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Ordinanza sulle attribuzioni della presidenza e dei dipartimenti

4 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Vallese
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Testo normativo (4 Articoli)

1. Interpretazione Generale Questo articolo stabilisce che la comprensione e l'applicazione delle leggi devono essere guidate dai principi generali e dal contesto in cui le leggi sono state formulate. È imperativo che ogni disposizione legale venga esaminata in relazione al suo scopo originale e all'intento del legislatore. Inoltre, il linguaggio utilizzato in una legge deve essere interpretato secondo il suo significato plain e comune, salvo che il contesto richieda una lettura diversa. In situazioni dove il testo della legge risulti ambiguo o non chiaro, si deve fare riferimento a precedenti giuridici o a commentari attendibili per una guida interpretativa. 1.1 Applicazione delle Norme In caso di conflitto tra disposizioni di varie leggi, si deve applicare la norma specifica o speciale rispetto a quella generale. Inoltre, le leggi non devono essere interpretate in maniera tale da risultare retroattive, se non esplicitamente stabilito altrimenti dal legislatore. Le interpretazioni devono promuovere la giustizia e l'equità, garantendo che le decisioni prese siano in linea con i diritti costituzionalmente protetti. 1.2 Effetto delle Interpretazioni Le interpretazioni fornite dai tribunali hanno effetto vincolante, a meno che non siano sovvertite da un giudizio di un'autorità giuridica superiore. Tale processo assicura l'uniformità e la coerenza nell'applicazione della legge. Tuttavia, la possibilità di revisione dell'interpretazione attraverso i mezzi legali appropriati rimane accessibile alle parti interessate, garantendo un sistema dinamico e giusto di amministrazione della giustizia.

1. L'Amministrazione dello Stato comprende la Presidenza (PRÄS) e i seguenti cinque Dipartimenti

a) Dipartimento delle Finanze e dell'Energia (DFE);

b) Dipartimento della Salute, degli Affari Sociali e della Cultura (DGSK);

c) Dipartimento dell'Economia Pubblica e dell'Istruzione (DVB);

d) Dipartimento della Sicurezza, delle Istituzioni e dello Sport (DSIS);

e) Dipartimento della Mobilità, dello Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente (DMRU).

1. Interpretazione Generale Questo articolo stabilisce che la comprensione e l'applicazione delle leggi devono essere guidate dai principi generali e dal contesto in cui le leggi sono state formulate. È imperativo che ogni disposizione legale venga esaminata in relazione al suo scopo originale e all'intento del legislatore. Inoltre, il linguaggio utilizzato in una legge deve essere interpretato secondo il suo significato plain e comune, salvo che il contesto richieda una lettura diversa. In situazioni dove il testo della legge risulti ambiguo o non chiaro, si deve fare riferimento a precedenti giuridici o a commentari attendibili per una guida interpretativa. 1.1 Applicazione delle Norme In caso di conflitto tra disposizioni di varie leggi, si deve applicare la norma specifica o speciale rispetto a quella generale. Inoltre, le leggi non devono essere interpretate in maniera tale da risultare retroattive, se non esplicitamente stabilito altrimenti dal legislatore. Le interpretazioni devono promuovere la giustizia e l'equità, garantendo che le decisioni prese siano in linea con i diritti costituzionalmente protetti. 1.2 Effetto delle Interpretazioni Le interpretazioni fornite dai tribunali hanno effetto vincolante, a meno che non siano sovvertite da un giudizio di un'autorità giuridica superiore. Tale processo assicura l'uniformità e la coerenza nell'applicazione della legge. Tuttavia, la possibilità di revisione dell'interpretazione attraverso i mezzi legali appropriati rimane accessibile alle parti interessate, garantendo un sistema dinamico e giusto di amministrazione della giustizia.

1. La Presidenza (PRÄS) comprende

a) la Cancelleria di Stato, che è particolarmente responsabile dei seguenti ambiti

1. pianificazione, coordinamento e accompagnamento degli affari del Consiglio di Stato,

2. direzione strategica e controllo governativo,

3. relazioni con il servizio parlamentare,

4. affari federali e intercantonali,

5. ricorsi, controllo della legislazione e pubblicazione degli atti legislativi,

6. traduzione,

7. verbale delle sedute del Consiglio di Stato,

8. informazione,

9. logistica e accoglienza;

b) l'Ispettorato delle Finanze.

1. Interpretazione Generale Questo articolo stabilisce che la comprensione e l'applicazione delle leggi devono essere guidate dai principi generali e dal contesto in cui le leggi sono state formulate. È imperativo che ogni disposizione legale venga esaminata in relazione al suo scopo originale e all'intento del legislatore. Inoltre, il linguaggio utilizzato in una legge deve essere interpretato secondo il suo significato plain e comune, salvo che il contesto richieda una lettura diversa. In situazioni dove il testo della legge risulti ambiguo o non chiaro, si deve fare riferimento a precedenti giuridici o a commentari attendibili per una guida interpretativa. 1.1 Applicazione delle Norme In caso di conflitto tra disposizioni di varie leggi, si deve applicare la norma specifica o speciale rispetto a quella generale. Inoltre, le leggi non devono essere interpretate in maniera tale da risultare retroattive, se non esplicitamente stabilito altrimenti dal legislatore. Le interpretazioni devono promuovere la giustizia e l'equità, garantendo che le decisioni prese siano in linea con i diritti costituzionalmente protetti. 1.2 Effetto delle Interpretazioni Le interpretazioni fornite dai tribunali hanno effetto vincolante, a meno che non siano sovvertite da un giudizio di un'autorità giuridica superiore. Tale processo assicura l'uniformità e la coerenza nell'applicazione della legge. Tuttavia, la possibilità di revisione dell'interpretazione attraverso i mezzi legali appropriati rimane accessibile alle parti interessate, garantendo un sistema dinamico e giusto di amministrazione della giustizia.

