Legge sulla statistica pubblica cantonale (LStat) - Scopo (GStat)
Indice delle disposizioni (25)
Testo normativo (25 Articoli)
1. Il presente legge ha lo scopo di
a) definire i compiti della statistica pubblica cantonale;
b) fornire al Cantone gli strumenti e i mezzi statistici necessari per l'adempimento delle sue funzioni;
c) stabilire i principi statistici per la raccolta, lo sviluppo, la produzione e la diffusione dei dati;
d) garantire l'accesso alle informazioni statistiche disponibili;
e) stabilire in modo coerente ed efficiente l'organizzazione e le competenze della statistica pubblica cantonale;
f) promuovere la collaborazione con la Confederazione, i Cantoni, i Comuni e le entità interne o esterne al Cantone nel settore della statistica pubblica;
g) garantire il segreto statistico e la protezione dei dati nel settore della statistica pubblica.
1. La presente legge si applica a tutte le attività di statistica pubblica cantonali stabilite dal Consiglio di Stato, affidate a
a) Attori del sistema cantonale della statistica pubblica ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e;
b) Altre unità amministrative o produttori di statistica pubblica cantonale;
c) Terze parti incaricate dal Cantone.
2. I servizi statistici forniti dagli attori del sistema cantonale della statistica pubblica per conto di terzi sono anch’essi soggetti alla presente legge.
3. Il Consiglio di Stato può dichiarare la presente legge in tutto o in parte applicabile ad altre autorità, enti pubblici, nonché persone giuridiche o fisiche, se queste
a) Sono soggette alla vigilanza del Cantone, oppure
b) Ricevono sovvenzioni dal Cantone, oppure
c) Esercitano un'attività basata su una concessione o autorizzazione del Cantone.
1. La statistica cantonale è un servizio pubblico che fornisce alle autorità e al pubblico informazioni statistiche rilevanti, significative, affidabili, coerenti e aggiornate, basate su criteri scientifici scelti indipendentemente.
2. Le informazioni statistiche comprendono in particolare dati sulla popolazione, l'economia, la vita sociale, l'ambiente e l'uso del territorio. Esse servono in particolare a
a) la conoscenza e l'analisi dei fenomeni collettivi e della loro evoluzione nei settori sopra menzionati;
b) la preparazione, l'orientamento, l'accompagnamento e la verifica delle attività delle autorità cantonali;
c) soddisfare le esigenze informative degli enti pubblici, degli ambienti scientifici, dell'economia, delle parti sociali, dei vari gruppi d'interesse e dei media;
d) sostenere i progetti di ricerca di interesse generale.
3. Nell'ambito della sua attività statistica, il Cantone collabora con la Confederazione, gli altri cantoni, i comuni, le autorità regionali e internazionali, il settore privato, le parti sociali, nonché il mondo scientifico, comprese le università e le scuole universitarie professionali nel campo della ricerca e dello sviluppo.
1. In questa legge significano
a) Statistiche: Informazioni di natura quantitativa, aggregata e rappresentativa che caratterizzano un fenomeno collettivo all'interno di una popolazione considerata.
b) Attività della statistica pubblica: Tutte le fasi necessarie per la fornitura pubblica dei risultati statistici, eseguite sotto la responsabilità di un produttore nel sistema della statistica pubblica, che riguardano la raccolta, lo sviluppo, la creazione e la diffusione delle statistiche, nonché l'organizzazione e l'utilizzo dei mezzi necessari alla loro realizzazione.
c) Rilevazione statistica: Raccolta di dati presso i soggetti obbligati a fornire informazioni per scopi puramente statistici, tramite l'uso e la valutazione di dati forniti da attori amministrativi o privati (elaborazione dati amministrativi) o tramite rilevazioni ad hoc (rilevazioni statistiche).
d) Risultati statistici pubblici: Informazioni statistiche sotto forma di numeri aggregati, commenti o analisi, prodotte e diffuse dal sistema statistico ufficiale in piena conformità con i principi e le regole statistiche stabiliti dalla legge.
