Legge d'introduzione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (EG SchKG) - Circoscrizioni di esecuzione
Indice delle disposizioni (24)
Testo normativo (24 Articoli)
1. I comuni del Cantone di Zugo costituiscono ciascuno un circolo di esecuzione.
2. Più comuni possono, con il consenso del Tribunale Superiore, costituire insieme un circolo di esecuzione.
1. Il Cantone di Zugo costituisce un distretto fallimentare.
1. Il consiglio comunale nomina per il suo distretto di esecuzione l'ufficiale esecutivo o l'ufficiale esecutiva e il supplente o la supplente (Art. 2 cpv. 1 e 3 LEF).
2. Informa l'autorità di sorveglianza su queste nomine.
3. Se anche il supplente ordinario è impedito nell'esercizio delle sue funzioni, l'autorità di sorveglianza nomina un supplente straordinario.
1. Può essere nominata la funzionaria esecutiva o il funzionario esecutivo, oppure la sostituta o il sostituto, chi possiede il certificato di capacità rilasciato dall'autorità di vigilanza.
2. L'autorità di vigilanza può rilasciare un certificato di capacità provvisorio a candidate o candidati idonei. Questo certificato diventa nullo se la persona interessata non ottiene il certificato di capacità entro il termine stabilito dall'autorità di vigilanza.
1. Il certificato di capacità viene generalmente rilasciato sulla base dell'esame professionale federale superato dalla candidata o dal candidato come specialista in esecuzione e fallimento, settore esecuzione.
2. L'autorità di vigilanza può rilasciare il certificato di capacità anche a persone che possiedono certificati d'esame comparabili o che abbiano dimostrato in altro modo le loro competenze professionali.
3. ...
4. ...
1. Le comunità locali disciplinano - laddove non si applichi il diritto federale - il rapporto di lavoro cioè la retribuzione delle ufficiali e degli ufficiali delle esecuzioni, dei loro sostituti così come di eventuali impiegati.
2. La retribuzione può consistere in un salario fisso per l'intera attività d'ufficio oppure nelle tariffe secondo il tariffario emanato dal Consiglio Federale (sistema delle sportelle).
3. In caso di salario fisso, le tariffe confluiscono nella cassa comunale.
4. Se l'ufficiale delle esecuzioni viene remunerato con il sistema delle sportelle, la comunità locale può erogare un importo base uniforme per ogni esecuzione e fornire contributi all'infrastruttura dell'ufficio.
1. Gli uffici di esecuzione tengono, oltre ai registri prescritti dal diritto federale, un elenco delle debitrici e debitori nei confronti dei quali sono stati emessi certificati di perdita.
2. Dopo l'estinzione del debito, la relativa iscrizione nell'elenco viene cancellata.
1. Il Consiglio di Stato nomina la direzione dell'Ufficio fallimenti.
2. Il Consiglio di Stato informa l'autorità di vigilanza su questa nomina.
1. Il rapporto di lavoro della funzionaria o del funzionario fallimentare, della sostituta o del sostituto e degli altri impiegati dell'ufficio fallimentare è disciplinato - ove il diritto federale non disponga diversamente - dalla legge sul rapporto di lavoro del personale statale (Legge sul personale).
1. Per le esecuzioni forzate contro il Canton Zugo, così come contro i comuni e altre corporazioni di diritto pubblico cantonale, è competente l'ufficio esecuzioni e fallimenti di Zugo, mentre per quelle contro il comune di Zugo è competente l'ufficio esecuzioni e fallimenti di Baar.
2. Per il procedimento contro il cantone si applica in modo adeguato la legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione forzata contro i comuni e altre corporazioni di diritto pubblico cantonale.
1. Il giudice unico presso il tribunale del cantone tratta con procedura sommaria tutti gli affari rinviati a tale procedura dall'articolo 251 del Codice di procedura civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC) del 19 dicembre 2008.
1. Il procedimento davanti al giudice unico presso il tribunale cantonale è disciplinato dalle disposizioni del CPC.
1. Il dipartimento dei ricorsi è l'autorità di vigilanza cantonale preposta al controllo degli uffici d'esecuzione e dell'ufficio fallimenti ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 della legge federale.
2. Esso verifica almeno una volta all'anno la gestione degli uffici d'esecuzione e dell'ufficio fallimenti. Può delegare in tutto o in parte tale compito a un ispettorato.
