Ordinanza sulla banca dati referenziale delle persone fisiche (OBDR-PP) - Scopo e Ambito di Applicazione (VRDB-NP)
Indice delle disposizioni (10)
Testo normativo (10 Articoli)
1. Il presente regolamento contiene le disposizioni esecutive relative alla banca dati di riferimento Persone Fisiche (di seguito: RDB-PF) ai sensi della legge sulle banche dati di riferimento e sull'armonizzazione dei registri delle persone, delle imprese, degli stabilimenti, degli edifici e degli appartamenti (LRDB).
2. Il presente regolamento si applica a
a) la RDB-PF e i dati in essa contenuti;
b) le banche dati sorgente della RDB-PF;
c) i collegamenti tra la RDB-PF e le altre RDB.
3. Le disposizioni federali rimangono riservate.
1. Ai sensi del presente regolamento, si intende per «utilizzatore sistematico legittimo»: lo status conferito dalla Cassa di compensazione centrale (di seguito: CCC), con il quale si riconosce il diritto dell'utilizzatore a utilizzare il numero AVS (di seguito: NAVA13) in applicazione della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
1. La BDR-NP contiene i dati elencati nell'Articolo 6 LFR.
2. La BDR-NP comprende i seguenti elementi, elencati dettagliatamente nell'Allegato 1
a) l'identificatore cantonale univoco in connessione con l'AVS13;
b) i dati per l'identificazione della persona fisica e del suo coniuge o partner registrato;
c) le informazioni relative alla residenza rispettivamente al soggiorno nel Vallese;
d) le informazioni sui rappresentanti autorizzati;
e) i dati di contatto;
f) le informazioni riguardanti una residenza secondaria.
1. I dati delle persone fisiche registrate nel RDB-NP sono conservati in base al loro stato
a) I dati con lo stato "attivo" sono disponibili nel RDB-NP;
b) I dati con lo stato "inattivo" sono conservati per 10 anni; al termine di questo periodo, la loro distruzione è documentata in un protocollo.
2. La cronologia delle modifiche dei dati personali non viene conservata.
3. I dati di registrazione sono conservati per 6 mesi; al termine di questo periodo, la loro distruzione è documentata in un protocollo.
4. Fatte salve le disposizioni legali in materia di protezione dei dati in relazione ai diritti delle persone sui propri dati.
1. Il RDB-NP è composto dalle seguenti banche dati sorgente attive
a) il portale informatico cantonale del registro degli abitanti;
b) i registri comunali degli abitanti;
c) la banca dati sorgente per le persone fisiche soggette a tassazione;
d) la banca dati sorgente per le persone fisiche che sono debitori o creditori nei confronti dell'amministrazione cantonale;
e) la banca dati della cassa di compensazione;
f) la banca dati sorgente con il valore fiscale di appartamenti, edifici e terreni, che si riferisce unicamente ai dati dei proprietari e degli usufruttuari.
2. Nell'allegato 2 sono elencate le banche dati sorgente attive nonché i responsabili o detentori dei registri connessi.
1. Ai sensi dell'Articolo 10a AVGRDB, le applicazioni dei comuni per la trasmissione dei dati delle persone fisiche utilizzati dal RDN-NP devono essere certificate.
1. Requisito per l'accesso all'AHVN13 è il riconoscimento come utente sistematico legittimo da parte della Cassa Centrale di Compensazione.
2. Chi richiede l'accesso ai dati AHVN13 deve essere già precedentemente riconosciuto come utente sistematico legittimo.
1. Le autorità amministrative, le persone o altri soggetti che hanno accesso al portale informatico cantonale del registro degli abitanti, così come i comuni, possono essere a conoscenza del numero AVS13 e utilizzarlo in modo sistematico ed esclusivo per l'adempimento delle loro mansioni secondo la legge sull'AVS, a condizione che siano rispettate le condizioni del diritto cantonale e federale.
2. Gli utenti devono trattare i dati del RDB-NP in modo confidenziale e nel rispetto del segreto d'ufficio.
1. Lo scambio di dati crittografati tra il comune e il cantone avviene tramite il sistema sedex (secure data exchange), istituito dalla Confederazione per il sicuro scambio di dati. Il registro anagrafico del comune deve essere collegato a un adattatore sedex.
2. Per l'istituzione e l'aggiornamento del RDB-NP, il comune deve trasmettere i dati elencati nel suddetto articolo 3. La frequenza della trasmissione dei dati dipende dai requisiti sulla qualità dei dati sulla piattaforma.
3. I registri anagrafici comunali forniscono direttamente al portale informatico cantonale dell'anagrafe i dati supplementari elencati nell'Allegato 3.
4. Gli eventi di mutazione del controllo anagrafico vengono trasmessi all'Ufficio di coordinamento amministrativo.
1. Il presente regolamento di esecuzione sostituisce, a partire dalla sua entrata in vigore, le disposizioni che esso abroga e a cui si fa riferimento nella legislazione vigente.