1. Interpretazione Generale Questo articolo stabilisce che la comprensione e l'applicazione delle leggi devono essere guidate dai principi generali e dal contesto in cui le leggi sono state formulate. È imperativo che ogni disposizione legale venga esaminata in relazione al suo scopo originale e all'intento del legislatore. Inoltre, il linguaggio utilizzato in una legge deve essere interpretato secondo il suo significato plain e comune, salvo che il contesto richieda una lettura diversa. In situazioni dove il testo della legge risulti ambiguo o non chiaro, si deve fare riferimento a precedenti giuridici o a commentari attendibili per una guida interpretativa. 1.1 Applicazione delle Norme In caso di conflitto tra disposizioni di varie leggi, si deve applicare la norma specifica o speciale rispetto a quella generale. Inoltre, le leggi non devono essere interpretate in maniera tale da risultare retroattive, se non esplicitamente stabilito altrimenti dal legislatore. Le interpretazioni devono promuovere la giustizia e l'equità, garantendo che le decisioni prese siano in linea con i diritti costituzionalmente protetti. 1.2 Effetto delle Interpretazioni Le interpretazioni fornite dai tribunali hanno effetto vincolante, a meno che non siano sovvertite da un giudizio di un'autorità giuridica superiore. Tale processo assicura l'uniformità e la coerenza nell'applicazione della legge. Tuttavia, la possibilità di revisione dell'interpretazione attraverso i mezzi legali appropriati rimane accessibile alle parti interessate, garantendo un sistema dinamico e giusto di amministrazione della giustizia.
1. L'Amministrazione dello Stato comprende la Presidenza (PRÄS) e i seguenti cinque Dipartimenti
a) Dipartimento delle Finanze e dell'Energia (DFE);
b) Dipartimento della Salute, degli Affari Sociali e della Cultura (DGSK);
c) Dipartimento dell'Economia Pubblica e dell'Istruzione (DVB);
d) Dipartimento della Sicurezza, delle Istituzioni e dello Sport (DSIS);
e) Dipartimento della Mobilità, dello Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente (DMRU).
1. Interpretazione Generale Questo articolo stabilisce che la comprensione e l'applicazione delle leggi devono essere guidate dai principi generali e dal contesto in cui le leggi sono state formulate. È imperativo che ogni disposizione legale venga esaminata in relazione al suo scopo originale e all'intento del legislatore. Inoltre, il linguaggio utilizzato in una legge deve essere interpretato secondo il suo significato plain e comune, salvo che il contesto richieda una lettura diversa. In situazioni dove il testo della legge risulti ambiguo o non chiaro, si deve fare riferimento a precedenti giuridici o a commentari attendibili per una guida interpretativa. 1.1 Applicazione delle Norme In caso di conflitto tra disposizioni di varie leggi, si deve applicare la norma specifica o speciale rispetto a quella generale. Inoltre, le leggi non devono essere interpretate in maniera tale da risultare retroattive, se non esplicitamente stabilito altrimenti dal legislatore. Le interpretazioni devono promuovere la giustizia e l'equità, garantendo che le decisioni prese siano in linea con i diritti costituzionalmente protetti. 1.2 Effetto delle Interpretazioni Le interpretazioni fornite dai tribunali hanno effetto vincolante, a meno che non siano sovvertite da un giudizio di un'autorità giuridica superiore. Tale processo assicura l'uniformità e la coerenza nell'applicazione della legge. Tuttavia, la possibilità di revisione dell'interpretazione attraverso i mezzi legali appropriati rimane accessibile alle parti interessate, garantendo un sistema dinamico e giusto di amministrazione della giustizia.
1. La Presidenza (PRÄS) comprende
a) la Cancelleria di Stato, che è particolarmente responsabile dei seguenti ambiti
1. pianificazione, coordinamento e accompagnamento degli affari del Consiglio di Stato,
2. direzione strategica e controllo governativo,
3. relazioni con il servizio parlamentare,
4. affari federali e intercantonali,
5. ricorsi, controllo della legislazione e pubblicazione degli atti legislativi,
6. traduzione,
7. verbale delle sedute del Consiglio di Stato,
8. informazione,
9. logistica e accoglienza;
b) l'Ispettorato delle Finanze.
