Legislator Giurisprudenza & Legislazione
170.202 ARGIDARELIPDA CH-VS

Regolamento d'esecuzione della legge sull'informazione del pubblico, la protezione dei dati e l'archiviazione (RELIPDA) - Scopo (ARGIDA)

34 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Vallese
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (34)

Art. 1 ARGIDA - Scopo Art. 2 ARGIDA - Ambito di Applicazione Art. 3 ARGIDA - Orientamento Generale Art. 4 ARGIDA - Informazione Regolare Art. 5 ARGIDA - Informazione Puntuale Art. 6 ARGIDA - Richiesta di Informazioni Generali Art. 7 ARGIDA - Richiesta di informazioni specifiche Art. 8 ARGIDA - Trattamento della Richiesta di Informazione Art. 9 ARGIDA - Risposta dell'autorità Art. 10 ARGIDA - Accesso alle Informazioni Art. 11 ARGIDA - Trasmissione delle informazioni Art. 12 ARGIDA - Prova Art. 13 ARGIDA - Portata del diritto di accesso Art. 14 ARGIDA - Documenti pubblicati Art. 16 ARGIDA - Spese manifestamente sproporzionate Art. 17 ARGIDA - Documenti Archiviati Art. 18 ARGIDA - Ambito di Applicazione Art. 19 ARGIDA - Eccezioni alla gratuità Art. 20 ARGIDA - b) Maggiore sforzo Art. 21 ARGIDA - c) Rinnovo Abusivo di una Richiesta Art. 22 ARGIDA - Tariffa Art. 23 ARGIDA - b) Partecipazione Appropriata Art. 24 ARGIDA - c) Rinnovo abusivo di una domanda Art. 25 ARGIDA - Modalità Art. 26 ARGIDA - Comunicazione dei dati Art. 27 ARGIDA - Eccezioni all'obbligo di registrare determinate elaborazioni di dati Art. 29 ARGIDA - Misure speciali Art. 30 ARGIDA - Verbale Art. 30a ARGIDA - Composizione della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza Art. 30b ARGIDA - Statuto e potere di revisione e indagine Art. 31 ARGIDA - Scopo e ambito di applicazione Art. 31a ARGIDA - Autorità dei residenti e civiche Art. 32 ARGIDA - Abrogazione del diritto precedente Art. 33 ARGIDA - Entrata in vigore

Testo normativo (34 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità per l'informazione del pubblico, l'accesso alle informazioni generali e specifiche, l'accesso ai documenti ufficiali, il trattamento dei dati personali da parte delle autorità e l'archiviazione dei documenti ufficiali.

2. Le modalità del presente Regolamento possono essere precisate mediante istruzioni.

1. Disposizioni Generali

1. Fatte salve disposizioni speciali, il presente Regolamento si applica a tutte le autorità definite nell'articolo 3 paragrafo 1 GIDA.

Informazione al Pubblico

1. Le autorità informano generalmente sulla loro attività e politica in occasione di incontri periodici con i rappresentanti dei media.

Informazione al Pubblico

1. In generale, le decisioni delle autorità, che sono di interesse pubblico, costituiscono oggetto di un'informazione regolare attraverso canali appropriati, tenendo conto della loro rispettiva importanza.

Informazione al Pubblico

1. Se lo ritengono necessario, le autorità informano periodicamente attraverso un comunicato stampa, una conferenza stampa o un briefing stampa a cui vengono invitati i giornalisti.

Accesso a informazioni generali e specifiche

1. Informazioni generali sull'attività delle autorità possono essere oggetto di una richiesta rivolta all'autorità competente, che non è soggetta a una forma prescritta.

2. Una richiesta informale è inammissibile se il trattamento della richiesta richiede uno sforzo particolare.

3. Se la richiesta informale è inammissibile, il richiedente sarà informato oralmente sulla necessità di una richiesta scritta e sui possibili costi.

Accesso a informazioni generali e specifiche

1. Informazioni specifiche sull'attività delle autorità richiedono una richiesta scritta all'autorità competente, in particolare alla persona responsabile del rilascio delle informazioni.

2. La richiesta deve essere formulata in maniera precisa.

3. Se non è possibile per l'autorità determinare, senza uno sforzo eccessivo, a quali informazioni ci si riferisce, essa può richiedere al richiedente di fornire una precisazione.

4. Se il richiedente non fornisce la necessaria precisazione aggiuntiva per identificare le informazioni richieste entro un termine di dieci giorni, la richiesta diviene nulla e priva di oggetto.

