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Regolamento recante la tariffa degli emolumenti e delle spese dei notai

25 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Vallese
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Indice delle disposizioni (25)

Art. 1 Regolamento sulle Tariffe degli Onorari e delle Spese dei Notai Art. 2 Regolamento relativo alla Tariffa degli Oneri e delle Spese dei Notai - Atti Giuridici Non Autenticati Art. 3 Regolamento sulla Tariffa delle Spese e delle Uscite dei Notai - Divisione dell'Onorario con un Altro Notaio Art. 4 Regolamento sulla Tariffa delle Spese e degli Onorari dei Notai Art. 5 Regolamento sulla tariffa degli onorari e delle spese dei notai - Aggiunta dei valori di riferimento Art. 6 Regolamento sulle Tariffe dei Compensi e delle Spese dei Notai - Tariffe Contrattuali Art. 7 Regolamento sulle Tariffe degli Onorari e delle Spese dei Notai Art. 8 Regolamento sulle Tariffe delle Spese e degli Onorari dei Notai Art. 9 Regolamento sulle tariffe delle spese e delle quote dei notai - Rinuncia alla tariffa Art. 10 Regolamento sulle tariffe delle spese e dei compensi dei notai Art. 11 Regolamento sulle tariffe degli onorari e delle spese dei notai Art. 12 Regolamento sulla Tariffa delle Spese e degli Onorari dei Notai - Valore di Riferimento Art. 13 Regolamento relativo alla tariffa degli onorari e delle spese dei notai Art. 14 Regolamento sulla tariffa delle tasse e delle spese dei notai - Eccezioni alla tassa proporzionale Art. 15 Regolamento sulla Tariffa degli Onorari e delle Spese dei Notai - Atto senza Valore di Riferimento Art. 16 Regolamento sulle Tariffe degli Onorari e delle Spese dei Notai - Tariffa Fissa Art. 17 Regolamento sulla Tariffa delle Spese e degli Onorari dei Notai - Calcolo dell'Onorario Fisso Art. 18 Regolamento sulla tariffa delle spese e degli onorari dei notai - Tariffa oraria Art. 19 Regolamento sulle Tariffe degli Onorari e delle Spese dei Notai - Principi Art. 20 Regolamento sulla tariffa degli onorari e delle spese dei notai - Copie Art. 21 Regolamento sulle Tariffe dei Diritti e delle Spese dei Notai - Indennità di Viaggio Art. 22 Regolamento sulla Tariffa delle Spese e degli Onorari dei Notai Art. 24 Regolamento sulle tariffe delle tasse e delle spese dei notai Art. 25 Regolamento sulla tariffa delle tariffe e delle spese dei notai - Modifiche e abrogazioni Art. 26 Regolamento sulla tariffa delle tasse e delle spese dei notai

Testo normativo (25 Articoli)

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la tariffa delle tasse e delle spese del notaio per la sua attività ufficiale e per la sua attività professionale connessa a quella ufficiale.

2. Ogni altra attività del notaio è compensata secondo le disposizioni del diritto privato e deve essere oggetto di una propria contabilità; le controversie relative a tali attività sono decise dal giudice civile.

Tariffe proporzionali e fisse

1. Qualora un documento sia redatto ma non formalizzato, il notaio ha diritto a un terzo della tassa proporzionata o fissa, nonché, se del caso, alla tariffa oraria prevista dalla legge.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 di questo regolamento.

Tariffe proporzionali e fisse

1. Il notaio, che ha preparato un atto e coinvolge un altro notaio per la stesura ufficiale, ha diritto alla metà dell'onorario ordinario.

2. In questo caso, il notaio che formalizza l'atto ha diritto alla metà dell'onorario ordinario.

Tariffe proporzionali e fisse

1. Per gli atti che contengono diversi negozi giuridici, ciascuna attività separata dà diritto alla riscossione di una propria tassa, salvo diversa disposizione nel presente tariffario.

Tariffe proporzionali e fisse

1. Se lo stesso notaio autentica ripetutamente diritti di pegno fondiario che riguardano lo stesso o gli stessi comparenti, l'onorario proporzionale è calcolato in modo forfettario sulla somma dei valori di riferimento.

Tariffe proporzionali e fisse

1. Per gli atti che non richiedono la pubblica registrazione, ma ai quali le parti desiderano conferire questa forma, gli onorari sono determinati secondo l'Art. 51 della legge notarile; le disposizioni di questo regolamento possono essere applicate per analogia.

