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Oggetto e ambito di applicazione

19 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Vallese
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Indice delle disposizioni (19)

Testo normativo (19 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Questo regolamento si applica all'archiviazione dei fascicoli

a) dei giudici comunali;

b) dei tribunali di polizia;

c) dei giudici d'istruzione penale;

d) dei giudici distrettuali;

e) del tribunale dei minori;

f) dei tribunali circondariali;

g) del giudice istruttore cantonale;

h) dei pubblici ministeri;

i) della corte cantonale.

2. Inoltre, disciplina l'accesso da parte di terzi ai documenti d'archivio delle autorità giudiziarie.

1. Disposizioni Generali

1. Tutti i documenti degni di archivio delle autorità giudiziarie sono archiviati e conservati permanentemente.

1. Disposizioni Generali

1. Sono considerati documenti tutti i dati riportati su carta.

2. I dati memorizzati su supporti elettronici sono regolati dalla legge sulla protezione dei dati personali.

3. Sono considerati beni archivistici delle autorità giudiziarie i dossier dei procedimenti conclusi, nonché gli atti che risultano utili per la storia delle autorità giudiziarie indicate nell'articolo 1 e che non sono più permanentemente necessari da queste ultime.

4. Sono considerati meritevoli di archiviazione gli atti che hanno rilevanza giuridica o amministrativa o che presentano un elevato valore informativo.

**Archivio e Conservazione della Documentazione**

1. Le autorità giudiziarie elencate nell'Articolo 1 sono competenti per l'archiviazione dei fascicoli da esse redatti.

2. Se un dossier è trattato da più istanze successive, viene archiviato complessivamente presso l'autorità che ha deciso in prima istanza.

3. Le autorità collegiali designano un responsabile per la gestione degli archivi.

4. Per la gestione degli archivi in conformità ai principi del presente regolamento sono, in linea di massima, responsabili le cancellerie delle varie istanze o un cancelliere designato dall'autorità competente a tal fine.

**Archivio e Conservazione della Documentazione**

1. Il Tribunale cantonale come autorità di vigilanza sulle autorità giudiziarie

a) controlla l'applicazione di questo regolamento da parte delle autorità interessate;

b) emana tutte le misure necessarie per la sua esecuzione;

c) consulta, se necessario, l'Archivio cantonale come organo consultivo.

2. Per quanto riguarda i giudici comunali e i tribunali di polizia, tale vigilanza è esercitata dai giudici distrettuali.

**Archivio e Conservazione della Documentazione**

1. Devono essere permanentemente conservati tutti gli atti processuali che non vengono restituiti alle parti

a) gli atti di citazione;

b) le prove raccolte nel corso dell'istruttoria;

c) i provvedimenti e le ordinanze presidenziali;

d) la sentenza.

2. Gli atti di un'indagine penale conclusa con decreto d'accusa vengono distrutti dopo trent'anni.

**Archivio e Conservazione della Documentazione**

1. Gli atti amministrativi, che sono significativi per la storia o lo sviluppo dell'istituzione in questione, sono anch'essi archiviati, purché siano degni di essere conservati.

2. Le richieste di accesso sono anch'esse archiviate.

**Archivio e Conservazione della Documentazione**

1. I comuni ospitanti devono mettere a disposizione delle autorità giudiziarie locali per gli archivi.

2. Questi locali devono essere riservati esclusivamente all'archiviazione e devono essere allestiti in modo tale da garantire la sicurezza e la perfetta conservazione degli atti.

3. Devono avere spazio sufficiente per diversi anni e disporre di un'area per la consultazione.

4. La ripartizione dei costi tra Stato e comuni avviene secondo le disposizioni pertinenti.

**Archivio e Conservazione della Documentazione**

1. Dopo 50 anni, i documenti d'archivio possono essere trasferiti all'archivio cantonale. L'autorità giudiziaria competente deve allegare a ciascun trasferimento un inventario dettagliato in due esemplari. Dopo la registrazione dei documenti d'archivio, un esemplare dell'inventario deve essere firmato dall'archivista cantonale e restituito all'autorità giudiziaria competente.

Accessibilità del material d'archivio

1. Dopo la scadenza del termine di tutela di 50 anni, gli atti d'archivio possono essere consultati da chiunque. Questo termine può essere prorogato dall'autorità giudiziaria competente se un prevalente interesse pubblico o privato meritevole di tutela si oppone alla visione da parte di terzi.

Accessibilità del material d'archivio

1. Per i fascicoli processuali, il termine di protezione inizia a decorrere dalla fine dell'anno in cui è stata eseguita l'ultima azione processuale e per gli altri atti dalla fine dell'anno dell'ultimo documento presente nel dossier in questione.

2. Il termine di protezione si applica all'intero dossier o alla totalità degli atti in questione.

Accessibilità del material d'archivio

1. Accesso durante il periodo di protezione può essere concesso in particolare se

a) vi è il consenso delle persone interessate;

b) le persone interessate sono decedute da più di dieci anni;

c) i documenti sono già accessibili al pubblico e non esistono nuovi motivi contrari all'accesso.

2. Per salvaguardare la protezione della personalità o la protezione di importanti interessi pubblici o privati, l'accesso può essere limitato, in particolare se le trattative si sono svolte a porte chiuse o nel caso di fascicoli del tribunale per i minori.

Accessibilità del material d'archivio

1. Gli strumenti di ricerca come gli indici analitici e gli inventari, che consentono l'accesso al materiale d'archivio, sono liberamente accessibili.

Accessibilità del material d'archivio

1. Per l'accesso alla documentazione è necessario presentare una richiesta motivata per iscritto all'autorità giudiziaria competente o al detentore del materiale d'archivio.

2. La richiesta deve contenere

a) le generalità del richiedente;

b) indicazioni sullo scopo delle ricerche, nonché una descrizione il più possibile precisa del materiale d'archivio di cui si richiede l'accesso.

Accessibilità del material d'archivio

1. L'autorità giudiziaria competente decide sulla domanda. Essa accompagna l'autorizzazione alla consultazione con le necessarie condizioni e clausole. Nel caso di autorità collegiali, decide il loro presidente.

2. Sono applicabili le disposizioni della legge sul procedimento amministrativo e sulla giustizia amministrativa.

Accessibilità del material d'archivio

1. Salvo diversa disposizione, il diritto di accesso include

a) la consultazione degli strumenti di ricerca;

b) la consultazione degli atti;

c) la redazione di annotazioni manoscritte;

d) la riproduzione dei documenti d’archivio.

2. Il diritto di consultare il materiale d’archivio viene di norma esercitato nel luogo appositamente designato.

Accessibilità del material d'archivio

1. L'accesso ai documenti d'archivio avviene a titolo gratuito. Restano riservati i casi in cui l'accesso richiede un notevole impegno del personale del tribunale competente.

2. Per le riproduzioni si applicano le tariffe dei diritti vigenti presso le autorità giudiziarie.

Accessibilità del material d'archivio

1. Contro i provvedimenti delle autorità giudiziarie o del detentore dei beni d'archivio, può essere presentato ricorso al tribunale cantonale.

Accessibilità del material d'archivio

1. Questo Regolamento, adottato dal Tribunale Cantonale nella sua seduta del 5 settembre 2001, entra in vigore il 1° febbraio 2002.

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