e) Produttore della statistica pubblica cantonale: Ufficio dell'amministrazione del Cantone o ente pubblico responsabile dello sviluppo, della creazione e della diffusione regolare dei risultati della statistica pubblica.
f) Sistema cantonale della statistica pubblica: Tutti i produttori di statistiche pubbliche cantonali, che operano nel Cantone Vallese sotto la supervisione dell'ufficio competente per la statistica.
g) Sviluppo: Attività che mirano a definire, consolidare e migliorare i metodi, gli standard e i processi statistici utilizzati per la creazione e la diffusione delle statistiche, nonché a sviluppare nuove statistiche e indicatori.
h) Titolare di un set di dati amministrativi: Ufficio dell'amministrazione del Cantone, comunità o ente pubblico che non fa parte del sistema cantonale della statistica pubblica, ma che raccoglie, conserva ed elabora dati.
1. Per le attività nel campo della statistica pubblica si applicano i seguenti principi di sviluppo, raccolta, produzione e diffusione
a) Segreto statistico: I dati raccolti per scopi statistici devono essere trattati in modo confidenziale e non possono essere utilizzati per altri scopi; tutte le persone coinvolte nel lavoro statistico devono mantenere riservate le informazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni, che riguardano persone fisiche o giuridiche; è vietato ai produttori di statistiche pubbliche comunicare a terzi informazioni o risultati disponibili che permettano di determinare o inferire informazioni sulla situazione individuale delle persone fisiche o giuridiche interessate, a meno che la persona interessata non abbia pubblicato tali informazioni.
b) Indipendenza professionale: l'attività nel campo della statistica pubblica è totalmente indipendente dal punto di vista professionale per quanto riguarda la scelta delle fonti, definizioni e metodi, nonché la selezione dei supporti dati, il contenuto e il momento della diffusione. È particolarmente indipendente da influenze politiche o di qualsiasi gruppo di interesse.
c) Oggettività: Le statistiche sono sviluppate, create e diffuse in modo sistematico, affidabile e imparziale, sulla base di solidi e riconosciuti fondamenti metodologici, mediante procedure trasparenti e l'applicazione di standard etici e buone pratiche professionali.
d) Imparzialità: I risultati statistici sono diffusi in maniera neutrale, senza alcun tipo di raccomandazione e trattando tutti gli utenti allo stesso modo.
e) Affidabilità: I risultati statistici devono misurare la realtà che intendono rappresentare nel modo più fedele, accurato e coerente possibile, selezionando fonti, metodi e processi secondo criteri scientifici.
f) Proporzionalità e ottimizzazione dei costi: I produttori della statistica pubblica cantonale effettuano rilevazioni solo quando i dati amministrativi sono mancanti, inadeguati o di qualità insufficiente, o su richiesta di un'autorità superiore.
g) Qualità statistica: Per garantire la qualità dei risultati, i produttori della statistica pubblica cantonale applicano standard uniformi e metodi armonizzati e rispettano in particolare i seguenti criteri di qualità: rilevanza, accuratezza, attualità, puntualità, accessibilità e chiarezza, comparabilità e coerenza.
1. Nella misura in cui il Cantone già dispone dei dati necessari o questi possono essere ottenuti dai comuni o dagli enti e istituzioni di diritto pubblico, si rinuncia alla raccolta di dati supplementari.
2. Se i dati sono insufficienti o inadeguati, o se si devono effettuare confronti intercantonali, innanzitutto si devono regionalizzare i dati statistici della Confederazione.
3. Se tale regionalizzazione non è possibile, possono essere effettuate rilevazioni statistiche mediante interviste a persone fisiche e giuridiche. Il numero di intervistati e il carico che ne deriva per loro deve essere mantenuto al minimo.
