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178.101 RNGRLN CH-VS

Regolamento concernente la legge sul notariato (RLN) - Durata e modalità del tirocinio (RNG)

57 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Vallese
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Indice delle disposizioni (57)

Art. 1 RNG Art. T1-1 RNG Art. 2 RNG - Formazione durante il tirocinio Art. T2-1 RNG Art. 3 RNG - b) Formazione del Tirocinante Art. T3-1 RNG Art. 4 RNG - c) Certificati di Stage Art. T4-1 RNG Art. 5 RNG - Obblighi del Tirocinante Art. 6 RNG - Corsi di Formazione Art. 7 RNG - Disposizioni Generali Art. 8 RNG - b) Ammissione all'esame e tassa Art. 9 RNG - Commissione d'Esame del Notariato Art. 10 RNG Art. 11 RNG - c) Organizzazione Art. 12 RNG - d) Indennizzo Art. 13 RNG Art. 14 RNG - b) Lavori d'esame scritti Art. 15 RNG - c) Esami Orali Art. 16 RNG - Valutazione degli esami Art. 17 RNG Art. 18 RNG - b) Risultato Finale Art. 19 RNG - Comunicazione dell'esito dell'esame Art. 20 RNG - Ricorso Art. 21 RNG - Conferimento del Diploma Art. 22 RNG - Competenze Art. 23 RNG - Composizione e Consulenza Art. 24 RNG - Giuramento Art. 25 RNG - Sigillo Art. 26 RNG - Assicurazione di responsabilità professionale Art. 27 RNG - Garanzie Art. 28 RNG - Seconda Residenza Art. 28a RNG - Ulteriori documenti e atti utili, se lo studio è esercitato in forma di società di capitali Art. 29 RNG Art. 29a RNG - Revisione limitata Art. 30 RNG - Ispezione ordinaria Art. 31 RNG - Ispezione straordinaria Art. 32 RNG - Denominazione di origine del terreno Art. 33 RNG Art. 34 RNG Art. 35 RNG - Diritto di prelazione Art. 36 RNG Art. 37a RNG Art. 38 RNG - Paginazione dei documenti Art. 39 RNG - Forma Art. 40 RNG - Periodicità Art. 41 RNG Art. 42 RNG - Modalità di Conservazione dei Documenti Art. 43 RNG - Archivio Art. 44 RNG Art. 45 RNG Art. 46 RNG Art. 47 RNG - c) Registro elettronico Art. 48 RNG Art. 49 RNG Art. 50 RNG Art. 51 RNG - Entrata in vigore

Testo normativo (57 Articoli)

Esami dei Candidati al Notariato - Tirocinio

1. Il tirocinio consiste in un'attività continuativa e ha una durata minima di dodici mesi.

2. Esso si svolge

a) per almeno sei mesi in uno studio di uno o successivamente di più notai del Cantone;

b) * senza retribuzione, per un minimo di 2 settimane e un massimo di 1 mese presso un ufficio del registro commerciale, e per un minimo di 2 settimane e un massimo di 2 mesi presso un ufficio del catasto.

3. Il tirocinio deve, di norma, svolgersi a tempo pieno. Il Dipartimento a cui i notai fanno capo (Dipartimento) può, per motivi importanti, autorizzare una riduzione dell'orario di lavoro. Tuttavia, la riduzione non può superare il 20 percento. In caso di riduzione dell'orario di lavoro, la durata minima del tirocinio viene prorogata in proporzione.

4. Il Dipartimento è competente per la concessione di un tirocinio volontario presso un ufficio cantonale.

5. Un impiego a tempo pieno presso un ufficio del catasto nel Cantone per una durata di almeno tre anni è equivalente a un tirocinio di sei mesi; il tempo rimanente deve essere completato secondo il paragrafo 2, lettera a.

Disposizione transitoria della modifica del 16 ottobre 2019

1. Il presente decreto legislativo si applica per la prima volta a tutti i candidati iscritti alla sessione d'esame della primavera 2020.

Esami dei Candidati al Notariato - Tirocinio

1. Per assicurare che l'assunzione e la formazione dei praticanti siano il più possibile coordinate, i maestri di tirocinio del servizio pubblico e del notariato si consultano reciprocamente.

1bis I notai che sono abilitati all'esercizio della loro professione ininterrottamente da 2 anni sono autorizzati a formare praticanti.

2. Un maestro di tirocinio può formare contemporaneamente al massimo due praticanti.

Disposizione transitoria della modifica del 1° dicembre 2021

1. I notai, che al 1 gennaio 2022 formano dei praticanti, possono continuare a farlo fino al completamento del loro praticantato, anche se non soddisfano il requisito di esperienza professionale menzionato nell'Articolo 2, comma 1bis.

Esami dei Candidati al Notariato - Tirocinio

1. Il maestro di pratica forma personalmente il praticante.

2. Dedica all'addestramento il tempo necessario e si assicura che il praticante riceva una formazione pratica completa e quanto più possibile versatile, in particolare per quanto riguarda la preparazione e la stipula degli atti pubblici. Insegna le norme professionali.

3. Il maestro di pratica si accerta che il praticante adempia agli obblighi previsti dall'articolo 5.

4. Gli concede le agevolazioni necessarie per la frequenza di corsi e seminari.

Disposizione transitoria della modifica del 6 dicembre 2023

1. Per i fatti che si sono verificati prima dell'entrata in vigore della modifica dell'ammontare delle garanzie menzionate nell'Articolo 27, paragrafo 1 del Regolamento, si applica il vecchio diritto.

Esami dei Candidati al Notariato - Tirocinio

1. Il maestro del tirocinio è tenuto, ogni sei mesi e sotto la sua responsabilità, a compilare un modulo fornito dal dipartimento competente riguardante il progresso del tirocinio.

2. Queste attestazioni trattano la natura e l'ambito delle attività svolte dal tirocinante e forniscono informazioni sui corsi frequentati dal tirocinante. Esse menzionano le interruzioni che durano più di otto settimane e che non vengono conteggiate nel periodo di tirocinio previsto.

Disposizione Transitoria della Modifica del 27 agosto 2025

1. Il notaio, che al momento dell'entrata in vigore della modifica è già in possesso di un'autorizzazione all'esercizio della professione nel Vallese e la cui assicurazione di responsabilità civile professionale non soddisfa il requisito dell'assicurazione postuma ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, deve adeguarsi entro il 31 dicembre 2028.

Esami dei Candidati al Notariato - Tirocinio

1. Il praticante ha durante il suo praticantato

a) l'obbligo di lavorare regolarmente sotto la direzione del maestro di praticantato;

b) l'obbligo di frequentare i corsi e i seminari organizzati per la sua formazione, in particolare quelli organizzati dall'Associazione dei Notai del Vallese;

c) l'obbligo di svolgere un praticantato presso un ufficio del catasto o un registro di commercio.

Esami dei Candidati al Notariato - Tirocinio

1. L’associazione dei notai stabilisce l’elenco dei corsi di formazione obbligatori. Il dipartimento garantisce il corretto svolgimento amministrativo nei confronti dei praticanti.

2. L’associazione dei notai invita i suoi membri a garantire l'uno o l'altro insegnamento. Può appellarsi ai servizi specializzati e agli uffici della pubblica amministrazione cantonale. Il praticante può essere obbligato a partecipare a un corso tenuto in un altro cantone.

3. La tassa di iscrizione è a carico del praticante.

4. Le informazioni utili relative alla data e al luogo dei corsi obbligatori sono accessibili sul sito internet del Cantone Vallese.

Esami dei Candidati Notarili - Esami

1. Si svolgono due sessioni d'esame all'anno, una in primavera e l'altra in autunno.

2. L'esame scritto è supportato da computer e si svolge nella prima metà del mese di aprile e ottobre.

3. La data degli esami orali è stabilita dalla commissione d'esame. I candidati vengono informati almeno una settimana prima.

Esami dei Candidati Notarili - Esami

1. Il Dipartimento decide in prima istanza sull'ammissione di un candidato all'esame.

2. Le domande di ammissione devono essere presentate per iscritto al Dipartimento. Per la sessione primaverile entro e non oltre il 1º marzo e per la sessione autunnale entro e non oltre il 1º settembre.

3. Saranno ammesse solo se, mediante verifica, è stato constatato che le condizioni sono soddisfatte a seguito della visione delle conferme di tirocinio ai sensi dell'Articolo 4 e sia stata pagata la seguente tassa

a) * 800 franchi per gli esami scritti;

b) * 800 franchi per gli esami orali.

