Regolamento sull'organizzazione e la gestione della sicurezza e della tutela della salute sul lavoro per il personale dello Stato del Vallese (RSS-Pers) - Scopo (RSG-PERS)
Table of Provisions (18)
Statutory Text (18 Provisions)
1. Il presente regolamento ha lo scopo di organizzare l'attuazione della protezione della salute e della sicurezza sul lavoro nell'amministrazione cantonale, in conformità con la soluzione settoriale "Sicurezza e protezione della salute sul posto di lavoro nelle amministrazioni cantonali e federali" (di seguito: soluzione settoriale).
1. Il presente regolamento si applica ai funzionari e agli impiegati dell'amministrazione cantonale, agli impiegati ausiliari e agli impiegati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai cancellieri e al personale amministrativo dei tribunali e della procura, al corpo della polizia cantonale, al personale docente e al personale amministrativo e tecnico delle scuole cantonali, così come agli stagiaires e agli apprendisti (di seguito: personale).
1. Ogni denominazione della persona, dello statuto o della funzione si applica allo stesso modo agli uomini e alle donne.
1. Per l'attuazione della soluzione comune del settore viene introdotto, nell'amministrazione cantonale, un sistema di gestione per la sicurezza e la salute sul posto di lavoro (di seguito: sistema SGA).
1. L'ufficio per la tutela dei lavoratori e le relazioni di lavoro, così come la Suva per i settori di attività a lei assegnati dalla legislazione federale, sono l'autorità di vigilanza indipendente per il rispetto delle norme sull'igiene, la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro presso lo Stato.
1. Il Consiglio di Stato delibera gli obiettivi in materia di sicurezza e salute sul lavoro e mette a disposizione i mezzi necessari per l'ulteriore attuazione.
2. Approva il manuale di riferimento, pubblicato dall'organo di coordinamento per la sicurezza e la salute sul lavoro nell'amministrazione cantonale.
1. Il Consiglio di Stato nomina un organo di coordinamento (di seguito: OC) per la sicurezza e la salute sul lavoro nell'amministrazione cantonale.
2. L'OC è assegnato amministrativamente al Dipartimento delle Finanze, delle Istituzioni e della Sicurezza.
3. I membri dell'OC sono nominati dal Consiglio di Stato.
4. L'OC stabilisce il proprio modus operandi.
1. L'OO è l'organo strategico per l'attuazione del sistema SGA.
2. Esso ha in particolare i seguenti compiti
a) propone al Consiglio di Stato i principi della politica e gli obiettivi del sistema SGA;
b) designa le unità esposte a particolari pericoli (ai sensi della direttiva ASA n. 6508);
c) stabilisce i compiti e le responsabilità degli organi e delle persone menzionati negli articoli da 9 a 16;
d) approva le soluzioni settoriali specifiche o le soluzioni standard e le coordina, se necessario, con la soluzione settoriale.
1. Il capo del servizio o direttore dell'istituto è il responsabile del sistema SGA.
2. In quanto tale, è responsabile dell'attuazione del sistema SGA nella propria unità. Adatta il manuale di riferimento emesso dal KO alle esigenze della sua unità.
3. Per le unità situate in prossimità e che presentano rischi simili, i responsabili possono, a fini di razionalizzazione e per sfruttare le sinergie, d'accordo reciproco e con il consenso del responsabile SGA, formare un'unica unità di rischio. Tuttavia, ogni responsabile rimane responsabile dell'attuazione del sistema SGA nella propria unità.
1. L'Ufficio per il Personale e l'Organizzazione è l'ente specializzato responsabile per la sicurezza e la salute sul lavoro nell'amministrazione cantonale. Questo ufficio è l'organo operativo della KO per l'implementazione del sistema SGA.
1. Uno specialista ASA, che soddisfa i requisiti del Regolamento federale del 25 novembre 1996 sull’idoneità degli specialisti in sicurezza sul lavoro, viene assunto presso l'ufficio competente come responsabile del sistema SGA (di seguito: Responsabile SGA).
2. Il Responsabile è il punto di contatto ed è incaricato della consulenza e del supporto nell'ambito della sicurezza e della protezione della salute sul posto di lavoro.
1. In ogni unità con pericoli particolari (nel senso della direttiva ASA n. 6508) vengono costituiti dei Comitati per l'Igiene e la Sicurezza (di seguito: CIS).
2. Qualora più unità con pericoli particolari si siano unite formando un'unità a rischio ai sensi dell'articolo 9 comma 3, possono, previo comune accordo e con l'approvazione del responsabile SGA, costituire un unico comitato.
1. L'AHS è presieduto dal capo. In caso di unità a rischio, esso è presieduto da uno dei capi coinvolti.
2. Inoltre, è composto da dipendenti che possiedono conoscenze specifiche del settore in materia di tutela della salute e sicurezza, nonché dai necessari specialisti ASA.
1. L'RLS coordina le strutture necessarie per l'attuazione delle misure per la sicurezza e la protezione della salute sul luogo di lavoro nell'unità per la quale è stato designato.
2. Il mansionario e la composizione dell'RLS sono approvati dal CO su proposta del responsabile.
1. Ogni ufficio o istituto designa almeno una persona di contatto per la salute e la sicurezza sul lavoro (di seguito: PSC).
2. Se diverse unità senza particolari pericoli si sono unite per formare un'unità di rischio ai sensi dell'Articolo 9 paragrafo 3, possono, di comune accordo e con l'approvazione del responsabile SGA, designare un'unica persona di contatto.
3. La PSC trasmette le informazioni nel campo della protezione della salute e della sicurezza sul lavoro all'interno della propria unità e assicura la corretta applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute sul posto di lavoro del personale. Inoltre, funge da organo di collegamento tra il personale, l'ufficio competente e il KO.
4. I compiti della PSC sono approvati dal responsabile SGA su richiesta del capo.
1. I dipendenti sono tenuti a partecipare all'attuazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.
2. Usano i dispositivi di protezione individuale, utilizzano correttamente i dispositivi di sicurezza e non li rimuovono o modificano senza il consenso dei loro superiori.
3. I dipendenti segnalano immediatamente ai loro superiori eventuali irregolarità ed errori riscontrati che mettono a rischio la salute e la sicurezza sul lavoro.
4. In caso di pericolo per la salute e se il capo non adotta le misure necessarie, ogni dipendente può contattare l'autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 4.
1. Le persone e i membri degli organi menzionati negli articoli 9 fino a 16 sopra indicati devono completare la formazione prevista per loro dal sistema SGA.
2. L'ente specializzato convoca i partecipanti per i corsi obbligatori.
1. Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale per entrare in vigore il 1° marzo 2008.