Tariffe proporzionali e fisse

1. Per gli atti notarili non previsti dal presente regolamento, la tariffa è calcolata in base all'atto cui si trova la maggiore analogia.

Tariffe proporzionali e fisse

1. Salvo diverse disposizioni del presente regolamento, la tassa proporzionale e fissa risarcisce tutte le attività del notaio in relazione al procedimento di verbalizzazione; comprende

a) l'apertura e la gestione del fascicolo;

b) le richieste di estratti, le conferme, le dichiarazioni, i certificati, i dati personali, i visti, le modifiche, l'ottenimento di dichiarazioni di rinuncia, salvo quando tali atti giuridici richiedano un'azione speciale;

c) l'elaborazione di un primo progetto dell'atto;

d) la redazione dell'atto;

e) il procedimento di verbalizzazione;

f) l'iscrizione nel registro;

g) la conservazione dell'originale nonché delle copie autentiche degli atti consegnati in originale;

h) l'informazione delle parti durante la verbalizzazione ai sensi dell'articolo 38 della legge notarile;

i) la consegna della copia firmata all'ufficio del registro fondiario o al registro di commercio, inclusi i documenti allegati;

j) le richieste di registrazione, iscrizione e modifica;

k) la consegna della prima copia alle parti contraenti;

l) la creazione della nota onoraria.

2. Rimangono riservati

a) l'articolo 46 paragrafo 2 della legge notarile per le attività non ufficiali;

b) l'articolo 49 della legge notarile per la riscossione di una tariffa oraria per accorgimenti, azioni e formalità che siano eccezionalmente richiesti per la verbalizzazione di un atto complesso;

c) l'articolo 16 lettere a, f cifra 3 e i cifre 8, 9 e 10 del presente tariffario.

Tariffe proporzionali e fisse

1. Un'esenzione totale o parziale della tassa può essere concessa su richiesta motivata del notaio

a) per un debitore che persegue uno scopo ideale di interesse pubblico o uno scopo benefico;

b) per qualsiasi altro motivo di interesse pubblico.

Tariffe proporzionali e fisse

1. Il notaio soggetto all'imposta sul valore aggiunto applica questa imposta in aggiunta alle tariffe previste dal presente regolamento.

Tariffa Proporzionale

1. La tassa proporzionale è dovuta per gli atti pubblici relativi alle seguenti attività notarili

a) Diritto delle persone: Costituzione di una fondazione (Art. 81 cpv. 1, 87 cpv. 1, 89bis cpv. 1 CC);

b) Diritto di famiglia - Unione registrata

1. Inventario pubblico dei beni dei coniugi (Art. 195a cpv. 1 CC),

2. Inventario pubblico dei beni dei partner (Art. 20 cpv. 1 LPart),

3. Costituzione di una comunione dei beni (Art. 337 CC);

c) Diritto delle cose

1. Trasferimento della proprietà immobiliare e dei diritti reali limitati (Art. 657 cpv. 1 CC), restano riservate le lettere d numeri 1 a 6,

2. Costituzione della proprietà per piani (Art. 712d cpv. 3 CC),

3. Costituzione di servitù (Art. 731 CC), di usufrutti su immobili (Art. 746 cpv. 2 CC), di diritti abitativi (Art. 776 cpv. 3 CC), di diritti di superficie e di diritti indipendenti e duraturi (Art. 779, 779a CC),

4. Inventario sui beni dell'usufrutto (Art. 763 CC),

5. Accordo sulle modalità alla scadenza di un diritto di superficie già iscritto nel registro fondiario (Art. 779e CC),

6. Proroga della durata del diritto di superficie indipendente e duraturo (Art. 779l cpv. 2 CC),

7. Costituzione di un onere fondiario (Art. 783 cpv. 3 CC),

8. Costituzione di un'ipoteca (Art. 793 ss. CC);

d) Diritto contrattuale

1. Contratti di compravendita aventi ad oggetto un immobile (Art. 216 cpv. 1 CO),

2. Precontratti e contratti che costituiscono un diritto di prelazione, opzione o riscatto (Art. 216 cpv. 2 CO), con riserva dell'articolo 16 lettera d numero 4 di questo regolamento,

3. Cessione di diritti di prelazione, opzione e riscatto (Art. 216b cpv. 2 CO),

4. Contratto aleatorio di immobili (Art. 237 CO),

5. Donazione e promessa di donazione aventi ad oggetto un immobile o diritti reali su tali beni (Art. 242, 243 cpv. 2 CO),

