Ordinanza sulla banca dati referenziale degli edifici e degli alloggi (OBDR-BL) - Scopo e Ambito di Applicazione (VRDB-GW)
Indice delle disposizioni (6)
Testo normativo (6 Articoli)
1. Il presente regolamento contiene le disposizioni di attuazione per la banca dati di riferimento edifici e abitazioni (di seguito: RDB-GW), secondo la legge sulle banche dati di riferimento e l'armonizzazione del registro delle persone, del registro delle imprese e delle società, nonché del registro degli edifici e delle abitazioni (GRDB).
2. Il presente regolamento si applica a
a) la RDB-GW e i dati in essa contenuti;
b) le banche dati sorgente della RDB-GW;
c) i collegamenti tra la RDB-GW e le altre RDB.
3. Le disposizioni federali restano riservate.
1. La RDB-GW contiene i seguenti elementi, che sono elencati dettagliatamente nell'Allegato 1
a) l'identificatore univoco dell'edificio assegnato dal BFS (EGID);
b) l'identificatore univoco dell'abitazione assegnato dal BFS (EWID);
c) l'identificatore univoco dell'ingresso dell'edificio assegnato dal BFS (EDID);
d) l'identificatore univoco del progetto di costruzione assegnato dal BFS (EPROID);
e) i dati sui progetti di costruzione;
f) i dati sull'edificio;
g) i dati sulle abitazioni.
1. I dati registrati nel RDB-GW vengono conservati in base al loro stato.
a) I dati con lo stato "attivo" sono disponibili nel RDB-GW;
b) I dati con lo stato "inattivo" vengono conservati, ma possono essere distrutti su decisione del Centro di Competenza RDB (KRDB) dopo 10 anni, e tale distruzione deve essere accompagnata dalla redazione di un verbale.
2. La cronologia delle modifiche dei dati relativi agli edifici e agli appartamenti viene conservata, ma può essere distrutta senza limite di tempo su decisione del KRDB.
3. I dati di registrazione vengono conservati per un minimo di 18 mesi.
4. Restano riservate le disposizioni in materia di protezione dei dati in relazione ai diritti delle persone sui propri dati.
1. Il RDB-GW è composto dalle seguenti banche dati sorgente attive
a) il Registro Federale degli Edifici e delle Abitazioni (GWR);
b) i Registri Fondiari del Vallese;
c) i Catasti Comunali;
d) i Registri Comunali delle Domande di Permesso di Costruzione;
e) il Portale Informatico Cantonale della Misurazione Ufficiale;
f) il Portale Informatico Cantonale del Catasto Fondiario;
g) la Banca Dati Sorgente con il Valore Fiscale degli Edifici e delle Abitazioni;
h) la Banca Dati Sorgente Cantonale con le Domande di Permesso di Costruzione.
2. Nell'Allegato 2 sono elencate le banche dati sorgente attive nonché i responsabili o detentori dei registri collegati.
1. Le applicazioni dei comuni per la trasmissione dei dati utilizzati dall'RDB-GW devono essere certificate dal dipartimento responsabile per l'informatica.
2. Le applicazioni devono soddisfare in particolare i requisiti in materia di sicurezza dei dati, protocollo di scambio e garanzia della qualità dei dati.
1. Gli utenti devono trattare i dati della RDB-GW in maniera confidenziale e in conformità con il segreto d'ufficio, a meno che questi non siano pubblicati dalla banca dati di origine.