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172.820 VRDB-NPOBDR-PP CH-VS

Ordinanza sulla banca dati referenziale delle persone fisiche (OBDR-PP) - Scopo e Ambito di Applicazione (VRDB-NP)

10 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Vallese
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Indice delle disposizioni (10)

Testo normativo (10 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Il presente regolamento contiene le disposizioni esecutive relative alla banca dati di riferimento Persone Fisiche (di seguito: RDB-PF) ai sensi della legge sulle banche dati di riferimento e sull'armonizzazione dei registri delle persone, delle imprese, degli stabilimenti, degli edifici e degli appartamenti (LRDB).

2. Il presente regolamento si applica a

a) la RDB-PF e i dati in essa contenuti;

b) le banche dati sorgente della RDB-PF;

c) i collegamenti tra la RDB-PF e le altre RDB.

3. Le disposizioni federali rimangono riservate.

1. Disposizioni Generali

1. Ai sensi del presente regolamento, si intende per «utilizzatore sistematico legittimo»: lo status conferito dalla Cassa di compensazione centrale (di seguito: CCC), con il quale si riconosce il diritto dell'utilizzatore a utilizzare il numero AVS (di seguito: NAVA13) in applicazione della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

Articolo 1: Protezione dei Dati 1.1 Oggetto e Scopo Il presente articolo disciplina il trattamento dei dati personali, conformemente alle normative vigenti in materia di protezione dei dati. L'obiettivo principale è garantire che i dati personali siano raccolti, conservati e utilizzati in maniera responsabile e sicura. 1.2 Definizioni Ai fini del presente articolo, si applicano le seguenti definizioni: a) "Dato personale" indica qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile. b) "Trattamento" indica qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali. 1.3 Diritti dell'Interessato Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la rettifica o la cancellazione, e di opporsi al loro trattamento in determinate circostanze, come stabilito dalle normative applicabili. 1.4 Sicurezza dei Dati È obbligatorio implementare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza appropriato al rischio relativo al trattamento dei dati personali. 1.5 Violazioni dei Dati In caso di violazione dei dati personali, devono essere intraprese azioni immediate per mitigarne gli effetti e, se necessario, notificare l'autorità competente e gli interessati coinvolti. Questa traduzione del presente articolo segue la struttura e terminologia del diritto italiano in materia di protezione dei dati personali.

1. La BDR-NP contiene i dati elencati nell'Articolo 6 LFR.

2. La BDR-NP comprende i seguenti elementi, elencati dettagliatamente nell'Allegato 1

a) l'identificatore cantonale univoco in connessione con l'AVS13;

b) i dati per l'identificazione della persona fisica e del suo coniuge o partner registrato;

c) le informazioni relative alla residenza rispettivamente al soggiorno nel Vallese;

d) le informazioni sui rappresentanti autorizzati;

e) i dati di contatto;

f) le informazioni riguardanti una residenza secondaria.

Articolo 1: Protezione dei Dati 1.1 Oggetto e Scopo Il presente articolo disciplina il trattamento dei dati personali, conformemente alle normative vigenti in materia di protezione dei dati. L'obiettivo principale è garantire che i dati personali siano raccolti, conservati e utilizzati in maniera responsabile e sicura. 1.2 Definizioni Ai fini del presente articolo, si applicano le seguenti definizioni: a) "Dato personale" indica qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile. b) "Trattamento" indica qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali. 1.3 Diritti dell'Interessato Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la rettifica o la cancellazione, e di opporsi al loro trattamento in determinate circostanze, come stabilito dalle normative applicabili. 1.4 Sicurezza dei Dati È obbligatorio implementare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza appropriato al rischio relativo al trattamento dei dati personali. 1.5 Violazioni dei Dati In caso di violazione dei dati personali, devono essere intraprese azioni immediate per mitigarne gli effetti e, se necessario, notificare l'autorità competente e gli interessati coinvolti. Questa traduzione del presente articolo segue la struttura e terminologia del diritto italiano in materia di protezione dei dati personali.

1. I dati delle persone fisiche registrate nel RDB-NP sono conservati in base al loro stato

a) I dati con lo stato "attivo" sono disponibili nel RDB-NP;

b) I dati con lo stato "inattivo" sono conservati per 10 anni; al termine di questo periodo, la loro distruzione è documentata in un protocollo.

2. La cronologia delle modifiche dei dati personali non viene conservata.

3. I dati di registrazione sono conservati per 6 mesi; al termine di questo periodo, la loro distruzione è documentata in un protocollo.

4. Fatte salve le disposizioni legali in materia di protezione dei dati in relazione ai diritti delle persone sui propri dati.

Fonte Dati

1. Il RDB-NP è composto dalle seguenti banche dati sorgente attive

a) il portale informatico cantonale del registro degli abitanti;

b) i registri comunali degli abitanti;

c) la banca dati sorgente per le persone fisiche soggette a tassazione;

d) la banca dati sorgente per le persone fisiche che sono debitori o creditori nei confronti dell'amministrazione cantonale;

e) la banca dati della cassa di compensazione;

f) la banca dati sorgente con il valore fiscale di appartamenti, edifici e terreni, che si riferisce unicamente ai dati dei proprietari e degli usufruttuari.

2. Nell'allegato 2 sono elencate le banche dati sorgente attive nonché i responsabili o detentori dei registri connessi.

Fonte Dati

1. Ai sensi dell'Articolo 10a AVGRDB, le applicazioni dei comuni per la trasmissione dei dati delle persone fisiche utilizzati dal RDN-NP devono essere certificate.

Gestione degli accessi

1. Requisito per l'accesso all'AHVN13 è il riconoscimento come utente sistematico legittimo da parte della Cassa Centrale di Compensazione.

2. Chi richiede l'accesso ai dati AHVN13 deve essere già precedentemente riconosciuto come utente sistematico legittimo.

**Utilizzo dei Dati**

1. Le autorità amministrative, le persone o altri soggetti che hanno accesso al portale informatico cantonale del registro degli abitanti, così come i comuni, possono essere a conoscenza del numero AVS13 e utilizzarlo in modo sistematico ed esclusivo per l'adempimento delle loro mansioni secondo la legge sull'AVS, a condizione che siano rispettate le condizioni del diritto cantonale e federale.

2. Gli utenti devono trattare i dati del RDB-NP in modo confidenziale e nel rispetto del segreto d'ufficio.

**Utilizzo dei Dati**

1. Lo scambio di dati crittografati tra il comune e il cantone avviene tramite il sistema sedex (secure data exchange), istituito dalla Confederazione per il sicuro scambio di dati. Il registro anagrafico del comune deve essere collegato a un adattatore sedex.

2. Per l'istituzione e l'aggiornamento del RDB-NP, il comune deve trasmettere i dati elencati nel suddetto articolo 3. La frequenza della trasmissione dei dati dipende dai requisiti sulla qualità dei dati sulla piattaforma.

3. I registri anagrafici comunali forniscono direttamente al portale informatico cantonale dell'anagrafe i dati supplementari elencati nell'Allegato 3.

4. Gli eventi di mutazione del controllo anagrafico vengono trasmessi all'Ufficio di coordinamento amministrativo.

Disposizione Transitoria

1. Il presente regolamento di esecuzione sostituisce, a partire dalla sua entrata in vigore, le disposizioni che esso abroga e a cui si fa riferimento nella legislazione vigente.

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