Legge sulle banche di dati referenziali e sull'armonizzazione dei registri delle persone, delle imprese e degli stabilimenti, nonché dei d edifici e delle abitazioni (LBDR) - Scopo (GRDB)
Indice delle disposizioni (33)
Testo normativo (33 Articoli)
1. La presente legge intende armonizzare e semplificare la raccolta, la gestione, lo scambio e la fornitura di dati di alta qualità per scopi amministrativi e statistici. Questi dati elettronici costituiscono una banca dati di riferimento o ne sono estratti.
2. La legge definisce le banche dati di riferimento cantonali e precisa i ruoli e le competenze delle unità amministrative, che assicurano la raccolta e la qualità dei dati per l'esecuzione di un compito pubblico.
1. La Legge
a) stabilisce la creazione, gestione e aggiornamento dei registri cantonali elettronici necessari per la costruzione di banche dati di riferimento con determinate dimensioni, contenuti e utilizzi specifici;
b) stabilisce la creazione, gestione e utilizzo delle banche dati di riferimento cantonali in cui i dati cantonali e comunali sono memorizzati, consolidati e armonizzati;
c) elabora le regole di governance applicabili al ciclo di vita dei dati riguardanti l'inserimento, la qualità, la consolidazione, l'archiviazione, la sincronizzazione e il blocco;
d) definisce i compiti delle unità amministrative, mettendo in primo piano l'utilità dei loro dati per le unità consumatrici;
e) specifica i requisiti relativi alle comunicazioni e alle informazioni;
f) specifica le modalità di scambio, accesso e diffusione dei dati;
g) regola i collegamenti tra le diverse banche dati di riferimento cantonali.
1. L'ambito di applicazione della legge comprende
a) la raccolta elettronica centralizzata dei dati delle persone fisiche da parte del cantone e gli uffici che la alimentano;
b) la raccolta elettronica dei dati delle aziende e imprese a livello cantonale e gli uffici che la alimentano;
c) la raccolta elettronica dei dati degli edifici e delle abitazioni a livello cantonale e gli uffici che la alimentano.
2. La legge si applica anche ad altri registri ufficiali, stabiliti dal Consiglio di Stato tramite regolamento, che hanno accesso ai portali informatici del registro delle persone, del registro delle aziende ed imprese o del registro degli edifici e delle abitazioni.
1. In questa legge si intendono
a) Registro amministrativo: registro creato e gestito da un ente nell'accezione della legislazione cantonale sulla protezione dei dati;
b) Dati sorgente: informazione amministrativa registrata in un registro che alimenta una banca dati sorgente;
c) Banca dati sorgente: registro amministrativo elettronico contenente dati sorgente;
d) Banca dati di riferimento (di seguito: RDB): banca dati cantonale consolidata e sincronizzata con una specifica banca dati sorgente;
e) Ente produttore: unità che assicura l'aggiornamento amministrativo dei dati in un registro amministrativo;
f) Ente consumatore: autorità che utilizza le informazioni di una RDB o di un registro amministrativo nei limiti consentiti;
g) Ente di coordinamento amministrativo: ente produttore responsabile per una RDB e per la coordinazione e sincronizzazione dei dati tra i rispettivi enti produttori;
h) Ente di coordinamento statistico: ente che fornisce dati all'ufficio federale competente per le statistiche, coordina lo scambio di informazioni tra l'ufficio federale competente per le statistiche e gli enti produttori e aggiorna le constatazioni, raccomandazioni e misure correttive emanate dall'ufficio federale competente per le statistiche;
i) Dati meritevoli di protezione: dati classificati come meritevoli di protezione ai sensi della legislazione cantonale sulla protezione dei dati;
j) Chiave di identificazione univoca: indicazione standardizzata per l'identificazione univoca delle voci di una banca dati;
k) AHVN13: numero di assicurato AVS ai sensi dell'articolo 49 lettera g AHVG.
1. Per ogni RDB deve essere stabilito
a) l'oggetto;
b) l'ampiezza e il contenuto dei dati;
c) le banche dati di origine e gli enti produttori coinvolti;
d) l'ufficio di coordinamento amministrativo;
e) l'ufficio di coordinamento statistico;
f) la definizione delle regole per la concessione e la governance, applicabili all'accesso alle informazioni delle banche dati di riferimento e dei registri amministrativi collegati;
g) le norme applicabili allo scambio di informazioni;
h) la definizione dei requisiti in materia di segnalazioni per garantire l'aggiornamento e la qualità dei dati;
i) la definizione dei requisiti in materia di informazioni per non violare la legislazione cantonale sulla protezione dei dati;
j) la suddivisione dei compiti tra le rispettive autorità che operano nell'ambito di applicazione della RDB e dei registri amministrativi collegati;
k) le norme relative alle responsabilità e alla supervisione.
1. I detentori dei registri amministrativi e delle banche dati sorgente sono responsabili della qualità dei dati registrati nei loro registri.
2. L'ufficio di coordinamento amministrativo ha la competenza sulla corrispondente RDB e controlla la qualità, la correttezza, la completezza e la rispondenza dei dati.
3. Gli uffici di coordinamento amministrativo e statistico supportano i detentori dei rispettivi registri amministrativi e banche dati sorgente.
4. Le unità consumatrici stabiliscono i livelli richiesti di qualità dei dati.
5. I dati vengono utilizzati secondo la loro affidabilità.
6. Le banche dati sorgente contengono la chiave di identificazione univoca della RDB pertinente.
7. Il ciclo di vita dei dati contenuti nei registri amministrativi o nelle banche dati sorgente viene gestito secondo le regole stabilite dalla legislazione cantonale sulla protezione dei dati.
1. I titolari dei registri amministrativi e delle banche dati fonti assicurano l'attualità, la completezza e l'esattezza dei dati contenuti nel loro registro.
2. Gli uffici di coordinamento amministrativo garantiscono la conduzione, la gestione e la manutenzione delle loro banche dati registrali (RDB).
3. Il Consiglio di Stato può prescrivere, mediante ordinanza, la raccolta di dati aggiuntivi nelle RDB o nei registri amministrativi, qualora ciò sia giustificato per motivi amministrativi o statistici.
4. La documentazione tecnica aggiornata, i formati dei dati e i vari collegamenti di ciascuna RDB sono messi a disposizione del responsabile cantonale della protezione dei dati e della trasparenza (di seguito: Responsabile della protezione dei dati).
1. Il Consiglio di Stato istituisce un centro di competenza RDB, che si occupa dello sviluppo e gestione delle attività della RDB nonché dell'amministrazione dei fondi concessi a tal fine.
2. Il Consiglio di Stato regola mediante ordinanza l'istituzione e il funzionamento del centro di competenza RDB, nonché la messa a disposizione dei fondi.
1. L'accesso alle informazioni del RDB è gratuito per gli organi statali interni nonché per i comuni municipali e borghesi. L'accesso è altresì gratuito per le unità produttive esterne allo Stato sui dati ai quali contribuiscono.
2. Il Consiglio di Stato può concedere l'accesso gratuito ad altre unità.
3. Il Consiglio di Stato stabilisce mediante regolamento le tariffe per l'accesso ai dati nel RDB per altre unità.
1. Altre autorità, che sono proprietarie di registri o responsabili per i registri, trasmettono gratuitamente al cantone il contenuto e le modifiche dei dati nella forma prescritta.
2. Queste autorità sono responsabili dell'esattezza, attualità e completezza dei dati che trasmettono ai registri amministrativi e al RDB.
3. In conformità con le norme e le disposizioni elaborate dalla Confederazione, lo scambio di dati avviene in forma elettronica e crittografata.
4. Il Consiglio di Stato può, tramite regolamento, richiedere alle autorità anche la consegna di altri dati non particolarmente protetti contenuti nei registri amministrativi, affinché tali dati possano essere utilizzati per migliorare la qualità di un RDB.
5. Il Consiglio di Stato garantisce che la registrazione, gestione, assegnazione e trasmissione dei dati nell'ambito del RDB siano costantemente in linea con gli sviluppi della legislazione cantonale sulla protezione dei dati.
1. Nell'ambito della gestione della RDB, l'ufficio di coordinamento amministrativo assicura il rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati.
2. L'ufficio di coordinamento della statistica della RDB si attiene alle disposizioni sulla protezione dei dati nel quadro del suo scambio con l'ufficio federale competente per la statistica.
