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Legge sui diritti politici (LcDP) - Ambito di applicazione (KGPR)

240 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Vallese
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Indice delle disposizioni (240)

Art. 1 kGPR Art. 2 kGPR Art. 3 kGPR - Termini Art. 4 kGPR Art. 5 kGPR Art. 6 kGPR Art. 7 kGPR - In materia federale Art. 8 kGPR - In materia cantonale Art. 9 kGPR - In materia di affari comunali Art. 10 kGPR Art. 11 kGPR Art. 12 kGPR Art. 13 kGPR - In materia di affari civili Art. 14 kGPR - Esclusione dai diritti politici Art. 15 kGPR Art. 16 kGPR Art. 17 kGPR - Supporto mediante mezzi elettronici Art. 18 kGPR Art. 19 RGPD Art. 20 kGPR - Decisioni del Consiglio Comunale - Ricorso al Consiglio di Stato Art. 21 kGPR - Omissione del Consiglio Comunale Art. 22 kGPR - Chiusura del registro elettorale Art. 23 kGPR Art. 24 kGPR - Carta di voto Art. 25 kGPR - Principio Art. 26 kGPR Art. 27 kGPR - Votazione di Anziani, Ammalati o Disabili Art. 28 kGPR - Voto Elettronico Art. 29 kGPR - Votazione tramite procura Art. 30 kGPR - Data della votazione Art. 31 kGPR Art. 32 kGPR - Apertura anticipata degli uffici elettorali Art. 33 kGPR Art. 34 kGPR - Chiusura della Votazione Art. 35 kGPR Art. 36 kGPR - Uffici di Sezione Art. 37 kGPR - Nomina Art. 38 kGPR Art. 39 kGPR - Indennizzo Art. 40 kGPR Art. 41 kGPR - Decisione Art. 42 kGPR - Protocollo Art. 43 kGPR - Località Art. 44 kGPR - Cabine elettorali Art. 45 kGPR - Urne Art. 46 kGPR - Vigilanza Art. 47 kGPR - Testi di Votazione Art. 48 kGPR Art. 49 kGPR - Rettifica delle inesattezze fattuali Art. 50 kGPR Art. 51 kGPR - Spiegazioni Art. 52 kGPR - Scheda Elettorale Art. 52a kGPR Art. 53 kGPR - Scheda Elettorale Art. 54 kGPR - Distribuzione ai Comuni Art. 55 kGPR Art. 56 kGPR - Termine Art. 57 kGPR - Lingua Art. 58 kGPR Art. 59 kGPR Art. 60 kGPR Art. 61 kGPR - Controllo dell'urna Art. 62 kGPR - Controllo delle cabine elettorali Art. 63 kGPR Art. 64 kGPR Art. 65 kGPR - Votazione Art. 66 kGPR - Modalità di Voto Art. 67 kGPR - Uffici di conteggio Art. 68 kGPR - Uffici ausiliari Art. 69 kGPR Art. 70 kGPR - Nomina Art. 71 kGPR Art. 72 kGPR - Conteggio Art. 73 kGPR - Conteggio Parziale Art. 74 kGPR Art. 75 kGPR - Ordine nella Sequenza dello Spoglio Art. 76 kGPR - Determinazione del Risultato Art. 77 kGPR Art. 78 kGPR Art. 79 kGPR Art. 80 kGPR Art. 81 kGPR - Conteggio per sezioni Art. 82 kGPR - Istruzioni Art. 83 kGPR - Protocollo Art. 84 kGPR - Accertamento dei Risultati Art. 85 kGPR Art. 86 kGPR - Comunicazione dei Risultati Art. 87 kGPR - Pubblicazione dei Risultati Art. 88 kGPR Art. 89 kGPR - Convocazione Art. 90 kGPR Art. 91 kGPR Art. 92 RGPD Art. 93 RGPD Art. 94 kGPR - Convocazione Art. 95 kGPR - Iniziativa e Referendum Art. 96 kGPR Art. 97 kGPR Art. 98 kGPR - Termini Art. 99 kGPR - Diritto di Sottoscrizione Art. 100 kGPR - Firma Art. 101 kGPR Art. 102 kGPR - Scaricamento dell'elenco delle firme Art. 103 kGPR - Conferma del diritto di voto Art. 104 kGPR Art. 105 kGPR - Formazione Art. 106 kGPR Art. 107 kGPR - Esame Preliminare Art. 108 kGPR Art. 109 kGPR - Rappresentante Art. 110 kGPR Art. 111 kGPR - Ritiro Art. 112 kGPR - Pubblicazione Art. 113 kGPR - Lista delle firme Art. 114 kGPR - Sistema Elettorale Art. 115 kGPR Art. 116 kGPR - Eligibilità al Consiglio di Stato Art. 117 kGPR - Deposito delle Liste Art. 118 kGPR - Contenuti delle Ascoltazioni Art. 119 kGPR - Firme multiple Art. 120 kGPR Art. 121 kGPR - Consultazione delle liste Art. 122 kGPR Art. 123 kGPR - Stampa delle schede elettorali per l'elezione del Consiglio di Stato Art. 123a kGPR - Unica scheda elettorale ufficiale per l'elezione del Consiglio degli Stati Art. 123b kGPR Art. 124 kGPR - Determinazione degli Eletti Art. 125 kGPR - Mancanza di un Elenco Art. 126 kGPR Art. 127 kGPR - Ballottaggio Art. 128 kGPR - Deposito delle Ascolti Art. 129 kGPR - Elezione Silenziosa Art. 130 kGPR - Mancanza di un elenco Art. 131 kGPR Art. 131a kGPR - Votazione per l'elezione del Consiglio degli Stati Art. 132 kGPR - Numero di voti Art. 133 kGPR - Rettifica dei voti nell'elezione del Consiglio di Stato Art. 134 kGPR - Elezioni supplementari Art. 135 kGPR Art. 136 kGPR - Assegnazione Doppiamente Proporzionale Art. 136a kGPR - Circoscrizioni Elettorali Art. 137 kGPR - Sotto-circoscrizioni elettorali Art. 138 kGPR - Deposito fiduciario Art. 138a kGPR - Gruppi di ascolto Art. 139 kGPR - Accettazione delle Candidature Art. 140 kGPR Art. 141 kGPR - Candidature multiple Art. 142 kGPR Art. 143 kGPR - Firme Multiple Art. 144 kGPR Art. 145 kGPR Art. 146 RGPD Art. 147 kGPR - Pulizia dell'elenco Art. 148 kGPR - Elenchi Definitivi Art. 149 kGPR - Divieto di Collegamento delle Liste Art. 150 kGPR Art. 151 kGPR Art. 152 kGPR - Redazione dei verbali Art. 153 kGPR Art. 154 kGPR - Quorum Art. 155 kGPR - Sovrassegnazione per circoscrizione elettorale Art. 156 kGPR - Suddivisione per sottocircoscrizione Art. 157 kGPR - Determinazione degli Eletti Art. 158 kGPR Art. 159 kGPR - Deposito di un unico elenco Art. 160 kGPR Art. 161 kGPR Art. 162 kGPR - Elezione Supplementare Art. 163 kGPR - Elezione del Consiglio Costituzionale Art. 164 kGPR Art. 164a kGPR Art. 165 kGPR Art. 166 kGPR - Organizzazione Art. 167 kGPR - Elezione Art. 168 kGPR - Eleggibilità - Dimissioni Art. 169 kGPR - Composizione Art. 170 kGPR Art. 171 kGPR - Modalità di Votazione Art. 172 kGPR Art. 173 kGPR Art. 174 kGPR - Obbligo d'Ufficio - Recesso Art. 175 kGPR - Elezione Art. 176 kGPR - Elettorabilità Art. 177 kGPR - Obbligo di ufficio - Recesso Art. 178 kGPR - Elezione Art. 179 kGPR - Eleggibilità Art. 180 kGPR - Obbligo d'Ufficio - Recesso Art. 181 kGPR - Formazione di circondari intercomunali Art. 182 kGPR - Principio Art. 183 kGPR - Composizione Art. 184 kGPR - Costituzione di un consiglio dei cittadini separato Art. 185 cGPR Art. 186 kGPR - Modalità di votazione Art. 187 kGPR - Elezione Art. 188 kGPR Art. 189 kGPR - Obbligo d'Ufficio - Recesso Art. 190 kGPR - Elezione Art. 191 kGPR Art. 192 kGPR - Obbligo di Ufficio - Recesso Art. 193 kGPR - Rinvio Art. 194 kGPR - Deposito degli ascolti Art. 196 kGPR - Candidature multiple Art. 197 kGPR Art. 198 kGPR - Attentato Art. 198a kGPR - Quorum Art. 198b kGPR - Prima distribuzione Art. 198c kGPR - Ulteriori distribuzioni Art. 198d kGPR - Determinazione degli Eletti Art. 199 kGPR - Calcolo dell'eccedenza Art. 200 kGPR Art. 201 kGPR Art. 202 kGPR Art. 203 kGPR - Rettifica dei Voti Art. 204 kGPR - Mancanza di Elenchi Art. 205 kGPR - Voto Silenzioso Art. 206 kGPR - Cambio del Sistema Art. 208 kGPR - Procedura Art. 208a kGPR Art. 209 kGPR - Vacanza Art. 210 kGPR Art. 211 kGPR Art. 212 kGPR - Principio Art. 213 kGPR - Misure di sicurezza Art. 214 kGPR - Diritto di Ricorso Art. 215 kGPR Art. 216 kGPR - Ricorso al Consiglio di Stato Art. 217 kGPR - Dichiarazione di nullità Art. 218 kGPR Art. 219 kGPR - Ricorso in questioni federali Art. 220 kGPR Art. 221 kGPR Art. 221a kGPR - Partiti Politici Art. 221b kGPR Art. 221c kGPR Art. 221d kGPR - Accesso alle informazioni Art. 221e kGPR Art. 222 kGPR Art. 223 kGPR - Abrogazione della normativa vigente Art. 224 kGPR Art. 225 kGPR

Testo normativo (240 Articoli)

**Disposizioni Generali - Disposizioni Comuni**

1. La presente legge si applica alle elezioni e votazioni cantonali, comunali e intercomunali, nonché all'esercizio del diritto di referendum e di iniziativa in materia cantonale. Le disposizioni speciali della legge comunale sono riservate, in particolare per quanto riguarda il voto nelle assemblee popolari e dei cittadini.

2. Essa si applica alle elezioni e votazioni federali, nonché all'esercizio del diritto di referendum e di iniziativa in materia federale, nella misura in cui non esistono disposizioni imperative del diritto federale o disposizioni speciali cantonali per l'applicazione del diritto federale.

**Disposizioni Generali - Disposizioni Comuni**

1. Nel presente legge, ogni designazione della persona, dello statuto o della funzione si applica allo stesso modo sia agli uomini che alle donne.

**Disposizioni Generali - Disposizioni Comuni**

1. I termini previsti nel presente legge si considerano rispettati se la consegna all'autorità competente o a un ufficio postale in Svizzera viene effettuata tramite lettera raccomandata l'ultimo giorno del termine.

2. Tuttavia, la consegna tramite il servizio postale non è ammessa se la legge stabilisce un orario specifico.

3. Salvo disposizione contraria di legge, nel calcolo del termine non si conta il giorno in cui inizia a decorrere. Se l'ultimo giorno del termine cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, il termine si intende concluso il giorno lavorativo successivo. Per il resto, si applicano le disposizioni della legge sulla procedura amministrativa e sul diritto amministrativo.

**Disposizioni Generali - Disposizioni Comuni**

1. La maggioranza assoluta si ottiene dimezzando il numero delle schede pervenute dopo aver sottratto quelle bianche e nulle. Il numero intero immediatamente successivo al quoziente ottenuto rappresenta la maggioranza assoluta.

2. In caso di revisioni costituzionali, la decisione spetta alla maggioranza assoluta dei cittadini partecipanti alla votazione (Art. 106 KV).

Disposizioni Generali - Partecipazione degli Elettori al Voto - Diritto di Voto

1. **Elettore ai sensi della costituzione** è ogni cittadino svizzero che ha compiuto i 18 anni di età, che risiede in un comune del cantone ed è in possesso dei diritti politici, e che non li esercita in un altro comune.

2. **Nessuno può avere più sedi politiche**.

Disposizioni Generali - Partecipazione degli Elettori al Voto - Diritto di Voto

1. Il diritto di voto ai sensi della presente legge è il diritto di partecipare alle elezioni e alle votazioni, nonché di firmare richieste di referendum e iniziative.

2. Gli elettori esercitano i loro diritti nel loro comune di residenza. Resta riservato l'articolo 13, paragrafo 1, lettera b della presente legge.

Disposizioni Generali - Partecipazione degli Elettori al Voto - Diritto di Voto

1. La legislazione federale disciplina l'esercizio dei diritti politici in materia federale.

Disposizioni Generali - Partecipazione degli Elettori al Voto - Diritto di Voto

1. Avere il diritto di voto negli affari cantonali spetta ai cittadini aventi diritto di voto che, nel giorno delle elezioni o del referendum, risiedono nel Cantone da 30 giorni e nel nuovo comune da 5 giorni.

Disposizioni Generali - Partecipazione degli Elettori al Voto - Diritto di Voto

1. Hanno diritto di voto negli affari comunali i cittadini aventi diritto di voto, che hanno domicilio nel comune da almeno 30 giorni il giorno delle elezioni o della votazione.

Disposizioni Generali - Partecipazione degli Elettori al Voto - Diritto di Voto

1. Tutti i cittadini aventi diritto di voto devono depositare il loro certificato di origine.

2. Chi deposita un altro documento d'identità al posto del certificato di origine (certificato di residenza, certificato provvisorio, ecc.) acquisisce il domicilio politico solo se dimostra di non essere iscritto nel registro elettorale del luogo in cui è depositato il certificato di origine.