Esami dei Candidati Notarili - Esami

1. La commissione d'esame è nominata dal Consiglio di Stato per la durata di 4 anni, su proposta

a) * dell'associazione, per i rappresentanti della professione;

b) * dell'amministrazione cantonale, per i rappresentanti dei servizi che svolgono attività direttamente legate alla funzione ufficiale del notaio.

1bis

È composta da un presidente e 14 membri.

1ter

I membri della commissione nominati devono svolgere il loro mandato per il periodo per il quale sono stati nominati; sono riservate le dimissioni per giustificati motivi.

2. In essa sono rappresentate entrambe le lingue nazionali. I membri della commissione che svolgono e correggono gli esami devono parlare la stessa lingua nazionale del candidato.

3. Non possono fungere da membri di questa commissione

a) I parenti e gli affini del candidato fino al quarto grado incluso;

b) I notai presso i quali il candidato ha svolto il proprio praticantato.

Esami dei Candidati Notarili - Esami

1. Le disposizioni della legge sul procedimento amministrativo e sulla giustizia amministrativa relative al conflitto d'interessi si applicano ai membri della commissione.

2. In caso di conflitto d'interessi dei membri o dei loro sostituti, il Consiglio di Stato designa i rappresentanti. La commissione deve essere composta come previsto dal presente regolamento.

Esami dei Candidati Notarili - Esami

1. La Commissione si organizza autonomamente. Essa può in particolare

a) suddividersi in sottocommissioni composte da tre membri ciascuna;

b) incaricare uno dei suoi membri della preparazione dei temi d'esame;

c) nominare un relatore per la valutazione degli elaborati scritti.

2. Il segretariato della Commissione è garantito dal Dipartimento.

Esami dei Candidati Notarili - Esami

1. I membri della commissione d'esame sono compensati come segue

a) * 600 franchi per la preparazione degli argomenti;

b) * 300 franchi per candidato, per la correzione delle prove scritte;

c) 300 franchi per candidato, per gli esami orali;

d) 150 franchi per la sorveglianza in occasione delle prove scritte.

2. Per il resto, è applicabile la decisione sulle compensazioni della commissione.

Esami dei Candidati Notarili - Esami

1. A seconda della scelta del candidato, l'esame viene sostenuto in lingua francese o tedesca.

2. Il candidato che ha superato l'esame scritto è ammesso all'esame orale.

3. Inoltre, la commissione stabilisce le modalità d'esame e informa i candidati a riguardo.

Esami dei Candidati Notarili - Esami

1. Per ogni prova d'esame scritta il candidato ha a disposizione quattro ore.

2. Ogni esame si svolge senza interruzioni. La sorveglianza è organizzata dalla commissione.

3. Ad ogni candidato sono forniti documenti d'esame su carta nonché un accesso limitato a Internet per la legislazione federale e cantonale.

4. Il candidato che influenza o tenta di influenzare i risultati degli esami in modo illecito, in particolare mediante l'uso di mezzi non autorizzati, viene escluso dalla sessione e i suoi esami sono considerati non superati.

Esami dei Candidati Notarili - Esami

1. L'esame orale si svolge davanti alla commissione o alla sottocommissione designata. Tutti i candidati ammessi vengono interrogati uno dopo l'altro. L'esame ha una durata di due ore.

2. L'esame orale è pubblico.

Esami dei Candidati Notarili - Esami

1. Gli esami scritti e orali sono valutati con voti da 1 a 6. Il voto 4 indica che l'esame è superato. La valutazione avviene in voti interi o mezzi voti.

2. Il candidato riceve quattro voti per l'esame scritto, uno per ciascun compito d'esame scritto.

3. Per l'esame orale, il candidato riceve quattro voti: un voto per il diritto notarile, le regole deontologiche e la gestione di uno studio, un voto per il diritto pubblico federale e cantonale, un voto per il diritto civile federale e cantonale e infine un voto per il diritto dell'esecuzione forzata e fallimentare, il diritto internazionale privato, la procedura amministrativa e civile nonché i concetti generali della contabilità commerciale.

Esami dei Candidati Notarili - Esami

1. Il candidato ha superato l'esame scritto se ha ottenuto una media dei voti di 4 nei compiti scritti e non ha ricevuto due voti inferiori a 4.