6. Donazione subordinata alla morte del donante (Art. 245 cpv. 2 CO),

7. Documento di fideiussione (Art. 493 cpv. 2 CO),

8. Promessa di fideiussione (Art. 493 cpv. 6 CO),

9. Contratto di vitalizio (Art. 522 cpv. 1 CO);

e) Diritto societario

1. Atto costitutivo di una società per azioni (Art. 629 CO),

2. Verbale della decisione del consiglio di amministrazione, inclusa la modifica dello statuto, in particolare per quanto riguarda la prestazione posteriore di versamenti su azioni non interamente liberate (Art. 634a CO; 83 cpv. 1 lett. a ORCCom), aumento ordinario ed autorizzato del capitale (Art. 652g CO; 80 cpv. 1 lett. b, 81b ORCCom) ed aumento condizionale del capitale (Art. 653g CO; 82a, 82b ORCCom),

3. Atto costitutivo di una società in accomandita per azioni (Art. 764 cpv. 2 CO),

4. Atto costitutivo di una società a responsabilità limitata (Art. 777 CO),

5. Cessione di una quota societaria nonché obbligo di cessione secondo il vecchio diritto,

6. Contratto di trasferimento relativo a immobili nel contesto di fusioni (Art. 70 cpv. 2 LFus),

7. Contratto di fusione in fondazioni familiari e fondazioni religiose (Art. 79 cpv. 3 LFus);

f) Disposizioni finali CO: Contratti di concessione di acqua nella forma di diritti indipendenti e duraturi iscritti nel registro fondiario (Art. 56; 59 LCA).

Tariffa Proporzionale

1. Il valore di riferimento è considerato il prezzo, il capitale o, in mancanza di determinazione del valore, il valore catastale.

2. Per gli atti giuridici elencati di seguito il valore di riferimento è determinato come segue

a) Inventario: valore dell'inventario;

b) Costituzione di proprietà per piani

1. il valore catastale del terreno, a condizione che l'edificio sia già stato valutato,

2. in assenza di una valutazione, è valido il valore catastale del terreno, aggiungendo i costi di costruzione dell'edificio;

c) Scioglimento della comunione: il valore catastale di tutte le quote di comproprietà, aggiungendo eventuali pagamenti compensativi;

d) Atto con prestazioni periodiche: l'importo capitalizzato secondo le tabelle pertinenti;

e) Asta pubblica: il ricavato totale degli immobili venduti all'asta così come il valore catastale degli immobili non venduti;

f) Conversione o sostituzione di gravami ipotecari esistenti: la metà della tassa ordinaria, a condizione che sia stato lo stesso notaio a redigere l'atto originale;

g) Atto aggiuntivo a un contratto di ipoteca esistente: il valore catastale del nuovo pegno, ma non superiore al valore del pegno originale.

3. La tassa è determinata in base ai valori lordi senza deduzione dei debiti esistenti.

Tariffa Proporzionale

1. Fatte salve le disposizioni del comma 2, la tassa proporzionale è calcolata come segue

a) fino a 5'000 franchi 200 franchi

b) e inoltre da 5'001 franchi a 200'000 franchi 5‰

c) da 200'001 franchi a 500'000 franchi 4‰

d) da 500'001 franchi a 1'000'000 franchi 3‰

e) da 1'000'001 franchi a 10'000'000 franchi 2‰

f) oltre 10'000'000 franchi 1‰

2. La tassa proporzionale per la costituzione di diritti di pegno immobiliare è calcolata secondo la seguente tabella

a) fino a 10'000 franchi 200 franchi

b) da 10'001 franchi a 100'000 franchi aggiuntivi 5‰

c) da 100'001 franchi a 200'000 franchi aggiuntivi 4‰

d) da 200'001 franchi a 500'000 franchi aggiuntivi 3‰

e) da 500'001 franchi a 1'000'000 franchi aggiuntivi 2‰

f) oltre 1'000'000 franchi aggiuntivi 1‰

3. Restano salve le disposizioni dell'Articolo 14 del presente regolamento.

Tariffa Proporzionale

1. Se è stata conclusa una promessa di acquisto o un diritto di acquisto, la tassa per il contratto di acquisto è ridotta della metà, a condizione che lo stesso notaio rediga entrambi gli atti.

2. Se in un contratto di acquisto viene costituito un'ipoteca legale, il notaio addebita una tassa proporzionale per il contratto di acquisto e per l'importo garantito dall'ipoteca pari all'1‰.