3. Il termine stabilito negli articoli 8 e 9 inizia a decorrere dal giorno del deposito del certificato di origine.

Disposizioni Generali - Partecipazione degli Elettori al Voto - Diritto di Voto

1. Residenza politica, che non corrisponde a quella civile, possono avere in particolare

a) * Persone sotto tutela completa;

b) Persone che risiedono temporaneamente altrove, in particolare studenti;

c) Coniugi che, con il consenso del coniuge, su ordine del giudice o in virtù di una facoltà legale diretta, si trovano con l'intenzione di soggiornare permanentemente al di fuori della comune abitazione.

2. L'articolo 10 è applicabile.

Disposizioni Generali - Partecipazione degli Elettori al Voto - Diritto di Voto

1. Se un cittadino straniero già residente nel comune acquisisce la cittadinanza svizzera, la durata del deposito dei suoi documenti stranieri è considerata, a condizione che il suo certificato di origine svizzero venga depositato entro un periodo brevissimo. Le formalità per l'acquisizione della cittadinanza svizzera si considerano concluse non appena l'acquirente ha prestato giuramento.

2. I cittadini devono depositare il loro certificato di origine entro un periodo brevissimo al raggiungimento della maggiore età. Tuttavia, se risiedono già nella stessa comune prima di raggiungere la maggiore età, questo verrà considerato nel calcolo del periodo di attesa.

Disposizioni Generali - Partecipazione degli Elettori al Voto - Diritto di Voto

1. In materia di affari comunali sono aventi diritto di voto

a) i cittadini aventi diritto di voto che hanno la residenza nel comune di cui possiedono la cittadinanza;

b) i cittadini che hanno la residenza nel cantone, i quali abbiano dichiarato tale intenzione per iscritto al presidente della comunanza; questa dichiarazione resta valida per l'intera durata del corrente periodo amministrativo. Tuttavia, possono partecipare alle elezioni solo i cittadini residenti nel comune.

2. È consentito partecipare a elezioni e votazioni in una sola comunità di cittadini.

Disposizioni Generali - Partecipazione degli Elettori al Voto - Diritto di Voto

1. Dall'esercizio dei diritti politici sono escluse le persone che, a causa di un’incapacità di giudizio permanente, sono sotto tutela completa o sono rappresentate da una persona incaricata delle cure.

2. Le autorità di protezione dei minori e degli adulti (KESB) notificano ai comuni di residenza le misure disposte in base al paragrafo 1. In caso di necessità, il comune informa il responsabile della tenuta del registro elettorale del comune borghese.

Disposizioni Generali - Partecipazione degli Elettori al Voto - Diritto di Voto

1. Salvo disposizioni costituzionali o legislative contrarie, ogni cittadino svizzero avente diritto di voto è eleggibile per le cariche pubbliche.

Disposizioni Generali - Partecipazione degli Elettori al Voto - Registro degli Elettori

1. In ogni comune e in ogni cittadinanza, i rispettivi consigli devono tenere un registro elettorale attraverso il segretario comunale o un responsabile designato dal consiglio comunale. Questo registro è pubblico.

2. In questo registro vengono iscritti tutti i cittadini che possiedono il diritto di voto.

3. Viene creato in ordine alfabetico e contiene le seguenti informazioni

a) * Nome, cognome, indirizzo, luogo di origine e data di nascita di ogni elettore;

b) la data del deposito degli atti ai sensi dell'articolo 10.

4. Il Consiglio di Stato può decidere la creazione di un registro elettorale cantonale. Emette per via regolamentare le disposizioni necessarie. Può in particolare obbligare i comuni a collaborare alla redazione di questo registro, a registrare le modifiche e a comunicarle al cantone.

Disposizioni Generali - Partecipazione degli Elettori al Voto - Registro degli Elettori

1. Purché sia garantito il rispetto delle disposizioni della presente legge, i comuni possono creare il registro elettorale tramite elaborazione elettronica dei dati.

2. Per la creazione del registro elettorale cantonale, il Consiglio di Stato può prescrivere una soluzione informatica uniforme o che consenta un trasferimento elettronico dei dati al Cantone. I costi derivanti dalle soluzioni informatiche obbligatorie prescritte dal Consiglio di Stato per tutti i comuni sono a carico del Cantone. Le disposizioni dettagliate sono regolate dal Consiglio di Stato in un regolamento.

Disposizioni Generali - Partecipazione degli Elettori al Voto - Registro degli Elettori

1. Il registro elettorale deve essere aggiornato d'ufficio in modo continuo mediante l'iscrizione o la cancellazione dei cittadini che acquisiscono o perdono l'esercizio dei loro diritti politici nel comune. Ciò deve avvenire immediatamente dopo il verificarsi dell'evento che causa la modifica. Si tiene conto delle persone che acquisiranno l'esercizio dei diritti politici il giorno della votazione.

2. Il consiglio comunale sorveglia la gestione del registro elettorale e lo controlla almeno una volta all'anno. Prima di ogni votazione, si accerta che le iscrizioni e le cancellazioni siano state eseguite.

3. I partiti politici possono ricevere il registro elettorale in copia o su supporto dati su richiesta scritta. Il consiglio comunale può richiedere il rimborso delle spese.

Disposizioni Generali - Partecipazione degli Elettori al Voto - Registro degli Elettori

1. Le opposizioni al registro elettorale devono essere motivate e presentate al consiglio comunale.

2. Esse possono essere sollevate in qualsiasi momento da qualsiasi elettore del comune, indipendentemente dal fatto che riguardino una persona la cui iscrizione nel registro sia stata rifiutata o accettata.

3. Tuttavia, l'elettore non può più presentare opposizioni all'iscrizione o cancellazione di altri cittadini nei 30 giorni precedenti le elezioni periodiche federali, cantonali o comunali. Lo stesso vale per i partiti politici aventi diritto di opporsi.

Disposizioni Generali - Partecipazione degli Elettori al Voto - Registro degli Elettori

1. Il Consiglio comunale si pronuncia entro il termine di tre giorni sui ricorsi. Le sue decisioni relative all'ammissione o al rifiuto di iscrizione di un elettore nel registro possono essere impugnate presso il Consiglio di Stato.

2. Il ricorso deve essere presentato entro tre giorni dalla notifica della decisione del Consiglio comunale. Il Consiglio di Stato emette e comunica la sua decisione, se possibile, prima delle elezioni o della votazione.

Disposizioni Generali - Partecipazione degli Elettori al Voto - Registro degli Elettori

1. Se il consiglio comunale omette di prendere o comunicare la sua decisione, l'opposizione può essere presentata direttamente al Consiglio di Stato, che di norma decide dopo aver ascoltato gli interessati.

2. Lo stesso vale nel caso in cui le autorità comunali trascurino il loro dovere riguardante l'aggiornamento e il controllo del registro elettorale.

3. Rimangono valide inoltre le disposizioni penali previste negli articoli 220 e 221.

Disposizioni Generali - Partecipazione degli Elettori al Voto - Registro degli Elettori

1. Il registro degli elettori è dichiarato chiuso il venerdì sera prima del voto alle ore 17, salvo omissioni, correzioni di errori evidenti o reclami pendenti al Consiglio di Stato; saranno ammessi al voto solo quegli elettori che sono iscritti nel registro degli elettori.

Disposizioni Generali - Partecipazione degli Elettori al Voto - Registro degli Elettori

1. In caso di omissione o di errore manifesto decide l'ufficio elettorale. La decisione viene annotata nel verbale.

Disposizioni Generali - Partecipazione degli Elettori al Voto - Registro degli Elettori

1. Il Consiglio comunale può introdurre la tessera elettorale permanente o non permanente.

2. Se si fa uso di questa possibilità, di norma la votazione in questi comuni può avvenire solo mediante la presentazione della tessera elettorale.

3. Il Consiglio comunale può decidere che il foglio di restituzione funzioni come tessera elettorale.

**Disposizioni Generali - Partecipazione dei Cittadini al Voto - Esercizio del Diritto di Voto - Facilitazioni**

1. Il cittadino elettore vota recandosi personalmente alle urne del suo domicilio politico oppure votando per corrispondenza o tramite deposito presso il comune.

2. Il Consiglio di Stato può, in caso di forza maggiore come epidemie, catastrofi, disordini dell'ordine pubblico a causa di rivolta popolare, eventi bellici ecc., o nel caso in cui la votazione alle urne sia impossibile o significativamente difficile, disporre, al posto della votazione alle urne, la votazione per corrispondenza per l'intero cantone o per determinati distretti o per determinate comunità.

3. In casi straordinari, il Consiglio di Stato può vietare la votazione per corrispondenza in un determinato comune.

**Disposizioni Generali - Partecipazione dei Cittadini al Voto - Esercizio del Diritto di Voto - Facilitazioni**

1. Anziché inserire personalmente la scheda nell'urna elettorale, l'elettore può votare non appena riceve il materiale elettorale, sia per corrispondenza sia depositandolo presso il comune.

2. In caso di voto per corrispondenza, l'invio deve arrivare al servizio amministrativo comunale tramite posta entro e non oltre il venerdì precedente le elezioni o la votazione. Le spese di spedizione sono a carico dell'elettore.

3. Chi vota per corrispondenza può farlo da qualsiasi luogo in Svizzera o all'estero. Fatta eccezione per la consegna agli svizzeri registrati all'estero, i comuni non sono obbligati a inviare il materiale di voto al luogo di soggiorno all'estero.

4. I comuni devono permettere il deposito della busta di trasmissione fino al venerdì prima della giornata elettorale direttamente presso la segreteria comunale e disporre a tal fine di un'urna sigillata in precedenza alla presenza di almeno tre membri dell'ufficio di scrutinio, che rappresentano adeguatamente i partiti o i gruppi politici. Gli orari durante i quali è possibile effettuare questo deposito devono essere comunicati ai cittadini con l'annuncio di convocazione dell'assemblea comunale.

5. Il Consiglio di Stato emana, tramite regolamento, le disposizioni riguardanti le modalità di applicazione del voto per corrispondenza e del voto mediante deposito in comune.

**Disposizioni Generali - Partecipazione dei Cittadini al Voto - Esercizio del Diritto di Voto - Facilitazioni**

1. Gli elettori, che a causa di infermità non sono in grado di compiere personalmente gli atti necessari per l'esercizio del loro diritto di voto, possono farsi assistere da una persona di loro scelta presso la loro residenza, il luogo di soggiorno o nel seggio elettorale. Questa persona deve rispettare il segreto del voto.

**Disposizioni Generali - Partecipazione dei Cittadini al Voto - Esercizio del Diritto di Voto - Facilitazioni**

1. Il Consiglio di Stato può autorizzare in generale il voto elettronico su tutto o parte del territorio, oppure limitarlo a determinati oggetti.

2. Determina mediante regolamento i requisiti di validità delle votazioni e i motivi di invalidità. Devono essere garantiti il controllo del diritto di voto, la segretezza del voto e il conteggio di tutte le votazioni e i voti, e ogni rischio di abuso deve essere escluso.

**Disposizioni Generali - Partecipazione dei Cittadini al Voto - Esercizio del Diritto di Voto - Facilitazioni**

1. Il voto tramite delega è vietato.

**Svolgimento delle votazioni - Organizzazione delle urne elettorali**

1. Le elezioni e i referendum si svolgono nelle date stabilite dalla costituzione, dalla legge o dalle autorità competenti.

2. Per le elezioni e i referendum federali e cantonali, queste date vengono comunicate ai cittadini con un decreto del Consiglio di Stato, che viene pubblicato nel Bollettino ufficiale almeno quattro settimane prima di un referendum e sei settimane prima di un'elezione.

3. Il Consiglio comunale affigge nel bacheca pubblica la data delle elezioni e dei referendum comunali almeno 20 giorni prima.

**Svolgimento delle votazioni - Organizzazione delle urne elettorali**

1. In esecuzione della decisione del Consiglio di Stato o della decisione del Consiglio comunale, il presidente del Comune convoca l'elettorato almeno 20 giorni prima della votazione mediante avviso nell'albo pretorio.

2. La pubblicazione deve indicare i giorni e gli orari di apertura della votazione, nonché l'ordine delle operazioni di voto. L'apertura di una votazione non deve avvenire dopo le ore 20:00.

3. Gli elettori devono essere convocati per una domenica mattina.

**Svolgimento delle votazioni - Organizzazione delle urne elettorali**

1. Il consiglio comunale può aprire gli uffici elettorali il sabato prima della domenica delle votazioni.

2. ...

3. Sono fatte salve le disposizioni speciali relative alle votazioni e alle elezioni federali.

**Svolgimento delle votazioni - Organizzazione delle urne elettorali**

1. La domenica del voto, gli uffici elettorali sono aperti per almeno un'ora.

2. Nei comuni con più di 4'000 elettori, l'orario di apertura totale dell'ufficio principale deve essere di almeno due ore.

**Svolgimento delle votazioni - Organizzazione delle urne elettorali**

1. La domenica il seggio elettorale sarà chiuso al più tardi alle 12:00. Nei comuni dove si vota per sezioni, il consiglio comunale può decidere che gli uffici sezionali chiudano prima dell'ufficio principale.

**Consultazioni elettorali - Preparazione delle consultazioni elettorali - Uffici elettorali**

1. Per ogni elezione e votazione, i comuni istituiscono tanti uffici elettorali quanti sono i turni di voto organizzati. Il consiglio comunale determina il numero dei membri degli uffici in base alle necessità, tenendo presente che ogni ufficio è composto da almeno tre membri.

**Consultazioni elettorali - Preparazione delle consultazioni elettorali - Uffici elettorali**

1. Secondo le necessità, il Consiglio Comunale può istituire diversi seggi elettorali. In tal caso, istituisce per ciascuno di essi un ufficio di sezione con almeno tre membri.

