§ 4 Ordinanza sulla delega di competenze (DelV) - Direzione dell'Interno
§ 4 DelV - Direzione dell'Interno — Direzione dell'Interno
1. La Direzione degli affari interni decide in merito ai seguenti affari
1. Obbligo di assistenza nei confronti dei comuni (§ 35 comma 1 della legge sull'organizzazione e l'amministrazione dei comuni (Legge sui Comuni, LG) del 4 settembre 1980);
2. Emanazione di norme riguardanti l'esame di caccia, conclusione di accordi con altri cantoni per il riconoscimento reciproco degli esami di caccia e disposizioni di misure per la prevenzione e la lotta contro le malattie della fauna selvatica (§ 6 commi 1 e 2 e § 26 comma 1 della legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla Caccia) del 25 ottobre 1990);
3. * Decisione sull'approvazione di protezioni contrattuali di monumenti non appartenenti al cantone e assegnazione di contributi cantonali per il restauro; questa competenza riguarda solo i monumenti per i quali il primo contributo cantonale presunto al restauro, a causa della protezione, non supererà l'importo di Fr. 375'000.- e che la comunità di ubicazione è d'accordo (§ 11 comma 5 lett. a e d e § 24a comma 2 della legge sulla conservazione dei monumenti, archeologia e protezione dei beni culturali (Legge sui Monumenti, LMG) del 26 aprile 1990);
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7. Limitazione del numero di permessi di caccia (§ 7 comma 1 della legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla Caccia) del 25 ottobre 1990);
8. Adattamenti della stagione di caccia per la regolazione delle sovrappopolazioni (§ 13 comma 2 della legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla Caccia) del 25 ottobre 1990);
9. Approvazione di atti giuridici su antichi vincoli fiduciari. L'affare deve essere presentato al Consiglio di Stato se la Direzione considera di non approvare l'affare totalmente o parzialmente o di legare l'approvazione a condizionali;
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11. * Funzione di Autorità Centrale per la Convenzione dell'Aia per la protezione dei minori (HKsÜ) del 19 ottobre 1996, la Convenzione dell'Aia per la protezione degli adulti (HEsÜ) del 13 gennaio 2000, la Convenzione dell'Aia per le adozioni (HAÜ) del 29 maggio 1993, la legge federale sulla Convenzione dell'Aia per le adozioni e sulle misure per la protezione del minore nelle adozioni internazionali (BG-HAÜ) del 22 giugno 2001 e come autorità esecutiva per i rimpatri nei casi di sottrazione di minori (Art. 2 e 12 della legge federale sul rapimento internazionale di minori e le Convenzioni dell'Aia per la protezione di bambini e adulti [BG-KKE] del 21 dicembre 2007);
12. Contributi alle spese dimostrate di istituzioni dedite alla promozione di specie animali protette ai sensi dell’art. 7 della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla Caccia, JSG) del 20 giugno 1986, a condizione che i contributi non superino Fr. 10'000.- per caso e complessivamente per anno Fr. 200'000.- (§ 18 comma 1 della legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla Caccia) del 25 ottobre 1990);
13. Approvazione di regolamenti comunali di naturalizzazione, a condizione che questa possa avvenire senza riserve (§ 15 comma 2 della legge relativa all'acquisizione e alla perdita della cittadinanza comunale e cantonale (Legge sulla Cittadinanza) del 3 settembre 1992);
14. Decisione sulla richiesta di blocco della pubblicazione di dati personali su Internet ed esecuzione del blocco ai sensi di § 149a comma 2 della legge concernente l'introduzione del codice civile svizzero per il Cantone di Zugo (EG ZGB) del 17 agosto 1911;
15. Assegnazione di contributi federali, che vengono messi a disposizione del Cantone nell'ambito di un accordo programmatico con la Confederazione per il restauro di monumenti e per scavi archeologici e indagini immobiliari. Questa competenza riguarda monumenti e tutti gli scavi archeologici e indagini immobiliari, nei quali il contributo federale presunto al restauro non supererà Fr. 200'000.- (§ 10 comma 2 della legge sulla conservazione dei monumenti, archeologia e protezione dei beni culturali (Legge sui Monumenti) del 26 aprile 1990);
16. * Assegnazione di contributi da un accordo programmatico con la Confederazione riguardante l'attuazione della promozione specifica dell'integrazione nel Cantone (KIP); Art. 53 e Art. 58 e l'integrazione della legge federale sugli stranieri (Legge sugli Stranieri e l'Integrazione, AIG) del 16 dicembre 2005 e Art. 14 del regolamento sull'integrazione degli stranieri (VIntA) del 15 agosto 2018. Sono escluse le aree tematiche «Accesso al mercato del lavoro per le donne» e «Offerta IBA 20+»;
17. * Nomina del responsabile del registro fondiario (§ 6 comma 1 della legge sulla pubblica autenticazione e certificazione in materia civile (Legge di Autenticazione; BeurkG) del 3 giugno 1946; § 2 comma 1 del regolamento sulla regolarizzazione dei diritti reali e la creazione del registro fondiario del 29 giugno 1940);
18. * Approvazione e firma di accordi programmatici con la Confederazione per compiti comuni nel settore catastale;
19. * Conclusione di accordi e assegnazione di contributi per altre offerte ai sensi di § 33 della legge sulle prestazioni per persone con disabilità e bisogno di assistenza (LBBG) del 6 luglio 2023 fino a un ammontare di Fr. 50'000.-.