. Trattato di Stato tra i Governi dei Cantoni Argovia e Zurigo sulla costruzione e l'esercizio di un impianto di tiro comune da parte del Comune di residenza Spreitenbach nonché dei Comuni politici Geroldswil e Oetwil a. d. L. del 30 gennaio 1985/14 aprile 1986,

1. 1. 21-111

3

131.6 Accordo quadro AG/ZH – Cooperazione tra i Comuni

c. Trattato di Stato tra il Cantone di Argovia e il Cantone di Zurigo concernente la Federazione delle acque di scarico di Kelleramt del 4 settembre 2013/30 ottobre 2013.

**Entrata in vigore e pubblicazione**

Il contratto quadro entra in vigore il 1° gennaio 2021 ed

è pubblicato nelle raccolte di leggi dei Cantoni contraenti.

4

1 RS 75, 554; Motivazione FU 2020-11-06.

2 Entrata in vigore: 1° gennaio 2021.

3 LS 131.5.

4 LS 172.1.

5 LS 231.13.

6 RSN 171.100.

7 RS 272.

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