Legge sulle incompatibilità (LI) - Ambito di Applicazione (GU)
Indice delle disposizioni (30)
Testo normativo (30 Articoli)
1. Questa legge si applica ai membri delle autorità cantonali e comunali, ai magistrati, ai funzionari e agli impiegati dello Stato, dei comuni e degli enti autonomi.
2. In questa legge, ogni designazione della persona, dello status o della funzione si intende in egual misura per uomo e donna.
1. Le incompatibilità previste nella revisione della legge (art. 17 bis 19) non si applicano ai membri delle autorità comunali del periodo legislativo in corso (2021-2024).
1. Se due persone vengono elette o nominate in successione a una carica che non possono esercitare insieme, quella che causa l'incompatibilità è considerata non eletta o non nominata.
2. Se due persone vengono elette contemporaneamente a una carica che non possono esercitare insieme, è considerata eletta quella che ha ricevuto il maggior numero di voti; se entrambe hanno ricevuto lo stesso numero di voti o sono state elette con sistemi elettorali diversi, decide il sorteggio.
3. In tutti i casi, ciascuno degli eletti può rinunciare volontariamente alla sua carica a favore dell'altro eletto. La rinuncia deve avvenire entro sei giorni successivi alla elezione o alla nomina.
1. Se una persona viene eletta o nominata a due cariche che sono incompatibili, deve scegliere tra una o l'altra carica entro sei giorni dall'insorgenza dell'incompatibilità.
2. Trascorso questo termine, si decide tramite sorteggio.
1. Il sorteggio avviene
a) a livello comunale: dal presidente del comune o, rispettivamente, dal presidente della comunità borghese;
b) a livello cantonale: dal presidente del consiglio di stato.
2. Un sorteggio avviene altresì quando insorge un'incompatibilità durante la durata del mandato e manca una disposizione legale espressa o una rinuncia volontaria.
1. Le incompatibilità previste nel presente legge per i funzionari pubblici non sono applicabili, salvo disposizioni espresse contrarie, al personale docente cantonale.
1. Se una legge istituisce un nuovo ufficio, deve risolvere il problema dell'incompatibilità.
1. Non possono essere membri del Gran Consiglio
a) i membri del Consiglio di Stato e il Cancelliere di Stato;
b) * i membri del Tribunale cantonale, dei tribunali distrettuali, del tribunale delle misure coercitive, del tribunale dell'esecuzione delle pene e delle misure, del tribunale minorile nonché i rappresentanti del pubblico ministero;
c) * fatte salve le disposizioni legislative speciali, le persone impiegate dall'amministrazione cantonale, così come il personale amministrativo impiegato dai tribunali e dal pubblico ministero;
d) * i docenti cantonali che esercitano una funzione direttiva. Il Consiglio di Stato redige l'elenco delle funzioni direttive;
e) * fatte salve le disposizioni legislative speciali, le persone che esercitano una funzione direttiva o un mandato nel consiglio di amministrazione in enti autonomi di diritto pubblico e in imprese con un capitale sociale in cui il Cantone detiene almeno il 50 percento. Il Consiglio di Stato redige l'elenco delle funzioni direttive;
f) * gli amministratori regionali e i loro sostituti.
1. Non possono essere membri del Consiglio di Stato
a) i membri del Gran Consiglio;
b) le persone incaricate di una funzione giudiziaria a tempo pieno o parziale;
c) i governatori e i loro sostituti, le autorità, i funzionari e gli impiegati dello Stato, dei comuni e degli enti autonomi.
1. Non possono ricoprire la carica di giudici o assessori a tempo pieno o part-time presso il Tribunale cantonale
a) i membri del Gran Consiglio;
b) i membri del Consiglio di Stato;
c) i membri delle Camere federali;
d) i prefetti e i loro sostituti;
e) * i membri di un consiglio comunale;
f) * i rappresentanti a tempo pieno della Procura.
1. Ad eccezione dei membri delle assemblee primitive e cittadine, non possono essere membri o supplenti dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti
a) i membri delle autorità legislative, esecutive, amministrative e giudiziarie a livello comunale, cittadino, cantonale e federale;
b) i funzionari e i dipendenti dei comuni e delle comunità cittadine.
1. Nessuna persona può ricoprire contemporaneamente due cariche, di cui una è subordinata all'altra.
1. L'incarico di governatore e di sostituto governatore non è compatibile con quello di membro di un'autorità comunale, né con quello di funzionario o impiegato cantonale e comunale.
1. I coniugi, i parenti in linea diretta e collaterale fino al terzo grado, nonché gli affini fino al secondo grado, non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio di Stato, dello stesso tribunale, membri o supplenti della stessa autorità di protezione dei minori e degli adulti.
2. Essi non possono neppure ricoprire contemporaneamente cariche amministrative o giudiziarie, una delle quali sia immediatamente subordinata all'altra.
