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172.830 VRDB-BUOBDR-EE CH-VS

Ordinanza sulla banca dati referenziale delle imprese e degli stabilimenti (OBDR-EE) - Scopo e Ambito di Applicazione (VRDB-BU)

5 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Vallese
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Testo normativo (5 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Il presente regolamento contiene le disposizioni di attuazione per la banca dati di riferimento delle imprese e delle aziende (di seguito: RDB-BU) secondo la Legge sulle banche dati di riferimento e l'armonizzazione del registro delle persone, del registro delle imprese e delle aziende nonché del registro degli edifici e delle abitazioni (GRDB).

2. Il presente regolamento si applica a

a) la RDB-BU e i dati in essa contenuti;

b) le banche dati sorgenti della RDB-BU;

c) le connessioni tra la RDB-BU e le altre RDB.

3. Resta fermo quanto disposto dalle norme federali.

Articolo 1: Protezione dei Dati 1.1 Oggetto e Scopo Il presente articolo disciplina il trattamento dei dati personali, conformemente alle normative vigenti in materia di protezione dei dati. L'obiettivo principale è garantire che i dati personali siano raccolti, conservati e utilizzati in maniera responsabile e sicura. 1.2 Definizioni Ai fini del presente articolo, si applicano le seguenti definizioni: a) "Dato personale" indica qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile. b) "Trattamento" indica qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali. 1.3 Diritti dell'Interessato Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la rettifica o la cancellazione, e di opporsi al loro trattamento in determinate circostanze, come stabilito dalle normative applicabili. 1.4 Sicurezza dei Dati È obbligatorio implementare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza appropriato al rischio relativo al trattamento dei dati personali. 1.5 Violazioni dei Dati In caso di violazione dei dati personali, devono essere intraprese azioni immediate per mitigarne gli effetti e, se necessario, notificare l'autorità competente e gli interessati coinvolti. Questa traduzione del presente articolo segue la struttura e terminologia del diritto italiano in materia di protezione dei dati personali.

1. La RDB-BU comprende i seguenti elementi, elencati dettagliatamente nell'Allegato 1

a) il numero di identificazione aziendale unico (UID);

b) le informazioni per l'identificazione dell'azienda;

c) le informazioni legali sull'azienda registrate nel registro delle imprese;

d) le informazioni di contatto dell'azienda;

e) le informazioni che consentono l'identificazione dei membri degli organi aziendali;

f) le informazioni sulle sedi dell'azienda;

g) le informazioni sui registri sorgente;

h) i dati di contatto dell'indirizzo sorgente.

Articolo 1: Protezione dei Dati 1.1 Oggetto e Scopo Il presente articolo disciplina il trattamento dei dati personali, conformemente alle normative vigenti in materia di protezione dei dati. L'obiettivo principale è garantire che i dati personali siano raccolti, conservati e utilizzati in maniera responsabile e sicura. 1.2 Definizioni Ai fini del presente articolo, si applicano le seguenti definizioni: a) "Dato personale" indica qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile. b) "Trattamento" indica qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali. 1.3 Diritti dell'Interessato Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la rettifica o la cancellazione, e di opporsi al loro trattamento in determinate circostanze, come stabilito dalle normative applicabili. 1.4 Sicurezza dei Dati È obbligatorio implementare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza appropriato al rischio relativo al trattamento dei dati personali. 1.5 Violazioni dei Dati In caso di violazione dei dati personali, devono essere intraprese azioni immediate per mitigarne gli effetti e, se necessario, notificare l'autorità competente e gli interessati coinvolti. Questa traduzione del presente articolo segue la struttura e terminologia del diritto italiano in materia di protezione dei dati personali.

1. I dati delle imprese e delle aziende registrati nell'RDB-BU vengono conservati in base al loro stato

a) I dati con lo stato "attivo" sono disponibili nell'RDB-BU;

b) I dati con lo stato "inattivo" vengono conservati a causa dell'effetto pubblico di una banca dati di origine, ma possono essere distrutti su decisione del Centro di Competenza RDB (KRDB) dopo 10 anni, con la creazione di un protocollo in caso di tale distruzione.

2. La cronologia delle modifiche dei dati delle imprese e delle aziende viene conservata a causa dell'effetto pubblico di una banca dati di origine, ma può essere distrutta senza scadenza su decisione del KRDB.

3. I dati di registrazione vengono conservati per 6 mesi; alla scadenza di questo termine, la loro distruzione viene registrata in un protocollo.

4. Restano riservate le disposizioni sulla protezione dei dati in relazione ai diritti delle persone sui propri dati.

Fonte Dati

1. La RDB-BU è composta dalle seguenti banche dati sorgenti attive

a) il registro federale dei numeri d’identificazione delle imprese (registro UID);

b) i registri di commercio del Vallese;

c) il registro delle imprese e degli stabilimenti (BUR) della Confederazione, gestito dall'Ufficio federale responsabile per le statistiche;

d) il registro cantonale dei notai;

e) il registro cantonale degli avvocati;

f) il registro cantonale dei partner nel settore sanitario;

g) i registri comunali delle persone giuridiche soggette a tassazione e delle persone fisiche lavoratori autonomi;

h) la banca dati sorgente per le persone fisiche, che sono debitori o creditori nei confronti dell'amministrazione cantonale;

i) il portale informatico federale degli uffici del registro di commercio ZEFIX.

2. Nell'Allegato 2 sono elencate le banche dati sorgenti attive e i responsabili o i titolari dei registri collegati.

**Utilizzo dei Dati**

1. Gli utenti devono trattare i dati della RDB-BU in modo confidenziale e in conformità con il segreto d'ufficio, a meno che i dati non siano resi pubblici tramite una banca dati di origine.

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