Legislator · Canton Zugo — Raccolta delle leggi cantonali
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Regolamento concernente l'impianto di votazione elettronica nella sala del Gran Consiglio - Scopo

22 Articles / Provisions · Canton Zugo — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (22)

§ 1 Regolamento relativo al sistema di voto elettronico nella sala del Consiglio Cantonale § 2 Regolamento relativo al sistema di votazione elettronica nella sala del Gran Consiglio § 3 Regolamento riguardante l'impianto di voto elettronico nella sala del Consiglio Cantonale § 4 Regolamento riguardante il sistema di votazione elettronico nella sala del Consiglio Cantonale § 5 Regolamento relativo all'impianto di votazione elettronica nella sala del Consiglio cantonale § 6 Regolamento riguardante il sistema di voto elettronico nella sala del Gran Consiglio § 7 Regolamento riguardante il sistema di voto elettronico nella sala del Consiglio cantonale § 8 Regolamento relativo al sistema di voto elettronico nella sala del Gran Consiglio § 9 Regolamento relativo al sistema di voto elettronico nella sala del Consiglio Cantonale § 10 Regolamento relativo al sistema di votazione elettronico nella sala del Gran Consiglio § 11 Regolamento riguardante il sistema di voto elettronico nella sala del Consiglio Cantonale § 12 Regolamento riguardante il sistema di votazione elettronica nella sala del Consiglio Cantonale § 13 Regolamento relativo all'impianto di votazione elettronica nella sala del Consiglio Cantonale § 14 Regolamento concernente il sistema di voto elettronico nella sala del Consiglio cantonale § 15 Regolamento riguardante il sistema di voto elettronico nella sala del consiglio cantonale § 16 Regolamento riguardante il sistema di votazione elettronica nella sala del Consiglio Cantonale § 17 Regolamento relativo al sistema di voto elettronico nella sala del Consiglio Cantonale § 18 Regolamento riguardante il sistema di votazione elettronica nella sala del Consiglio Cantonale § 19 Regolamento relativo all'impianto di votazione elettronica nella sala del Consiglio cantonale § 20 Regolamento relativo al sistema di voto elettronico nella sala del Gran Consiglio cantonale § 21 Regolamento relativo all'impianto di votazione elettronica nella sala del Consiglio Cantonale § 22 Regolamento relativo al sistema di votazione elettronica nella sala del Consiglio cantonale

Statutory Text (22 Provisions)

Principi

1. L'impianto elettronico di voto nella sala del Consiglio cantonale (chiamato brevemente «Impianto») ha lo scopo di

1. fornire una rapida e priva di errori determinazione dei risultati delle votazioni nel Consiglio cantonale;

2. garantire una trasparenza completa del comportamento di voto dei singoli membri del Consiglio cantonale sia internamente (Consiglio cantonale) che esternamente (pubblico).

Principi

1. L'impianto è utilizzato in tutte le votazioni nel consiglio cantonale. Fa eccezione il comma 2.

2. L'impianto non è utilizzato

1. durante le sedute a porte chiuse (§ 37 comma 2 Regolamento Interno del Consiglio Cantonale);

2. nelle votazioni nominali (§ 81 Regolamento Interno del Consiglio Cantonale);

3. nelle votazioni segrete (§ 81 Regolamento Interno del Consiglio Cantonale);

4. nelle elezioni segrete e conferme elettorali del consiglio cantonale (§ 84 e seguenti Regolamento Interno del Consiglio Cantonale);

5. in caso di guasto dell'impianto;

6. nelle votazioni quadruplicate, quintuplicate e ulteriori votazioni multiple.

Principi

1. Per ogni votazione nel sistema viene redatto un rapporto separato.

2. Il rapporto provvisorio consiste in un grafico (§ 4; Allegato 1).

3. Il rapporto definitivo consiste in un elenco di nomi (§ 5; Allegato 2). Giuridicamente vincolante è solo il rapporto definitivo (§ 20).

4. La Cancelleria di Stato può apportare i seguenti adeguamenti minori agli Allegati 1 e 2

1. correzioni redazionali come errori di battitura;

2. modifiche delle dimensioni dei caratteri;

3. modifiche agli elementi grafici.

5. La Cancelleria di Stato informa l'ufficio del Consiglio Cantonale sugli adeguamenti effettuati ai sensi del comma 4 e aggiorna gli allegati nelle raccolte legislative.

Principi

1. Per ogni votazione viene redatto un rapporto provvisorio sotto forma di grafico con le seguenti indicazioni secondo il modello nell'allegato 1

1. la data della seduta del Consiglio Cantonale;

2. il numero della votazione;

3. un diagramma con il risultato per ogni votazione nei colori conformi al § 5 comma 2 n. 1-5;

4. una panoramica con il piano dei posti nel Consiglio Cantonale, in cui il risultato della votazione per ogni posto a sedere (senza indicare i nomi dei membri del Consiglio) è mostrato nei colori conformi al § 5 comma 2 n. 1-5.