Accesso a informazioni generali e specifiche

1. L'autorità a cui è indirizzata la domanda la tratta direttamente entro un termine di 10 giorni lavorativi dal suo ricevimento, a meno che un'altra autorità non sia competente.

2. Se la domanda riguarda chiaramente informazioni in possesso di un'altra autorità, la domanda viene inoltrata a quest'ultima per la trattazione.

3. Se la domanda riguarda informazioni in possesso di più autorità, queste si mettono d'accordo sulla procedura per la trattazione e l'esame della domanda.

Accesso a informazioni generali e specifiche

1. Le richieste orali vengono risposte verbalmente o tramite mezzi elettronici, purché il contenuto informativo lo consenta.

2. L'accesso alle informazioni richieste per iscritto avviene tramite consultazione presso l'autorità competente o mediante fornitura di copie.

3. L'accesso tramite mezzi elettronici può essere concesso se le informazioni richieste non contengono dati personali o se i dati personali possono essere adeguatamente protetti.

Accesso a informazioni generali e specifiche

1. L'esame avviene presso l'autorità competente per la trattazione della domanda.

2. L'autorità può limitarsi alla produzione di copie, in particolare quando è necessario rendere anonime le informazioni.

3. L'autorità può controllare l'identità del richiedente quando accede ai suoi locali.

4. L'autorità assicura un'adeguata sicurezza delle informazioni durante l'esame.

Accesso a informazioni generali e specifiche

1. L'autorità trasmette le informazioni nella loro forma originale. Non ha l'obbligo di far tradurre le informazioni o di modificarle in alcun modo.

2. Se l'accesso alle informazioni può essere concesso solo parzialmente, le parti del documento soggette a restrizioni possono essere coperte o rimosse. Se ciò non è ragionevolmente possibile, può essere fornita una sintesi delle informazioni.

Accesso a informazioni generali e specifiche

1. L'autorità può richiedere al richiedente una prova scritta del proprio interesse, in particolare se l'adempimento delle sue altre funzioni viene notevolmente compromesso dal trattamento della richiesta.

2. Se viene fornita la prova, l'autorità può estendere adeguatamente il termine previsto per la concessione dell'accesso alle informazioni.

Accesso ai documenti ufficiali - Modalità

1. Possono essere consultati unicamente documenti ufficiali. Il documento si trova nella sua versione definitiva quando è stato firmato dall'autorità da cui proviene o quando è stato definitivamente consegnato dal suo autore al destinatario.

2. Un documento è destinato all'uso personale quando riguarda sì l'adempimento di un compito pubblico, ma viene utilizzato esclusivamente dal suo autore o da un gruppo ristretto di persone come strumento di supporto (note, relazioni, perizie, ecc.).

Accesso ai documenti ufficiali - Modalità

1. Quando i documenti ufficiali sono accessibili su Internet o costituiscono oggetto di una pubblicazione ufficiale, l'autorità può limitarsi a fornire al richiedente le informazioni necessarie per accedervi.

Accesso ai documenti ufficiali - Modalità

1. Uno sforzo chiaramente sproporzionato sussiste quando l'autorità, con i suoi normali mezzi personali e la sua infrastruttura, non è in grado di soddisfare la richiesta di informazioni senza trascurare in modo significativo i suoi altri compiti.

Accesso ai documenti ufficiali - Modalità

1. Le richieste di accesso ai documenti che si trovano nell'archivio sono trattate dall'archivio competente. Se la richiesta riguarda documenti soggetti a un termine di protezione, l'archivio richiede preventivamente una decisione dall'autorità competente (autrice del documento).

a) * ...

b) * ...

Accesso ai documenti ufficiali - Eccezioni alla gratuità e tariffe

1. Le disposizioni in questa sezione disciplinano la riscossione delle tasse da parte delle autorità cantonali.

2. Restano riservate disposizioni speciali relative alle tasse.

Accesso ai documenti ufficiali - Eccezioni alla gratuità e tariffe

1. Se vengono effettuate copie o l'accesso a un documento comporta un onere maggiore, l'autorità informa immediatamente il richiedente di una possibile obbligatorietà di pagamento delle tasse.