3. La creazione e l'utilizzo di un nuovo collegamento tra i diversi RDB devono essere approvati dal responsabile della protezione dei dati, per il quale l'ufficio di coordinamento amministrativo presenta una richiesta in cui si spiega la natura del collegamento desiderato e si giustifica la necessità in conformità con la legislazione cantonale sulla protezione dei dati.
4. L'unità amministrativa del cantone competente per la statistica è autorizzata, nell'ambito del suo incarico e nel rispetto delle disposizioni sull'anonimizzazione dei dati e sul segreto statistico, e in applicazione delle disposizioni federali eventualmente applicabili ai singoli registri, a creare e utilizzare collegamenti tra i RDB.
1. La richiesta di accesso all'RDB deve essere giustificata dall'unità consumante ed è da sottoporre all'ufficio di coordinamento amministrativo. Nella richiesta vengono precisati gli elementi e la durata cui, rispettivamente durante i quali, l'unità consumante necessita di accesso.
2. Le modalità del procedimento di autorizzazione e assegnazione sono regolate mediante regolamento, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati.
3. L'ufficio responsabile dell'informatica garantisce, in applicazione delle norme in vigore ai sensi della legislazione cantonale sulla protezione dei dati, la registrazione degli accessi ai dati e la conservazione di tali registrazioni.
4. L'unità amministrativa del Cantone responsabile per la statistica ha accesso all'RDB nell'ambito del proprio mandato, nel rispetto della segretezza statistica e in applicazione delle disposizioni federali applicabili ai singoli registri.
1. La banca dati di riferimento Persone Fisiche (di seguito: RDB-NP) istituisce un registro elettronico centralizzato delle persone fisiche, nel quale, tramite un identificatore univoco, consolidato e aggiornato, vengono raccolti dati riguardanti
a) la popolazione residente nel Vallese;
b) la popolazione non residente soggetta al sistema fiscale vallesano;
c) la popolazione residente all'estero non residente avente diritto di voto ed eleggibilità nel Cantone;
d) gli studenti delle scuole pubbliche vallesane, gli studenti immatricolati nel Vallese e gli studenti vallesani presso istituzioni extracantonali;
e) le persone fisiche che, nei confronti dell'amministrazione cantonale, risultano debitori o creditori e che non rientrano nei punti a, b, c.
2. Non appena una persona non rientra più in una delle categorie di cui all'articolo 13, comma 1, i suoi dati vengono conservati nella RDB-NP con uno stato inattivo. In applicazione della legislazione cantonale sulla protezione dei dati, questi dati vengono conservati per un periodo di 10 anni e successivamente distrutti.
1. La RDB-NP è costituita dalle seguenti banche dati di origine e registri amministrativi
a) il portale informatico cantonale del registro degli abitanti;
b) i registri comunali degli abitanti;
c) i registri comunali degli elettori;
d) i registri fiscali cantonali e comunali;
e) i registri degli studenti e degli scolari;
f) la banca dati di origine per le persone fisiche soggette a imposta;
g) la banca dati di origine per le persone fisiche che sono debitori o creditori nei confronti dell'amministrazione cantonale;
h) la banca dati di origine con il valore fiscale di appartamenti, edifici e terreni, che si riferisce unicamente ai dati dei proprietari e dei beneficiari;
i) la banca dati della cassa di compensazione federale.
1. L'ufficio responsabile per la popolazione e la migrazione assume il ruolo dell'ufficio di coordinamento dell'amministrazione.
2. L'ufficio responsabile per la popolazione e la migrazione assume il ruolo dell'ufficio di coordinamento della statistica.
3. L'ufficio responsabile per l'informatica garantisce la funzionalità, l'uso e la sicurezza informatica del RDB-NP, nonché le interfacce con le banche dati di origine.
1. Le autorità gestiscono i rispettivi registri amministrativi in formato elettronico.
2. I registri amministrativi e le banche dati di origine sono gestiti in conformità con le basi legali, in particolare la legislazione cantonale sulla protezione dei dati.
1. Nel volume di dati della RDB-NP sono incluse le seguenti informazioni
a) un identificatore cantonale univoco in connessione con l'AHVN13;
b) i dati necessari per l'identificazione e la localizzazione delle persone;
c) gli elementi previsti dalla legge AHVG, necessari per l'identificazione delle persone durante lo scambio elettronico di eventi tra i registri.