3. Per la fideiussione e la promessa di fideiussione la tassa è

a) fino a 10'000 franchi: 200 franchi

b) oltre: 2‰, la tassa non può superare i 1000 franchi

Tariffa Proporzionale

1. Qualora non emerga un valore determinato o determinabile, si applica una tassa compresa tra 200 franchi e 3'000 franchi.

Tariffe fisse

1. La tassa fissa è dovuta per le seguenti azioni

a) Diritto delle persone: Elaborazione di statuti e regolamenti delle fondazioni e società: da 200 franchi a 1'000 franchi

b) Diritto di famiglia - Unione registrata

1. Contratto matrimoniale e accordo patrimoniale (Art. 184, 187, 191 comma 2, 199, 216, 217, 219, 223 comma 1, 224, 225 comma 1, 241, 242 CC): da 200 franchi a 2'000 franchi

2. Contratto patrimoniale dell'unione registrata (Art. 25 LUP): da 200 franchi a 2'000 franchi

c) Diritto delle successioni

1. Disposizioni testamentarie pubbliche (Art. 499 segg. CC): da 200 franchi a 3'000 franchi

2. Contratto successorio (Art. 512 CC): da 200 franchi a 3'000 franchi

3. Atto di deposito di un testamento olografo: da 100 franchi a 400 franchi

4. Revoca completa o parziale di una disposizione testamentaria in atto pubblico (Art. 509 CC): da 100 franchi a 400 franchi

5. Accertamento pubblico della revoca di una disposizione testamentaria pubblicamente autenticata (Art. 510 comma 1 CC): da 100 franchi a 200 franchi

6. Annullamento e cancellazione di un contratto successorio (Art. 513 comma 3 CC): da 100 franchi a 200 franchi

7. Atto di certificazione della successione: da 35 franchi a 350 franchi

d) Diritto reale

1. Accordo sull'esclusione della divisione della proprietà comune (Art. 650 comma 2 CC): da 100 franchi a 400 franchi

2. Annullamento o modifica delle limitazioni legali dei diritti di proprietà privati (Art. 680 comma 2 CC): da 100 franchi a 400 franchi

3. Esclusione o modifica dei diritti di prelazione legali (Art. 681b comma 1 CC): da 100 franchi a 400 franchi

4. Costituzione di un diritto di prelazione nel medesimo atto o in un atto separato redatto nello stesso procedimento di autenticazione: da 100 franchi a 400 franchi

5. Notifica al titolare del diritto di prelazione in caso di esercizio del diritto: 100 franchi

6. e per ogni notifica a partire dalla seconda: 8 franchi

e) Diritto contrattuale

1. Autenticazione pubblica che sostituisce la firma (Art. 15 CO): da 100 franchi a 200 franchi

2. Accertamento dell'annullamento del pagherò e dell'estinzione del debito (Art. 90 CO): da 100 franchi a 400 franchi

f) Diritto societario

1. Verbali delle società dopo la costituzione e la modifica degli statuti (in particolare art. 647, 650, 651a, 653i, 734, 736 n. 2, 751, 764 comma 2, 764a comma 2, 780, 781, 782, 788, 821 comma 2, 874 comma 2 CO): da 200 franchi a 1'200 franchi

2. Decisioni degli organi competenti ai sensi della legge sulla fusione, in particolare la decisione di fusione (Art. 20 comma 1 LFus), la decisione di scissione (Art. 44 LFus), la decisione di trasformazione (Art. 65 LFus) e la decisione di trasporto di beni (Art. 104 comma 3 LFus): da 200 franchi a 1'200 franchi, oltre all'onorario

3. Elaborazione di statuti: da 200 franchi a 1'000 franchi

g) Diritto cambiario

1. Dichiarazione di nullità delle obbligazioni nominative (Art. 977 comma 2 CO): da 100 franchi a 400 franchi

2. Protesto (Art. 1034 comma 1, 1035 segg., 1098, 1128 n. 1 CO): da 100 franchi a 400 franchi

3. Decisioni dell'assemblea dei creditori per obbligazioni di prestito (Art. 1169 CO e Art. 6 del regolamento sull'assemblea dei creditori per obbligazioni di prestito del 9 dicembre 1949): da 200 franchi a 1'200 franchi

h) Diritto fondiario agrario

1. Accordo tra coniugi riguardo all'assegnazione dell'abitazione al coniuge superstite (Art. 11 comma 3 LBFA): da 100 franchi a 300 franchi