1. Gli organi responsabili per l'adempimento dei compiti nel settore della statistica pubblica cantonale sono
a) il Consiglio di Stato;
b) il dipartimento responsabile per la statistica pubblica;
c) l'ufficio competente per le statistiche;
d) gli altri produttori di statistiche pubbliche cantonali.
2. I vari organi devono garantire, nell'esercizio delle loro funzioni e obblighi, l'indipendenza dell'ufficio competente per le statistiche ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera b.
1. Il Consiglio di Stato è competente per
a) la designazione del dipartimento che è responsabile per la statistica pubblica cantonale;
b) il servizio cantonale competente in materia di statistica (di seguito: servizio), direttamente collegato al dipartimento competente;
c) l'approvazione del programma pluriennale della statistica pubblica cantonale;
d) la decisione riguardo alla partecipazione del cantone alla regionalizzazione dei dati statistici federali e l'esecuzione di rilevamenti statistici;
e) la decisione sulla partecipazione a rilevamenti internazionali.
2. Il Consiglio di Stato può delegare queste competenze al dipartimento competente per la statistica pubblica.
1. Il dipartimento responsabile della statistica pubblica cantonale ha tutte le competenze che gli sono attribuite dalla legge e dal consiglio di Stato o che non sono espressamente riservate a un'altra autorità.
2. Viene commissionato un rapporto di revisione esterno sull'attività della statistica pubblica cantonale ogni 4 anni.
1. L'Ufficio è responsabile del sistema cantonale di statistica pubblica. È l'organo centrale specializzato in statistica e il principale produttore delle statistiche pubbliche cantonali.
2. L'Ufficio è in particolare responsabile di
a) il coordinamento generale del sistema cantonale di statistica pubblica e la sua rappresentanza nei confronti della Confederazione e degli organi statistici regionali e internazionali;
b) la preparazione e l'aggiornamento del programma pluriennale della statistica cantonale;
c) l'esecuzione di analisi statistiche di dati e insiemi di dati amministrativi;
d) l'utilizzo delle banche dati di riferimento a fini statistici secondo la legge sulle banche dati di riferimento e l'armonizzazione del registro delle persone, del registro delle aziende e delle imprese, nonché del registro degli edifici e delle abitazioni (GRDB);
e) il collegamento dei dati, con la condizione che questi vengano immediatamente anonimizzati o pseudonimizzati dopo il collegamento, se le comparazioni longitudinali lo richiedono;
f) la realizzazione delle principali indagini statistiche nel Cantone;
g) la gestione, l'archiviazione, la documentazione delle informazioni statistiche cantonali e la loro diffusione;
h) la garanzia di una cooperazione costruttiva con i principali partner della statistica cantonale e i suoi utenti;
i) l'esercizio dei compiti del coordinatore statistico per le banche dati di riferimento cantonali secondo il GRDB;
j) garantire che anche gli altri produttori di statistiche pubbliche applichino i principi e le norme statistiche.
3. Per adempiere al suo compito di coordinamento, l'Ufficio può, previo consulto, emettere standard e regolamenti per gli altri produttori di statistiche pubbliche cantonali, necessari per l'osservanza dei principi e delle norme statistiche stabilite nella presente legge e per la gestione coordinata e razionale delle attività del sistema cantonale di statistica pubblica.
4. L'Ufficio, nello svolgimento delle sue mansioni, è indipendente dal punto di vista professionale, in particolare nei confronti delle istanze politiche e dei gruppi d'interesse. Per assicurare ciò, è organizzato come un organo specializzato amministrativamente indipendente.
5. Il Consiglio di Stato regola i dettagli.
1. Gli altri produttori di statistiche pubbliche cantonali, oltre agli uffici di servizio, sono uffici dell'amministrazione cantonale o enti pubblici incaricati dello sviluppo, creazione e diffusione regolare dei risultati delle statistiche pubbliche.
2. Utilizzano ai fini statistici solo dati amministrativi e insiemi di dati, nonché quei dati statistici federali che rientrano nella loro competenza.