Principi

1. Il report definitivo è un elenco dei nomi con le seguenti indicazioni sui membri del consiglio cantonale

1. Cognomi;

2. Nomi propri;

3. Appartenenza a una frazione o partito;

4. Risultati delle votazioni della rispettiva seduta del consiglio cantonale.

2. I risultati delle votazioni rappresentano il comportamento di voto di ciascun membro del consiglio in forma tabellare secondo il modello nell'allegato 2

1. Primo Maggioranza: Blu;

2. Secondo Maggioranza: Rosso;

3. Eventuale terzo Maggioranza: Giallo;

4. Astensione: Grigio;

5. Vacanza/assenza/non partecipazione alla votazione: Bianco.

3. Il voto della presidente o del presidente è registrato ai sensi del comma 2 n. 5 come «non partecipazione alla votazione» (§ 82 comma 1 frase 1 GO KR); è fatto salvo il computo del voto decisivo della presidente o del presidente ai sensi del § 16.

4. Sono indicati sub-totali ai sensi del comma 2 n. 1-5.

5. Il totale dei risultati delle votazioni è sempre 80.

Competenze

1. I conteggiatori dei voti sono responsabili per il funzionamento dell'impianto durante la sessione del Consiglio cantonale.

2. Essi verificano

1. prima della sessione del Consiglio cantonale i lavori preparatori della Cancelleria di Stato (§ 11 comma 2);

2. durante la sessione del Consiglio cantonale la corrispondenza dei risultati annunciati con le visualizzazioni sullo schermo (§ 18 comma 2).

3. Essi firmano i rapporti provvisori (§ 4 rispettivamente § 19 comma 1) e approvano i rapporti definitivi per la pubblicazione su internet (§ 20 comma 3).

Competenze

1. La Cancelleria di Stato è responsabile del funzionamento dell'impianto.

2. Redige, per conto dei responsabili del conteggio dei voti, le bozze dei rapporti definitivi e li pubblica secondo le disposizioni dei responsabili del conteggio dei voti (§ 20 f.).

Dotazioni Edilizie

1. Viene utilizzata una tecnologia wireless mobile, priva di cavi.

2. Ogni membro del consiglio riceve un dispositivo mobile personalizzato per la votazione (tastiera).

3. I dispositivi (tastiere) rimangono nella sala del consiglio cantonale durante la seduta del consiglio.

4. Gli addetti al conteggio dei voti hanno a disposizione un computer e una stampante per gestire l'impianto durante la seduta del consiglio cantonale (§ 14 e ss.).

Dotazioni Edilizie

1. Ai membri del consiglio sono messi a disposizione cinque pulsanti sui dispositivi (tastierini), precisamente

1. Pulsante 1 per il primo sì;

2. Pulsante 2 per il secondo sì;

3. Pulsante 3 per un eventuale terzo sì;

4. Pulsante 4 per l'astensione;

5. pulsante separato per correggere il voto espresso.

3. Il voto di un membro del consiglio presente alla riunione, che non si trovi nella sala del consiglio durante la votazione (ingresso, bagno, ecc.), viene registrato sotto la voce «Assenza/Non partecipazione».

4. I membri del consiglio scusati, assenti e che non partecipano a una votazione vengono anch'essi registrati sotto la voce «Assenza/Non partecipazione».

Attrezzature Edilizie

1. Verranno montati o installati due schermi rispettivamente nel nord e nel sud della sala.

2. Sugli schermi appare il rapporto provvisorio (grafico) ai sensi del § 4.

3. Le rappresentazioni sullo schermo non sono giuridicamente vincolanti. Esse non fanno parte dei rapporti definitivi (§ 3 comma 3).

Uso dell'impianto prima della seduta del Consiglio Cantonale

1. La Cancelleria dello Stato

1. predispone l'impianto prima della seduta del Consiglio Cantonale;

2. redige per i conteggiatori la tabella ai sensi del § 14 comma 1.

2. I conteggiatori verificano i lavori preparatori della Cancelleria dello Stato (§ 6 comma 2).

1. Funzionamento dell'Impianto prima della Seduta del Consiglio Cantonale

1. I membri del personale addetti al conteggio dei voti, la cancelliera dello Stato o il cancelliere dello Stato, nonché il personale della cancelleria di Stato da questo o da questa designati, ricevono un accesso al sistema.

Uso dell'impianto prima della seduta del Consiglio Cantonale

1. La seduta corrente del Consiglio Cantonale non sarà trasmessa in Internet. Anche dopo la seduta si eviterà di farlo.

2. È fatta salva la trasmissione da parte di terzi. I visitatori necessitano di un'autorizzazione, ma i media accreditati ne sono esenti (§ 38 comma 3 e § 39 comma 3 del Regolamento Interno del Consiglio Cantonale).

