§ 3 Ordinanza sulla delega di competenze (DelV) - Affari delle Direzioni e della Cancelleria di Stato
§ 3 DelV - Affari delle Direzioni e della Cancelleria di Stato — Affari delle Direzioni e della Cancelleria di Stato
**1. La direzione competente o la cancelleria di Stato decide sulle seguenti operazioni:**
1. Ottenimento di perizie esterne all'amministrazione fino all'importo di Fr. 500'000.- con la possibilità di delega agli uffici direttamente subordinati fino all'importo di Fr. 150'000.- (§ 20 comma 1 della decisione del consiglio cantonale sul regolamento interno del consiglio di Stato (GO RR) del 26 settembre 2013);
2. * Approvazione di accordi e dell'ordinamento dei consorzi (§ 45 comma 2 e § 46 comma 2 della legge sull'organizzazione e l'amministrazione dei comuni (legge sui comuni, GG) del 4 settembre 1980). La direzione responsabile è quella il cui settore è maggiormente coinvolto nel caso. Qualora la direzione intenda negare l'approvazione totale o parziale o collegare l'approvazione a condizioni, la questione deve essere sottoposta al consiglio di Stato per decisione;
3. Misure preventive nell'ambito di § 39 comma 1 della legge sull'organizzazione e l'amministrazione dei comuni (legge sui comuni, GG) del 4 settembre 1980, qualora sia necessario agire immediatamente e non sia possibile attendere la decisione del consiglio di Stato. La questione deve essere immediatamente sottoposta al consiglio di Stato per decisione;
4. * ...
5. Modifiche o integrazioni minori di accordi di prestazione con un compenso di oltre Fr. 100'000.-, a condizione che ciò non comporti costi aggiuntivi per il Cantone; se con diverse tali modifiche o integrazioni vengono modificati elementi essenziali dell'accordo, deve essere ottenuto il consenso del consiglio di Stato;
6. Conclusione di accordi di prestazione tra il Cantone e terzi privati riguardanti il trasferimento di compiti pubblici del Cantone fino a un compenso di Fr. 100'000.-. È esclusa una delega ai sensi di § 6 comma 2 della legge sull'organizzazione dell'amministrazione statale (legge sull'organizzazione, OG) del 29 ottobre 1998.
**2. La direzione competente o la cancelleria di Stato prende le decisioni procedurali nel procedimento amministrativo di primo grado e nel procedimento di ricorso amministrativo, nella misura in cui la competenza non sia già regolata dalla legge. Può decidere, nell'ambito di una decisione interlocutoria, sull'assegnazione del gratuito patrocinio nonché del patrocinio legale gratuito (§ 6 della legge sulla protezione giurisdizionale in materia amministrativa (legge sul procedimento amministrativo; VRG) del 1° aprile 1976).
**3. La direzione competente o la cancelleria di Stato decide sull'ordine e la revoca di una sospensione.
**4. La direzione competente o la cancelleria di Stato può decidere sui ricorsi, opposizioni, reclami amministrativi, reclami sui diritti di voto, reclami per diniego di giustizia e reclami di vigilanza presentati al consiglio di Stato nei seguenti casi (§ 6 comma 1 della legge sulla protezione giurisdizionale in materia amministrativa (legge sul procedimento amministrativo; VRG) del 1° aprile 1976)
1. Il consiglio di Stato è chiaramente non competente.
2. * I richiedenti, gli oppositori o i ricorrenti sono chiaramente non legittimati a presentare domanda, opposizione o ricorso.
3. Il termine non è stato chiaramente rispettato.
4. * La domanda, l'opposizione o il ricorso vengono completamente ritirati.
5. Il provvedimento impugnato viene riesaminato e completamente revocato.
6. Il provvedimento viene revocato nel suo insieme tramite accordo nel suo particolare contestato o diviene privo di oggetto.
7. L'anticipo delle spese richiesto o i formulari o documenti necessari per il gratuito patrocinio non vengono presentati entro il termine stabilito.
8. * La forma della domanda oppure della lettera di opposizione o di ricorso è chiaramente carente e la correzione richiesta non viene effettuata entro il termine fissato.
9. In caso di reclamo per diniego di giustizia o per ritardo, la decisione mancata da parte dell'istanza precedente è stata nel frattempo completamente adottata.
10. * La domanda, l'opposizione o il ricorso risulta chiaramente privo di oggetto per altri motivi.
**5. Nei casi di cui al comma 4, la direzione competente o la cancelleria di Stato decide inoltre sui costi del procedimento, sull'indennità di parte e sulla quantificazione dell'indennità economica per il patrocinio legale gratuito. Nella misura in cui non sia già intervenuta una decisione interlocutoria sull'assegnazione del gratuito patrocinio nonché del patrocinio legale gratuito, questa sarà decisa nella decisione di archiviazione (§ 6 comma 1 della legge sulla protezione giurisdizionale in materia amministrativa (legge sul procedimento amministrativo; VRG) del 1° aprile 1976).
**6. In caso di impugnazione di una decisione del consiglio di Stato, la direzione o la cancelleria di Stato competente per l'istruzione rappresenta il consiglio stesso come istanza inferiore nel procedimento di ricorso.
**7. La cancelleria di Stato riceve i precetti esecutivi inviati contro il Cantone. È autorizzata e obbligata a proporre opposizione legale. Il consiglio di Stato regola le competenze e le procedure con una decisione.
**8. Inoltre, la direzione competente rappresenta il Cantone nelle questioni relative alle esecuzioni e ai fallimenti.