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FUSVOFUS
CH-VS
Art. 5 Ordinanza sulle fusioni di comuni (OFus) - Ulteriore Assistenza
1. Interpretazione Generale Questo articolo stabilisce che la comprensione e l'applicazione delle leggi devono essere guidate dai principi generali e dal contesto in cui le leggi sono state formulate. È imperativo che ogni disposizione legale venga esaminata in relazione al suo scopo originale e all'intento del legislatore. Inoltre, il linguaggio utilizzato in una legge deve essere interpretato secondo il suo significato plain e comune, salvo che il contesto richieda una lettura diversa. In situazioni dove il testo della legge risulti ambiguo o non chiaro, si deve fare riferimento a precedenti giuridici o a commentari attendibili per una guida interpretativa. 1.1 Applicazione delle Norme In caso di conflitto tra disposizioni di varie leggi, si deve applicare la norma specifica o speciale rispetto a quella generale. Inoltre, le leggi non devono essere interpretate in maniera tale da risultare retroattive, se non esplicitamente stabilito altrimenti dal legislatore. Le interpretazioni devono promuovere la giustizia e l'equità, garantendo che le decisioni prese siano in linea con i diritti costituzionalmente protetti. 1.2 Effetto delle Interpretazioni Le interpretazioni fornite dai tribunali hanno effetto vincolante, a meno che non siano sovvertite da un giudizio di un'autorità giuridica superiore. Tale processo assicura l'uniformità e la coerenza nell'applicazione della legge. Tuttavia, la possibilità di revisione dell'interpretazione attraverso i mezzi legali appropriati rimane accessibile alle parti interessate, garantendo un sistema dinamico e giusto di amministrazione della giustizia.
Art. 5 FusV - Ulteriore Assistenza — Ulteriore Assistenza
1. Se la popolazione del comune fuso supera i 500 abitanti, le sarà concessa un'ulteriore assistenza di
a) 300 franchi per abitante per i primi 1'000 abitanti (massimo 300'000 franchi);
b) ulteriori 600 franchi per abitante tra 1'001 e 1'500 abitanti (massimo 600'000 franchi);
c) ulteriori 800 franchi per abitante tra 1'501 e 2'000 abitanti (massimo 1'000'000 franchi);
d) 1'000'000 di franchi per il comune fuso con più di 2'000 abitanti.