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172.220 CH-VS

Art. 4 Regolamento sulla formazione continua per il personale dell'Amministrazione cantonale (Regolamento sulla formazione) - Definizione

1. Disposizioni Generali
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Art. 4 Regolamento sulla formazione continua - Definizione · Definizione

1. La formazione continua ai sensi del presente regolamento copre tutte le attività che promuovono quanto segue

a) * Acquisizione e sviluppo delle competenze necessarie per svolgere il mansionario;

b) * Sviluppo e aggiornamento delle capacità per garantire la mobilità professionale e l'impiegabilità dei dipendenti secondo le esigenze del datore di lavoro;

c) * Acquisizione e sviluppo delle competenze in diretta relazione con le attuali o future esigenze professionali.

2. Si considerano formazione continua

a) * Seminari e corsi di formazione continua con attestato;

b) * Corsi di formazione continua paralleli all'attività lavorativa;

c) Studi post-diploma;

d) Viaggi di studio;

e) * Formazioni linguistiche e soggiorni linguistiche;

f) * Affiancamento da parte di un coach ai fini dello sviluppo professionale.

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