Legislator · Canton Vallese — Raccolta delle leggi cantonali
Decisioni giudiziarie Legislation Analizza in Legislator
170.204 CH-VS

Art. 1 Decreto che stabilisce le indennità dovute ai membri della Commissione cantonale di protezione dei dati e della trasparenza - Riunioni e tempo impiegato

1. Interpretazione Generale Questo articolo stabilisce che la comprensione e l'applicazione delle leggi devono essere guidate dai principi generali e dal contesto in cui le leggi sono state formulate. È imperativo che ogni disposizione legale venga esaminata in relazione al suo scopo originale e all'intento del legislatore. Inoltre, il linguaggio utilizzato in una legge deve essere interpretato secondo il suo significato plain e comune, salvo che il contesto richieda una lettura diversa. In situazioni dove il testo della legge risulti ambiguo o non chiaro, si deve fare riferimento a precedenti giuridici o a commentari attendibili per una guida interpretativa. 1.1 Applicazione delle Norme In caso di conflitto tra disposizioni di varie leggi, si deve applicare la norma specifica o speciale rispetto a quella generale. Inoltre, le leggi non devono essere interpretate in maniera tale da risultare retroattive, se non esplicitamente stabilito altrimenti dal legislatore. Le interpretazioni devono promuovere la giustizia e l'equità, garantendo che le decisioni prese siano in linea con i diritti costituzionalmente protetti. 1.2 Effetto delle Interpretazioni Le interpretazioni fornite dai tribunali hanno effetto vincolante, a meno che non siano sovvertite da un giudizio di un'autorità giuridica superiore. Tale processo assicura l'uniformità e la coerenza nell'applicazione della legge. Tuttavia, la possibilità di revisione dell'interpretazione attraverso i mezzi legali appropriati rimane accessibile alle parti interessate, garantendo un sistema dinamico e giusto di amministrazione della giustizia.
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Art. 1 Delibera sulla determinazione delle indennità per i membri della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza — Riunioni e tempo impiegato

1. Le indennità per i membri esterni all'amministrazione della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza pubblica per le riunioni e il tempo dedicato (studio dei documenti, lavori preparatori ecc.) sono stabilite come segue

a) Presidenza

1. per giorno Fr. 500.-

2. per mezza giornata Fr. 250.-

3. per singola ora Fr. 100.-

b) Membri

1. per giorno Fr. 350.-

2. per mezza giornata Fr. 200.-

3. per singola ora Fr. 50.-

2. L'indennità è calcolata su base oraria, ma non può superare l'indennità per mezza giornata o, se del caso, per un giorno intero.

3. I magistrati cantonali e i dipendenti, che fanno parte della commissione, non ricevono un compenso per la partecipazione alle riunioni; fatte salve decisioni contrarie del Consiglio di Stato.

Decreto che stabilisce le indennità dovute ai membri della Commissione cantonale di protezione dei dati e della trasparenza - Riunioni e tempo impiegato Art. 2 Decisione sulla determinazione dei compensi per i membri della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza →

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