3. I produttori delle statistiche pubbliche devono, per quanto possibile, costituire un'unità specializzata separata dall'ufficio amministrativo a cui appartengono, per garantire il rigoroso rispetto dell'indipendenza professionale e dei principi statistici.
4. Il Consiglio di Stato ne regola i dettagli.
1. Il programma pluriennale definisce il quadro per la statistica cantonale ed è lo strumento di coordinamento, pianificazione e informazione per i fornitori e gli utenti dei dati.
2. Il programma pluriennale viene di norma elaborato ogni 4 anni. Può essere adeguato annualmente o ogni 2 anni a seconda delle esigenze o in seguito a nuovi progetti.
3. In particolare, il programma pluriennale stabilisce in base alle risorse disponibili le priorità per le esigenze informative e indica
a) i principali progetti da realizzare;
b) le rilevazioni che devono essere regionalizzate o effettuate o che dovranno esserlo;
c) i lavori assunti dai vari produttori della statistica pubblica e lo sviluppo dell'offerta di risultati statistici.
4. Dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Stato, il programma pluriennale viene pubblicato.
1. L'ufficio e altri produttori della statistica pubblica nel Cantone
a) partecipano, nell'ambito di partnership, al sistema statistico svizzero;
b) svolgono le attività statistiche loro assegnate nell'ambito del sistema statistico svizzero.
2. L'ufficio partecipa attivamente, nell'ambito delle sue competenze, ai processi di consultazione e decisione all'interno del sistema statistico svizzero.
3. L'ufficio stabilisce la collaborazione necessaria con altri servizi statistici cantonali o esteri del sistema statistico europeo.
1. L'ufficio deve essere consultato preventivamente nella stesura di disposizioni legali che prevedono la raccolta o l'elaborazione di dati statistici.
2. Per facilitare l'utilizzo statistico dei dati amministrativi, l'ufficio deve essere consultato in tutti i progetti di creazione o ristrutturazione di sistemi informativi, banche dati, elenchi o altri insiemi di dati elettronici.
3. L'ufficio consiglia i dipartimenti dell'amministrazione cantonale e fornisce loro i risultati statistici necessari nel rigoroso rispetto del segreto statistico. Assicura che vengano svolte formazioni sul software statistico standard dell'amministrazione cantonale.
4. In materia di ricerca e formazione statistica, l'ufficio collabora con gli altri uffici dell'amministrazione cantonale, le università, le scuole universitarie professionali, la Confederazione, altri cantoni e organizzazioni di ricerca.
1. Per ogni rilevazione statistica devono essere indicati la base giuridica, lo scopo, le categorie delle persone o unità interessate, l'ente responsabile ed eventualmente altri enti coinvolti.
2. La partecipazione delle persone fisiche o giuridiche alle rilevazioni statistiche è fondamentalmente volontaria. In casi eccezionali, il Consiglio di Stato può sottoporre all'obbligo di fornitura di informazioni le persone fisiche o giuridiche e i loro rappresentanti, qualora la rappresentatività e la comparabilità dei risultati o le scadenze per la loro ottenimento lo richiedano e non vi siano altri preponderanti interessi pubblici o privati contrari.
3. La partecipazione delle persone fisiche o giuridiche e delle istituzioni con compiti di diritto pubblico alle rilevazioni statistiche è obbligatoria.
4. Le rilevazioni statistiche cantonali raccolgono solo dati che non rientrano nella sfera privata delle persone o delle unità interessate.
5. Se l'interesse pubblico lo giustifica e dopo aver consultato l'incaricato della protezione dei dati e della trasparenza, il Consiglio di Stato può in un caso specifico derogare eccezionalmente al principio del paragrafo 4.
6. Le rilevazioni avvengono in una forma che causa il minor disbrigo possibile ai soggetti obbligati.
7. Chi fornisce informazioni per una rilevazione deve farlo in modo preciso e veritiero, entro il termine stabilito, nella forma richiesta e gratuitamente.