2. Accordi riguardanti il diritto di assegnazione (Art. 39 LBFA): da 100 franchi a 400 franchi

3. Rinuncia del conduttore al diritto di prelazione legale (Art. 48 comma 1 LBFA): da 100 franchi a 400 franchi

i) Altre attività notarili

1. Contratto di deposito: da 50 franchi a 300 franchi

2. Certificato notarile, dichiarazione giurata: da 50 franchi a 400 franchi

3. Dichiarazione di cancellazione: da 20 franchi a 100 franchi

4. Conferma dell'atto: da 20 franchi a 100 franchi

5. Autenticazione di copie con indicazione del tipo di documento: 3 franchi per pagina

6. Conferma di una data/un fatto: da 50 franchi a 400 franchi

7. Accertamenti relativi a beni immobili: da 50 franchi a 400 franchi

8. Richieste di approvazione, ratifica e omologazione verso comuni, distretti, stato e relative commissioni, dipartimenti e unità operative in forma motivata: da 30 franchi a 500 franchi

9. Gestione di conti fiduciari

9a. fino a 50'000 franchi: 100 franchi

9b. da 50'000 franchi a 100'000 franchi: 150 franchi

9c. per ogni ulteriore importo di 10'000 franchi un'ulteriore tassa di 5 franchi fino all'importo massimo di 750 franchi

10. diversi moduli, tra cui le dichiarazioni di onore, gli elenchi dei terreni agricoli, le dichiarazioni I e II per le società, i questionari LBBA: da 10 franchi a 150 franchi

11. Autenticazione di firma (in particolare Art. 148 comma 3, 150 comma 1 n. 3, 173 comma 1 ZStV; Art. 14 comma 3, 556 comma 1 e 2, 597, 640 comma 2, 720, 780 comma 2, 815, 901 CO, Art. 23 comma 2 Reg. CC): 30 franchi

11a. se più firme sullo stesso documento vengono autenticate simultaneamente, la tassa per ogni ulteriore firma è di: 7 franchi

12. Mandato di autenticazione pubblica: da 40 franchi a 400 franchi

13. Mandato in forma scritta semplice: da 15 franchi a 150 franchi

14. Ricevuta emessa separatamente: da 40 franchi a 400 franchi

15. * atto di esecuzione diretta (Art. 347 CPC): da 200 franchi a 1'000 franchi

16. * Notificazione di un atto ai sensi dell'Articolo 350 CPC: da 100 franchi a 400 franchi

Tariffe fisse

1. La tassa compresa tra un minimo e un massimo viene calcolata in base all'importanza, alla difficoltà, alla responsabilità del notaio e alla situazione del debitore della tassa.

Tariffa oraria

1. L'onorario orario ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera b del Codice del Notariato ammonta a 250 franchi.

2. Tale onorario è indicizzato in base all'Indice nazionale dei prezzi al consumo (base dell'indice: 01.01.2009) ogniqualvolta una variazione giustifica un adeguamento di 10 franchi.

Spese

1. Le spese sono i costi propri del notaio, che hanno una connessione diretta con il procedimento di autenticazione, come i costi per copie, spese postali e indennità di viaggio.

2. Le spese sono dovute separatamente dalle tariffe: Fatte salve le seguenti disposizioni, esse vengono addebitate in base al loro importo effettivo.

3. Le spese evidentemente superflue non sono rimborsabili.

4. I costi generali della segreteria (stipendi, affitti, abbonamenti, attrezzature per ufficio, ecc.) non possono essere considerati come spese.

Spese

1. Se la stipula è necessaria al di fuori dello studio notarile, il notaio ha diritto a un'indennità di viaggio di 2 franchi per chilometro. Tale indennità è concessa solo per il viaggio di andata.

Spese

1. Per una traduzione scritta, il notaio ha diritto anche a un compenso di 3 franchi per riga o al rimborso delle sue spese.

Disposizioni finali

1. Il notaio registra l'onorario ricevuto nel registro corrispondente.

Disposizioni finali

1. Articolo 99 del Regolamento concernente la gestione dell'ufficio del registro fondiario cantonale del 17 aprile 1920 viene modificato.

2. Con il presente Regolamento vengono abrogate le seguenti disposizioni

a) la tariffa delle tasse per i notai del 1º dicembre 1982;

b) il Regolamento concernente le tasse e le spese per i notai del 9 novembre 2005;

c) tutte le altre disposizioni contrastanti.

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento sarà pubblicato nel bollettino ufficiale ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2009. È applicabile a tutti gli atti notarili eseguiti dopo il 1° gennaio 2009.

2. Tutti gli atti notarili fino al 31 dicembre 2008 saranno regolati dal regolamento relativo alla tariffa delle tasse e spese per i notai del 9 novembre 2005.

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