Legislator · Canton Vallese — Raccolta delle leggi cantonali
DE · FR · IT · EN Analizza in Legislator
172.212 RSG-PERSRSS-PERS CH-VS

Regolamento sull'organizzazione e la gestione della sicurezza e della tutela della salute sul lavoro per il personale dello Stato del Vallese (RSS-Pers) - Scopo (RSG-PERS)

18 Articles / Provisions · Canton Vallese — Raccolta delle leggi cantonali
Apri la fonte ufficiale ↗ Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Table of Provisions (18)

Statutory Text (18 Provisions)

1. Disposizioni Generali

1. Il presente regolamento ha lo scopo di organizzare l'attuazione della protezione della salute e della sicurezza sul lavoro nell'amministrazione cantonale, in conformità con la soluzione settoriale "Sicurezza e protezione della salute sul posto di lavoro nelle amministrazioni cantonali e federali" (di seguito: soluzione settoriale).

1. Disposizioni Generali

1. Il presente regolamento si applica ai funzionari e agli impiegati dell'amministrazione cantonale, agli impiegati ausiliari e agli impiegati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai cancellieri e al personale amministrativo dei tribunali e della procura, al corpo della polizia cantonale, al personale docente e al personale amministrativo e tecnico delle scuole cantonali, così come agli stagiaires e agli apprendisti (di seguito: personale).

1. Disposizioni Generali

1. Ogni denominazione della persona, dello statuto o della funzione si applica allo stesso modo agli uomini e alle donne.

1. Disposizioni Generali

1. Per l'attuazione della soluzione comune del settore viene introdotto, nell'amministrazione cantonale, un sistema di gestione per la sicurezza e la salute sul posto di lavoro (di seguito: sistema SGA).

Organizzazione

1. L'ufficio per la tutela dei lavoratori e le relazioni di lavoro, così come la Suva per i settori di attività a lei assegnati dalla legislazione federale, sono l'autorità di vigilanza indipendente per il rispetto delle norme sull'igiene, la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro presso lo Stato.

Organizzazione

1. Il Consiglio di Stato delibera gli obiettivi in materia di sicurezza e salute sul lavoro e mette a disposizione i mezzi necessari per l'ulteriore attuazione.

2. Approva il manuale di riferimento, pubblicato dall'organo di coordinamento per la sicurezza e la salute sul lavoro nell'amministrazione cantonale.

Organizzazione

1. Il Consiglio di Stato nomina un organo di coordinamento (di seguito: OC) per la sicurezza e la salute sul lavoro nell'amministrazione cantonale.

2. L'OC è assegnato amministrativamente al Dipartimento delle Finanze, delle Istituzioni e della Sicurezza.

3. I membri dell'OC sono nominati dal Consiglio di Stato.

4. L'OC stabilisce il proprio modus operandi.

Organizzazione

1. L'OO è l'organo strategico per l'attuazione del sistema SGA.

2. Esso ha in particolare i seguenti compiti

a) propone al Consiglio di Stato i principi della politica e gli obiettivi del sistema SGA;

b) designa le unità esposte a particolari pericoli (ai sensi della direttiva ASA n. 6508);

c) stabilisce i compiti e le responsabilità degli organi e delle persone menzionati negli articoli da 9 a 16;

d) approva le soluzioni settoriali specifiche o le soluzioni standard e le coordina, se necessario, con la soluzione settoriale.

Organizzazione

1. Il capo del servizio o direttore dell'istituto è il responsabile del sistema SGA.

2. In quanto tale, è responsabile dell'attuazione del sistema SGA nella propria unità. Adatta il manuale di riferimento emesso dal KO alle esigenze della sua unità.

3. Per le unità situate in prossimità e che presentano rischi simili, i responsabili possono, a fini di razionalizzazione e per sfruttare le sinergie, d'accordo reciproco e con il consenso del responsabile SGA, formare un'unica unità di rischio. Tuttavia, ogni responsabile rimane responsabile dell'attuazione del sistema SGA nella propria unità.

Organizzazione

1. L'Ufficio per il Personale e l'Organizzazione è l'ente specializzato responsabile per la sicurezza e la salute sul lavoro nell'amministrazione cantonale. Questo ufficio è l'organo operativo della KO per l'implementazione del sistema SGA.

Organizzazione

1. Uno specialista ASA, che soddisfa i requisiti del Regolamento federale del 25 novembre 1996 sull’idoneità degli specialisti in sicurezza sul lavoro, viene assunto presso l'ufficio competente come responsabile del sistema SGA (di seguito: Responsabile SGA).

2. Il Responsabile è il punto di contatto ed è incaricato della consulenza e del supporto nell'ambito della sicurezza e della protezione della salute sul posto di lavoro.

Organizzazione

1. In ogni unità con pericoli particolari (nel senso della direttiva ASA n. 6508) vengono costituiti dei Comitati per l'Igiene e la Sicurezza (di seguito: CIS).

2. Qualora più unità con pericoli particolari si siano unite formando un'unità a rischio ai sensi dell'articolo 9 comma 3, possono, previo comune accordo e con l'approvazione del responsabile SGA, costituire un unico comitato.

Organizzazione

1. L'AHS è presieduto dal capo. In caso di unità a rischio, esso è presieduto da uno dei capi coinvolti.

2. Inoltre, è composto da dipendenti che possiedono conoscenze specifiche del settore in materia di tutela della salute e sicurezza, nonché dai necessari specialisti ASA.

Organizzazione

1. L'RLS coordina le strutture necessarie per l'attuazione delle misure per la sicurezza e la protezione della salute sul luogo di lavoro nell'unità per la quale è stato designato.

2. Il mansionario e la composizione dell'RLS sono approvati dal CO su proposta del responsabile.

Organizzazione

1. Ogni ufficio o istituto designa almeno una persona di contatto per la salute e la sicurezza sul lavoro (di seguito: PSC).

2. Se diverse unità senza particolari pericoli si sono unite per formare un'unità di rischio ai sensi dell'Articolo 9 paragrafo 3, possono, di comune accordo e con l'approvazione del responsabile SGA, designare un'unica persona di contatto.

3. La PSC trasmette le informazioni nel campo della protezione della salute e della sicurezza sul lavoro all'interno della propria unità e assicura la corretta applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute sul posto di lavoro del personale. Inoltre, funge da organo di collegamento tra il personale, l'ufficio competente e il KO.

4. I compiti della PSC sono approvati dal responsabile SGA su richiesta del capo.

Organizzazione

1. I dipendenti sono tenuti a partecipare all'attuazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

2. Usano i dispositivi di protezione individuale, utilizzano correttamente i dispositivi di sicurezza e non li rimuovono o modificano senza il consenso dei loro superiori.

3. I dipendenti segnalano immediatamente ai loro superiori eventuali irregolarità ed errori riscontrati che mettono a rischio la salute e la sicurezza sul lavoro.

4. In caso di pericolo per la salute e se il capo non adotta le misure necessarie, ogni dipendente può contattare l'autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 4.

Formazione

1. Le persone e i membri degli organi menzionati negli articoli 9 fino a 16 sopra indicati devono completare la formazione prevista per loro dal sistema SGA.

2. L'ente specializzato convoca i partecipanti per i corsi obbligatori.

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale per entrare in vigore il 1° marzo 2008.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →