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170.6 MEDGLMA CH-VS

Legge sulla mediazione amministrativa (LMA) - Forma, Definizione e Scopo (MEDG)

17 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Vallese
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Indice delle disposizioni (17)

Testo normativo (17 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. In qualità di ufficio del difensore civico indipendente per le questioni amministrative, viene nominata una persona quale Ombudsperson cantonale.

2. La mediazione nelle questioni amministrative è un processo in cui una persona qualificata e indipendente nel campo della mediazione, ovvero l'Ombudsperson cantonale, funge da mediatore tra i cittadini e l'amministrazione per prevenire i contenziosi, trovare soluzioni consensuali e migliorare il funzionamento dell'amministrazione.

3. La mediazione nelle questioni amministrative ha l'obiettivo di

a) risolvere le controversie tra amministrazione e cittadini in via extragiudiziale, fatto salvo l'articolo 12, comma 5;

b) prevenire conflitti tra amministrazione e cittadini o promuovere soluzioni consensuali;

c) contribuire al miglioramento del funzionamento dell'amministrazione;

d) incoraggiare l'amministrazione a mantenere buone relazioni con i cittadini.

1. Disposizioni Generali

1. Ai fini del presente legge, si intendono per amministrazione

a) l'amministrazione cantonale;

b) persone fisiche e giuridiche nonché commissioni che svolgono compiti di diritto pubblico per conto del Cantone Vallese.

2. Non rientrano nell'ambito di attività dell'ombudsperson cantonale i contatti tra cittadini e

a) il Gran Consiglio;

b) il Consiglio di Stato;

c) le autorità giudiziarie;

d) le autorità di perseguimento penale;

e) l'ispettorato delle finanze;

f) le autorità comunali;

g) le chiese riconosciute e le comunità confessionali.

3. La presente legislazione sulla mediazione in materia amministrativa non è applicabile alle controversie che riguardano il rapporto di lavoro tra i dipendenti statali e l'amministrazione cantonale.

4. L'ufficio del mediatore in materia amministrativa non può agire nei settori per i quali la legge prevede una procedura di mediazione specifica.

Organizzazione

1. L'Ombudsperson cantonale è nominata dal Consiglio di Stato per una durata rinnovabile di 4 anni.

2. Il Consiglio di Stato può, tenendo conto delle lingue ufficiali del cantone, nominare una o più Ombudsperson, oppure incaricare un ente specializzato nel settore della mediazione.

Organizzazione

1. L'incarico di Garante è incompatibile con

a) qualsiasi mandato elettivo pubblico;

b) qualsiasi funzione direttiva in un partito politico;

c) qualsiasi funzione direttiva in una federazione, associazione professionale o sindacato;

d) qualsiasi attività nell'amministrazione cantonale.

Organizzazione

1. Il mandato del Difensore civico cantonale può essere revocato dal Consiglio di Stato se l'esercizio del mandato non è più possibile o se esiste un altro motivo di revoca che rende impossibile la permanenza in carica.

2. In caso di revoca, è applicabile la legislazione sul personale statale.

Organizzazione

1. Il difensore civico cantonale è amministrativamente collegato alla Cancelleria di Stato.

Organizzazione

1. L'Ombudsperson cantonale è indipendente nella sua attività e risponde solo alla legge. Non è vincolata da direttive di altre autorità.

2. Determina autonomamente l'organizzazione per l'adempimento delle sue funzioni.

3. Dispone di un budget globale, la cui entità viene stabilita annualmente nell'ambito dell'approvazione del bilancio statale.

Organizzazione

1. La persona dell'Ombudsman cantonale ha in particolare i seguenti compiti

a) informa le persone che richiedono consulenza sul procedimento nelle questioni amministrative, dopo che queste hanno intrapreso i passi consueti secondo l'Articolo 12, paragrafo 1;

b) interviene per prevenire un conflitto o trovare una soluzione consensuale;

c) fornisce raccomandazioni per la risoluzione delle controversie al termine della mediazione.

2. La persona dell'Ombudsman cantonale conferma la ricezione delle richieste il più rapidamente possibile, ma entro un massimo di 30 giorni.

