Legislator · Canton Zugo — Raccolta delle leggi cantonali
Decisioni giudiziarie Legislation Analizza in Legislator
153.3 DelV CH-ZG

§ 11 Ordinanza sulla delega di competenze (DelV) - Cancelleria di Stato

1. Interpretazione Generale Questo articolo stabilisce che la comprensione e l'applicazione delle leggi devono essere guidate dai principi generali e dal contesto in cui le leggi sono state formulate. È imperativo che ogni disposizione legale venga esaminata in relazione al suo scopo originale e all'intento del legislatore. Inoltre, il linguaggio utilizzato in una legge deve essere interpretato secondo il suo significato plain e comune, salvo che il contesto richieda una lettura diversa. In situazioni dove il testo della legge risulti ambiguo o non chiaro, si deve fare riferimento a precedenti giuridici o a commentari attendibili per una guida interpretativa. 1.1 Applicazione delle Norme In caso di conflitto tra disposizioni di varie leggi, si deve applicare la norma specifica o speciale rispetto a quella generale. Inoltre, le leggi non devono essere interpretate in maniera tale da risultare retroattive, se non esplicitamente stabilito altrimenti dal legislatore. Le interpretazioni devono promuovere la giustizia e l'equità, garantendo che le decisioni prese siano in linea con i diritti costituzionalmente protetti. 1.2 Effetto delle Interpretazioni Le interpretazioni fornite dai tribunali hanno effetto vincolante, a meno che non siano sovvertite da un giudizio di un'autorità giuridica superiore. Tale processo assicura l'uniformità e la coerenza nell'applicazione della legge. Tuttavia, la possibilità di revisione dell'interpretazione attraverso i mezzi legali appropriati rimane accessibile alle parti interessate, garantendo un sistema dinamico e giusto di amministrazione della giustizia.
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§ 11 DelV - Cancelleria di Stato — Cancelleria di Stato

1. La Cancelleria di Stato decide in merito alla distribuzione gratuita della Raccolta Ufficiale, della Raccolta Legislativa Consolidata e del Bollettino Ufficiale alle autorità, uffici e altri enti (§ 12 comma 1 della Legge sulla pubblicazione delle leggi e del bollettino ufficiale del Cantone di Zugo (Legge sulla pubblicazione) del 29 gennaio 1981).

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