Art. 4 Regolamento sulla formazione continua per il personale dell'Amministrazione cantonale (Regolamento sulla formazione) - Definizione
Art. 4 Regolamento sulla formazione continua - Definizione · Definizione
1. La formazione continua ai sensi del presente regolamento copre tutte le attività che promuovono quanto segue
a) * Acquisizione e sviluppo delle competenze necessarie per svolgere il mansionario;
b) * Sviluppo e aggiornamento delle capacità per garantire la mobilità professionale e l'impiegabilità dei dipendenti secondo le esigenze del datore di lavoro;
c) * Acquisizione e sviluppo delle competenze in diretta relazione con le attuali o future esigenze professionali.
2. Si considerano formazione continua
a) * Seminari e corsi di formazione continua con attestato;
b) * Corsi di formazione continua paralleli all'attività lavorativa;
c) Studi post-diploma;
d) Viaggi di studio;
e) * Formazioni linguistiche e soggiorni linguistiche;
f) * Affiancamento da parte di un coach ai fini dello sviluppo professionale.