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Dichiarazione di diritto internazionale concernente la parità di trattamento dei cittadini nelle procedure fallimentari

1 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Zugo
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Testo normativo (1 Articoli)

1. Interpretazione Generale Questo articolo stabilisce che la comprensione e l'applicazione delle leggi devono essere guidate dai principi generali e dal contesto in cui le leggi sono state formulate. È imperativo che ogni disposizione legale venga esaminata in relazione al suo scopo originale e all'intento del legislatore. Inoltre, il linguaggio utilizzato in una legge deve essere interpretato secondo il suo significato plain e comune, salvo che il contesto richieda una lettura diversa. In situazioni dove il testo della legge risulti ambiguo o non chiaro, si deve fare riferimento a precedenti giuridici o a commentari attendibili per una guida interpretativa. 1.1 Applicazione delle Norme In caso di conflitto tra disposizioni di varie leggi, si deve applicare la norma specifica o speciale rispetto a quella generale. Inoltre, le leggi non devono essere interpretate in maniera tale da risultare retroattive, se non esplicitamente stabilito altrimenti dal legislatore. Le interpretazioni devono promuovere la giustizia e l'equità, garantendo che le decisioni prese siano in linea con i diritti costituzionalmente protetti. 1.2 Effetto delle Interpretazioni Le interpretazioni fornite dai tribunali hanno effetto vincolante, a meno che non siano sovvertite da un giudizio di un'autorità giuridica superiore. Tale processo assicura l'uniformità e la coerenza nell'applicazione della legge. Tuttavia, la possibilità di revisione dell'interpretazione attraverso i mezzi legali appropriati rimane accessibile alle parti interessate, garantendo un sistema dinamico e giusto di amministrazione della giustizia.

1. Che, in casi di dichiarazione d'insolvenza e fallimento, ai cittadini del Regno di Baviera siano riconosciuti pari diritti di concorrenza e pari diritti di classificazione rispetto ai cittadini di ciascuno dei cantoni contraenti svizzeri, e che dal momento della dichiarazione d'insolvenza, nei suddetti cantoni svizzeri, né tramite sequestro né tramite altre disposizioni, i beni mobili del debitore insolvente debbano essere limitati a danno della massa, purché anche ai cittadini di questi cantoni sia garantita una pari concorrenza e un pari diritto di classificazione in Baviera e che ivi, dal momento della dichiarazione d'insolvenza, né tramite sequestro né tramite altre disposizioni, i beni mobili del debitore insolvente siano limitati a danno della massa.

2. Per il quale come certificato il capoluogo federale ha scambiato, emesso e confermato con le solite firme e sigilli la presente dichiarazione contro un'altra dichiarazione conforme del Ministero degli Affari Esteri e della Casa Reale di Baviera, il cui contenuto sarà comunicato alle autorità giudiziarie di entrambi i lati per l'osservanza nei casi che si presentano.

3. Dunque fatto a Zurigo, il 27° giorno del mese di Brach 1834.

4. Dunque fatto a Monaco, l'11 maggio 1834.

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