8. Gli uffici dell'amministrazione cantonale, i comuni del Vallese, le istituzioni o corporazioni di diritto pubblico del cantone Vallese nonché le entità private controllate o sovvenzionate dalle autorità pubbliche del cantone Vallese o che esercitano un'attività basata su una concessione o autorizzazione del cantone sono obbligate a mettere a disposizione i dati richiesti dall'ufficio per scopi statistici.
9. Per consentire l'interconnessione dei dati, all'ufficio devono essere trasmessi insieme ai dati gli identificatori necessari, in particolare il numero AVS.
1. I produttori della statistica pubblica cantonale possono svolgere per conto terzi incarichi a tempo determinato quali consulenze, analisi, ricerche relative alla statistica cantonale, nonché elaborazioni aggiuntive, o, con il consenso dell'ufficio, includere domande supplementari nelle rilevazioni statistiche, purché i suddetti terzi coprano i costi sostenuti o forniscano il personale necessario.
2. Questi incarichi sono soggetti ai principi e alle regole stabiliti nell'articolo 5, e il produttore garantisce la pubblicazione dei risultati statistici così ottenuti.
1. Enti pubblici che non fanno parte del sistema statistico pubblico possono, per uso proprio, utilizzare i dati in loro possesso per fini statistici e, purché informino preventivamente l’ufficio competente, condurre indagini statistiche.
2. Il Consiglio di Stato stabilisce il termine di preavviso necessario che tali enti devono rispettare, nonché la natura e l'estensione delle indagini soggette a tale obbligo di notifica.
1. I dati individuali raccolti o trasmessi per scopi statistici non possono essere utilizzati per altri scopi, salvo quando la legislazione consente espressamente un altro utilizzo o la persona interessata acconsente a tale utilizzo in forma scritta in anticipo.
2. Le persone incaricate di lavori statistici devono mantenere segreti tutti i dati su persone fisiche e giuridiche di cui vengono a conoscenza durante il loro lavoro. Questo obbligo si applica anche alle persone coinvolte nella raccolta di dati o che ricevono tali dati.
3. I dati individuali devono essere protetti da misure tecniche e organizzative adeguate contro l'abuso. In particolare, i dati devono essere conservati in modo che non possano essere visualizzati, modificati o distrutti da persone non autorizzate.
4. Le liste di nomi e indirizzi create per la raccolta dei dati o la loro coordinazione, così come i documenti di rilevazione che contengono i nomi delle persone intervistate, saranno protetti e distrutti non appena non saranno più necessari per gli scopi menzionati. Restano riservate le disposizioni della GRDB.
5. Gli identificatori associati ai dati individuali sono cancellati non appena non sono più necessari per l'elaborazione statistica o la connessione dei dati; i dati individuali sono quindi anonimizzati.
6. I dati individuali conservati per scopi statistici possono essere trasmessi tra i produttori delle statistiche pubbliche cantonali esclusivamente per scopi statistici e solo nella misura in cui i dati trasmessi siano direttamente collegati agli incarichi del destinatario.
7. I dati individuali conservati per scopi statistici possono essere trasmessi dai produttori delle statistiche pubbliche cantonali ad altri produttori delle statistiche pubbliche svizzere, purché siano soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni
a) la trasmissione in questione è necessaria per lo sviluppo, la creazione e la diffusione efficace del sistema di statistiche pubbliche in questione;
b) il produttore del sistema di statistiche pubbliche che riceve i dati rispetta i principi e le regole di lavoro previsti all'articolo 5 della presente legge.
8. Le persone fisiche o giuridiche di diritto privato non possono rivendicare un diritto all'informazione sui dati personali che li riguardano e che sono conservati per scopi statistici, né un diritto alla loro modifica o cancellazione, poiché questi sono anonimizzati.
