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170.206 RKDSÖKRECCPDT CH-VS

Regolamento della Commissione cantonale di protezione dei dati e di trasparenza (ReCCPDT) - Oggetto (RKDSÖK)

28 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Vallese
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Indice delle disposizioni (28)

Testo normativo (28 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza (di seguito: la Commissione).

Organizzazione

1. Il Garante della protezione dei dati e dell'informazione (di seguito: il Garante) e la Commissione sono due autorità indipendenti che insieme costituiscono l'autorità di sorveglianza per la protezione dei dati e l'informazione.

2. La Commissione esercita le sue competenze in maniera indipendente.

3. Essa è amministrativamente collegata alla Cancelleria dello Stato.

Organizzazione

1. La Commissione ha sede a Sitten.

2. L'intera corrispondenza destinata alla Commissione deve essere inviata all'indirizzo indicato sul sito web della Commissione conforme all'articolo 27.

3. L'acronimo della Commissione è KDSÖK.

Organizzazione

1. La Commissione è composta da 5 membri.

2. Il Presidente e i membri della Commissione sono nominati dal Gran Consiglio per una durata rinnovabile di 4 anni.

Organizzazione

1. Il segretariato della commissione è diretto da un membro della commissione designato dal presidente.

2. Il segretariato è in particolare responsabile dell'invio della corrispondenza, della preparazione dei documenti per le riunioni e della redazione dei verbali, e assume ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal presidente. Garantisce, in collaborazione con il presidente, la conservazione e l'archiviazione dei fascicoli.

Organizzazione

1. Il Presidente, in collaborazione con il segretariato, ha in particolare i seguenti compiti

a) pianifica e organizza i lavori.

b) convoca le riunioni, propone l'ordine del giorno e presiede le deliberazioni.

c) gestisce gli affari correnti.

d) rappresenta la commissione.

2. In caso di urgenza, il Presidente adotta le misure e le decisioni indispensabili e riferisce alla commissione al riguardo.

3. In caso di impedimento, il Presidente è rappresentato dal Vicepresidente o da un altro membro.

Organizzazione

1. Se il Presidente considera opportuno a causa della natura del caso, può delegare determinate funzioni a fornitori di servizi esterni.

Organizzazione

1. Per ogni esercizio finanziario (che corrisponde a un anno solare), la Commissione redige un rapporto in tedesco e francese. Questo rapporto fornisce informazioni sull'attività della Commissione e sul conto dell'anno precedente.

2. Il rapporto viene pubblicato.

3. Il Presidente trasmette il rapporto al Consiglio di Stato e al Gran Consiglio entro la fine di febbraio al più tardi.

Organizzazione

1. La Commissione dispone del proprio bilancio. Presenta annualmente il proprio progetto di bilancio al Gran Consiglio tramite il Consiglio di Stato.

Poteri

1. La Commissione decide come autorità giudiziaria indipendente dall'amministrazione su tutti i casi riguardanti mediazioni non riuscite o la mancata osservanza dell'accordo raggiunto nell'ambito di una mediazione, dei quali è investita (Art. 30b del Regolamento di Applicazione della Legge sull'Informazione al Pubblico, sulla Protezione dei Dati e sull'Archiviazione [ARGIDA]).

2. Il Responsabile ha principalmente compiti nei settori della consulenza e della mediazione, mentre la Commissione è l'autorità decisionale di prima istanza.

Poteri

1. Se il procedimento di mediazione fallisce o l'accordo raggiunto non viene rispettato, l'autorità, la persona richiedente, il terzo interessato o il rappresentante possono deferire la questione alla commissione (Art. 37 comma 1 lett. e, nonché 53 e 54a comma 1 GIDA).

2. Il rappresentante può in qualsiasi momento sottoporre una questione alla commissione per decisione, che può essere accompagnata da sanzioni ai sensi dell'articolo 292 del Codice penale svizzero (StGB) (Art. 37 comma 1 lett. d GIDA).

3. Se la commissione viene interpellata senza una precedente mediazione, il presidente rinvia la questione al rappresentante.

**Procedura**

1. Il procedimento è di norma scritto. La Commissione può eccezionalmente condurre un procedimento orale, se la natura della questione lo richiede.

2. In caso di procedimento orale, il Presidente stabilisce il luogo e la data delle udienze e designa uno scriba ad hoc tra i membri della Commissione.