1. I magistrati a pieno titolo devono dedicare tutto il loro tempo alla loro funzione. Non possono esercitare nessun'altra funzione né intraprendere un'altra attività professionale.
2. Ai sensi di questa legge, i magistrati sono i membri del Consiglio di Stato, del Tribunale cantonale, dei tribunali distrettuali e penali, del tribunale dei minorenni, i rappresentanti a pieno titolo della procura della Repubblica e il cancelliere di Stato.
1. Un solo membro del Consiglio di Stato può prendere posto nei consigli federali.
2. Se più membri del Consiglio di Stato sono stati eletti secondo lo stesso sistema elettorale, si applica l'articolo 2, paragrafo 2.
3. Se sono stati eletti secondo un sistema diverso, è determinante la durata del mandato nel governo cantonale. In caso di parità, decide il sorteggio.
1. La funzione di magistrato a tempo pieno è incompatibile con quella di membro di un consiglio di amministrazione o della direzione di una società con scopo lucrativo, salvo in caso di delega da parte dello Stato.
2. I regolamenti organizzativi del Consiglio di Stato e del Tribunale cantonale disciplinano l'esercizio di attività accessorie dei magistrati.
1. L'esercizio di qualsiasi professione o attività secondaria da parte dei funzionari, impiegati e docenti è regolato dalla legislazione speciale relativa al loro rapporto di servizio.
1. Non possono essere membri del Consiglio Generale
a) i membri del Consiglio Comunale;
b) il giudice e il vicegiudice;
c) * i funzionari e gli impiegati del comune;
d) * il personale di persone giuridiche fondate dal comune o di cui quest'ultimo detiene la maggioranza (50% e più), oltre a quello delle associazioni comunali di cui il comune è membro (Art. 116 e seguenti GemG).
1. Non possono essere membri del consiglio comunale
a) i membri del consiglio borghese e del consiglio generale;
b) il giudice e il vicegiudice;
c) * i funzionari e impiegati del comune;
d) * il personale delle persone giuridiche create dal comune o in cui esso detiene una partecipazione maggioritaria (50% e più), così come quello delle associazioni di comuni di cui il comune è membro (Art. 116 ss. GemG).
1. Non possono essere membri del consiglio civico
a) i membri del consiglio comunale e del consiglio generale;
b) il giudice e il vicegiudice;
c) * i funzionari e gli impiegati della comunità borghese;
d) * il personale delle persone giuridiche costituite dalla comunità borghese o in cui questa detiene una partecipazione maggioritaria (50% e oltre), nonché quello delle unioni di comuni di cui la comunità borghese è membro (Art. 116 ss. GemG).
1. Non possono essere giudici o vicegiudici
a) i membri del consiglio generale, comunale o del consiglio dei cittadini;
b) i funzionari e gli impiegati delle comunità degli abitanti e dei cittadini.
1 La carica di Presidente è incompatibile con quella di Segretario o Cassiere della stessa corpo.
2 La carica di un Consigliere è incompatibile con quella di un Segretario o Cassiere a tempo pieno della stessa corpo.
1. I coniugi, i parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado non possono essere contemporaneamente membri del consiglio comunale o del consiglio dei cittadini, né giudici né vicegiudici.
2. Essi non possono nemmeno ricoprire contemporaneamente funzioni amministrative o giudiziarie, di cui una è subordinata direttamente all'altra.
1. I coniugi, i parenti e gli affini in linea retta, così come i parenti in linea collaterale fino al terzo grado dei membri del consiglio comunale a tempo pieno o del presidente del comune, non possono esercitare la funzione di segretario o cassiere comunale.
2. In circostanze straordinarie, il Consiglio di Stato può concedere deroghe.
1. Nessuno può essere membro di più di un consiglio comunale.
1. Il presidente a tempo pieno e i consiglieri comunali a tempo pieno devono dedicare tutto il loro tempo alla loro carica. Non possono esercitare un'altra attività professionale né essere membri di un consiglio di amministrazione o della direzione di una società con scopo di lucro, salvo siano delegati da un ente pubblico.
1. Con la presente legge sono abrogati
a) Articolo 46 paragrafi 3 e 4, 100 paragrafo 1 secondo periodo e paragrafo 2, 106 e 108 della legge sulle elezioni e votazioni del 17 maggio 1972;
b) Articolo 34 paragrafo 2 e 40 paragrafi 2 e 4 della legge sull'ordinamento comunale del 13 novembre 1980;
c) Articolo 14 della legge sulle autorità giudiziarie del 13 maggio 1960, nonché tutte le altre disposizioni legislative cantonali contrarie.
1. Le nuove incompatibilità introdotte dalla nuova legge non hanno effetto sulle persone già elette o nominate al momento della sua entrata in vigore, fino alla fine dell'attuale legislatura e periodo amministrativo.
1. Questa legge è soggetta a referendum facoltativo.
2. Il Consiglio di Stato stabilisce l'entrata in vigore di questa legge contemporaneamente a quella dell'articolo 90 della Costituzione cantonale.