Legge sul principio della trasparenza dell'amministrazione (Öffentlichkeitsgesetz) - Scopo e Oggetto
Indice delle disposizioni (18)
Testo normativo (18 Articoli)
1. Questa legge promuove la trasparenza sull'attività delle autorità e dell'amministrazione del Cantone e dei comuni e disciplina l'accesso ai documenti ufficiali.
1. La legge si applica a tutte le autorità del Cantone e dei Comuni (Comuni di residenza, di cittadini, corporativi e parrocchiali).
2. Sono considerate autorità
a) gli organi del Cantone, delle sue istituzioni e delle sue corporazioni;
b) gli organi dei Comuni e delle associazioni di Comuni, delle loro istituzioni e delle loro corporazioni;
c) organizzazioni e persone di diritto privato e pubblico al di fuori dell'amministrazione pubblica, nella misura in cui svolgano compiti pubblici.
1. La legge non si applica a
a) le autorità giudiziarie nel settore della giustizia;
b) la Banca Cantonale di Zugo;
c) l'Ospedale Cantonale di Zugo;
d) la Clinica Psichiatrica Zugersee.
1. Questa legge non si applica all'accesso ai documenti ufficiali relativi a procedimenti civili e penali, procedimenti di assistenza giudiziaria internazionale e amministrativa, procedimenti di giustizia amministrativa nonché arbitrati.
2. L'accesso ai documenti ufficiali che contengono dati personali della richiedente o del richiedente è regolato dalla legge sulla protezione dei dati.
1. Restano applicabili le disposizioni speciali di altre leggi che designano determinate informazioni come segrete o che prevedono requisiti differenti da quelli di questa legge per l'accesso a informazioni specifiche.
1. Documento ufficiale è ogni informazione che
a) è registrata su qualsiasi supporto informativo,
b) si trova in possesso di un'autorità da cui proviene o a cui è stata trasmessa, e
c) riguarda l'adempimento di una funzione pubblica.
2. Non sono considerati documenti ufficiali quei documenti che
a) sono utilizzati commercialmente da un'autorità,
b) non sono completati o
c) sono destinati esclusivamente all'uso personale.
1. Ogni persona ha il diritto di esaminare i documenti ufficiali e di ottenere dalle autorità informazioni sul contenuto dei documenti ufficiali.
1. L'accesso ai documenti ufficiali è concesso mediante consultazione in loco, la consegna di copie o in via elettronica.
2. Se un documento ufficiale è pubblicato in un organo di pubblicazione o sul sito internet del cantone o del comune, il diritto di accesso si considera soddisfatto.
1. L'accesso ai documenti ufficiali è limitato, rinviato, soggetto a condizioni o rifiutato, nella misura in cui sussistono interessi pubblici o privati prevalenti contrari.
2. Le limitazioni all'accesso si riferiscono solo alla parte di un documento che merita protezione e si applicano solo finché prevalgono gli interessi alla riservatezza.
1. Gli interessi pubblici preponderanti sussistono in particolare quando l'accesso
a) potrebbe ostacolare un provvedimento amministrativo;
b) potrebbe compromettere la posizione di un organo in negoziati in corso o prevedibili;
c) arrecherebbe danno alla popolazione, in particolare mettendo a repentaglio la sicurezza pubblica.
1. Gli interessi privati prevalenti comprendono in particolare la tutela della privacy e il segreto professionale, commerciale e di fabbricazione.
1. I documenti ufficiali possono essere resi accessibili solo quando la decisione politica o amministrativa, di cui essi costituiscono la base, è stata presa.
2. L'accesso ai verbali delle sedute di una commissione parlamentare d'inchiesta straordinaria è soggetto a un termine di blocco di dieci anni. Il termine di blocco inizia a decorrere dalla data dell'ultimo verbale di seduta.
1. La domanda di accesso deve essere indirizzata all'autorità che ha redatto il documento o che lo ha ricevuto come destinataria principale da terzi non soggetti a questa legge. Se una commissione del consiglio cantonale non esiste più, la domanda deve essere indirizzata all'ufficio del consiglio cantonale.
2. La domanda deve essere presentata per iscritto, non necessita di motivazione, ma deve essere formulata in modo sufficientemente preciso.
3. L'autorità fornisce assistenza alla persona richiedente nell'identificazione dei documenti richiesti.
1. Se l'autorità considera la concessione dell'accesso a documenti ufficiali che contengono dati personali di terzi, questi devono essere, per quanto possibile, resi anonimi o rimossi prima della consultazione.
2. Se i dati personali non possono essere anonimizzati o rimossi, le persone interessate devono essere ascoltate. L'autorità respinge la richiesta se il consenso viene rifiutato o se l'ottenimento del consenso comporta uno sforzo sproporzionato.
3. In via eccezionale, l'accesso può essere concesso nonostante la mancanza di consenso, se questo è nell'interesse pubblico prevalente.
1. L'autorità decide il più rapidamente possibile.
2. Se l'autorità respinge in tutto o in parte la richiesta o concede l'accesso anche se una persona interessata ha negato il consenso, emette una decisione. Si applicano le regole della legge sulla procedura amministrativa.
1. L'accesso ai documenti ufficiali è regolato anche dall'archiviazione secondo questa legge.
2. Per il trattamento delle domande di accesso, durante il periodo di protezione ordinario ai sensi del § 11 della Legge sugli Archivi, l'organo competente rimane quello che ha consegnato i documenti per l'archiviazione; prima di prendere una decisione, consulta il parere dei responsabili dell'archivio. Dopo la scadenza del periodo di protezione ordinario, si applica la Legge sugli Archivi.
1. La procedura di accesso è generalmente gratuita. Se l'elaborazione della domanda comporta un notevole dispendio, possono essere riscosse tariffe che coprono i costi.
2. Se l'autorità intende imporre una tariffa a causa di un dispendio particolare, informa anticipatamente la persona che ha presentato la domanda.
1. L'accesso ai documenti ufficiali è valido solo per i documenti che sono stati creati o ricevuti dopo l'entrata in vigore di questa legge.
2. Non rientrano in questa disposizione i documenti ufficiali che servono come materiali per la comprensione e l'interpretazione degli atti generalmente vincolanti.