1. Operazione dell'impianto durante la seduta del Consiglio Cantonale

1. I conteggiatori delle votazioni annotano in una tabella le informazioni rilevanti per ogni votazione, ossia

1. il numero della votazione;

2. la questione della votazione (parole chiave);

3. l'assegnazione delle proposte al primo, al secondo e all'eventuale terzo scrutinio.

2. Le votazioni sono numerate consecutivamente per ogni giornata di sessione (iniziano sempre con «1»).

Funzionamento dell'impianto durante la seduta del Consiglio Cantonale

1. La Presidente o il Presidente legge la domanda di votazione e propone al Consiglio cantonale la procedura di votazione (§ 75 cpv. 1 GO KR).

2. La Presidente o il Presidente può impartire istruzioni ai conteggiatori di voti per la registrazione delle votazioni.

3. La domanda di votazione non viene visualizzata sugli schermi.

4. I conteggiatori di voti avviano il processo di votazione su indicazione della Presidente o del Presidente.

5. Il processo di votazione dura 15 secondi. Sugli schermi viene indicato il tempo rimanente per esprimere il voto (conto alla rovescia). Successivamente, la votazione è conclusa. Non vengono più accettati ulteriori voti.

6. I voti espressi con il totale per le varie maggioranze vengono mostrati continuamente sugli schermi.

7. Qualora un membro del consiglio, per motivi di salute, non sia in grado di utilizzare autonomamente l'impianto, il voto viene espresso su istruzioni del membro del consiglio interessato da una conteggiatrice o un conteggiatore di voti.

Gestione dell'impianto durante la seduta del Consiglio Cantonale

1. Qualora la decisione finale spetti alla Presidente o al Presidente (§ 82 comma 1 frase 2 GO KR), verrà redatto un rapporto separato a tal proposito.

Funzionamento dell'impianto durante la seduta del Consiglio Cantonale

1. Qualora durante il processo di votazione venga riscontrata un'incongruenza nella determinazione del risultato, è necessario portare a termine tale processo. La Presidente o il Presidente ordina una nuova votazione. Fatto salvo quanto previsto dal § 71 comma 2 GO KR.

2. Il precedente procedimento di votazione errato deve essere indicato nel rapporto definitivo (§ 5) come «annullato». Non deve essere eliminato dal sistema.

Funzionamento dell'impianto durante la seduta del Consiglio Cantonale

1. La Presidente o il Presidente proclama i risultati delle votazioni.

2. I conteggiatori di voti verificano che la proclamazione dei risultati corrisponda a quanto indicato sui monitor.

Funzionamento dell'impianto durante la seduta del Consiglio del Cantone

1. I responsabili del conteggio dei voti stampano i rapporti provvisori e li firmano il giorno della seduta del Consiglio cantonale.

2. Essi consegnano i rapporti provvisori firmati alla Cancelleria di Stato. Questi non fanno parte del verbale del Consiglio cantonale.

3. Dopo l'approvazione del verbale della seduta del Consiglio cantonale, la Cancelleria di Stato distrugge i rapporti provvisori.

Pubblicazione dopo la seduta del Consiglio Cantonale

1. Dopo la seduta del Consiglio Cantonale, la Cancelleria di Stato redige i rapporti definitivi per i conteggiatori di voti. Le basi sono la lista dei nomi generata automaticamente (§ 5) e le annotazioni dei conteggiatori di voti (§ 14 comma 1).

2. La Cancelleria di Stato riporta in forma schematica per ogni votazione qual era la questione da votare (con indicazioni sul primo, secondo e terzo quorum).

3. I conteggiatori di voti autorizzano la pubblicazione dei rapporti definitivi su Internet da parte della Cancelleria di Stato.

Pubblicazione dopo la seduta del Consiglio Cantonale

1. La Cancelleria dello Stato pubblica i rapporti definitivi su Internet al più tardi il terzo giorno lavorativo dopo la seduta del Consiglio cantonale. Per motivi importanti, la Presidente o il Presidente può prorogare o abbreviare questo termine in singoli casi.

2. La Cancelleria dello Stato considera gli standard per Open Data.

3. I rapporti pubblicati sono messi a disposizione per un periodo illimitato in formati di dati comuni. Questi possono essere ulteriormente elaborati da terzi.

Pubblicazione dopo la seduta del Consiglio Cantonale

1. I rapporti definitivi pubblicati su Internet fanno parte integrante del verbale del Consiglio cantonale come allegati.

2. Questi non vengono inviati, ma servono esclusivamente per la documentazione presso la Cancelleria di Stato.

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