Ordinanza del Tribunale superiore sulle autenticazioni da parte dei Sindaci Comunali
Indice delle disposizioni (12)
Testo normativo (12 Articoli)
I cancellieri comunali tengono un registro delle autenticazioni di
firme, copie, estratti e dati di documenti privati.
Possono essere utilizzati solo i registri della Centrale cantonale di stampati e materiale.
1 A ogni autenticazione deve essere allegato il numero d'ordine del registro.
2 Le autenticazioni possono essere rilasciate solo dopo la loro iscrizione nel registro.
II. Autenticazione di firme e segni a mano
1 Presupposti ed esecuzione delle autenticazioni
sono retti dalle disposizioni degli articoli 247–250 della L.int. al CC4.
2 È inammissibile l’autenticazione
a. di firme a matita,
b. di firme apposte su dichiarazioni di fideiussione di persone fisiche
per un importo di responsabilità superiore a 2000 franchi,
c. di firme e fotografie su documenti idonei a creare un’apparenza
ingannevole riguardo al loro significato.
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131.3
Autenticazioni da parte degli Ufficiali comunali
3 La corrispondenza della persona raffigurata su una fotografia con
quella a cui si riferisce il documento munito di fotografia può essere
autenticata solo se la persona che autentica ha assistito di persona
alla ripresa fotografica o se tale corrispondenza risulta con assoluta
certezza dal confronto tra l’immagine e la persona raffigurata.5
1 Chi chiede l'autenticazione di una firma o di un segno
manuale deve apporre la propria firma o il proprio segno manuale
nel registro di autenticazione.
2 Se vengono richieste contemporaneamente più autenticazioni, è
sufficiente un'unica firma di controllo.
3 Qualora l'identità della persona richiedente l'autenticazione sia
dimostrata da testimoni, anche questi devono sottoscrivere il registro
di autenticazione.
4 Le firme o i segni manuali possono essere iscritti anche in un
apposito libretto delle firme facente parte del registro di
autenticazione.
1. Qualora circostanze particolari lo giustifichino, il Sindaco è
autorizzato a dispensare una persona a lui nota dal presentarsi di
persona e a far riconoscere la sua firma e la sottoscrizione nel
registro di autenticazione da parte di una persona autorizzata
(§ 247 cpv. 2 EG al CC4).
2. La procura deve essere autenticata ufficialmente e contenere la
dichiarazione che la persona che la rilascia e, se del caso, l'impresa
di cui è organo, si assume la piena responsabilità per qualsiasi
forma di uso improprio della stessa, rinuncia a far valere pretese di
risarcimento danni contro lo Stato, il Comune e il Sindaco e si
impegna a indennizzarli in caso di pretese di terzi. Tali procure
devono essere conservate negli atti del registro di autenticazione.
3. Il Sindaco è autorizzato in qualsiasi momento a richiedere una
nuova procura o a rifiutare l'ulteriore applicazione di questa
procedura.
1 In caso di autenticazione della firma di un rappresentante
o di una rappresentante di una ditta individuale, di una società
commerciale o di una persona giuridica, la sottoscrittrice o il
sottoscrittore deve essere indicato solo con le proprie generalità,
e, mediante opportune restrizioni, si deve evitare l’impressione che
con l’autenticazione della firma venga attestata anche la facoltà di firma
per la ditta.
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Autenticazioni da parte dei Sindaci dei comuni
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2 Questa ulteriore attestazione viene rilasciata dal Sindaco del
comune solo se gli viene fornita una conoscenza certa dell'ultimo stato
dell'iscrizione nel registro di commercio. Se per la prova del potere di
rappresentanza vengono presentati altri documenti, tale circostanza
deve essere attestata con la precisa indicazione dei documenti, senza
trarre conclusioni. I documenti devono essere allegati agli atti del
registro delle autenticazioni.
1 La legalizzazione di firme viene di regola
eseguita secondo la seguente formula:5
«L’autenticità della qui sopra apposta firma, apposta in mia
presenza (… personalmente riconosciuta… riconosciuta dalla/dal
delegata/o NN…), della/del NN a me personalmente nota/o
(oppure) della/del NN, che si è identificata/o mediante presentazione
di… (designazione dei documenti d’identità)…
(oppure) della/del NN, la cui identità è stata confermata dalla/dal
NN a me personalmente nota/o, viene con il presente ufficialmente
attestata.»
Luogo, data e firma.
2 Per evitare malintesi si deve, qualora sembri opportuno, aggiungere
alla formula che la legalizzazione dell’autenticità della firma non costituisce
una certificazione del contenuto del documento e neppure una
conferma della validità del negozio giuridico. Se la firma da legalizzare
è apposta su un foglio in bianco, il sindaco o il cancelliere comunale
lo deve menzionare nella legalizzazione.
III. Legalizzazione di copie e estratti
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IV. Garanzia della Data
Autenticazioni da parte dei Pretori Comunali
1 Nell'autenticazione di copie e estratti da documenti e libri, si deve procedere conformemente agli articoli 248 e 249 della Legge federale di applicazione del Codice civile svizzero (EG zum ZGB4).
2 Anche le fotocopie presentate dalle parti devono essere confrontate parola per parola con l'originale (a causa della possibilità di fotomontaggi), come le copie semplici.
3 Per evitare malintesi, alla formula di autenticazione dovrebbe essere aggiunto, ove ritenuto opportuno, che l'autenticazione di una copia o di un estratto non esprime nulla circa il significato e la validità del documento originale.
4 Particolari riserve devono essere formulate qualora venga presentata per l'autenticazione la copia di un documento scritto a matita.
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5 Per l'assicurazione della data di una scrittura privata è, secondo
Questa ordinanza entra in vigore con la sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale. Essa è da inserire nella Raccolta delle leggi.
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1 RS 46, 658 e RU I, 91.
2 RL 131.1.
3 RL 211.1.
4 RL 230.
5 Versione secondo la D del 25 settembre 2002 (RU 58, 146). In vigore dal 1° agosto
2003.
6 Versione secondo la D del 3 novembre 2010 (RU 65, 840; FO 2010, 2525). In
vigore dal 1° gennaio 2011.
EG zum ZGB4 Verfahren.
V. Disposizione finale