2. Il portale cantonale dei residenti contiene come banca dati di origine i seguenti elementi
a) i dati conformi alla Legge federale sull'armonizzazione dei registri;
b) i dati complementari prescritti dal Consiglio di Stato tramite regolamento, laddove giustificati per motivi amministrativi o statistici.
3. Le banche dati di origine della RDB-NP contengono obbligatoriamente la chiave di identificazione univoca per le persone.
4. Contenuto, governance e ambito di altre banche dati di origine sono regolati da leggi speciali.
1. L'utilizzo dei dati del RDB non deve andare oltre i limiti stabiliti dalla presente legge.
2. L'utilizzo di dati degni di protezione deve essere giustificato da una base giuridica formale.
3. L'utilizzo di dati non particolarmente degni di protezione deve essere almeno giustificato da una base giuridica materiale.
4. L'uso dell'AHVN13 come termine di ricerca è disciplinato da una base giuridica specifica.
5. L'uso dell'AHVN13 da parte dell'unità amministrativa del Cantone responsabile delle statistiche deve essere giustificato da compiti statistici e limitarsi ad essi.
1. La Banca Dati di Riferimento per Imprese e Aziende (di seguito: RDB-BU) istituisce un registro centralizzato delle imprese e aziende, in cui vengono raccolti dati mediante un identificatore unico, consolidato e aggiornato su
a) le unità UID ai sensi della legge federale concernente il numero d'identificazione aziendale (UIDG);
b) le imprese e le aziende ai sensi del regolamento sul registro delle imprese e aziende (BURV).
1. La RDB-BU è costituita dalle seguenti banche dati sorgente e registri amministrativi
a) il registro federale dei numeri d'identificazione dell'azienda (registro UID);
b) i registri di commercio del Vallese;
c) il Registro delle Imprese e delle Aziende (BUR) della Confederazione, gestito dall'ufficio federale competente per le statistiche;
d) il portale informatico federale degli uffici del registro di commercio ZEFIX;
e) il registro notarile cantonale;
f) il registro degli avvocati cantonali;
g) il registro cantonale dei partner della salute;
h) il registro cantonale degli architetti e delle persone abilitate a presentare una domanda di concessione edilizia;
i) il registro cantonale delle aziende agricole;
j) i registri comunali delle persone giuridiche soggette a imposta e delle persone fisiche esercitanti attività lucrativa indipendente;
k) la banca dati sorgente per le persone sottoposte a imposta;
l) la banca dati sorgente per le persone fisiche che sono debitori o creditori nei confronti dell'amministrazione cantonale.
1. L'ufficio di coordinamento Amministrazione della RDB-BU è l'unità incaricata degli atti amministrativi in relazione ai registri commerciali.
2. L'ufficio di coordinamento Statistica della RDB-BU è l'unità amministrativa responsabile per le statistiche.
3. L'ufficio competente per l'informatica garantisce la funzionalità, l'uso e la sicurezza informatica della RDB-BU nonché le interfacce con le banche dati di origine.
1. Le autorità gestiscono i rispettivi registri amministrativi in formato elettronico.
2. I registri amministrativi e le banche dati di origine sono gestiti in conformità con le basi giuridiche esistenti.
1. Nel volume dati della RDB-BU sono incluse le seguenti informazioni
a) il numero UID, il numero di identificazione univoco, come definito nella UIDV;
b) le caratteristiche aggiuntive e di sistema ammissibili del registro UID, come definito nella UIDV.
2. Nella RDB-BU vengono registrate le seguenti informazioni per ogni impresa
a) il numero di riferimento dell'azienda o impresa, come descritto nel paragrafo 1;
b) la chiave di identificazione univoca dell'impresa;
c) le caratteristiche aggiuntive e di sistema del registro delle aziende e delle imprese, come previsto nella BURV.
3. Le fonti di dati necessarie per la consolidazione della RDB-BU, elencate nell'articolo 20, utilizzano la chiave di identificazione univoca UID.
1. La Banca Dati di Riferimento Edifici e Abitazioni (di seguito: BDR-EA) istituisce un registro elettronico centralizzato degli edifici e delle abitazioni, in cui tramite un identificatore unico, consolidato e aggiornato vengono raccolti dati relativi a
a) progetti di costruzione;
b) edifici e abitazioni, in cui, applicando il Regolamento sul registro federale degli edifici e delle abitazioni (di seguito: RFEA) gli ingressi degli edifici sono trattati individualmente;
c) altre costruzioni.