Accesso ai documenti ufficiali - Eccezioni alla gratuità e tariffe

1. Si considera uno sforzo maggiore quando la trattazione della domanda di accesso richiede più di mezz'ora.

Accesso ai documenti ufficiali - Eccezioni alla gratuità e tariffe

1. La presentazione di una nuova richiesta riguardante un documento ufficiale è considerata abusiva, se il documento è già stato messo a disposizione del richiedente nei dodici mesi precedenti la presentazione della richiesta e il contenuto del documento non ha subito modifiche nel frattempo.

Accesso ai documenti ufficiali - Eccezioni alla gratuità e tariffe

1. Per la realizzazione di copie o la stampa di documenti ufficiali su carta viene applicata una tassa di un franco per pagina.

2. Qualora i documenti non vengano ritirati in loco, possono essere addebitati i costi effettivi di spedizione.

Accesso ai documenti ufficiali - Eccezioni alla gratuità e tariffe

1. Se il trattamento della richiesta di accesso comporta un impegno maggiore, oltre alla tassa prevista all'articolo 22 può essere richiesta una partecipazione alle spese adeguata, corrispondente a una tariffa oraria di 60 franchi.

Accesso ai documenti ufficiali - Eccezioni alla gratuità e tariffe

1. In caso di rinnovo abusivo di una domanda, può essere richiesta una partecipazione ai costi di almeno 20 franchi per prestazione.

2. Se il trattamento della domanda richiede più di un quarto d'ora, si applica inoltre la tariffa oraria di 60 franchi.

**Protezione dei Dati - Modalità**

1. Ogni persona che richiede al responsabile del trattamento dei dati informazioni sull'esistenza di un trattamento dati che la riguarda, deve dimostrare la propria identità.

2. La richiesta di informazioni così come la fornitura delle stesse possono avvenire per via elettronica, se il responsabile del trattamento dei dati lo prevede espressamente e adotta misure adeguate per

a) garantire l'identificazione della persona interessata; e

b) proteggere i dati personali della persona interessata da accessi non autorizzati da parte di terzi durante la fornitura delle informazioni.

3. Le informazioni comprendono

a) i dati riguardanti il richiedente che sono disponibili nelle banche dati dell'autorità;

b) la base giuridica e lo scopo perseguito con il trattamento dei dati, le autorità coinvolte nel trattamento e i destinatari abituali delle informazioni.

4. In accordo con il responsabile del trattamento dei dati o su sua proposta, la persona interessata può anche visionare i propri dati sul posto. L'informazione può essere fornita anche oralmente, se la persona interessata ha dato il proprio consenso ed è stata identificata.

5. L'informazione viene fornita entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di informazioni. Questo vale anche per la decisione motivata sulla limitazione del diritto di accesso alle informazioni. Se le informazioni non possono essere fornite entro 30 giorni, il responsabile del trattamento dei dati deve informare il richiedente e comunicargli il termine entro il quale saranno fornite.

6. Se i dati sono gestiti congiuntamente da più responsabili del trattamento dei dati, il diritto di accesso alle informazioni può essere esercitato presso qualsiasi responsabile del trattamento. Se il responsabile del trattamento dei dati non è autorizzato a fornire le informazioni, trasmette la richiesta alla persona competente.

7. Se la richiesta di informazioni riguarda dati trattati da un terzo per conto del responsabile del trattamento dei dati, quest'ultimo trasmette la richiesta al terzo per l'evasione, a meno che non sia in grado di fornire le informazioni personalmente.

8. Se viene richiesta informazione su dati di persone decedute, essa deve essere fornita se il richiedente dimostra un interesse legittimo e se non vi sono interessi prevalenti da parte dei familiari della persona deceduta o di terzi. La stretta parentela e il matrimonio con la persona deceduta costituiscono un interesse legittimo.

**Protezione dei Dati - Modalità**

1. Il Responsabile del trattamento dei dati informa il destinatario dei dati circa l'aggiornamento e l'affidabilità dei dati da lui comunicati, a meno che tali informazioni non risultino direttamente dai dati stessi o dalle circostanze.

**Protezione dei Dati - Registro**

1. Le elaborazioni dei dati, che servono esclusivamente all'adempimento di compiti amministrativi e non hanno effetti verso l'esterno, non sono registrate, a condizione che non rappresentino un rischio per i diritti della persona interessata.

a) * ...

b) * ...

c) * ...

d) * ...

2. Le autorità non sono obbligate a registrare le elaborazioni dei dati che avvengono occasionalmente o che non rappresentano un rischio per i diritti della persona interessata.