1. Interpretazione Generale Questo articolo stabilisce che la comprensione e l'applicazione delle leggi devono essere guidate dai principi generali e dal contesto in cui le leggi sono state formulate. È imperativo che ogni disposizione legale venga esaminata in relazione al suo scopo originale e all'intento del legislatore. Inoltre, il linguaggio utilizzato in una legge deve essere interpretato secondo il suo significato plain e comune, salvo che il contesto richieda una lettura diversa. In situazioni dove il testo della legge risulti ambiguo o non chiaro, si deve fare riferimento a precedenti giuridici o a commentari attendibili per una guida interpretativa. 1.1 Applicazione delle Norme In caso di conflitto tra disposizioni di varie leggi, si deve applicare la norma specifica o speciale rispetto a quella generale. Inoltre, le leggi non devono essere interpretate in maniera tale da risultare retroattive, se non esplicitamente stabilito altrimenti dal legislatore. Le interpretazioni devono promuovere la giustizia e l'equità, garantendo che le decisioni prese siano in linea con i diritti costituzionalmente protetti. 1.2 Effetto delle Interpretazioni Le interpretazioni fornite dai tribunali hanno effetto vincolante, a meno che non siano sovvertite da un giudizio di un'autorità giuridica superiore. Tale processo assicura l'uniformità e la coerenza nell'applicazione della legge. Tuttavia, la possibilità di revisione dell'interpretazione attraverso i mezzi legali appropriati rimane accessibile alle parti interessate, garantendo un sistema dinamico e giusto di amministrazione della giustizia.
1. I dipartimenti hanno in particolare le seguenti facoltà
a) Dipartimento delle finanze e dell'energia (DFE)
1. Pianificazione e gestione delle finanze statali,
2. Tributi pubblici,
3. Gestione del personale e organizzazione,
4. Energia,
5. Informatica,
6. Costruzione, manutenzione e gestione degli immobili,
7. Protezione del patrimonio edilizio;
b) Dipartimento della salute, degli affari sociali e della cultura (DGSK)
1. Sanità,
2. Laboratorio cantonale,
3. Settore veterinario,
4. Promozione delle attività culturali,
5. Mediateca del Vallese, archivi, musei,
6. Scavi e studi archeologici,
7. Politiche sociali,
8. Protezione dei lavoratori e rapporti di lavoro,
9. Esecuzione e fallimenti,
10. Promozione della parità e della famiglia,
11. Cassa di compensazione e area di prestazioni invalidità Vallese;
c) Dipartimento dell’economia pubblica e della formazione (DVB)
1. Sviluppo economico,
2. Turismo, industria, commercio e lavoro,
3. Agricoltura,
4. Istruzione scolastica obbligatoria,
5. Formazione professionale,
6. Istruzione secondaria,
7. Istruzione terziaria e universitaria,
8. Ricerca e trasferimento tecnologico,
9. Assistenza giovanile,
10. Educazione fisica a scuola,
11. Orientamento scolastico e professionale,
12. Borse di studio e prestiti formativi,
13. Gestione del dossier EPFL e del campus,
14. Cassa pubblica di disoccupazione,
15. Caccia, pesca e fauna selvatica;
d) Dipartimento della sicurezza, delle istituzioni e dello sport (DSIS)
1. Polizia cantonale,
2. Affari militari,
3. Vigili del fuoco, protezione civile e popolare,
4. Rapporti con le autorità giudiziarie e la procura,
5. Esecuzione delle pene e delle misure e istituti penitenziari,
6. Stato civile, soggiorno e stabilimento e integrazione,
7. Traffico stradale e navigazione,
8. Affari interni,
9. Finanze comunali,
10. Istituzioni,
11. Promozione dello sport,
12. Geoinformazione,
13. Catasto e vendita a stranieri,
14. Amministrazione digitale;
e) Dipartimento della mobilità, dello sviluppo territoriale e dell'ambiente (DMRU)
1. Costruzione e manutenzione delle strade,
2. Manutenzione dei corsi d'acqua,
3. Completamento e manutenzione dell'autostrada,
4. Diritto edilizio pubblico,
5. Trasporto pubblico,
6. Natura, foreste e paesaggio,
7. Protezione ambientale,
8. Gestione delle acque del Rodano,
9. Sviluppo territoriale,
10. Rischi naturali,
11. Mobilità professionale e del tempo libero.