Legislator · Canton Zugo — Raccolta delle leggi cantonali
Decisioni giudiziarie Legislation Analizza in Legislator
153.3 DelV CH-ZG

§ 7 Ordinanza sulla delega di competenze (DelV) - Direzione delle Costruzioni

1. Interpretazione Generale Questo articolo stabilisce che la comprensione e l'applicazione delle leggi devono essere guidate dai principi generali e dal contesto in cui le leggi sono state formulate. È imperativo che ogni disposizione legale venga esaminata in relazione al suo scopo originale e all'intento del legislatore. Inoltre, il linguaggio utilizzato in una legge deve essere interpretato secondo il suo significato plain e comune, salvo che il contesto richieda una lettura diversa. In situazioni dove il testo della legge risulti ambiguo o non chiaro, si deve fare riferimento a precedenti giuridici o a commentari attendibili per una guida interpretativa. 1.1 Applicazione delle Norme In caso di conflitto tra disposizioni di varie leggi, si deve applicare la norma specifica o speciale rispetto a quella generale. Inoltre, le leggi non devono essere interpretate in maniera tale da risultare retroattive, se non esplicitamente stabilito altrimenti dal legislatore. Le interpretazioni devono promuovere la giustizia e l'equità, garantendo che le decisioni prese siano in linea con i diritti costituzionalmente protetti. 1.2 Effetto delle Interpretazioni Le interpretazioni fornite dai tribunali hanno effetto vincolante, a meno che non siano sovvertite da un giudizio di un'autorità giuridica superiore. Tale processo assicura l'uniformità e la coerenza nell'applicazione della legge. Tuttavia, la possibilità di revisione dell'interpretazione attraverso i mezzi legali appropriati rimane accessibile alle parti interessate, garantendo un sistema dinamico e giusto di amministrazione della giustizia.
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§ 7 DelV - Direzione delle Costruzioni — Direzione delle Costruzioni

1. La Direzione delle costruzioni delibera sulle seguenti operazioni

1. * ...

2. * ...

3. Acquisto, scambio e vendita di terreni, così come relativi atti di servitù, che non sono destinati permanentemente all'uso per scopi pubblici (patrimonio finanziario) fino all'importo di Fr. 500'000.- (§ 35 paragrafo 2 lett. b della Legge sulla gestione finanziaria del cantone e dei comuni (Legge sulla gestione finanziaria, LGF) del 31 agosto 2006);

4. Acquisto e vendita di terreni, così come relativi atti di servitù, che sono destinati permanentemente all'uso per scopi pubblici (patrimonio amministrativo) basandosi su una delibera di spesa del Consiglio cantonale fino all'importo di Fr. 500'000.- (§ 35 paragrafo 3 della Legge sulla gestione finanziaria del cantone e dei comuni (Legge sulla gestione finanziaria, LGF) del 31 agosto 2006);

5. Decisione sulla classificazione pubblica delle strade e dei sentieri cantonali (§ 4 paragrafo 2 della Legge sulle strade e sui sentieri (LSW) del 30 maggio 1996);

6. Concessione di contributi da programmi di promozione o di contributi individuali fino a un importo di Fr. 200'000.- (§ 5 paragrafo 1 della Legge sull'energia del 1° luglio 2004);

7. Aggiornamento degli allegati 1, 2 e 3 con gli elenchi delle strade cantonali, delle piste ciclabili e dei sentieri escursionistici (§ 43 paragrafo 1 della Legge sulle strade e sui sentieri (LSW) del 30 maggio 1996);

8. Esecuzione del Concordato sulle funivie e gli impianti di risalita non concessi confederatamente del 12 maggio 1966 (§ 2 paragrafo 2 della Delibera del Consiglio cantonale sull'adesione al Concordato sulle funivie e gli impianti di risalita non concessi confederatamente del 12 maggio 1966);

9. Definizione delle aree di raccolta degli impianti di smaltimento rifiuti anche per altri tipi di rifiuti (§ 17 paragrafo 2 della Legge d'introduzione alla Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LI LPA) del 29 gennaio 1998);

10. Dichiarazione pubblica delle acque e aggiornamento dell'elenco delle acque superficiali pubbliche nell'allegato 1 della Legge sulle acque (LLA) (§ 7 paragrafi 2 e 4 della Legge sulle acque (LLA) del 25 novembre 1999);

11. * Liberazione del credito e autorizzazione alla firma per contratti fino a 3,0 milioni di franchi (incl. IVA) (§ 4 paragrafo 2 della Delibera del Consiglio cantonale sul programma stradale 2023-2030 del 30 marzo 2023);

12. * Emanazione di normative sull'occupazione (§ 7 paragrafo 4 della Legge sulla promozione degli alloggi a prezzi accessibili (Legge sulla promozione degli alloggi, LPA) del 30 gennaio 2003);

13. * Emanazione dei principi nella tariffa integrata (§ 4 paragrafo 2 lett. e della Legge sul trasporto pubblico del 22 febbraio 2007);

14. * Liberazione del credito fino a 500'000 franchi (§ 2 paragrafo 2 della Delibera del Consiglio cantonale riguardante i crediti quadro per la pianificazione e progettazione di progetti ferroviari e costruzioni ferroviarie del 31 marzo 2011).

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