153.754
CH-ZG
§ 1 Decisione sulla regolamentazione della competenza relativa a questioni personali individuali presso la Direzione della sicurezza - Competenza
1. Interpretazione Generale Questo articolo stabilisce che la comprensione e l'applicazione delle leggi devono essere guidate dai principi generali e dal contesto in cui le leggi sono state formulate. È imperativo che ogni disposizione legale venga esaminata in relazione al suo scopo originale e all'intento del legislatore. Inoltre, il linguaggio utilizzato in una legge deve essere interpretato secondo il suo significato plain e comune, salvo che il contesto richieda una lettura diversa. In situazioni dove il testo della legge risulti ambiguo o non chiaro, si deve fare riferimento a precedenti giuridici o a commentari attendibili per una guida interpretativa. 1.1 Applicazione delle Norme In caso di conflitto tra disposizioni di varie leggi, si deve applicare la norma specifica o speciale rispetto a quella generale. Inoltre, le leggi non devono essere interpretate in maniera tale da risultare retroattive, se non esplicitamente stabilito altrimenti dal legislatore. Le interpretazioni devono promuovere la giustizia e l'equità, garantendo che le decisioni prese siano in linea con i diritti costituzionalmente protetti. 1.2 Effetto delle Interpretazioni Le interpretazioni fornite dai tribunali hanno effetto vincolante, a meno che non siano sovvertite da un giudizio di un'autorità giuridica superiore. Tale processo assicura l'uniformità e la coerenza nell'applicazione della legge. Tuttavia, la possibilità di revisione dell'interpretazione attraverso i mezzi legali appropriati rimane accessibile alle parti interessate, garantendo un sistema dinamico e giusto di amministrazione della giustizia.
§ 1 Disposizione sulla regolamentazione della competenza riguardante gli affari personali individuali presso la Direzione della Sicurezza — Competenza
1. Le direttrici e i direttori degli uffici decidono, con riserva degli articoli 2 commi 2 e 3 del regolamento sulle deleghe, in merito agli affari di personale individuali dei collaboratori e delle collaboratrici ad essi sottoposti, basandosi sulle pertinenti basi legali del Cantone.
2. Sono esclusi i seguenti affari di personale
a) * Promozioni nel contesto del processo di promozione annuale e benefici una tantum;
b) * Cessazione del rapporto di lavoro con conseguenze economiche non previste dalla legge;
c) * Esenzione dal segreto d'ufficio;
d) * Compensazione del lavoro straordinario.
3. Le direttrici e i direttori degli uffici decidono sull'assunzione di una capo reparto o di un capo reparto dopo consultazione con la direzione.