Esami dei Candidati Notarili - Esami

1. L'esame si considera superato se sia nelle prove scritte che in quelle orali si raggiunge una media di voti pari a 4. L'esame si considera invece non superato se il candidato ha ottenuto complessivamente nelle prove scritte e orali

a) tre volte il voto 3.5 o un voto inferiore;

b) due volte il voto 2.5 o un voto inferiore;

c) una volta il voto 1.

2. Chi si ritira dall'esame senza un motivo valido, non si presenta o abbandona nel corso dell'esame, non ha superato l'esame. La Commissione decide in merito all'esistenza di un motivo valido.

3. Il candidato che viene sorpreso a copiare non ha superato l'esame. Può sostenere nuovamente l'esame non prima che sia trascorso un anno.

Esami dei Candidati Notarili - Esami

1. La Commissione trasmette, entro 15 giorni dalla conclusione della sessione di esame, un rapporto al Dipartimento competente su ogni candidato, contenente le seguenti informazioni

a) il risultato dell'esame;

b) il voto ottenuto in ogni esame. Le votazioni insufficienti devono essere brevemente motivate.

2. Il Dipartimento comunica a ciascun candidato la decisione della Commissione riguardante la valutazione degli esami.

3. Il candidato che non ha superato l'esame orale non è tenuto a ripetere l'esame scritto, se ha ottenuto una votazione sufficiente in tutti i settori dell'esame scritto.

Esami dei Candidati Notarili - Esami

1. Contro le decisioni del Dipartimento può essere presentato ricorso al Consiglio di Stato, e contro quelle della Commissione d'esame al Tribunale cantonale.

2. ...

3. Fatte salve le disposizioni particolari della legge notarile o del presente regolamento, il procedimento è disciplinato dalla legge sulla procedura amministrativa e sul diritto amministrativo.

4. Il candidato che intenda far valere la violazione di una disposizione di legge o regolamentare, che si presume sia avvenuta prima o durante l'esame, deve farlo immediatamente non appena ne venga a conoscenza, pena la decadenza.

Esami dei Candidati Notarili - Esami

1. Per il rilascio del diploma non viene applicata alcuna tassa aggiuntiva, essa è inclusa nella tassa d'esame ai sensi dell'articolo 8 comma 3.

Camera di Supervisione

1. La Camera di Sorveglianza previene o sanziona le violazioni della dignità professionale, vigilando sull'osservanza delle regole professionali dell'associazione (Statuto, Regolamento deontologico).

Camera di Supervisione

1. La Camera di Sorveglianza nomina il proprio presidente. Può validamente riunirsi solo se sono presenti almeno tre membri.

2. Se la Camera di Sorveglianza non può riunirsi validamente a causa della mancanza o dell'impedimento dei suoi membri, l'Associazione dei Notai del Vallese nomina uno o più membri straordinari.

3. Il presidente della Camera dirige l'indagine. In caso di urgenza, può emettere una decisione da solo, che sarà confermata o revocata nella successiva riunione.

4. Se le circostanze lo permettono o lo richiedono, una decisione può essere presa per via circolare, a meno che un membro richieda una discussione.

5. Ogni membro della Camera di Sorveglianza che si trovi in minoranza rispetto a una decisione può richiedere che la sua opposizione sia registrata nel verbale.

6. Inoltre, la Camera di Sorveglianza si organizza autonomamente.

Autorizzazione all’esercizio della professione

1. L'autorizzazione all'esercizio della professione, che conferisce lo statuto di pubblico ufficiale, è rilasciata in una seduta del Consiglio di Stato. In seguito alla sua selezione, il notaio presta il seguente giuramento o solenne promessa, che viene letto dal Presidente del Consiglio di Stato

"Giuro in nome di Dio/Prometto sul mio onore di esercitare la professione di notaio a me affidata con coscienza, di rispettare esattamente le leggi e di adempiere ai doveri affidatimi con tutta dignità, precisione e sincerità."

2. A questa lettura il notaio risponde con la mano alzata con le parole: "Giuro" o "Prometto".

Autorizzazione all’esercizio della professione

1. Ogni notaio che ricopre la carica di pubblico ufficiale riceve dalla Cancelleria dello Stato, a proprie spese, un sigillo che deve essere apposto su tutti gli originali consegnati alle parti coinvolte e su tutte le copie degli originali, nonché su tutte le notifiche che deve eseguire a causa del suo incarico, accanto alla sua firma.