3. Si redige un verbale che viene firmato dalle parti, dal Presidente e dallo scriba.

**Procedura**

1. Il procedimento è avviato mediante la presentazione di una domanda in due copie alla Commissione.

2. La comunicazione elettronica tra le parti e la Commissione non è ammessa, salvo disposizioni legislative contrarie.

3. La domanda deve contenere una rappresentazione dei fatti e conclusioni precise.

4. La Commissione adotta tutte le misure probatorie appropriate. Accerta d'ufficio i fatti e valuta le prove a discrezione propria.

**Procedura**

1. Dopo aver dato alle parti la possibilità di esprimersi, la Commissione discute la questione nell'ambito di una seduta (cfr. art. 16) e prende una decisione.

2. La decisione deve essere motivata e contenere i mezzi di ricorso. Deve essere comunicata per iscritto alle parti.

**Procedura**

1. Nei casi non previsti da questo regolamento, si applicano in via sussidiaria le disposizioni della legge sul procedimento amministrativo e sulla giurisdizione amministrativa (VVRG).

Funzionamento

1. Il Presidente convoca la commissione tutte le volte che la trattazione degli affari lo richiede, ma almeno una volta all'anno.

2. La commissione può tenere le sue riunioni ovunque nel territorio del Cantone Vallese oppure tramite videoconferenza.

3. Può deliberare validamente in presenza di almeno 3 membri. In caso di parità di voti, il membro che presiede decide con voto decisivo.

Funzionamento

1. Di ogni seduta viene redatto un verbale. In esso sono riportate in forma sintetica le discussioni, per fornire una panoramica delle principali opinioni espresse e delle ragioni delle decisioni e dei pareri della commissione.

Funzionamento

1. La Commissione può condurre una consultazione dei membri

a) al fine di raccogliere opinioni per la preparazione delle deliberazioni;

b) per approvare la versione rivista di un documento discusso in una riunione.

2. La Commissione può prendere decisioni per corrispondenza, a condizione che nessuno dei suoi membri richieda una deliberazione in una riunione.

Funzionamento

1. I membri della commissione devono astenersi o possono essere dichiarati incompatibili secondo le regole previste dall'articolo 10 VVRG e dall'articolo 56, paragrafo 4, GIDA.

Funzionamento

1. Per ogni dossier viene tenuto un registro di procedura. I dossier sono numerati per anno.

2. I registri di procedura, le decisioni e i documenti della commissione sono conservati in conformità ai principi di gestione documentale stabiliti dall'Archivio di Stato.

Funzionamento

1. Il Presidente garantisce l'archiviazione, la sicurezza e la protezione dei dati elaborati dalla Commissione.

2. Regola i diritti di accesso in conformità con il GIDA.

Indennità dei membri della commissione

1. Il Consiglio di Stato stabilisce l'indennità dei membri della commissione in un decreto specifico e in un decreto generale.

Indennità dei membri della commissione

1. L'indennità viene fissata come segue

Presidente

- al giorno: CHF 500.-

- per mezza giornata: CHF 250.-

- per ogni ora singola: CHF 100.-

Membri

- al giorno: CHF 350.-

- per mezza giornata: CHF 200.-

- per ogni ora singola: CHF 50.-

2. Il tempo di viaggio dalla residenza dei membri e del presidente viene considerato nel calcolo del tempo impiegato.

Indennità dei membri della commissione

1. Le seguenti spese di viaggio effettive sono considerate

a) Pasto CHF 25.-

b) Pernottamento incl. colazione CHF 90.-

c) Biglietto del treno 2ª classe, fuori cantone 1ª classe

d) Veicolo privato, se giustificato CHF 0,70 per km

Indennità dei membri della commissione

1. Le spese per posta, telecomunicazioni, copie e altre spese vive sono rimborsate in base al costo effettivo.

Indennità dei membri della commissione

1. Il pagamento delle indennità avviene sulla base di rendiconti regolari, che sono vistati dal presidente e dalla cancelleria di Stato.

2. I rendiconti delle spese del presidente devono essere verificati internamente e vistati dal vicepresidente.

Informazione e Rappresentanza

1. La Commissione dispone di un sito web in tedesco e francese con informazioni sulla sua composizione, le sue attività e le basi giuridiche applicabili.

2. Su questo sito web è indicato anche l'indirizzo di contatto della Commissione.

Informazione e Rappresentanza

1. Il Presidente rappresenta la Commissione verso l'esterno e informa il pubblico, se necessario, sulle questioni trattate.

2. Garantisce il contatto con il potere legislativo, esecutivo e giudiziario.

3. Il Presidente fornisce ai membri della Commissione le informazioni necessarie per eseguire i loro compiti.

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