1. L'ufficio e gli altri produttori della statistica pubblica cantonale sono autorizzati, ai fini dell'adempimento dei loro compiti statistici, a utilizzare il numero di assicurazione ai sensi della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
1. I dati individuali anonimi delle persone possono essere trasmessi esclusivamente dai produttori di statistiche pubbliche a enti di ricerca o studio o a produttori esteri di statistiche pubbliche, che li utilizzano per scopi scientifici, di studio, di pianificazione o statistici.
2. I destinatari si impegnano preventivamente per iscritto a rispettare le disposizioni cantonali sul segreto statistico e a non divulgare tali dati a terzi in nessun caso. Sono informati delle disposizioni del GIDA, che si applicano comunque.
3. I produttori richiedenti informano in anticipo l'ufficio di servizio.
4. L'ufficio di servizio può, se necessario, consultare l'incaricato cantonale della protezione dei dati e della trasparenza. Restano riservate le disposizioni del GIDA.
1. I risultati statistici, nonché la documentazione relativa alle fonti e ai metodi utilizzati per la loro acquisizione, sono messi a disposizione del pubblico in una forma adattata alle esigenze dei diversi utenti. I risultati principali sono oggetto di pubblicazioni, nelle quali, in conformità ai principi stabiliti nell'articolo 5, si segnala la disponibilità di risultati complementari. L'accesso a questi risultati è garantito.
2. I risultati della statistica pubblica sono generalmente diffusi secondo un calendario prefissato, garantendo pari e simultanee possibilità di accesso a tutti gli utenti. I produttori di statistica pubblica assicurano inoltre che siano soddisfatti i criteri di qualità stabiliti nell'articolo 5.
3. I risultati statistici pubblicati devono rispettare il segreto statistico ai sensi dell'articolo 5, a meno che i dati trattati siano stati pubblicati in forza di una disposizione di legge o tramite le persone direttamente interessate, oppure le persone interessate abbiano dato il loro consenso esplicito.
4. Le disposizioni sul segreto statistico non si applicano alla trasmissione di risultati statistici alle autorità pubbliche, agli enti e ad altre istituzioni di diritto pubblico.
5. L'ufficio mantiene e mette a disposizione un sistema informativo che contiene tutti i risultati della statistica pubblica cantonale, indicando le fonti e i metodi utilizzati.
6. L'uso o la riproduzione dei risultati statistici, pubblicati o diffusi in varie forme, è gratuito, a condizione che vengano indicati origine e fonte.
1. I dati statistici individuali possono essere diffusi da un produttore della statistica pubblica sotto forma di set di dati per uso pubblico, costituiti da set di dati anonimizzati presentati in modo tale da escludere un'identificazione diretta o indiretta delle persone, tenendo conto di tutti i mezzi appropriati che un terzo potrebbe ragionevolmente utilizzare.
1. Il Consiglio di Stato stabilisce in un regolamento le tariffe per i servizi e le pubblicazioni dell'ufficio e degli altri produttori di statistiche pubbliche.
1. Chiunque violi la presente legge o le sue disposizioni esecutive è punito con una multa amministrativa fino a 10.000 franchi.
2. Il dipartimento incaricato delle statistiche pubbliche cantonali ha la sola competenza per l'imposizione della multa amministrativa prevista al comma 1.
3. In caso di violazione dell'obbligo di fornire informazioni, la multa può essere imposta contro il trasgressore solo dopo che questi sia stato informato in modo adeguato tramite lettera raccomandata delle conseguenze del suo rifiuto e non abbia comunque adempiuto al proprio obbligo.
1. Chi, intenzionalmente o per negligenza, viola le disposizioni sulla protezione dei dati o sul segreto d'ufficio, divulgando dati che devono rimanere riservati o utilizzandoli per scopi diversi da quelli statistici, viene punito con reclusione o multa.
2. Indipendentemente dalla multa prevista dall'articolo 24, nei confronti di tutti i dipendenti del Cantone Vallese che violano il segreto statistico, potranno essere adottate le misure previste dalla legge sul personale dello Stato del Vallese. Inoltre, restano riservate le pene previste dall'articolo 320 del Codice Penale.