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131.3 CH-ZH

Ordinanza del Tribunale superiore sulle autenticazioni da parte dei Sindaci Comunali

12 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Zurigo
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Indice delle disposizioni (12)

Testo normativo (12 Articoli)

I cancellieri comunali tengono un registro delle autenticazioni di

firme, copie, estratti e dati di documenti privati.

Possono essere utilizzati solo i registri della Centrale cantonale di stampati e materiale.

1 A ogni autenticazione deve essere allegato il numero d'ordine del registro.

2 Le autenticazioni possono essere rilasciate solo dopo la loro iscrizione nel registro.

II. Autenticazione di firme e segni a mano

1 Presupposti ed esecuzione delle autenticazioni

sono retti dalle disposizioni degli articoli 247–250 della L.int. al CC4.

2 È inammissibile l’autenticazione

a. di firme a matita,

b. di firme apposte su dichiarazioni di fideiussione di persone fisiche

per un importo di responsabilità superiore a 2000 franchi,

c. di firme e fotografie su documenti idonei a creare un’apparenza

ingannevole riguardo al loro significato.

1. 1. 11 - 71

1

131.3

Autenticazioni da parte degli Ufficiali comunali

3 La corrispondenza della persona raffigurata su una fotografia con

quella a cui si riferisce il documento munito di fotografia può essere

autenticata solo se la persona che autentica ha assistito di persona

alla ripresa fotografica o se tale corrispondenza risulta con assoluta

certezza dal confronto tra l’immagine e la persona raffigurata.5

1 Chi chiede l'autenticazione di una firma o di un segno

manuale deve apporre la propria firma o il proprio segno manuale

nel registro di autenticazione.

2 Se vengono richieste contemporaneamente più autenticazioni, è

sufficiente un'unica firma di controllo.

3 Qualora l'identità della persona richiedente l'autenticazione sia

dimostrata da testimoni, anche questi devono sottoscrivere il registro

di autenticazione.

4 Le firme o i segni manuali possono essere iscritti anche in un

apposito libretto delle firme facente parte del registro di

autenticazione.

1. Qualora circostanze particolari lo giustifichino, il Sindaco è

autorizzato a dispensare una persona a lui nota dal presentarsi di

persona e a far riconoscere la sua firma e la sottoscrizione nel

registro di autenticazione da parte di una persona autorizzata

(§ 247 cpv. 2 EG al CC4).

2. La procura deve essere autenticata ufficialmente e contenere la

dichiarazione che la persona che la rilascia e, se del caso, l'impresa

di cui è organo, si assume la piena responsabilità per qualsiasi

forma di uso improprio della stessa, rinuncia a far valere pretese di

risarcimento danni contro lo Stato, il Comune e il Sindaco e si

impegna a indennizzarli in caso di pretese di terzi. Tali procure

devono essere conservate negli atti del registro di autenticazione.

3. Il Sindaco è autorizzato in qualsiasi momento a richiedere una

nuova procura o a rifiutare l'ulteriore applicazione di questa

procedura.

1 In caso di autenticazione della firma di un rappresentante

o di una rappresentante di una ditta individuale, di una società

commerciale o di una persona giuridica, la sottoscrittrice o il

sottoscrittore deve essere indicato solo con le proprie generalità,

e, mediante opportune restrizioni, si deve evitare l’impressione che

con l’autenticazione della firma venga attestata anche la facoltà di firma

per la ditta.

2

Autenticazioni da parte dei Sindaci dei comuni

131.3

2 Questa ulteriore attestazione viene rilasciata dal Sindaco del

comune solo se gli viene fornita una conoscenza certa dell'ultimo stato

dell'iscrizione nel registro di commercio. Se per la prova del potere di

rappresentanza vengono presentati altri documenti, tale circostanza

deve essere attestata con la precisa indicazione dei documenti, senza

trarre conclusioni. I documenti devono essere allegati agli atti del

registro delle autenticazioni.

1 La legalizzazione di firme viene di regola

eseguita secondo la seguente formula:5

«L’autenticità della qui sopra apposta firma, apposta in mia

presenza (… personalmente riconosciuta… riconosciuta dalla/dal

delegata/o NN…), della/del NN a me personalmente nota/o

(oppure) della/del NN, che si è identificata/o mediante presentazione

di… (designazione dei documenti d’identità)…

(oppure) della/del NN, la cui identità è stata confermata dalla/dal

NN a me personalmente nota/o, viene con il presente ufficialmente

attestata.»

Luogo, data e firma.

2 Per evitare malintesi si deve, qualora sembri opportuno, aggiungere

alla formula che la legalizzazione dell’autenticità della firma non costituisce

una certificazione del contenuto del documento e neppure una

conferma della validità del negozio giuridico. Se la firma da legalizzare

è apposta su un foglio in bianco, il sindaco o il cancelliere comunale

lo deve menzionare nella legalizzazione.

III. Legalizzazione di copie e estratti

131.3

IV. Garanzia della Data

Autenticazioni da parte dei Pretori Comunali

1 Nell'autenticazione di copie e estratti da documenti e libri, si deve procedere conformemente agli articoli 248 e 249 della Legge federale di applicazione del Codice civile svizzero (EG zum ZGB4).

2 Anche le fotocopie presentate dalle parti devono essere confrontate parola per parola con l'originale (a causa della possibilità di fotomontaggi), come le copie semplici.

3 Per evitare malintesi, alla formula di autenticazione dovrebbe essere aggiunto, ove ritenuto opportuno, che l'autenticazione di una copia o di un estratto non esprime nulla circa il significato e la validità del documento originale.

4 Particolari riserve devono essere formulate qualora venga presentata per l'autenticazione la copia di un documento scritto a matita.

1. 1. 11 - 71

3

Questa ordinanza entra in vigore con la sua pubblicazione nel Bollettino

Ufficiale. Essa è da inserire nella Raccolta delle leggi.

4

1 RS 46, 658 e RU I, 91.

2 RL 131.1.

3 RL 211.1.

4 RL 230.

5 Versione secondo la D del 25 settembre 2002 (RU 58, 146). In vigore dal 1° agosto

2003.

6 Versione secondo la D del 3 novembre 2010 (RU 65, 840; FO 2010, 2525). In

vigore dal 1° gennaio 2011.

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