1. Ogni dipartimento garantisce per i servizi ad esso affiliati la direzione amministrativa, la pianificazione, il servizio legale, la legislazione, l'informazione, il coordinamento, la gestione amministrativa e il controllo del dipartimento.

2. Per compiti speciali, i dipartimenti possono coinvolgere uno o più delegati.

1. Interpretazione Generale Questo articolo stabilisce che la comprensione e l'applicazione delle leggi devono essere guidate dai principi generali e dal contesto in cui le leggi sono state formulate. È imperativo che ogni disposizione legale venga esaminata in relazione al suo scopo originale e all'intento del legislatore. Inoltre, il linguaggio utilizzato in una legge deve essere interpretato secondo il suo significato plain e comune, salvo che il contesto richieda una lettura diversa. In situazioni dove il testo della legge risulti ambiguo o non chiaro, si deve fare riferimento a precedenti giuridici o a commentari attendibili per una guida interpretativa. 1.1 Applicazione delle Norme In caso di conflitto tra disposizioni di varie leggi, si deve applicare la norma specifica o speciale rispetto a quella generale. Inoltre, le leggi non devono essere interpretate in maniera tale da risultare retroattive, se non esplicitamente stabilito altrimenti dal legislatore. Le interpretazioni devono promuovere la giustizia e l'equità, garantendo che le decisioni prese siano in linea con i diritti costituzionalmente protetti. 1.2 Effetto delle Interpretazioni Le interpretazioni fornite dai tribunali hanno effetto vincolante, a meno che non siano sovvertite da un giudizio di un'autorità giuridica superiore. Tale processo assicura l'uniformità e la coerenza nell'applicazione della legge. Tuttavia, la possibilità di revisione dell'interpretazione attraverso i mezzi legali appropriati rimane accessibile alle parti interessate, garantendo un sistema dinamico e giusto di amministrazione della giustizia.

1. I dipartimenti hanno in particolare le seguenti facoltà

a) Dipartimento delle finanze e dell'energia (DFE)

1. Pianificazione e gestione delle finanze statali,

2. Tributi pubblici,

3. Gestione del personale e organizzazione,

4. Energia,

5. Informatica,

6. Costruzione, manutenzione e gestione degli immobili,

7. Protezione del patrimonio edilizio;

b) Dipartimento della salute, degli affari sociali e della cultura (DGSK)

1. Sanità,

2. Laboratorio cantonale,

3. Settore veterinario,

4. Promozione delle attività culturali,

5. Mediateca del Vallese, archivi, musei,

6. Scavi e studi archeologici,

7. Politiche sociali,

8. Protezione dei lavoratori e rapporti di lavoro,

9. Esecuzione e fallimenti,

10. Promozione della parità e della famiglia,

11. Cassa di compensazione e area di prestazioni invalidità Vallese;

c) Dipartimento dell’economia pubblica e della formazione (DVB)

1. Sviluppo economico,

2. Turismo, industria, commercio e lavoro,

3. Agricoltura,

4. Istruzione scolastica obbligatoria,

5. Formazione professionale,

6. Istruzione secondaria,

7. Istruzione terziaria e universitaria,

8. Ricerca e trasferimento tecnologico,

9. Assistenza giovanile,

10. Educazione fisica a scuola,

11. Orientamento scolastico e professionale,

12. Borse di studio e prestiti formativi,

13. Gestione del dossier EPFL e del campus,

14. Cassa pubblica di disoccupazione,

15. Caccia, pesca e fauna selvatica;

d) Dipartimento della sicurezza, delle istituzioni e dello sport (DSIS)

1. Polizia cantonale,

2. Affari militari,

3. Vigili del fuoco, protezione civile e popolare,

4. Rapporti con le autorità giudiziarie e la procura,

5. Esecuzione delle pene e delle misure e istituti penitenziari,

6. Stato civile, soggiorno e stabilimento e integrazione,

7. Traffico stradale e navigazione,

8. Affari interni,

9. Finanze comunali,

10. Istituzioni,

11. Promozione dello sport,

12. Geoinformazione,

13. Catasto e vendita a stranieri,

14. Amministrazione digitale;

e) Dipartimento della mobilità, dello sviluppo territoriale e dell'ambiente (DMRU)

1. Costruzione e manutenzione delle strade,

2. Manutenzione dei corsi d'acqua,

3. Completamento e manutenzione dell'autostrada,

4. Diritto edilizio pubblico,

5. Trasporto pubblico,

6. Natura, foreste e paesaggio,

7. Protezione ambientale,

8. Gestione delle acque del Rodano,

9. Sviluppo territoriale,

10. Rischi naturali,

11. Mobilità professionale e del tempo libero.

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