1. La RDB-GW è costituita dalle seguenti banche dati e registri amministrativi
a) dal portale informatico del registro federale degli edifici e delle abitazioni (GWR);
b) dai registri del catasto del Vallese;
c) dai catasti comunali;
d) dai registri comunali delle domande di permesso di costruzione;
e) dal portale informatico cantonale del catasto;
f) dal portale informatico cantonale del registro fondiario;
g) dalla banca dati di origine con il valore fiscale degli edifici e delle abitazioni;
h) dalla banca dati di origine cantonale con le domande di permesso di costruzione.
1. L'Ufficio di Coordinamento dell'Amministrazione della RDB-GW è l'unità amministrativa responsabile per l'informazione geografica.
2. L'Ufficio di Coordinamento della Statistica della RDB-GW è l'unità amministrativa responsabile per la statistica.
3. Il servizio responsabile per l'informatica garantisce la funzionalità, l'utilizzo e la sicurezza informatica della RDB-GW, nonché le interfacce con le banche dati sorgenti.
1. Le autorità gestiscono i rispettivi registri amministrativi in formato elettronico.
2. I registri amministrativi e le banche dati di origine sono gestiti in conformità con le basi giuridiche esistenti.
1. Nel volume di dati della RDB-GW sono incluse le seguenti informazioni sugli edifici
a) la chiave d'identificazione univoca per gli edifici, in particolare l'identificatore dell'edificio dell'Ufficio federale di statistica (EGID) in connessione con l'identificatore dell'ingresso dell'edificio dell'Ufficio federale di statistica (EDID);
b) le informazioni elencate nella VGWR.
2. Nella RDB-GW per ciascun appartamento sono gestite le seguenti informazioni aggiuntive
a) la chiave d'identificazione univoca per gli appartamenti, in particolare l'identificatore dell'appartamento dell'Ufficio federale di statistica (EWID);
b) le informazioni elencate nella VGWR.
3. Nella RDB-GW per ciascun progetto di costruzione sono gestite le seguenti informazioni
a) la chiave d'identificazione univoca per i progetti di costruzione, in particolare l'identificatore del progetto di costruzione dell'Ufficio federale di statistica (EPROID);
b) le informazioni elencate nella VGWR.
1. Per i collegamenti tra i RDB vale quanto segue
a) i RDB-NP e i RDB-BU sono collegati direttamente tra loro;
b) i RDB-NP e i RDB-GW sono collegati tra loro tramite la banca dati di origine Edifici e Abitazioni;
c) i RDB-BU e i RDB-GW sono collegati tra loro tramite la banca dati di origine Edifici e Abitazioni.
1. Il dipartimento che funge da referente per il Punto di Coordinamento Amministrazione di una RDB esercita la vigilanza su
a) il coordinamento amministrativo tra le autorità e con la Confederazione;
b) il coordinamento e l'attuazione delle misure di armonizzazione;
c) l'introduzione di controlli di qualità e sicurezza.
2. Il dipartimento che funge da referente per il Punto di Coordinamento Statistico esercita la vigilanza sul coordinamento statistico tra le autorità e con l'Ufficio federale di statistica competente.
3. L'autorità di vigilanza secondo la legislazione cantonale sulla protezione dei dati si assicura che l'uso dei dati sia conforme e lecito.
1. Per garantire il rispetto della legge, il dipartimento può, salvo la competenza del Consiglio di Stato, adottare le seguenti misure su richiesta
a) l'ammonimento;
b) la revoca degli accessi al relativo RDB;
c) la nomina di un commissario incaricato, a spese dell'unità interessata, di esercitare il compito;
d) la multa.
1. Fatto salvo il diritto di opposizione contro le decisioni, che vengono emesse in applicazione della presente legge, si applica la legge sul procedimento amministrativo e sulla giurisdizione amministrativa (VVRG).
1. Il Consiglio di Stato emette, tramite decreto, le disposizioni di esecuzione necessarie per l'applicazione della presente legge. Inoltre, la legislazione cantonale sulla protezione dei dati si applica come diritto cantonale complementare.
2. Ogni RDB è disciplinato da un regolamento specifico.
3. Come previsto nella VGWR, il Consiglio di Stato stabilisce anche le disposizioni necessarie per la raccolta e l'aggiornamento dei dati.