2. Il sigillo reca lo stemma del Cantone, il nome e il cognome del notaio, la dicitura ''Notaio'' e la sede della cancelleria notarile.

3. È vietato al notaio utilizzare il sigillo per altri scopi.

Autorizzazione all’esercizio della professione

1. Il notaio che richiede l'autorizzazione all'esercizio della professione deve stipulare un'assicurazione di responsabilità civile professionale con una copertura minima di 2 milioni di franchi, che copra i danni causati dal notaio nell'esercizio della sua professione. La copertura assicurativa si estende anche ai reclami per danni causati durante la durata del contratto, ma presentati solo dopo la cessazione dell'assicurazione e entro il termine legale di prescrizione (assicurazione postuma).

2. Nel contratto deve inoltre essere stabilito che l'assicuratore notifichi al Dipartimento l'interruzione o la cessazione dell'assicurazione al più tardi al termine del periodo di mora secondo l'articolo 20 della Legge federale sul contratto di assicurazione. Se l'assicuratore sospende o annulla il contratto di propria iniziativa, deve avvisare il contraente delle conseguenze che possono derivare dalla notifica al Dipartimento.

Autorizzazione all’esercizio della professione

1. Per il danno non coperto dall'assicurazione di responsabilità civile professionale, l'associazione fornisce, a nome dei suoi membri, garanzie fino a un importo massimo di 500'000 franchi per ogni caso di danno e per ogni notaio, sotto forma di un'assicurazione cauzionale o di una fideiussione ai sensi degli articoli 492 seguenti del Codice delle obbligazioni svizzero. A tal fine, l'associazione richiede ai suoi membri un contributo annuale in base al principio di copertura dei costi e al principio di equivalenza.

2. Con la sua adesione all'associazione, il notaio adempie al suo obbligo di fornire una garanzia ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b della Legge sul notariato.

3. Se il danno subito da più persone supera l'importo massimo, le rivendicazioni dei singoli si riducono in proporzione alle loro pretese concordate per giudizio o convenzione.

Autorizzazione all’esercizio della professione

1. L'apertura di una sede secondaria è soggetta all'approvazione del Dipartimento. Quest'ultimo consulta preventivamente la camera di supervisione dei notai, la quale esprime un parere in particolare sull'interesse pubblico della domanda.

2. La sede secondaria deve soddisfare i requisiti di cui all'articolo 18 comma 1 della legge sul notariato.

3. L'approvazione per l'apertura di una sede secondaria non dà diritto alla consegna di un secondo sigillo. L'approvazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale.

4. Gli annunci consentiti ai sensi dell'articolo 33 comma 1 lettera a della legge sul notariato sono applicabili anche per l'apertura di una sede secondaria.

5. L'indirizzo della sede secondaria può essere indicato sull'intestazione del notaio.

6. L'ispettore del distretto, in cui si trova la sede principale, effettua l'ispezione della sede secondaria.

7. L'atto rogato presso la sede secondaria deve essere iscritto nei registri presso la sede principale e secondo le modalità previste dalla legge sul notariato e dal presente regolamento.

Autorizzazione all’esercizio della professione

1. Su richiesta del Dipartimento, il notaio deve presentare, tra l'altro, il patto parasociale, il contratto di società e il contratto di cessione delle quote societarie.

Contabilità e revisione limitata

1. La contabilità in forma commerciale deve essere aggiornata continuamente. Essa deve fornire in ogni momento informazioni sull'esatto importo dei crediti di terzi, custoditi dal notaio, nonché sugli obblighi professionali nei confronti dei suoi clienti o terzi.

2. La contabilità è conservata e aggiornata presso lo studio notarile. Può essere registrata tramite sistemi informatici.

3. Il notaio conserva i documenti contabili, le ricevute dei titoli, nonché le ricevute o la prova di pagamento delle somme trasferite in contanti, in modo adeguato e classificato separatamente.

Contabilità e revisione limitata

1. La revisione limitata deve essere eseguita secondo lo Standard svizzero per la revisione limitata (SER) in conformità all'articolo 42 comma 5 della Legge notarile.

Sorveglianza amministrativa

1. Il Cantone è suddiviso in sei distretti di ispezione, che coincidono con i distretti catastali.

2. Il conservatore del registro fondiario o il suo sostituto effettua l'ispezione degli uffici e degli atti originali dei notai nel suo distretto. In caso di impedimento, il responsabile dell'ufficio cantonale per i registri fondiari nomina un ispettore ad hoc.

3. Il rapporto d'ispezione ordinario deve essere inviato al Dipartimento entro 30 giorni dall'ispezione.

Sorveglianza amministrativa

1. Gli ispettori possono effettuare in qualsiasi momento ulteriori ispezioni ai sensi dell'articolo 63, comma 2, della Legge notarile.

2. L'ispettore presenta il rapporto di ispezione straordinaria al Dipartimento e al notaio interessato al più tardi 30 giorni dopo il completamento del controllo.

3. I costi dell'ispezione straordinaria sono a carico del notaio.

Autenticazione

1. Il notaio attesta nell'atto, tramite il numero di riferimento, la provenienza di ciascun immobile.

Autenticazione

1. Il notaio attesta nell'atto che ha informato le parti sull'esistenza e sugli effetti di eventuali diritti di pegno legali esistenti riguardanti l'atto redatto.

Autenticazione

1. Il notaio attesta nel documento che le parti confermano che il contratto di compravendita del terreno non è collegato a un contratto d'opera né si riferisce a un contratto di compravendita per una costruzione futura concluso con il venditore o con un terzo.

2. Negli altri casi, nel documento sono elencati gli elementi soggettivamente importanti del terreno in connessione con il contratto di compravendita e il valore dei suoi componenti.

Autenticazione

1. Il notaio è obbligato a notificare ai titolari del diritto di prelazione il verificarsi del caso di prelazione legale o contrattuale e prenotato, nonché a ricevere le relative dichiarazioni di esercizio o di rinuncia.

Autenticazione

1. La dichiarazione giurata prevista dall'articolo 91 della Legge sul Notariato viene resa nella seguente forma

Il notaio dice al dichiarante: "Giurate (Promettete) che la dichiarazione da voi firmata corrisponde pienamente alla verità, e con la presente attestiate di essere stati informati sulle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione in un atto."

3. Dopodiché, il dichiarante risponde con la mano destra alzata: "Giuro" oppure "Prometto".

Autenticazione

1. Secondo la normativa federale applicabile, il verbale di un'assemblea generale o di una riunione del consiglio di amministrazione può essere validamente redatto in forma pubblica e autentica attraverso una verbalizzazione a distanza.

Autenticazione

1. Ogni originale è numerato e si indica il numero delle pagine.

2. Ciò vale anche per la copia degli atti, che è stata consegnata in originale.

Elenchi

1. Gli importi delle tasse sono registrati sotto rubriche separate per ciascuna tipologia di tassa.

2. Inoltre, l'ispezione dei protocolli notarili stabilisce la forma degli elenchi. Essa è obbligatoria.

Elenchi

1. L'elenco degli originali e quello degli atti consegnati in originale sono ordinati cronologicamente ogni anno.

2. L'elenco delle disposizioni testamentarie è ordinato cronologicamente in modo continuativo, indipendentemente dall'anno di ricezione.

Elenchi

1. Gli elenchi gestiti in forma elettronica devono poter essere resi leggibili in qualsiasi momento.

2. Devono essere conservati e protetti in modo tale da garantirne l'esistenza e la qualità. La protezione dei dati deve essere garantita secondo le norme riconosciute. Le metodologie tecniche utilizzate devono garantire l'integrità delle informazioni registrate.

3. Il contenuto dei registri elettronici deve essere conservato anche su carta separata dal supporto dati.

Conservazione dei Documenti

1. Salvo quanto previsto al comma 2, gli originali e le copie degli atti consegnati in originale non devono essere rilegati, ma devono essere classificati cronologicamente in scatole d'archivio.

2. I testamenti e i contratti di successione devono essere classificati cronologicamente in scatole d'archivio separatamente.

3. Su ogni scatola d'archivio devono essere indicate le numerazioni dei registri e degli atti in essa contenuti.

4. Gli atti, i testamenti olografi o altri documenti affidati devono essere conservati. Le copie degli atti consegnati in originale, tutte le prove menzionate in tali atti e i registri sono protetti dal notaio contro danni, furti e indiscrezioni.

5. Alla cessazione dell'esercizio della professione, il notaio deve consegnare, entro 60 giorni, all'Archivio di Stato del Vallese sotto la supervisione dell'ispettore, i registri, gli atti e i documenti menzionati all'articolo 26, comma 2, della legge sul notariato.

Conservazione dei Documenti

1. Alla cessazione dell'attività professionale del notaio, l'archivista del cantone, sotto la supervisione del conservatore del registro fondiario, è responsabile dell'archiviazione degli elenchi, degli atti originali, dei testamenti olografi, degli altri documenti affidati, delle copie degli atti consegnati in originale, nonché di tutte le prove menzionate in tali atti.

2. Egli autentica le copie sotto la supervisione del conservatore del registro fondiario.

3. Se un atto originale archiviato deve essere depositato in tribunale, o se un testatore richiede la restituzione del suo testamento, si procede conformemente all'articolo 105 della legge sul notariato.

4. ...

Disposizioni di ultima volontà

1. Il notaio, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla protezione dei dati, comunica tutte le disposizioni testamentarie di cui è a conoscenza o che possiede, da un lato al Centro testamentario del Vallese e dall'altro al registro centrale dei testamenti.

2. Il notaio è obbligato a verificare in modo adeguato se le persone, le cui disposizioni testamentarie ha redatto o che gli sono state consegnate per la custodia, siano ancora in vita.

3. Non appena viene a conoscenza del decesso del testatore o di una delle parti dell'atto, informa l'autorità competente a riguardo conformemente alle disposizioni del diritto federale.

Disposizioni di ultima volontà

1. L'ufficio competente in cui rientra lo stato civile comunica immediatamente al Centro Testamenti del Vallese tutti i certificati di morte emessi dagli ufficiali di stato civile o comunicati loro.

2. Il Centro Testamenti del Vallese comunica al notaio e al giudice comunale interessato l'esistenza di una disposizione testamentaria.

3. Per ogni registrazione o estratto del Centro Testamenti del Vallese viene applicata una tassa di 20 franchi.

4. L'ufficio cantonale per i registri fondiari è responsabile del Centro Testamenti del Vallese. Esso può emanare disposizioni in questo ambito.

Disposizioni di ultima volontà

1. La registrazione effettuata dal notaio contiene

a) il nome, il cognome, la discendenza, la data di nascita, il luogo d'origine e l'indirizzo del testatore, e in caso di cittadino straniero il luogo di nascita;

b) la data della redazione o del deposito nonché il numero del registro;

c) * il nome e la sede dello studio notarile.

Disposizioni di ultima volontà

1. Il dirigente della centrale tiene un registro elettronico dei testatori e classifica le iscrizioni in ordine cronologico.

2. Questo registro non è pubblico e il dirigente è soggetto all'obbligo di riservatezza.

3. Se un testamento viene richiesto indietro, l'iscrizione viene cancellata e la registrazione distrutta.

Disposizioni di ultima volontà

1. I giudici comunali, i notai e tutte le persone che vantano un interesse legittimo possono, dietro presentazione di un certificato di morte, richiedere presso la centrale se sia stato registrato un testamento.

Disposizioni transitorie e finali

1. Salvo disposizioni contrarie, il presente regolamento è applicabile senza riserve dopo la sua entrata in vigore.

2. Le garanzie prestate in virtù della vecchia legge saranno restituite dopo la scadenza del termine di prescrizione delle azioni di responsabilità.

3. La tenuta dei registri e la conservazione degli atti, ricevuti prima dell'entrata in vigore di questo regolamento, rimangono soggetti alla vecchia legge.

4. Nell'anno in cui entra in vigore il presente regolamento, tutte le autorizzazioni concesse ai sensi del vecchio diritto per l'apertura di una sede secondaria decadono, salvo diversa decisione del Dipartimento su richiesta dell'interessato.

Disposizioni transitorie e finali

1. Tutte le disposizioni che contraddicono il presente regolamento sono abrogate, in particolare il regolamento di esecuzione della legge sul notariato del 9 dicembre 1942.

2. Gli articoli 10 paragrafo 3 e 12 del regolamento riguardante la legge sulla professione di avvocato del 20 febbraio 2002 sono modificati.

3. L'articolo 2 del regolamento riguardante la tenuta del registro fondiario cantonale del 17 aprile 1920 è modificato.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore alla stessa data della legge notarile.

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