**Procedura**

1. L'Ombudspersona cantonale agisce su richiesta della persona interessata o dell'autorità amministrativa responsabile del dossier.

2. L'Ombudspersona cantonale non accetta richieste da parte di rappresentanti legali che agiscono per conto di terzi.

3. Le richieste anonime non vengono trattate.

4. Le richieste non influiscono sui termini per l'esercizio dei mezzi di ricorso.

5. L'Ombudspersona cantonale non può agire di propria iniziativa.

**Procedura**

1. L'Ombudsperson cantonale è soggetta al segreto d'ufficio.

2. L'Ombudsperson cantonale rifiuta di testimoniare in qualsiasi procedimento amministrativo, civile o penale riguardo alle constatazioni fatte nell'adempimento delle sue funzioni. Il dossier redatto dall'Ombudsperson cantonale non può essere utilizzato nell'ambito di un procedimento giudiziario.

**Procedura**

1. Articolo 10 della Legge sul Procedimento Amministrativo e sulla Giurisdizione Amministrativa (VVRG) si applica mutatis mutandis.

2. In caso di ricusazione o di assenza prolungata, viene nominata una persona ad hoc come Difensore civico.

**Procedura**

1. Prima della presentazione della richiesta e della mediazione da parte del Difensore civico cantonale, la persona interessata deve aver intrapreso i passi usuali per una risoluzione amichevole della controversia presso l'amministrazione competente per il dossier.

2. La richiesta può essere presentata per iscritto o oralmente. A tal fine, devono essere indicati l'identità della persona richiedente e l'oggetto della controversia.

3. Il Difensore civico cantonale verifica se e come intende trattare la questione e informa la persona richiedente per iscritto.

4. Se la richiesta non rientra nelle competenze del Difensore civico cantonale, quest'ultimo può indirizzare la persona richiedente a terzi.

5. Il Difensore civico cantonale non è autorizzato a esaminare una richiesta che è oggetto di un procedimento giudiziario in corso o su cui è già stata presa una decisione definitiva, a meno che quest'ultima non sia stata sospesa in vista di un accordo amichevole davanti al Difensore civico.

**Procedura**

1. Se l'ombudspersona cantonale decide di esaminare la questione, informa le parti e offre loro l'opportunità di presentare delle osservazioni. Altrimenti, spiega alle parti i motivi della sua decisione.

2. Essa adotta le misure necessarie per accertare i fatti e determinare le ragioni della richiesta.

3. Ai fini dell'accertamento dei fatti, l'ombudspersona cantonale ha sempre il diritto di

a) discutere la questione con la persona interessata e, se necessario, invitare terzi alle discussioni;

b) prendere visione dei documenti presentati dalle parti;

c) effettuare un sopralluogo su un oggetto o luogo;

d) consultare eccezionalmente esperti, quando la questione richiede conoscenze specifiche.

4. La procedura di mediazione può essere interrotta in qualsiasi momento dalle parti. Se l'interruzione è provocata dall'amministrazione, questa deve motivarla per iscritto.

**Procedura**

1. Sulla base della loro verifica, il Mediatore cantonale

a) fornirà alla persona interessata le informazioni necessarie e informerà l'amministrazione responsabile del fascicolo;

b) documenterà per iscritto un accordo raggiunto tra le parti.

2. Se il Mediatore cantonale giunge alla conclusione che non è possibile raggiungere un accordo, conclude il procedimento di mediazione e lo comunica per iscritto alle parti.

3. Il Mediatore cantonale non è autorizzato a impartire istruzioni all'amministrazione, emettere decisioni o sospendere procedimenti.

**Procedura**

1. Al termine del procedimento di mediazione, il difensore civico del cantone può fornire una raccomandazione all'amministrazione competente per il dossier.

2. L'amministrazione competente per il dossier determina le misure appropriate sulla base della raccomandazione.

**Procedura**

1. Il procedimento di mediazione è in linea di principio gratuito.

**Procedura**

1. Contro le azioni dell'ombudsman cantonale non possono essere presentati ricorsi.

2. Può essere richiesta una tassa alla persona interessata se la domanda è stata presentata in modo temerario, abusivo o con leggerezza.

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