3. È riservata la verifica della contabilità degli uffici d'esecuzione integrati nell'amministrazione comunale da parte delle commissioni comunali di revisione contabile, in relazione al versamento delle tasse alla cassa comunale.
4. La verifica annuale della contabilità dell'ufficio fallimenti è effettuata, salvo il conferimento di tale compito a un ispettorato, dal controllo finanziario cantonale, il quale rende conto degli esiti alla sezione dei ricorsi.
1. La sezione dei ricorsi è il tribunale successorio cantonale superiore ai sensi del titolo 11 e 12 della legge federale.
1. La sezione dei ricorsi decide sui ricorsi contro
1. La condotta e le decisioni degli organi di esecuzione e fallimento secondo le disposizioni della legge federale;
2. I provvedimenti del giudice unico nel procedimento sommario presso il tribunale cantonale in materia di esecuzione e fallimento secondo le disposizioni del codice di procedura civile.
1. L'irrogazione di una misura disciplinare ai sensi dell'art. 14 comma 2 della legge federale deve essere preceduta da una procedura che deve essere avviata mediante una decisione formale dell'autorità di vigilanza e nella quale la persona interessata deve essere ascoltata.
2. Il procedimento dinanzi alla sezione giurisdizionale è disciplinato dalle disposizioni della legge federale e, per il resto, dal codice di procedura civile.
1. Il Cantone è responsabile per i danni che le funzionarie e i funzionari, i dipendenti, i loro ausiliari, le amministrazioni fallimentari esterne, le curatrici e i curatori, le liquidatrici e i liquidatori, le autorità di sorveglianza e giudiziarie, nonché la polizia, causano illecitamente nell'adempimento dei compiti loro assegnati dalla legge federale (art. 5 cpv. 1 SchKG).
1. Le disposizioni della legge sulla responsabilità degli enti pubblici, dei membri delle autorità e dei funzionari (legge sulla responsabilità) sono determinanti per
1. la competenza e la procedura per la rivendicazione dei diritti dei danneggiati contro il Cantone;
2. il ricorso del Cantone verso i responsabili del danno, con la modifica che il Cantone può rivalersi anche sulle amministrazioni straordinarie, i tutori e le liquidatrici e liquidatori anche se questi hanno causato il danno per semplice negligenza.
1. Le funzionarie e i funzionari esecutivi e fallimentari, le loro sostitute e i loro sostituti, l'amministrazione fallimentare straordinaria, le amministratrici e gli amministratori nonché le liquidatrici e i liquidatori devono stipulare un'assicurazione di responsabilità civile o dimostrare di essere inclusi nell'assicurazione di responsabilità civile del comune o del cantone.
2. L'autorità di vigilanza determina l'importo e le modalità dell'assicurazione e ne verifica la stipulazione.
1. Istituti di deposito ai sensi della legge federale sono, oltre alla Banca Cantonale di Zugo, gli altri istituti assoggettati alla legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio e con sede nel Cantone.
1. Alle sentenze esecutive ai sensi dell'art. 80 della legge federale sono equiparati
a) Decisioni definitive delle autorità cantonali e comunali sui costi del procedimento e sugli indennizzi, nonché sulle ammende disciplinari imposte;
b) disposizioni sulle multe definitive nelle infrazioni di polizia;
c) decisioni definitive delle autorità amministrative cantonali e comunali riguardanti tasse e imposizione di tributi.
1. Ufficiali esecutori e loro supplenti, che sono in carica all'entrata in vigore di questa legge, possono esercitare il loro ufficio fino alla fine del periodo di mandato senza certificato di competenza.
2. Per la stipula di un'assicurazione di responsabilità civile ai sensi del § 19, viene concesso agli obbligati un termine di sei mesi a partire dal momento dell'entrata in vigore di questa legge.
1. Al momento dell'entrata in vigore di questa legge sono abrogate
1. Le disposizioni introduttive alla legge federale sull'esecuzione e il fallimento per il Cantone di Zugo del 5 ottobre 1891[9];
2. La delibera del Consiglio di Stato relativa all'esecuzione forzata contro comuni e altre entità di diritto pubblico del 29 ottobre 1948[10].
1. Questa legge entra in vigore retroattivamente dal 1° gennaio 1997, subordinatamente al referendum ai sensi del § 34 della Costituzione cantonale e all'approvazione da parte della Confederazione.