Protezione dei dati - Misure tecniche e organizzative

1. Il Responsabile del trattamento dei dati adotta le misure tecniche e organizzative idonee a conseguire in particolare i seguenti obiettivi

a) * sensibilizzare gli utenti sui rischi per le libertà e la privacy;

b) * autenticare gli utenti prima di ogni accesso ai dati e agli strumenti di trattamento;

c) * limitare l'accesso ai dati necessari per l'utente;

d) * prevedere una registrazione per tracciare gli accessi e gestire gli incidenti;

e) * garantire la sicurezza dei posti di lavoro, comprese le attrezzature mobili, reti interne, server e siti web;

f) * effettuare regolari backup e garantire la continuità dell'attività, assicurando il ripristino dei sistemi installati in caso di interruzione;

g) * archiviare i dati in modo sicuro;

h) * limitare l'accesso ai dati durante le operazioni di manutenzione e garantire la corretta distruzione dei dati;

i) * verificare il rispetto delle norme di sicurezza da parte dei subappaltatori, eventualmente tramite audit;

j) * garantire l'affidabilità, l'integrità e l'autenticità dei dati;

k) * criptare o pseudonimizzare i dati ove possibile;

l) * verificare, analizzare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure adottate.

2. I dati devono essere organizzati in modo tale che le persone interessate possano esercitare il loro diritto di accesso e il loro diritto di rettifica.

Protezione dei dati - Misure tecniche e organizzative

1. Il responsabile del trattamento dei dati deve registrare il trattamento automatizzato di dati personali particolarmente sensibili o di dati di profilazione quando le misure preventive non sono sufficienti a garantire la protezione dei dati. La registrazione deve avvenire in particolare quando altrimenti non sarebbe possibile stabilire retroattivamente se i dati sono stati trattati per gli scopi per cui sono stati raccolti o comunicati. Il commissario può raccomandare la registrazione anche per altri trattamenti.

2. I registri devono essere conservati in modo conforme alle revisioni per un anno. Sono accessibili esclusivamente alle autorità di controllo incaricate della supervisione delle normative sulla protezione dei dati e possono essere utilizzati solo a questo scopo.

Autorità di Vigilanza

1. La Commissione decide, in qualità di autorità giudiziaria indipendente dall'amministrazione, su tutti i casi relativi a mediazioni non riuscite o al mancato rispetto degli accordi raggiunti nell'ambito di una mediazione di cui è investita.

2. Essa dispone di un ampio potere di revisione in fatto e in diritto.

3. Ordina d'ufficio tutte le misure istruttorie necessarie nel corso del procedimento.

4. Può incaricare un esperto esterno.

5. La procedura è ulteriormente disciplinata dalla Legge sul procedimento amministrativo e sul contenzioso amministrativo (VVRG).

**Conservazione degli Archivi**

1. L'Archivio di Stato è l'istanza competente per tutte le questioni relative alla gestione dei documenti e degli archivi delle autorità, indipendentemente dalla loro natura o supporto d'informazione.

2. Coordina le pratiche riguardanti la gestione dei documenti e degli archivi delle autorità.

3. Redige istruzioni per la gestione dei documenti e degli archivi delle autorità cantonali, in particolare sotto forma di una guida per la gestione dei documenti, e offre corsi di formazione al riguardo.

4. Redige raccomandazioni per la gestione dei documenti e degli archivi delle altre autorità.

**Conservazione degli Archivi**

1. Sulla base delle raccomandazioni dell'Archivio di Stato, le autorità comunali e dei cittadini organizzano una gestione e archiviazione dei documenti efficiente.

2. Le autorità comunali e dei cittadini possono trasferire la gestione e la conservazione dei loro archivi che hanno più di 50 anni all'Archivio di Stato sotto forma di deposito.

3. Il deposito degli archivi comunali è oggetto di un contratto di deposito, stipulato per una durata minima di 30 anni e suscettibile di essere prorogato.

4. Il deposito degli archivi comunali è gratuito per i documenti su un supporto fisico. Tuttavia, l'Archivio di Stato può imporre tasse per la gestione di dati e documenti elettronici.

5. L'Archivio di Stato è responsabile della conservazione e mediazione degli archivi comunali affidatigli. La valorizzazione degli archivi resta comunque di competenza delle comunità comunali e cittadine, alle quali l'Archivio di Stato del Vallese offre consulenza e supporto.

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento sostituisce

a) il regolamento esecutivo della legge sulla protezione dei dati personali del 26 febbraio 1986.

b) **\*** ...

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale al fine di entrare in vigore contemporaneamente alla legge.

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →