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172.840 VRDB-GWOBDR-BL CH-VS

Ordinanza sulla banca dati referenziale degli edifici e degli alloggi (OBDR-BL) - Scopo e Ambito di Applicazione (VRDB-GW)

6 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Vallese
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Indice delle disposizioni (6)

Testo normativo (6 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Il presente regolamento contiene le disposizioni di attuazione per la banca dati di riferimento edifici e abitazioni (di seguito: RDB-GW), secondo la legge sulle banche dati di riferimento e l'armonizzazione del registro delle persone, del registro delle imprese e delle società, nonché del registro degli edifici e delle abitazioni (GRDB).

2. Il presente regolamento si applica a

a) la RDB-GW e i dati in essa contenuti;

b) le banche dati sorgente della RDB-GW;

c) i collegamenti tra la RDB-GW e le altre RDB.

3. Le disposizioni federali restano riservate.

Articolo 1: Protezione dei Dati 1.1 Oggetto e Scopo Il presente articolo disciplina il trattamento dei dati personali, conformemente alle normative vigenti in materia di protezione dei dati. L'obiettivo principale è garantire che i dati personali siano raccolti, conservati e utilizzati in maniera responsabile e sicura. 1.2 Definizioni Ai fini del presente articolo, si applicano le seguenti definizioni: a) "Dato personale" indica qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile. b) "Trattamento" indica qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali. 1.3 Diritti dell'Interessato Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la rettifica o la cancellazione, e di opporsi al loro trattamento in determinate circostanze, come stabilito dalle normative applicabili. 1.4 Sicurezza dei Dati È obbligatorio implementare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza appropriato al rischio relativo al trattamento dei dati personali. 1.5 Violazioni dei Dati In caso di violazione dei dati personali, devono essere intraprese azioni immediate per mitigarne gli effetti e, se necessario, notificare l'autorità competente e gli interessati coinvolti. Questa traduzione del presente articolo segue la struttura e terminologia del diritto italiano in materia di protezione dei dati personali.

1. La RDB-GW contiene i seguenti elementi, che sono elencati dettagliatamente nell'Allegato 1

a) l'identificatore univoco dell'edificio assegnato dal BFS (EGID);

b) l'identificatore univoco dell'abitazione assegnato dal BFS (EWID);

c) l'identificatore univoco dell'ingresso dell'edificio assegnato dal BFS (EDID);

d) l'identificatore univoco del progetto di costruzione assegnato dal BFS (EPROID);

e) i dati sui progetti di costruzione;

f) i dati sull'edificio;

g) i dati sulle abitazioni.

Articolo 1: Protezione dei Dati 1.1 Oggetto e Scopo Il presente articolo disciplina il trattamento dei dati personali, conformemente alle normative vigenti in materia di protezione dei dati. L'obiettivo principale è garantire che i dati personali siano raccolti, conservati e utilizzati in maniera responsabile e sicura. 1.2 Definizioni Ai fini del presente articolo, si applicano le seguenti definizioni: a) "Dato personale" indica qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile. b) "Trattamento" indica qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali. 1.3 Diritti dell'Interessato Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la rettifica o la cancellazione, e di opporsi al loro trattamento in determinate circostanze, come stabilito dalle normative applicabili. 1.4 Sicurezza dei Dati È obbligatorio implementare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza appropriato al rischio relativo al trattamento dei dati personali. 1.5 Violazioni dei Dati In caso di violazione dei dati personali, devono essere intraprese azioni immediate per mitigarne gli effetti e, se necessario, notificare l'autorità competente e gli interessati coinvolti. Questa traduzione del presente articolo segue la struttura e terminologia del diritto italiano in materia di protezione dei dati personali.

1. I dati registrati nel RDB-GW vengono conservati in base al loro stato.

a) I dati con lo stato "attivo" sono disponibili nel RDB-GW;

b) I dati con lo stato "inattivo" vengono conservati, ma possono essere distrutti su decisione del Centro di Competenza RDB (KRDB) dopo 10 anni, e tale distruzione deve essere accompagnata dalla redazione di un verbale.

2. La cronologia delle modifiche dei dati relativi agli edifici e agli appartamenti viene conservata, ma può essere distrutta senza limite di tempo su decisione del KRDB.

3. I dati di registrazione vengono conservati per un minimo di 18 mesi.

4. Restano riservate le disposizioni in materia di protezione dei dati in relazione ai diritti delle persone sui propri dati.

Banche dati di origine

1. Il RDB-GW è composto dalle seguenti banche dati sorgente attive

a) il Registro Federale degli Edifici e delle Abitazioni (GWR);

b) i Registri Fondiari del Vallese;

c) i Catasti Comunali;

d) i Registri Comunali delle Domande di Permesso di Costruzione;

e) il Portale Informatico Cantonale della Misurazione Ufficiale;

f) il Portale Informatico Cantonale del Catasto Fondiario;

g) la Banca Dati Sorgente con il Valore Fiscale degli Edifici e delle Abitazioni;

h) la Banca Dati Sorgente Cantonale con le Domande di Permesso di Costruzione.

2. Nell'Allegato 2 sono elencate le banche dati sorgente attive nonché i responsabili o detentori dei registri collegati.

Banche dati di origine

1. Le applicazioni dei comuni per la trasmissione dei dati utilizzati dall'RDB-GW devono essere certificate dal dipartimento responsabile per l'informatica.

2. Le applicazioni devono soddisfare in particolare i requisiti in materia di sicurezza dei dati, protocollo di scambio e garanzia della qualità dei dati.

**Utilizzo dei Dati**

1. Gli utenti devono trattare i dati della RDB-GW in maniera confidenziale e in conformità con il segreto d'ufficio, a meno che questi non siano pubblicati dalla banca dati di origine.

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