2. Alla chiusura dello scrutinio, il contenuto delle urne deve essere posto in una busta, che deve essere sigillata alla presenza dell'ufficio di sezione e deve essere firmata da tutti i membri dello stesso. La busta deve essere consegnata personalmente dal presidente dell'ufficio di sezione al presidente dell'ufficio principale sotto la sua responsabilità, per essere aperta e conteggiata contemporaneamente al principale scrutinio. Restano riservati gli articoli 69 e 81.

**Consultazioni elettorali - Preparazione delle consultazioni elettorali - Uffici elettorali**

1. Il Consiglio comunale nomina il presidente, il segretario e i membri degli uffici diversi, che devono essere iscritti nel registro elettorale del comune. Le nomine avvengono all'inizio del periodo amministrativo e, se necessario, prima di ogni tornata elettorale.

2. Durante la selezione, il Consiglio tiene debitamente conto dei partiti politici o delle aggregazioni rappresentate nel comune. Queste possono proporre candidature, che il Consiglio comunale può accettare salvo motivi importanti.

3. Il Consiglio sostituisce un membro impedito nominando, ove possibile, una persona appartenente allo stesso partito politico o aggregazione.

**Consultazioni elettorali - Preparazione delle consultazioni elettorali - Uffici elettorali**

1. Nessuno può rifiutarsi di servire come membro di un ufficio elettorale, salvo in presenza di un motivo importante (malattia, assenza prolungata, eccetera). Il rifiuto, la mancata presentazione o un ritardo ingiustificato viene punito con una multa fino a un massimo di 500 franchi, imposta dal consiglio comunale.

**Consultazioni elettorali - Preparazione delle consultazioni elettorali - Uffici elettorali**

1. Il Consiglio comunale può decidere di assegnare un'indennità ai membri degli uffici e determinarne l'importo.

**Consultazioni elettorali - Preparazione delle consultazioni elettorali - Uffici elettorali**

1. Gli uffici elettorali esercitano i poteri di polizia nelle funzioni loro assegnate.

**Consultazioni elettorali - Preparazione delle consultazioni elettorali - Uffici elettorali**

1. Ogni ufficio prende le proprie decisioni immediatamente con la maggioranza dei membri presenti. Il presidente vota e in caso di parità di voti effettua il voto decisivo.

**Consultazioni elettorali - Preparazione delle consultazioni elettorali - Uffici elettorali**

1. Gli atti e le decisioni dell'ufficio elettorale sono registrati in un verbale, che viene redatto dal segretario sotto il controllo del presidente.

2. Il verbale è firmato dal presidente e dal segretario.

**Votazione - Preparazione della Votazione - Edificio Elettorale**

1. I consigli comunali mettono a disposizione i locali necessari per le votazioni e lo scrutinio, preferibilmente in un edificio pubblico.

2. Qualsiasi conversazione tra elettori, qualsiasi consulenza ad eccezione di quella dell'ufficio, qualsiasi distribuzione di schede elettorali, qualsiasi azione con l'obiettivo di raccogliere voti o ostacolare il libero esercizio del diritto di voto sono vietate nell'edificio in cui si svolgono le elezioni.

3. In caso di elezioni e votazioni simultanee, gli uffici di votazione devono essere chiaramente segnalati.

**Votazione - Preparazione della Votazione - Edificio Elettorale**

1. Le autorità comunali vigilano sulla garanzia del segreto di voto e sulla completa libertà di voto. A tal fine, dispongono le strutture necessarie nel seggio elettorale. In particolare, allestiscono nella sala delle votazioni una o più cabine elettorali, dove sono disponibili le schede elettorali tra cui scegliere e attraverso le quali l'elettore deve recarsi all'urna.

2. L'autorità comunale assicura che le schede elettorali e le schede ufficiali, così come le istruzioni relative alle elezioni e votazioni, siano disponibili nei locali per l'uso dell'ufficio elettorale; lo stesso vale per i moduli dei verbali elettorali e il necessario materiale per la scrittura, sigillatura e imballaggio.

**Giro elettorale - Preparazione del giro elettorale - Urne**

1. In ogni ufficio elettorale e, se del caso, in ogni sezione, vengono messe a disposizione urne adeguate.

2. Per ogni tornata elettorale viene predisposta un'urna specifica.

3. L'urna deve essere contrassegnata con una denominazione chiara e ben leggibile riguardo all'oggetto della tornata elettorale.

4. Le urne destinate alla votazione per corrispondenza e alla votazione tramite deposito presso il comune devono essere sigillate a partire dall'invio del materiale di voto agli elettori.

**Giro elettorale - Preparazione del giro elettorale - Urne**

1. Le urne devono essere costantemente sorvegliate.

Urnengang - Informazione degli elettori prima di un'elezione - Votazioni cantonali

1. I testi di tutte le proposte cantonali sottoposte a referendum popolare sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale.

2. Questi testi e le spiegazioni che li accompagnano sono pubblicati anche in formato elettronico (Internet).

Urnengang - Informazione degli elettori prima di un'elezione - Votazioni cantonali

1. Per tutte le votazioni cantonali, il Consiglio di Stato predispone schede elettorali ufficiali e una breve spiegazione che contenga il testo su cui si deve votare, nonché il testo esatto della domanda posta sulla scheda elettorale.

2. La spiegazione deve essere obiettiva e deve anche presentare gli argomenti delle minoranze significative rappresentate nel Gran Consiglio. Per le iniziative popolari, il Consiglio di Stato, se necessario, pubblica le raccomandazioni o il parere preliminare del Gran Consiglio.

3. In caso di iniziative popolari o referendum, il comitato trasmette al dipartimento interessato, entro il termine stabilito da quest'ultimo, un breve testo con i propri argomenti. Il Consiglio di Stato lo include nella sua spiegazione. Può, previa consultazione del comitato, modificare o respingere dichiarazioni diffamatorie, palesemente false, che non siano pertinenti al tema o eccessivamente lunghe.

Urnengang - Informazione degli elettori prima di un'elezione - Votazioni cantonali

1. Il Consiglio di Stato può eccezionalmente e nel rispetto del principio di proporzionalità rettificare le falsità espresse durante una campagna referendaria.

Articolo 1: Informazioni per i votanti prima di una consultazione elettorale - Referendum comunali

1. Gli articoli 48 e 49 della presente legge si applicano analogamente alle votazioni comunali condotte ai sensi della presente legge.

Consultazione elettorale - Informazione degli elettori prima di una consultazione elettorale - Elezioni cantonali

1. Prima di ogni elezione cantonale, il Consiglio di Stato redige una breve spiegazione.

Consultazione elettorale - Informazione degli elettori prima di una consultazione elettorale - Elezioni cantonali

1. Per le elezioni cantonali, il cantone prepara a sue spese le schede elettorali di ogni lista valida depositata, nonché una scheda elettorale ufficiale vuota. Tuttavia, i candidati e i firmatari delle liste devono rimborsare tali costi in solido

a) nel sistema maggioritario, quando i voti della persona con il numero maggiore di voti sulla lista non raggiungono il cinque per cento del totale degli elettori;

b) nel sistema proporzionale, quando i voti ricevuti dalla lista non raggiungono il cinque per cento del totale dei voti espressi.

2. I rappresentanti delle liste possono ottenere presso la Cancelleria dello Stato schede elettorali stampate aggiuntive al prezzo di costo. I partiti politici e i gruppi non sono autorizzati a stamparne da soli.

3. La presente disposizione non si applica all'elezione del Consiglio degli Stati.

**Voto - Informazione degli elettori prima di un voto - Elezioni comunali**

1. Prima di ogni elezione generale di rinnovo delle autorità comunali, il consiglio comunale prepara una breve spiegazione.

**Voto - Informazione degli elettori prima di un voto - Elezioni comunali**

1. Per le elezioni comunali, il comune prepara a proprie spese le schede elettorali di ogni lista validamente depositata, nonché una scheda elettorale ufficiale in bianco. Il consiglio comunale può richiedere il rimborso delle spese alle condizioni stabilite dall'articolo 52.

2. In assenza di liste depositate o in caso di un'elezione supplementare (Art. 159 comma 2 e 205 comma 2), vengono distribuite ai cittadini aventi diritto al voto unicamente le schede elettorali ufficiali in bianco.

3. I partiti politici o raggruppamenti non possono stampare schede elettorali.

## Elezioni - Materiale di Voto - Elezioni e Referendum Cantonali

1. Le schede elettorali ufficiali, le spiegazioni o i messaggi del Consiglio di Stato, eventualmente le raccomandazioni del Gran Consiglio, devono essere distribuite dal Cantone ai Comuni.

2. Le spiegazioni o i messaggi, nonché eventualmente le raccomandazioni del Gran Consiglio, sono pubblicati elettronicamente (Internet).

## Elezioni - Materiale di Voto - Elezioni e Referendum Cantonali

1. Prima di ogni elezione o votazione, i comuni inviano personalmente a ciascun elettore

a) * una scheda elettorale o, in caso di elezioni, un esemplare di ciascuna scheda stampata e una scheda elettorale ufficiale vuota, o l'unica scheda elettorale ufficiale;

b) la spiegazione relativa a un'elezione;

c) * i testi della votazione e il messaggio esplicativo del Consiglio di Stato o le raccomandazioni del Gran Consiglio in merito a una votazione;

d) una busta di trasmissione;

e) tante buste per il voto quante sono le tornate elettorali organizzate;

f) eventualmente, la tessera elettorale.

2. L'elettore che non ha ricevuto il materiale di voto può richiedere un duplicato presso l'ufficio comunale. Il regolamento disciplina le modalità.

## Elezioni - Materiale di Voto - Elezioni e Referendum Cantonali

1. I comuni si assicurano che tutti gli elettori ricevano tutti i documenti almeno 15 giorni prima delle elezioni o del voto. Questo termine è ridotto a 8 giorni per i secondi turni elettorali.

2. Se nello stesso giorno si svolgono una votazione federale e una cantonale, la consegna del materiale elettorale agli elettori avviene contemporaneamente secondo le scadenze previste dal diritto federale.

## Elezioni - Materiale di Voto - Elezioni e Referendum Cantonali

1. Ogni elettore ha il diritto di richiedere che il materiale elettorale gli venga consegnato in una delle due lingue ufficiali del Cantone.

## Elezioni - Materiale di Voto - Elezioni e Referendum Cantonali

1. Le spese per la creazione e la stampa delle buste di trasmissione, delle schede elettorali, delle spiegazioni, dei messaggi e la loro distribuzione ai comuni sono a carico del cantone. Le spese di consegna agli elettori sono a carico dei comuni.

Urnengang - Materiale di voto - Elezioni e referendum comunali

1. **Articolo 55 del presente legge** si applica alle elezioni e votazioni comunali che si svolgono a scrutinio segreto ai sensi degli articoli 30 e seguenti del presente legge. Non è applicabile alle votazioni organizzate durante lo svolgimento di un'assemblea generale o immediatamente successive a essa.

2. Gli elettori ricevono le schede elettorali al più tardi 15 giorni prima del giorno delle elezioni. L'articolo 56 comma 2 del presente legge si applica per analogia. Tuttavia, per le elezioni al secondo turno e le elezioni suppletive, tale termine è ridotto a cinque giorni.

Urne elettorali - Svolgimento del voto - Misure di sicurezza

1. Gli uffici elettorali garantiscono il segreto del voto e il regolare svolgimento della votazione, mantengono l'ordine e la calma nei seggi elettorali e nell'area circostante immediatamente, e prevengono qualsiasi azione illecita. Devono allontanare qualsiasi persona che all'interno o all'esterno del locale importuni gli elettori o disturbi le operazioni elettorali. Possono richiedere, se necessario, attraverso il sindaco l'intervento della polizia comunale, in mancanza di questa la polizia cantonale.

2. L’ufficio elettorale vigila in particolare affinché l'accesso all'urna sia costantemente libero e che l'elettore non sia sottoposto a nessuna pressione.

Urne elettorali - Svolgimento del voto - Misure di sicurezza

1. Prima dell'apertura delle urne elettorali, l'urna viene aperta dal presidente dell'ufficio elettorale affinché tutti i membri dell'ufficio possano verificare che sia vuota; successivamente, viene chiusa dal presidente, il quale la riaprirà solo durante lo spoglio o la sigillatura dopo una parte del processo elettorale.

2. Gli uffici elettorali, sotto la responsabilità del loro presidente, adottano le misure necessarie per garantire l'inviolabilità, il trasporto e la conservazione delle urne o del materiale elettorale sigillato durante le interruzioni del processo elettorale.

Urne elettorali - Svolgimento del voto - Misure di sicurezza

1. L'ufficio si assicura regolarmente che tutte le schede elettorali e di voto siano presenti in numero sufficiente nelle cabine elettorali.

**Urna Elettorale - Svolgimento del Voto - Procedura di Votazione**

1. L'ufficio verifica se la persona che si presenta per votare è iscritta nel registro elettorale, oppure, se necessario, richiede l'esibizione della scheda elettorale, la cui validità viene controllata.

2. Se una persona non soddisfa queste condizioni, l'accesso all'urna le viene negato, salvo in caso di errore manifesto o omissione. Tutte le decisioni dell'ufficio vengono annotate nel verbale.

3. A seconda del tipo di voto, l'ufficio

a) registra il nome di ciascun votante in un elenco;

b) raccoglie le schede elettorali non permanenti;

c) controlla il numero della scheda elettorale permanente e lo annota per iscritto.

4. Il Consiglio di Stato è autorizzato a permettere altri controlli del voto (scheda magnetica ecc.).

**Urna Elettorale - Svolgimento del Voto - Procedura di Votazione**

1. La persona iscritta nel registro elettorale, che non è in grado di esibire la propria tessera elettorale, può dimostrare la propria identità e sarà comunque ammessa al voto. L’ufficio si assicura che la stessa persona non possa votare due volte.

**Urna Elettorale - Svolgimento del Voto - Procedura di Votazione**

1. Il cittadino votante esercita il diritto di voto utilizzando una busta elettorale, che gli viene consegnata personalmente all'ingresso della cabina elettorale, e nella quale inserisce una scheda elettorale o di voto.

2. Egli esercita il suo diritto di voto depositando personalmente la busta elettorale nell'urna sotto il controllo di un membro dell'ufficio elettorale.

3. Il cittadino votante che non è in grado di leggere o scrivere può essere accompagnato nella cabina elettorale da una persona di sua scelta.

**Urna Elettorale - Svolgimento del Voto - Procedura di Votazione**

1 Per l'esercizio del diritto di voto devono essere utilizzate esclusivamente le schede elettorali ufficiali. Queste possono essere compilate o modificate solo a mano.

2 Restano riservate le disposizioni speciali sulla votazione elettronica.

**Operazioni Elettorali - Spoglio delle Schede Elettorali - Uffici di Spoglio**

1. Per ogni elezione e votazione, il comune istituisce tanti uffici di scrutinio quanti sono i seggi elettorali organizzati.

2. Il consiglio comunale stabilisce il numero di membri degli uffici in base alle necessità di ciascuno di essi, assicurando che ogni ufficio sia composto da almeno tre membri.

3. Il consiglio comunale può prevedere che gli uffici elettorali funzionino anche come uffici di scrutinio. Può inoltre stabilire un unico ufficio che effettui successivamente lo scrutinio di tutti i seggi.

**Operazioni Elettorali - Spoglio delle Schede Elettorali - Uffici di Spoglio**

1. Nei comuni con più di 200 elettori, l'ufficio di scrutinio può suddividersi in uffici ausiliari di almeno tre membri, che si riuniscono negli stessi locali dell'ufficio principale.

2. L'ufficio ausiliario sottopone i casi controversi all'ufficio principale, che è il solo responsabile della loro valutazione.

**Operazioni Elettorali - Spoglio delle Schede Elettorali - Uffici di Spoglio**

1. Per le votazioni, il conteggio delle schede elettorali può essere effettuato dall'ufficio di sezione. Per le elezioni, il Consiglio di Stato può eccezionalmente autorizzare il conteggio da parte dell'ufficio di sezione.

**Operazioni Elettorali - Spoglio delle Schede Elettorali - Uffici di Spoglio**

1. Il Consiglio comunale nomina il presidente, il segretario e i membri degli uffici di scrutinio, che devono essere iscritti nel registro elettorale del comune. La nomina avviene all'inizio del periodo amministrativo, oppure, se necessario, prima di ogni tornata elettorale.

2. Nella sua selezione, il Consiglio tiene in adeguata considerazione i partiti o gruppi politici rappresentati nel comune. Questi possono avanzare proposte.

3. Il Consiglio sostituisce un membro impedito nominando, se possibile, una persona appartenente allo stesso partito politico o gruppo.

4. Ogni partito politico o gruppo può designare un osservatore per assistere alle operazioni di scrutinio. La richiesta deve essere presentata entro e non oltre il mercoledì prima delle elezioni.

**Operazioni Elettorali - Spoglio delle Schede Elettorali - Uffici di Spoglio**

1. Gli articoli 38 e 39 del presente legge sono applicabili.

### Votazione - Scrutinio della votazione - Atti di scrutinio

1. L'ufficio di scrutinio si riunisce il giorno delle votazioni immediatamente dopo la chiusura nel locale appositamente designato a questo scopo. Le operazioni di scrutinio non sono pubbliche. L'accesso è consentito unicamente ai membri designati dall'ufficio e agli osservatori autorizzati.

1bis In caso di votazioni, le schede inviate per posta e depositate possono essere scrutinate la domenica mattina prima della chiusura delle urne. Devono essere adottate tutte le misure per mantenere segreti i risultati e prevenire qualsiasi influenza sull'andamento delle votazioni.

2. Se un comune vota per sezioni e lo scrutinio è centralizzato, le urne vengono trasportate nel locale di scrutinio sotto la responsabilità del presidente dell'ufficio della sezione, accompagnato da un membro di questo ufficio, dove vengono aperte. Il contenuto delle urne di tutti gli uffici elettorali viene mescolato prima che si possa iniziare lo scrutinio.

3. Il consiglio comunale convoca i membri dell'ufficio di scrutinio all'inizio del periodo amministrativo e, se necessario, prima di ogni tornata elettorale, per una sessione istruttoria.

### Votazione - Scrutinio della votazione - Atti di scrutinio

1. Per tutte le elezioni e votazioni federali, cantonali e comunali, l'ufficio di scrutinio effettua un conteggio parziale prima dell'apertura dei seggi elettorali. Il conteggio parziale può iniziare a partire da giovedì prima del giorno delle elezioni.

2. Il regolamento determina le modalità del conteggio parziale, in particolare il conteggio separato delle votazioni per corrispondenza e delle votazioni mediante deposito nel comune.

3. Tuttavia, le buste contenenti le schede di voto non possono essere aperte.

### Votazione - Scrutinio della votazione - Atti di scrutinio

1. Il Consiglio di Stato può autorizzare i comuni a utilizzare mezzi tecnici o elettronici per l'accertamento dei risultati delle votazioni.

2. Lo scrutinio delle elezioni e delle votazioni può avvenire sulla base di un programma informatico approvato dal Consiglio di Stato e omologato dalla Cancelleria federale, per quanto riguarda le elezioni e le votazioni federali.

3. Il Consiglio di Stato può fornire un sistema elettronico di scrutinio uniforme per tutti i comuni o prescriverlo in accordo con l'associazione dei comuni.

### Votazione - Scrutinio della votazione - Atti di scrutinio

1. Qualora vi sia un solo ufficio di scrutinio, questo procede prima allo scrutinio delle elezioni e votazioni federali, poi a quelle cantonali e infine a quelle comunali.

Urne - Conteggio del voto - Determinazione e proclamazione dei risultati

1. I risultati delle elezioni e delle votazioni sono determinati dall'ufficio di scrutinio. Dopo l'apertura delle urne, questo procede

a) al conteggio delle buste contenenti le schede, il cui numero deve corrispondere al numero dei votanti;

b) all'esclusione delle schede che non si trovano all'interno di una busta;

c) all'apertura delle buste per determinare il numero delle schede, alla loro numerazione in caso di elezioni, con l'obbligo di unire immediatamente le schede che si trovano doppiamente in una busta;

d) alla determinazione delle schede bianche, nulle e valide;

e) alla determinazione del numero di voti favorevoli e contrari nelle votazioni, del numero di voti ricevuti da ciascun candidato, eventualmente del numero di voti ottenuti da ciascuna lista depositata, così come del numero di voti bianchi.

Urne - Conteggio del voto - Determinazione e proclamazione dei risultati

1. Le schede sono nulle

a) se non si trovano nelle buste elettorali ufficiali;

b) se contengono espressioni ingiuriose o sono contrassegnate;

c) se sono compilate o alterate diversamente che a mano;

d) se sono compilate a mano, ma non sulla scheda ufficiale;

e) se la stessa busta contiene più schede che non sono identiche e riguardano la stessa elezione o votazione; se le schede sono identiche, solo una di esse viene dichiarata valida; se la busta contiene una scheda ufficiale valida e una vuota, quest'ultima non viene presa in considerazione;

f) se sono stampate e non corrispondono a una lista ufficiale depositata;

g) * se non riportano il nome di un candidato proposto nel collegio, accompagnato da una designazione o un numero di lista;

h) se non consentono di determinare chiaramente la volontà del votante;

i) * se contengono più di un nome nell'elezione di un unico membro di un'autorità; fatte salve le elezioni del Consiglio degli Stati (unica scheda ufficiale);

j) * ...

k) se non sono destinate all'elezione o votazione in questione;

l) se non contengono un nome leggibile;

m) se tutte le preferenze espresse sono nulle;

n) * se si trovano in buste di trasmissione non conformi alle normative;

o) * se nelle elezioni del Consiglio degli Stati sulla sola scheda ufficiale sono spuntate più caselle di quante siano le persone da eleggere.

2. Le buste che non contengono schede sono equiparate a una scheda nulla.

3. Restano riservate le cause di nullità proprie per la votazione per corrispondenza ed elettronica.

Urne - Conteggio del voto - Determinazione e proclamazione dei risultati

1. Bianche sono quelle schede elettorali che non contengono né il nome di una persona candidata né una croce (unico voto ufficiale) o alcuna risposta alla domanda posta. Se una scheda elettorale contiene più di una domanda, le domande non risposte vengono dichiarate come voti bianchi.

Urne - Conteggio del voto - Determinazione e proclamazione dei risultati

1. Le cancellature effettuate dall'ufficio di scrutinio devono essere visibili (inchiostro rosso).

2. Dopo la chiusura delle urne, l'ufficio di scrutinio assume la custodia del materiale elettorale, inclusi l'elenco dei votanti o, se del caso, le schede elettorali o i dati elettronici, le buste di trasmissione, le buste elettorali non conformi, le buste elettorali vuote, le schede nulle, le schede bianche e le schede valide; tale materiale viene sigillato e firmato dal presidente e dal segretario dell'ufficio di scrutinio. Una copia del verbale di votazione deve essere allegata a tali documenti.

Urne - Conteggio del voto - Determinazione e proclamazione dei risultati

1. L'ufficio di scrutinio assume il controllo e la responsabilità degli uffici ausiliari e prende tutte le disposizioni necessarie per garantire la regolarità dello scrutinio, effettuando, se necessario, controlli campione. Solo l'ufficio principale valuta la validità delle schede elettorali e decide i casi dubbi o controversi.

2. Al termine dello scrutinio, i membri degli uffici ausiliari firmano i verbali di conteggio e li trasmettono, insieme alle schede elettorali, all'ufficio principale, che firma anch'esso i verbali di conteggio, redige il verbale elettorale sommario e procede alla sua sintesi.

Urne - Conteggio del voto - Determinazione e proclamazione dei risultati

1. Se un ufficio di sezione è autorizzato al conteggio separato dei risultati delle votazioni, il suo presidente viene convocato dal presidente dell'ufficio principale dopo il completamento del conteggio per effettuare il riepilogo generale. Questo riepilogo deve essere firmato da tutti i presidenti degli uffici.

2. Una copia del verbale di ciascun ufficio viene allegata al verbale generale delle elezioni.

Urne - Conteggio del voto - Determinazione e proclamazione dei risultati

1. Le operazioni di scrutinio delle elezioni periodiche federali, cantonali e comunali sono oggetto di istruzioni specifiche emanate dal dipartimento competente.

Urne - Conteggio del voto - Determinazione e proclamazione dei risultati

1. Il verbale di votazione o di scrutinio deve essere redatto conformemente alle istruzioni e ai modelli emessi dal dipartimento competente; viene letto e firmato dai membri dell'ufficio durante la seduta. Il verbale riporta per ogni turno i risultati dettagliati dello spoglio delle schede e le azioni intraprese.

Urne - Conteggio del voto - Determinazione e proclamazione dei risultati

1. I risultati di ogni turno elettorale vengono accertati dall'autorità designata competente dal presente legge.

2. In caso di parità di voti in un'elezione, decide il sorteggio. Il sorteggio viene effettuato

a) per le elezioni comunali e del consiglio borghese dal presidente;

b) per le elezioni del Gran Consiglio dal prefetto;

c) per le elezioni del Consiglio di Stato e del Consiglio degli Stati dal presidente del Gran Consiglio.

3. Gli interessati vengono convocati a tale fine.

Articolo 1: Votazione - Contare i voti - Trasmissione, Annuncio e Pubblicazione dei Risultati

1. Una volta accertato il risultato della votazione, il presidente dell'ufficio di scrutinio invia immediatamente una copia del verbale

a) al presidente del comune per le elezioni e votazioni comunali;

b) al prefetto del distretto per le elezioni del Gran Consiglio;

c) al dipartimento competente per le elezioni e votazioni federali e cantonali, nonché per le elezioni comunali.

2. Per le elezioni e votazioni federali e cantonali, i risultati devono essere comunicati immediatamente alla cancelleria dello stato per telefono o con un altro mezzo prescritto o consentito dal consiglio di stato.

Articolo 1: Votazione - Contare i voti - Trasmissione, Annuncio e Pubblicazione dei Risultati

1. I risultati delle elezioni e votazioni federali e cantonali sono comunicati ai media dalla Cancelleria di Stato immediatamente dopo la loro determinazione.

2. I risultati delle elezioni e votazioni comunali sono resi noti ai cittadini dal seggio elettorale ancora nella serata dello scrutinio mediante affissione nell'albo pubblico, immediatamente dopo la loro determinazione. Il sindaco ne è responsabile.

Articolo 1: Votazione - Contare i voti - Trasmissione, Annuncio e Pubblicazione dei Risultati

1. I risultati delle elezioni e delle votazioni federali e cantonali vengono pubblicati al più presto dal dipartimento competente nel bollettino ufficiale.

2. Per le elezioni e le votazioni comunali, il consiglio comunale può decidere ulteriori mezzi di pubblicità.

Articolo 1: Votazione - Contare i voti - Trasmissione, Annuncio e Pubblicazione dei Risultati

1. Le schede elettorali, l'elenco dei votanti, i moduli di conteggio, le buste elettorali e le buste di trasmissione devono essere conservati per un periodo di 15 giorni, per poter essere consultati in caso di reclamo elettorale. Se non è stato presentato alcun reclamo, trascorso questo termine, essi vengono distrutti nel rispetto del segreto di voto e sotto la responsabilità del presidente del comune.

2. Per le elezioni e i referendum federali e cantonali, la conservazione, la trasmissione e la distruzione del materiale elettorale devono avvenire secondo le disposizioni del consiglio di stato.

Votazioni - Votazioni cantonali

1. Il Consiglio di Stato stabilisce la data delle votazioni cantonali.

2. Le votazioni cantonali devono, se possibile, tenersi lo stesso giorno delle votazioni federali.

3. Il Consiglio di Stato convoca il corpo elettorale con una decisione pubblicata nel Bollettino ufficiale, al più tardi entro la quarta settimana prima della votazione.

Votazioni - Votazioni cantonali

1. Il Consiglio di Stato sottopone gli oggetti soggetti a referendum alla votazione popolare senza indugio, ma al più tardi un anno dopo la loro adozione da parte del Gran Consiglio.

Votazioni - Votazioni cantonali

1. Il cittadino avente diritto al voto utilizza la scheda elettorale ufficiale, che gli è stata consegnata prima della votazione o che si trova nelle cabine elettorali.

2. Il Consiglio di Stato può autorizzare, tramite regolamento, altre forme di votazione, in particolare mediante mezzi elettronici.

Votazioni - Votazioni cantonali

1. L'iniziativa e il controprogetto vengono sottoposti al referendum popolare contemporaneamente.

2. Sulla scheda elettorale sono presenti tre domande

a) Volete accettare l'iniziativa popolare?

b) Volete accettare il controprogetto?

c) Qualora l'iniziativa e il controprogetto raggiungano la maggioranza richiesta, quale dei due testi deve entrare in vigore: l'iniziativa o il controprogetto?

3. Per rispondere alla terza domanda, l'elettore è invitato a fare la propria scelta, barrando il campo corrispondente sulla scheda elettorale.

4. La maggioranza viene calcolata separatamente per ciascuna domanda.

5. Qualora sia l'iniziativa sia il controprogetto vengano accettati dalla maggioranza richiesta, il risultato delle risposte alla terza domanda è determinante. Entra in vigore il testo che ottiene il maggior numero di voti degli elettori in questa domanda.

6. Il Consiglio di Stato mette a disposizione dei comuni un programma informatico per la registrazione dei risultati, qualora a un'iniziativa venga contrapposto un controprogetto.

Votazioni - Votazioni cantonali

1. Se una disposizione costituzionale viene sottoposta al voto popolare con una variante, la votazione avviene secondo la procedura applicabile a un'iniziativa con controprogetto.

Votazioni - Votazioni comunali

1. Il Consiglio comunale fissa, se possibile, la data delle votazioni comunali contemporaneamente a una votazione federale o cantonale.

2. Esso pubblica la sua decisione nell'albo pubblico almeno 20 giorni prima della data della votazione. Il Consiglio comunale può decidere ulteriori mezzi per informare i cittadini.

Votazioni - Votazioni comunali

1. Le iniziative ammissibili e le richieste di referendum concluse devono essere sottoposte a votazione entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore della decisione di ammissibilità o dalla constatazione del loro esito positivo.

Votazioni - Votazioni comunali

1. L'articolo 91 del presente legge è applicabile.

Iniziativa e Referendum - Disposizioni Generali

1. Questo titolo regola l'esercizio del diritto di iniziativa e di referendum nelle questioni cantonali.

2. I diritti di iniziativa e di referendum in materia federale sono disciplinati dalla legislazione federale sui diritti politici e dalla legislazione cantonale di attuazione.

Iniziativa e Referendum - Disposizioni Generali

1. Un'iniziativa o un referendum con le relative liste di firme devono essere depositati presso la Cancelleria dello Stato entro i termini prescritti, prima delle ore 12. La presentazione tramite posta non è consentita.

Iniziativa e Referendum - Disposizioni comuni sui diritti di iniziativa e referendum

1. Ogni persona avente diritto di voto nelle questioni cantonali è autorizzata a firmare un'iniziativa o una richiesta di referendum.

Iniziativa e Referendum - Disposizioni comuni sui diritti di iniziativa e referendum

1. L'elettore deve apporre in modo manoscritto e leggibile il cognome, il nome, la data di nascita, l'indirizzo e la firma.

2. Egli può firmare la stessa iniziativa o la stessa richiesta di referendum solo una volta.

3. Chi intenzionalmente appone una firma diversa dalla propria, firma per terzi o firma più di una volta, si rende punibile ai sensi del Codice Penale Svizzero (art. 282 CP).

Iniziativa e Referendum - Disposizioni comuni sui diritti di iniziativa e referendum

1. I moduli per le firme devono essere redatti comune per comune e contenere le seguenti informazioni

a) il comune politico in cui i firmatari sono registrati nelle liste elettorali;

b) il testo dell'articolo 100 della presente legge.

Iniziativa e Referendum - Disposizioni comuni sui diritti di iniziativa e referendum

1. Chiunque scarichi un elenco fornito elettronicamente dalla Cancelleria di Stato per la firma è responsabile di assicurarsi che esso soddisfi tutti i requisiti formali previsti dalla legge.

Iniziativa e Referendum - Disposizioni comuni sui diritti di iniziativa e referendum

1. Il sindaco conferma che i sottoscrittori sono aventi diritto al voto, se i loro nomi sono presenti nel registro elettorale il giorno in cui l'elenco delle firme viene presentato per la certificazione. Deve inoltre verificare l'autenticità delle firme che gli sembrano dubbie. Infine, deve controllare che la stessa persona non abbia firmato due volte la stessa petizione.

2. Gli elenchi delle firme devono essere consegnati al sindaco per la certificazione del diritto di voto tempestivamente prima della scadenza del termine prescritto.

3. La certificazione deve essere concessa gratuitamente, datata, contenere il numero delle firme valide in cifre e parole, nonché essere firmata dal sindaco e restituita al mittente entro un termine di otto giorni.

4. Se il sindaco non è in grado di certificare le firme nei termini previsti, deve annotarlo, indicando la data di ricevimento, sull'elenco delle firme.

5. La certificazione può essere concessa collettivamente per più fogli. In tal caso, essa indica il numero di fogli e di firme a cui si riferisce.

Iniziativa e Referendum - Disposizioni comuni sui diritti di iniziativa e referendum

1. La certificazione viene rifiutata

a) quando il nome del firmatario non è registrato nell'elenco degli elettori il giorno in cui la lista delle firme viene presentata per la certificazione;

b) quando la firma non può essere identificata;

c) quando non sono soddisfatte le condizioni degli articoli 100 e 101.

2. Se la persona ha firmato più volte, viene certificata una sola firma.

3. Il motivo del rifiuto della certificazione è indicato nella lista delle firme.

Iniziativa e Referendum - Disposizioni comuni sui diritti di iniziativa e referendum

1. Il Consiglio di Stato decide se un referendum o un'iniziativa popolare abbiano ricevuto il numero necessario di firme valide. La sua decisione viene pubblicata nel Bollettino ufficiale.

2. Sono nulle

a) le firme presenti nell'elenco delle firme che non soddisfano i requisiti dell'articolo 101;

b) le firme di persone la cui capacità di voto non è stata certificata o per le quali la certificazione è invalida o è stata rilasciata erroneamente;

c) le firme che figurano su elenchi di firme presentati dopo la scadenza del termine.

3. In caso di evidente negligenza, il Consiglio di Stato o il dipartimento da esso designato può invitare i comuni a ripetere la procedura di certificazione, purché da ciò dipenda la validità del procedimento. La data determinante per il riconoscimento della capacità di voto dei firmatari corrisponde a quella in cui l'elenco delle firme è stato presentato per la certificazione per la prima volta.

4. Queste operazioni di controllo possono essere effettuate anche dopo la scadenza del termine per la presentazione delle firme.

Iniziativa e Referendum - Disposizioni comuni sui diritti di iniziativa e referendum

1. La decisione del Consiglio di Stato riguardo al compimento o al mancato compimento di una richiesta di referendum o di un'iniziativa può essere impugnata presso il Gran Consiglio entro 30 giorni dalla sua pubblicazione.

Iniziativa e Referendum - Diritto di Iniziativa

1. Ogni richiesta di iniziativa deve essere firmata da tutti i promotori e notificata alla cancelleria di Stato prima dell'inizio della raccolta delle firme.

2. La cancelleria di Stato verifica che l'elenco delle firme soddisfi i requisiti della presente legge. Può modificare il titolo di un'iniziativa fuorviante, confondente o contenente elementi propagandistici. In caso di disaccordo, il consiglio di Stato decide come ultima istanza cantonale.

3. Dopo tale verifica, il titolo e il testo dell'iniziativa vengono pubblicati nel bollettino ufficiale in entrambe le lingue. Anche il termine per la raccolta delle firme viene indicato in esso.

4. La cancelleria di Stato controlla la concordanza dei testi nelle due lingue e, se necessario, procede alle traduzioni richieste.

Iniziativa e Referendum - Diritto di Iniziativa

1. Oltre ai requisiti menzionati nell'articolo 101 della presente legge, la lista delle firme deve contenere

a) il titolo e il testo dell'iniziativa in entrambe le lingue;

b) la scadenza per la presentazione delle firme;

c) i nomi, i cognomi e gli indirizzi di almeno sette promotori dell'iniziativa (comitato d'iniziativa);

d) una clausola di ritiro senza riserve, in base alla quale la maggioranza dei membri del comitato d'iniziativa è autorizzata a ritirare l'iniziativa.

Iniziativa e Referendum - Diritto di Iniziativa

1. Il comitato promotore designa un rappresentante, che agisce in suo nome e al quale vengono notificate ufficialmente e con validità giuridica le comunicazioni ufficiali.

Iniziativa e Referendum - Diritto di Iniziativa

1. Il comitato presenta gli elenchi delle firme certificate alla cancelleria dello Stato in un'unica soluzione e entro il termine di un anno.

2. Il termine inizia a decorrere dalla pubblicazione del testo dell'iniziativa nel bollettino ufficiale.

Iniziativa e Referendum - Diritto di Iniziativa

1. L'iniziativa può essere ritirata entro 30 giorni dalla pubblicazione della decisione del Gran Consiglio di sottoporre l'iniziativa al referendum popolare.

2. Un'iniziativa formulata come suggerimento generale, a cui aderisce il Gran Consiglio, o un'iniziativa approvata dal Gran Consiglio in forma di progetto elaborato, non possono più essere ritirate.

3. Il Consiglio di Stato verifica se il ritiro dell'iniziativa è avvenuto in condizioni regolari.

Iniziativa e Referendum - Diritto di Referendum

1. I decreti soggetti a referendum sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, eventualmente con menzione del termine referendario.

Iniziativa e Referendum - Diritto di Referendum

1. Oltre ai requisiti indicati nell'articolo 101 della presente legge, le liste delle firme devono contenere

a) la designazione del decreto sottoposto a referendum con la data in cui è stato adottato dal Gran Consiglio;

b) la scadenza del termine per la presentazione delle firme;

c) l'indicazione che la richiesta di referendum non può essere ritirata.

### Elezioni del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale - Sistema elettorale

1. L'elezione dei membri del Consiglio di Stato e del Consiglio degli Stati avviene mediante il sistema elettorale a liste e secondo il sistema maggioritario con la maggioranza assoluta al primo turno e con la maggioranza relativa al secondo turno.

2. La maggioranza assoluta è calcolata per ogni candidato, basandosi sul numero delle schede valide.

3. Il collegio elettorale è l'intero cantone.

### Elezioni del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale - Sistema elettorale

1. È eleggibile al Consiglio degli Stati ogni cittadino svizzero avente diritto di voto, che ha il domicilio nel cantone. La perdita del diritto di voto cantonale comporta la perdita del mandato.

### Elezioni del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale - Sistema elettorale

1. Le disposizioni sull'eleggibilità sono stabilite all'Articolo 52 della Costituzione cantonale. L'appartenenza al corpo elettorale di un distretto per tutte le persone candidate al primo o al secondo turno viene determinata dal loro domicilio il giorno ultimo previsto per la presentazione delle liste del primo turno. Un successivo cambiamento di residenza non viene preso in considerazione.

2. Il cambiamento di residenza dopo una prima elezione non viene più preso in considerazione.

3. Inoltre, sono applicabili le disposizioni della legge sulle incompatibilità.

Elezioni del Consiglio di Stato e del Consiglio degli Stati - Primo turno

1. I partiti politici o i gruppi che propongono candidature devono depositare la loro lista di candidati alla cancelleria di stato entro e non oltre l'ottavo lunedì precedente le elezioni, entro le ore 12, dietro ricevuta di conferma.

2. La cancelleria di stato pubblica senza indugio le liste depositate con i nomi delle persone candidate nel bollettino ufficiale.

Elezioni del Consiglio di Stato e del Consiglio degli Stati - Primo turno

1. Ogni lista deve essere sottoscritta da almeno 100 elettori a nome di un partito politico o gruppo. Deve indicare un rappresentante e un sostituto. In mancanza, il primo firmatario della lista è considerato come il suo rappresentante e il successivo come sostituto. L'elenco dei sottoscrittori della lista deve essere accompagnato da una certificazione di un comune del cantone che attesti il loro diritto di voto.

2. L'elenco dei candidati deve essere accompagnato da una certificazione di un comune sul loro diritto di voto e da una dichiarazione di accettazione della candidatura firmata. La certificazione comunale per ogni sottoscrittore della lista e per ogni candidato deve essere ottenuta prima del deposito della lista. L'elenco dei candidati non deve contenere più nomi rispetto ai candidati da eleggere. Le candidature che non sono accompagnate dalla certificazione o dalla dichiarazione di accettazione, così come le persone non eleggibili o quelle eccedenti, saranno cancellate d'ufficio dalla Cancelleria dello Stato.

3. Una persona può figurare solo su una lista e non può più rinunciare alla propria candidatura dopo il deposito della lista.

4. Il rappresentante della lista può modificarla dopo il suo deposito solo se una persona non è più eleggibile. In ogni caso, dopo la scadenza del termine di deposito (lunedì dell'ottava settimana alle 12), non è più possibile apportare modifiche alla lista.

Elezioni del Consiglio di Stato e del Consiglio degli Stati - Primo turno

1. Nessuno può sottoscrivere più di una lista di candidature.

2. Ogni violazione di questa disposizione comporta l'invalidità di tali firme.

3. Ogni firma annullata per questo motivo può essere sostituita entro 48 ore.

Elezioni del Consiglio di Stato e del Consiglio degli Stati - Primo turno

1. Una firma non può essere ritirata dopo il deposito della lista.

Elezioni del Consiglio di Stato e del Consiglio degli Stati - Primo turno

1. I cittadini votanti del Cantone possono prendere visione delle liste delle candidature e dei nomi dei firmatari delle liste presso la Cancelleria di Stato.

Elezioni del Consiglio di Stato e del Consiglio degli Stati - Primo turno

1. Un foglio elettorale non deve contenere più nomi di quanti ne debbano essere eletti.

2. Un partito politico o gruppo può far apporre la denominazione del partito politico o del gruppo sul foglio elettorale.

3. Una persona non può essere presente su più di un foglio elettorale stampato.

4. ...

Elezioni del Consiglio di Stato e del Consiglio degli Stati - Primo turno

1. La Cancelleria di Stato fa stampare le schede elettorali di ogni lista depositata, così come una scheda elettorale ufficiale vuota. Solo queste schede elettorali ufficiali stampate o vuote sono valide.

Elezioni del Consiglio di Stato e del Consiglio degli Stati - Primo turno

1. L'unica scheda elettorale ufficiale contiene le persone candidate.

2. Le persone candidate sono elencate nel seguente ordine

a) gli attuali titolari in ordine alfabetico;

b) le altre persone candidate in ordine alfabetico.

3. Sulla scheda elettorale unica è indicato il numero massimo di candidati ai quali l'elettore può esprimere il suo voto, barrando la o le corrispondenti caselle.

Elezioni del Consiglio di Stato e del Consiglio degli Stati - Primo turno

1. La Cancelleria di Stato stampa l'unica scheda elettorale ufficiale. Solo queste schede elettorali ufficiali stampate sono valide.

Elezioni del Consiglio di Stato e del Consiglio degli Stati - Primo turno

1. Al primo turno sono elette le persone che hanno raggiunto la maggioranza assoluta.

2. Se al primo turno più persone raggiungono la maggioranza assoluta rispetto ai seggi da assegnare, sono elette per i seggi disponibili quelle che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

3. In caso di parità di voti, decide il sorteggio (Art. 84).

Elezioni del Consiglio di Stato e del Consiglio degli Stati - Primo turno

1. Se al primo turno non è stata depositata alcuna lista, gli elettori possono votare per qualsiasi persona eleggibile.

2. Le persone che hanno raggiunto la maggioranza assoluta devono esplicitamente accettare la loro elezione. Questa dichiarazione deve essere presentata alla cancelleria dello Stato entro le ore 12 del lunedì successivo alle elezioni. L'assenza di tale dichiarazione equivale a rinuncia. Se non tutti i seggi sono stati occupati, si procede a un secondo turno di votazione.

Elezioni del Consiglio di Stato e del Consiglio degli Stati - Primo turno

1. I risultati del primo turno delle elezioni sono annunciati dalla Cancelleria dello Stato al più tardi lunedì alle ore 12, e successivamente pubblicati nella prossima edizione del Bollettino Ufficiale.

Elezioni del Consiglio di Stato e del Consiglio degli Stati - Secondo turno elettorale

1. Se nel primo turno elettorale non tutti i candidati da eleggere hanno raggiunto la maggioranza assoluta, si procede a un secondo turno elettorale (ballottaggio).

2. Al secondo turno possono partecipare quei candidati che nel primo turno non sono stati eletti e che hanno ottenuto un numero di voti maggiore o uguale all'otto per cento del numero totale dei votanti. Inoltre, le liste in cui uno dei candidati ha ottenuto un numero di voti maggiore o uguale all'otto per cento del numero totale dei votanti possono

a) * includere uno o più nuovi candidati;

b) * prevedere la sostituzione di uno o più candidati.

3. Nel secondo turno è richiesta unicamente la maggioranza semplice. In caso di parità di voti, decide il sorteggio (Art. 84).

4. Il ballottaggio si svolge la terza domenica dopo il primo turno elettorale.

Elezioni del Consiglio di Stato e del Consiglio degli Stati - Secondo turno elettorale

1. Le liste delle candidature devono essere depositate presso la Cancelleria di Stato contro ricevuta di deposito al più tardi entro le ore 17:00 del martedì successivo al primo turno di votazione. Devono essere sottoscritte da almeno 50 elettori ed accompagnate da una certificazione comunale di diritto di voto per ciascun firmatario della lista e candidato, nonché da una dichiarazione di accettazione della candidatura sottoscritta dai candidati. La certificazione comunale deve essere ottenuta prima del deposito delle liste.

2. Una lista non può contenere più nomi di candidati di quanti sono i membri da eleggere. Le candidature che non sono accompagnate da una conferma comunale di diritto di voto e dalla dichiarazione di accettazione, così come le persone non eleggibili o soprannumerarie, saranno cancellate d'ufficio dalla Cancelleria di Stato.

3. ...

4. Inoltre, sono applicabili gli articoli da 117 a 123b.

Elezioni del Consiglio di Stato e del Consiglio degli Stati - Secondo turno elettorale

1. Qualora il numero delle candidature per il ballottaggio sia uguale o inferiore al numero dei mandati da assegnare, tutti i candidati sono dichiarati eletti dal Consiglio di Stato senza votazione. Qualora rimangano ancora mandati da assegnare, il ballottaggio sarà mantenuto solo per questi ultimi e gli elettori potranno votare per ciascuna persona eleggibile.

Elezioni del Consiglio di Stato e del Consiglio degli Stati - Secondo turno elettorale

1. Se nel secondo turno di votazione non è stata depositata alcuna lista, gli elettori possono votare per qualsiasi persona eleggibile.

2. Le persone elette al secondo turno con la maggioranza richiesta devono accettare espressamente la loro elezione. Tale dichiarazione deve pervenire alla Cancelleria di Stato entro le ore 12 del lunedì successivo alle elezioni. L'assenza di una dichiarazione equivale a rinuncia.

3. In caso di rinuncia, si procederà ad un'elezione suppletiva secondo le disposizioni dell'articolo 134.

Elezioni del Consiglio di Stato e del Consiglio degli Stati - Modalità di voto

1. L'elettore esercita il suo diritto di voto utilizzando un bollettino elettorale stampato o una scheda elettorale ufficiale in bianco.

2. Se utilizza un bollettino elettorale stampato, può modificarlo a mano cancellando il nome di singoli candidati o scrivendo sopra il nome di altri candidati.

3. È vietato inserire il nome dello stesso candidato più di una volta sulla stessa lista. La ripetizione di un nome è considerata non scritta.

4. Se utilizza la scheda elettorale ufficiale in bianco, deve compilarla a mano.

Elezioni del Consiglio di Stato e del Consiglio degli Stati - Modalità di voto

1. Il cittadino avente diritto di voto esercita il suo diritto di voto utilizzando l'unica scheda elettorale ufficiale.

2. Il cittadino avente diritto di voto esprime le sue preferenze nei confronti dei candidati, segnando con una croce la casella accanto al loro nome.

3. L'unica scheda elettorale ufficiale è nulla se presenta più caselle segnate rispetto al numero di persone da eleggere.

Elezioni del Consiglio di Stato e del Consiglio degli Stati - Modalità di voto

1. Nel primo e nel secondo turno di votazione, l'elettore dispone di tanti voti quanti sono i seggi da assegnare.

2. In tutti i casi si può votare solo per persone che sono elencate in una delle liste valide depositate. Il voto dato a una persona non elencata su una lista è nullo. Fanno eccezione gli articoli 125 e 130.

Elezioni del Consiglio di Stato e del Consiglio degli Stati - Modalità di voto

1. Se una scheda elettorale contiene più nomi di quanti siano le persone da eleggere, l'ufficio di scrutinio cancella i nomi in eccesso iniziando da quelli sul retro della scheda. La cancellazione procede dal basso verso l'alto.

2. Se la scheda contiene più colonne parallele, l'ufficio inizia a cancellare dall'ultimo nome della colonna a destra e prosegue in direzione ascendente in quella colonna; se necessario, l'ufficio continua allo stesso modo per le colonne successive, da destra a sinistra. I nomi iscritti sul lato delle colonne verticali vengono anch'essi cancellati, iniziando da destra.

Elezioni del Consiglio di Stato e del Consiglio degli Stati - Elezioni suppletive

1. Il Consiglio di Stato fissa la data delle elezioni suppletive. Queste si svolgono secondo quanto previsto dagli articoli 114 fino a 133. Tuttavia, se al primo turno vi è un solo candidato per un unico mandato disponibile, tale candidato viene dichiarato eletto dal Consiglio di Stato senza bisogno di votazione.

Elezioni del Gran Consiglio - Ripartizione dei seggi tra i distretti

1. La ripartizione dei seggi tra i distretti avviene conformemente all'articolo 84 della Costituzione cantonale.

2. Il Consiglio di Stato stabilisce, con una decisione pubblicata nel Bollettino ufficiale, il numero di seggi assegnato a ciascun distretto e mezzo distretto in base all'ultima statistica della popolazione pubblicata ufficialmente.

**Elezioni del Gran Consiglio - Sistema Elettorale**

1. I deputati e i supplenti sono eletti direttamente dal popolo secondo il sistema della distribuzione doppia-proporzionale.

2. L'elezione dei deputati e dei supplenti avviene tramite lo stesso registro elettorale in turni separati.

3. A pena di nullità, la lista deve contenere almeno la candidatura di un deputato e di un supplente.

**Elezioni del Gran Consiglio - Sistema Elettorale**

1. Il territorio cantonale è diviso in sei distretti elettorali per garantire la distribuzione dei seggi in accordo con le forze politiche.

2. I sei distretti elettorali sono

a) il distretto elettorale di Briga, suddiviso in tre sottodistretti elettorali che corrispondono al distretto di Goms, al semicantone di Rarogne orientale e al distretto di Briga;

b) il distretto elettorale di Visp, suddiviso in tre sottodistretti elettorali che corrispondono al distretto di Visp, al semicantone di Rarogne occidentale e al distretto di Leuk;

c) il distretto elettorale di Sierre, che consiste in un unico sottodistretto elettorale corrispondente al distretto di Sierre;

d) il distretto elettorale di Sion, suddiviso in tre sottodistretti elettorali che corrispondono ai distretti di Sion, Hérens e Conthey;

e) il distretto elettorale di Martigny, suddiviso in due sottodistretti elettorali che corrispondono ai distretti di Martigny e Entremont;

f) il distretto elettorale di Monthey, suddiviso in due sottodistretti elettorali che corrispondono ai distretti di Saint-Maurice e Monthey.

**Elezioni del Gran Consiglio - Sistema Elettorale**

1. Il distretto è il sottocircoscrizione elettorale per l'elezione del Gran Consiglio.

2. I semidistretti di Raron orientale e Raron occidentale costituiscono ciascuno un sottocircoscrizione elettorale separato, sia per la distribuzione dei seggi tra i distretti sia per l'elezione dei membri del Gran Consiglio.

3. L'elezione si svolge nei comuni.

Elezioni del Gran Consiglio - Liste dei candidati e gruppi di liste

1. In ogni distretto, le liste devono essere depositate presso il prefetto del distretto al più tardi entro le 12 di lunedì dell'ottava settimana prima delle elezioni, con rilascio di ricevuta.

2. L'invio delle liste per posta o con altri mezzi (fax, elettronico) non è consentito.

3. Ogni lista deve portare una denominazione che la distingua dalle altre liste.

Elezioni del Gran Consiglio - Liste dei candidati e gruppi di liste

1. Le liste che hanno la stessa denominazione e lo stesso numero d'ordine formano, a livello del collegio elettorale, un gruppo di liste.

Elezioni del Gran Consiglio - Liste dei candidati e gruppi di liste

1. Ogni candidato deve dichiarare per iscritto di accettare la propria candidatura. Se questa dichiarazione manca al momento del deposito della lista, il suo nome viene cancellato dalla lista. Un candidato non può ritirare la propria firma dopo il deposito della lista.

Elezioni del Gran Consiglio - Liste dei candidati e gruppi di liste

1. Le liste non possono contenere più candidati di quanti siano i deputati e i supplenti da eleggere nel distretto. Nessun nome può comparire più di una volta. I nomi eccedenti saranno eliminati.

2. Nessun nome può comparire contemporaneamente sia nella lista dei deputati che in quella dei supplenti. In tal caso, il nome sarà cancellato dalla lista dei supplenti.

Elezioni del Gran Consiglio - Liste dei candidati e gruppi di liste

1. È vietato concorrere in più candidature.

2. Il candidato il cui nome appare su più di una lista nello stesso distretto sarà immediatamente cancellato da tutte le liste dal prefetto del distretto.

3. Il candidato il cui nome appare su una lista in diversi distretti sarà immediatamente cancellato da tutte le liste dal Consiglio di Stato.

Elezioni del Gran Consiglio - Liste dei candidati e gruppi di liste

1. La lista deve essere sottoscritta da almeno dieci cittadini aventi diritto al voto nel distretto. Ogni sottoscrittore della lista deve indicare in modo manoscritto e leggibile il cognome, il nome, la professione, la data di nascita, la residenza e apporre la propria firma.

2. I sottoscrittori della lista designano un rappresentante e un supplente, responsabile per il collegamento con le autorità. In caso di omissione, il primo firmatario è considerato il rappresentante e il firmatario successivo come il suo supplente.

3. Il rappresentante ha il diritto e il dovere di rilasciare in maniera giuridicamente vincolante, a nome dei sottoscrittori della lista, tutte le dichiarazioni necessarie atte a risolvere eventuali difficoltà emergenti. Le decisioni dei sottoscrittori della lista vengono prese con la maggioranza assoluta.

Elezioni del Gran Consiglio - Liste dei candidati e gruppi di liste

1. Nessuno può firmare più di una lista di candidati.

2. Ogni violazione di questa disposizione comporta l'invalidità delle firme.

3. Ogni firma dichiarata invalida può essere sostituita entro 48 ore.

Elezioni del Gran Consiglio - Liste dei candidati e gruppi di liste

1. Un elettore non può ritirare la sua firma dopo il deposito della lista.

Elezioni del Gran Consiglio - Liste dei candidati e gruppi di liste

1. Una lista non può essere ritirata dopo il suo deposito.

Elezioni del Gran Consiglio - Liste dei candidati e gruppi di liste

1. Gli elettori possono prendere visione delle liste dei candidati e dei nomi dei sottoscrittori presso il prefetto e, dopo la loro trasmissione all'ufficio competente, presso quest'ultimo.

Elezioni del Gran Consiglio - Liste dei candidati e gruppi di liste

1. Il prefetto del distretto, eventualmente il Consiglio di Stato, esamina ogni lista elettorale, depenna i candidati non eleggibili e fissa al rappresentante dei sottoscrittori della lista un termine massimo di 48 ore per fornire le firme mancanti degli elettori, sostituire i candidati che sono stati eliminati d'ufficio riservandosi di altre candidature eccedenti, completare o correggere la denominazione dei candidati o modificare il nome della lista affinché non possa essere confuso con le liste di altri partiti politici.

2. Le persone proposte per la sostituzione devono dichiarare per iscritto di accettare la loro candidatura. In assenza di una specifica indicazione contraria da parte del rappresentante dei sottoscrittori della lista, le candidature alternative saranno elencate alla fine della lista.

3. Se un difetto non viene eliminato entro il termine concesso, la lista viene dichiarata non valida. Se un difetto riguarda solo una candidatura, viene depennato solo il nome di quel candidato.

4. Le decisioni del prefetto devono essere prese al più tardi il venerdì dell'ottava settimana prima delle elezioni e comunicate immediatamente. I ricorsi contro queste decisioni devono essere presentati entro 24 ore al Consiglio di Stato, che decide definitivamente entro il mercoledì della settima settimana prima delle elezioni.

5. Dopo il giovedì della settima settimana prima delle elezioni, non è più possibile apportare modifiche alle liste.

Elezioni del Gran Consiglio - Liste dei candidati e gruppi di liste

1. Le liste dei candidati definitivamente formate costituiscono le liste ufficiali. Queste liste vengono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale il prima possibile.

2. I prefetti trasmettono le liste per la stampa e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale con la loro designazione al dipartimento competente.

3. Il dipartimento competente assegna ad ogni gruppo di liste in ciascun collegio elettorale un numero d’ordine. Questo numero d’ordine costituisce parte integrante di ciascuna lista. L'assegnazione dei numeri d’ordine avviene mediante sorte tra i gruppi di liste che sono stati depositati in tutti i distretti del collegio elettorale. Le altre liste o gruppi di liste ricevono un numero d’ordine successivo, eventualmente mediante sorteggio.

4. ...

Elezioni del Gran Consiglio - Liste dei candidati e gruppi di liste

1. Le liste depositate non possono essere unite.

Elezioni del Gran Consiglio - Modalità di Voto

1. L'elettore esprime il suo voto utilizzando una scheda elettorale stampata o una scheda elettorale ufficiale vuota.

2. Chi utilizza una scheda elettorale ufficiale vuota può inserire il nome di candidati presenti in una delle liste depositate. Può anche inserire la denominazione o il numero d'ordine di una delle liste depositate.

3. Chi utilizza una scheda elettorale stampata può cancellare i nomi dei candidati o inserire i nomi dei candidati da altre liste (panachage). Può anche cancellare la denominazione e il numero d'ordine della lista o sostituirli con un'altra denominazione o un altro numero d'ordine.

4. Si può votare solo per candidati che sono inclusi in una lista validamente depositata nel sottocircoscrizione elettorale.

5. Il cumulo non è consentito e il nome di un candidato che appare più di una volta sulla stessa scheda elettorale conta solo come un voto per il candidato.

6. Le modifiche, le aggiunte o le cancellazioni devono essere fatte a mano. In caso di discrepanza tra la denominazione della lista e il numero d'ordine, è determinante la denominazione della lista.

Elezioni del Gran Consiglio - Modalità di Voto

1. Per ogni elezione, l'elettore dispone di tanti voti quanti sono i deputati e i supplenti da eleggere nel distretto.

2. Se una scheda elettorale contiene meno nomi di candidati rispetto ai membri da eleggere, i voti non utilizzati per i candidati valgono come voti aggiuntivi per la lista di cui la scheda elettorale riporta la denominazione o il numero d'ordine. Se la scheda elettorale non riporta né denominazione né numero d'ordine, o ne riporta più di una, i voti non utilizzati sono considerati voti vuoti.

3. I nomi che non appaiono in nessuna lista non vengono considerati. Tuttavia, i voti assegnati a tali nomi contano come voti aggiuntivi, purché la scheda elettorale riporti la denominazione di una lista o un numero d'ordine e contenga almeno il nome di una candidatura validamente depositata.

4. Se una scheda elettorale riporta più nomi rispetto ai membri da eleggere, l'ufficio di scrutinio elimina i nomi in eccesso iniziando dalla parte posteriore della scheda. L'eliminazione avviene dal basso verso l'alto. Se la scheda elettorale contiene più colonne parallele, l'ufficio inizia l'eliminazione dall'ultimo nome della colonna di destra e prosegue in direzione ascendente in quella colonna; se necessario, l'ufficio procede allo stesso modo con le colonne seguenti, da destra verso sinistra. I nomi registrati sul lato delle colonne verticali vengono eliminati anch'essi, iniziando da destra.

5. Le schede elettorali che riportano una denominazione di lista, ma non contengono il nome di un candidato proposto nel sotto-distretto, sono invalide.

Elezioni del Gran Consiglio - Conteggio dei Voti e Distribuzione dei Seggi

1. Alla chiusura delle votazioni, l'ufficio di scrutinio comunica immediatamente i risultati alla Cancelleria di Stato, per telefono o con un altro mezzo prescritto o autorizzato dal Consiglio di Stato.

2. Trasmette all'ufficio centrale i verbali elettorali e i moduli di conteggio forniti dal dipartimento competente.

Elezioni del Gran Consiglio - Conteggio dei Voti e Distribuzione dei Seggi

1. L'Ufficio centrale è composto da un prefetto per ogni collegio elettorale, dal cancelliere di Stato che presiede l'Ufficio, nonché da un vicecancelliere e da un rappresentante del dipartimento competente.

2. L'Ufficio si riunisce al più tardi nella mattinata del lunedì successivo alle elezioni, e procede al conteggio dei risultati nonché alla distribuzione dei seggi nei collegi e sottocollegi elettorali. Redige il verbale delle elezioni separatamente per i deputati e per i supplenti.

Elezioni del Gran Consiglio - Conteggio dei Voti e Distribuzione dei Seggi

1. Il gruppo di liste che raggiunge almeno l'otto percento in almeno un sottocircoscrizione partecipa all'assegnazione superiore dei seggi. I voti delle liste escluse non vengono presi in considerazione per la determinazione del quoziente di assegnazione.

Elezioni del Gran Consiglio - Conteggio dei Voti e Distribuzione dei Seggi

1. Il numero totale dei voti di ciascuna lista per distretto viene diviso per il numero di seggi da assegnare nel distretto pertinente e arrotondato per eccesso o per difetto al numero intero più vicino. Il risultato determina il numero di elettori ponderati di ciascuna lista nel sotto-distretto corrispondente.

2. In ciascun gruppo di liste, i numeri di elettori ponderati delle liste vengono sommati. La somma viene divisa per il quoziente di assegnazione e arrotondata per eccesso o per difetto al numero intero più vicino. Il risultato indica il numero di seggi del gruppo di liste pertinente per il corrispondente collegio elettorale.

3. Il dipartimento competente stabilisce i quozienti di assegnazione in modo che tutti i seggi in ciascun collegio elettorale siano assegnati.

4. Nei collegi elettorali che consistono di un solo sotto-distretto, questa assegnazione è definitiva.

Elezioni del Gran Consiglio - Conteggio dei Voti e Distribuzione dei Seggi

1. Il numero di voti di ciascuna lista è diviso per il divisore del sottocircoscrizione e il divisore del gruppo di liste, arrotondando al numero intero superiore o inferiore più vicino. Il risultato indica il numero di seggi di ciascuna lista nei distretti.

a) * ...

b) * ...

c) * ...

d) * ...

e) * ...

f) * ...

2. Il dipartimento competente stabilisce il divisore del sottocircoscrizione e il divisore del gruppo di liste in modo che, procedendo secondo quanto previsto nel paragrafo 1

a) * ogni distretto riceva il numero di seggi assegnatogli dal Consiglio di Stato e

b) * ogni gruppo di liste riceva il numero di seggi spettante loro secondo l'assegnazione superiore.

Elezioni del Gran Consiglio - Conteggio dei Voti e Distribuzione dei Seggi

1. Da ogni lista sono dichiarati eletti, fino al numero dei seggi ottenuti, i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

2. In caso di parità di voti decide il sorteggio.

3. Se a una lista di deputati vengono assegnati più seggi di quanti essa contenga candidati, i seggi rimanenti sono assegnati ai supplenti nell'ordine dei voti ricevuti, eventualmente mediante sorteggio in caso di parità di voti.

4. Se non ci sono più supplenti, i firmatari della lista interessata hanno il diritto di presentare, su richiesta del Consiglio di Stato, una lista di candidati. Questa deve essere approvata dalla maggioranza dei firmatari. La stessa procedura si applica se a una lista di supplenti vengono assegnati più seggi di quanti essa contenga candidati.

5. Le persone così determinate sono considerate elette senza votazione.

6. Se i firmatari della lista dei candidati non esercitano il loro diritto, si svolge nel sottodistretto interessato un'elezione integrativa in una data fissata dal Consiglio di Stato.

Elezioni del Gran Consiglio - Casi Speciali, Vacanza, Dimissioni e Consiglio Costituzionale

1. Se non è stata depositata alcuna lista, gli elettori possono votare per qualsiasi persona eleggibile.

2. Ogni elettore dispone di tanti voti quanti sono i seggi da assegnare. Se una scheda elettorale contiene più nomi di quanti siano i seggi da assegnare, gli ultimi nomi sono cancellati secondo le disposizioni dell'articolo 151, comma 4, della presente legge.

3. Sono elette le persone che hanno ricevuto il maggior numero di voti (maggioranza relativa). In caso di parità di voti, si procede al sorteggio.

4. ...

4a. I voti attribuiti a queste persone non sono presi in considerazione nel calcolo dei voti per la sovra-assegnazione per ciascun collegio elettorale.

Elezioni del Gran Consiglio - Casi Speciali, Vacanza, Dimissioni e Consiglio Costituzionale

1. Se è presente una sola lista depositata, tutti i candidati di questa lista sono eletti senza bisogno di una votazione.

2. Se il numero dei candidati di questa lista è inferiore al numero dei seggi da assegnare, alla data prevista per la votazione ordinaria si tiene un'elezione suppletiva secondo il sistema maggioritario, senza deposito di liste. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti ricevuti (maggioranza relativa). In caso di parità di voti, decide il sorteggio.

3. ...

3a I voti e i seggi assegnati non sono considerati nel calcolo dei voti per la ripartizione superiore per collegio elettorale.

Elezioni del Gran Consiglio - Casi Speciali, Vacanza, Dimissioni e Consiglio Costituzionale

1. I seggi che si rendono vacanti durante il mandato rimangono assegnati alla lista a cui erano stati attribuiti.

2. Il Consiglio di Stato dichiara quindi eletto il primo non eletto di tale lista. In caso di parità di voti, si procede al sorteggio.

3. Se la lista a cui era stato attribuito il seggio non ha candidati non eletti, il Consiglio di Stato dichiara eletto il supplente in base all'ordine dei voti ricevuti.

4. In caso di morte, ineleggibilità o rinuncia del primo non eletto o del supplente, verrà dichiarato eletto colui che segue immediatamente.

5. Se non ci sono candidati o supplenti aggiuntivi, si applicano i paragrafi 4 a 6 dell'articolo 157. Non si tiene alcuna elezione sostitutiva se il rinnovo del Gran Consiglio avviene entro dodici mesi. Non viene organizzata alcuna elezione per colmare la vacanza di un supplente.

Elezioni del Gran Consiglio - Casi Speciali, Vacanza, Dimissioni e Consiglio Costituzionale

1. I deputati e supplenti che si dimettono devono comunicare per iscritto tale decisione al Consiglio di Stato, il quale provvede a prendere le misure necessarie per la loro sostituzione secondo le disposizioni sopra indicate.

2. Il Consiglio di Stato procede d'ufficio alla sostituzione dei deputati che, ai sensi dell'articolo 10 della legge sull'organizzazione dei consigli e sulle relazioni tra i poteri, sono considerati dimissionari.

Elezioni del Gran Consiglio - Casi Speciali, Vacanza, Dimissioni e Consiglio Costituzionale

1. In un'elezione suppletiva, ogni elettore può votare per qualsiasi persona eleggibile. Ha a disposizione tanti voti quanti sono i seggi da assegnare.

2. L'elezione si svolge in una data fissata dal Consiglio di Stato e avviene secondo il sistema maggioritario a semplice maggioranza senza deposito di liste. La persona che ha ricevuto il maggior numero di voti è eletta. In caso di parità di voti, decide la sorte.

Elezioni del Gran Consiglio - Casi Speciali, Vacanza, Dimissioni e Consiglio Costituzionale

1. Le disposizioni relative alle elezioni del Gran Consiglio si applicano all'elezione dei membri del Consiglio costituzionale (Art. 103 KV).

Elezioni Comunali - Autorità Comunali - Assemblea Civica

1. Il Consiglio di Stato stabilisce con decisione la data delle elezioni delle autorità comunali e municipali, fissandola di norma per la seconda domenica di ottobre.

Elezioni Comunali - Autorità Comunali - Assemblea Civica

1. In ogni comune, l'assemblea dei cittadini che possiedono diritti politici costituisce l'assemblea primaria, le cui competenze sono stabilite nella costituzione e nelle leggi.

**Elezioni Comunali - Autorità Comunali - Consiglio Generale**

1. Ogni comune con una popolazione superiore a 700 abitanti istituisce un Consiglio Generale non appena la maggioranza dell'assemblea generale lo decide.

2. A tal fine, l'assemblea generale viene convocata, a condizione che almeno un quinto degli aventi diritto al voto lo richieda per iscritto. Nei comuni con più di 5.000 abitanti, tale richiesta deve essere presentata dal dieci per cento degli aventi diritto al voto.

3. Tale richiesta deve essere presentata al consiglio comunale nell'anno di rinnovo delle autorità comunali, ma non oltre il 1° maggio dell'anno elettorale. Se la richiesta è ritenuta legittima, essa deve essere sottoposta al voto popolare entro e non oltre il 30 giugno (votazione alle urne).

4. La convocazione del corpo elettorale avviene nella forma consueta tramite pubblicazione almeno 20 giorni prima.

5. Le forme e i termini prescritti per l'istituzione del Consiglio Generale sono applicabili anche alla sua abolizione.

**Elezioni Comunali - Autorità Comunali - Consiglio Generale**

1. Il Consiglio Generale nomina autonomamente il suo ufficio, che è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, da un Segretario e da almeno due scrutatori.

**Elezioni Comunali - Autorità Comunali - Consiglio Generale**

1. Il Consiglio Generale viene eletto per un mandato di quattro anni ed entra in carica il primo giorno dell'anno successivo alla sua elezione.

2. Viene eletto secondo il sistema proporzionale.

**Elezioni Comunali - Autorità Comunali - Consiglio Generale**

1. Ogni cittadino svizzero avente diritto di voto a livello comunale è eleggibile all'ufficio di consigliere generale.

2. La perdita del diritto di voto comporta la perdita del mandato.

3. Nessuno è obbligato ad accettare l'ufficio di membro del consiglio generale. Le dimissioni da questo ufficio non sono subordinate a nessuna condizione.

4. Il consiglio comunale provvede alla sostituzione di tutti i membri del consiglio generale che si sono dimessi o che non sono più eleggibili.

Elezioni comunali - Autorità comunali - Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è composto da un minimo di 3 e un massimo di 15 membri, di cui uno è il Presidente e uno è il Vicepresidente.

2. Il numero dei membri del Consiglio comunale deve essere sempre dispari.

Elezioni comunali - Autorità comunali - Consiglio comunale

1. Ogni richiesta di modifica del numero dei membri del consiglio comunale può essere presentata da almeno un quinto degli aventi diritto al voto, dal consiglio generale o dal consiglio comunale interessato stesso. La richiesta deve specificare il numero desiderato di membri del consiglio.

2. La richiesta degli aventi diritto al voto deve essere presentata per iscritto al presidente del comune nel corso dell'anno in cui si svolge il rinnovo delle autorità comunali, ma al più tardi entro il 1º maggio dell'anno elettorale. La richiesta dei consigli deve essere presentata entro lo stesso termine.

3. Se le richieste vengono giudicate legali, devono essere sottoposte al voto popolare entro e non oltre il 30 giugno (votazione alle urne).

4. La convocazione degli aventi diritto al voto avviene in forma consueta tramite pubblicazione almeno 20 giorni prima.

Elezioni comunali - Autorità comunali - Consiglio comunale

1. Se sono state presentate più proposte, l'elettore deve esprimere il proprio parere su ciascuna di esse.

2. Se più proposte raggiungono la maggioranza assoluta, è considerata approvata quella che riceve il maggior numero di voti.

Elezioni comunali - Autorità comunali - Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, che viene eletto ogni quattro anni, entra in carica il primo giorno dell'anno successivo alla sua elezione.

2. Viene eletto o secondo il sistema proporzionale (Art. 193 a 198) o secondo il sistema maggioritario (Art. 199 a 205) con deposito obbligatorio delle liste.

Elezioni comunali - Autorità comunali - Consiglio comunale

1. Ogni cittadino svizzero avente diritto di voto è eleggibile alla carica di consigliere comunale. La residenza nel Cantone o nel Comune non è richiesta.

Elezioni comunali - Autorità comunali - Consiglio comunale

1. Nessun cittadino avente diritto al voto residente nel comune può rifiutarsi di servire come consigliere comunale per quattro anni, a meno che non vi siano motivi legittimi realmente accertati per un'eccezione. Un eletto non può invocare il numero di anni di servizio per richiedere le dimissioni, prima che il periodo per il quale è stato eletto sia scaduto.

2. Il dipartimento competente può in qualsiasi momento, in presenza di motivi importanti e debitamente accertati, accettare le dimissioni presentate.

Elezioni Comunali - Autorità Comunali - Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente e il Vicepresidente del Comune, che vengono eletti ogni quattro anni, assumono il loro incarico il primo giorno dell'anno successivo alla loro elezione.

2. L'elezione del Presidente e del Vicepresidente del Comune avviene secondo il sistema maggioritario con deposito obbligatorio delle liste (art. 199 a 205).

3. ...

Elezioni Comunali - Autorità Comunali - Presidente e Vicepresidente

1. Eleggibili alla carica di presidente e di vicepresidente del comune sono i membri del consiglio comunale.

Elezioni Comunali - Autorità Comunali - Presidente e Vicepresidente

1. Un consigliere comunale non può rifiutarsi di assumere la carica di presidente o vicepresidente per un periodo di quattro anni. Inoltre, è applicabile l'articolo 174 della presente legge.

Elezioni Comunali - Autorità Comunali - Giudici e Vice Giudici

1. Il giudice e il vicegiudice del comune, che vengono eletti ogni quattro anni, assumono la loro carica il primo giorno dell'anno successivo alla loro elezione.

2. L'elezione del giudice e del vicegiudice si svolge secondo il sistema maggioritario (art. 199 fino 205) con obbligo di deposito delle liste.

Elezioni Comunali - Autorità Comunali - Giudici e Vice Giudici

1. Ogni cittadino svizzero avente diritto di voto è eleggibile alla carica di giudice o vicegiudice. La residenza nel cantone, nel distretto o nel comune non è necessaria.

Elezioni Comunali - Autorità Comunali - Giudici e Vice Giudici

1. Nessuno è obbligato ad accettare l'incarico di giudice o vicegiudice del comune. In caso di accettazione, l'eletto svolge il suo incarico fino al termine del suo mandato, salvo malattia o cambio di residenza.

2. Il dipartimento competente può in qualsiasi momento accettare le dimissioni presentate, qualora vi siano motivi importanti e debitamente accertati.

Elezioni Comunali - Autorità Comunali - Giudici e Vice Giudici

1. Due o più comuni possono, attraverso un accordo approvato dalla legislatura comunale e ratificato dal Consiglio di Stato, costituire un circondario giudiziario intercomunale ai sensi dell'articolo 62 della Costituzione cantonale. La decisione della legislatura comunale deve essere presa entro e non oltre il 30 giugno dell'anno elettorale.

2. In tal caso, il circondario costituisce un unico collegio elettorale per l'elezione di un unico giudice e di un unico vice giudice.

3. Le elezioni si svolgono in ciascun comune. L'accordo disciplina le modalità di aggregazione dei risultati elettorali e la loro pubblicazione o dello scrutinio intercomunale. Inoltre, si applicano gli articoli da 178 a 180.

**Elezioni Comunali - Autorità Burgensis - Assemblea Burgensis**

1. In ogni comune borghese, l'assemblea dei cittadini che possiedono il diritto di voto ai sensi dell'articolo 13 della presente legge costituisce l'assemblea civica, le cui competenze sono stabilite dalla Costituzione e dalle leggi.

Elettorato Comunale - Autorità Cittadine - Consiglio dei Cittadini

1. Nei comuni con un consiglio municipale separato, quest'ultimo è composto da un minimo di tre e un massimo di nove membri.

2. Il numero dei membri del consiglio municipale deve essere sempre dispari.

Elettorato Comunale - Autorità Cittadine - Consiglio dei Cittadini

1. Nell'anno del rinnovo delle autorità comunali, ma al più tardi il 1° maggio dell'anno elettorale, un quinto dei cittadini aventi diritto di voto in questioni comunali (Art. 13 cpv. 1 lett. b) può presentare presso la cancelleria comunale una richiesta che esige la formazione di un consiglio comunale separato. La richiesta deve menzionare il numero desiderato dei membri del consiglio comunale.

2. La votazione deve svolgersi al più tardi il 30 giugno dello stesso anno e la maggioranza dei votanti decide se desidera eleggere un consiglio separato (votazione alle urne).

3. Una volta decisa la separazione dei due consigli, essa rimane in vigore fino a una decisione contraria dei cittadini aventi diritto di voto. La procedura prevista nei capoversi 1 e 2 è applicabile.

4. In caso di formazione di un consiglio comunale, l'elezione di quest'ultimo viene organizzata dal consiglio comunale. Esso gestisce l'amministrazione delle questioni comunali fino all'entrata in carica del consiglio comunale il primo giorno dell'anno successivo alla sua elezione.

Elettorato Comunale - Autorità Cittadine - Consiglio dei Cittadini

1. Ogni richiesta di modifica del numero dei membri del consiglio comunale può essere presentata da un quinto dei cittadini, aventi diritto di voto nelle questioni comunali (Art. 13 cpv. 1 lett. b) o dal consiglio comunale stesso. La richiesta deve indicare il numero desiderato dei membri del consiglio.

2. La richiesta dei cittadini deve essere presentata per iscritto al presidente municipale durante l'anno del rinnovo delle autorità comunali e al più tardi entro il 1° maggio dell'anno elettorale. La richiesta del consiglio deve essere presentata entro lo stesso termine.

3. Se le richieste sono riconosciute come legittime, devono essere presentate per l'approvazione ai cittadini entro il 30 giugno dello stesso anno (votazione per urna).

4. La convocazione dei cittadini aventi diritto di voto avviene in forma ordinaria mediante pubblicazione almeno 20 giorni prima.

Elettorato Comunale - Autorità Cittadine - Consiglio dei Cittadini

1. L'articolo 171 è applicabile.

Elettorato Comunale - Autorità Cittadine - Consiglio dei Cittadini

1. Il Consiglio Civico, che viene eletto ogni quattro anni, assume la sua carica il primo giorno dell'anno successivo alla sua elezione.

2. Il Consiglio Civico viene eletto o secondo il sistema proporzionale (Art. 193 fino a 198) o secondo il sistema maggioritario (Art. 199 fino a 205) con deposito obbligatorio delle liste.

3. Nella formazione di un Consiglio Civico separato si applica il sistema proporzionale.

Elettorato Comunale - Autorità Cittadine - Consiglio dei Cittadini

1. Tutti i cittadini, siano essi residenti o meno nella comunità cittadina, sono eleggibili alla carica di consigliere municipale.

Elettorato Comunale - Autorità Cittadine - Consiglio dei Cittadini

1. Nessun cittadino residente nel comune può rifiutarsi di servire come consigliere comunale per quattro anni, a meno che non vi siano comprovati motivi legittimi per un'eccezione. L'eletto non può invocare il numero di anni di mandato per chiedere le dimissioni prima che sia scaduto il periodo per il quale è stato eletto.

2. Il dipartimento competente può in qualsiasi momento accettare le dimissioni presentate in presenza di motivi importanti e debitamente accertati.

Elezioni comunali - Autorità civiche - Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente e il Vicepresidente della comunità borghese, che vengono eletti ogni quattro anni, assumono il loro incarico il primo giorno dell'anno successivo alla loro elezione.

2. L'elezione del Presidente e del Vicepresidente della comunità si svolge secondo il sistema maggioritario con deposito obbligatorio delle liste (artt. 199 a 205).

3 ...

Elezioni comunali - Autorità civiche - Presidente e Vicepresidente

1. Sono eleggibili alla carica di Presidente e Vicepresidente della comunità borghese i membri del Consiglio borghese.

Elezioni comunali - Autorità civiche - Presidente e Vicepresidente

1. Un consigliere comunale non può rifiutarsi di assumere l'incarico di presidente o vicepresidente del comune per un periodo di quattro anni. Inoltre, è applicabile l'articolo 189 della presente legge.

Elezioni comunali - Sistema elettorale - Sistema proporzionale

1. Le disposizioni riguardanti l'elezione del Gran Consiglio si applicano analogamente all'elezione del Consiglio generale e dei consigli comunali e patriziali nei comuni, in cui queste elezioni avvengono secondo il sistema proporzionale.

2. In particolare si applicano le disposizioni riguardanti l'accettazione delle candidature (Art. 139), i firmatari delle liste e i rappresentanti (Art. 142), le firme multiple e il loro ritiro (Art. 143 e 144), il ritiro della lista (Art. 145), il divieto di apparentamento delle liste (Art. 149), la modalità di voto (Art. 150), la validità dei voti (Art. 151), l'assenza di liste depositate (Art. 158 co. 1 a 3) e il deposito di un'unica lista (Art. 159 co. 1 e 2).

3. Sono fatte salve le disposizioni speciali di questo capitolo.

Elezioni comunali - Sistema elettorale - Sistema proporzionale

1. Le liste preparate dai partiti politici o dai gruppi devono essere depositate presso la cancelleria del consiglio competente entro e non oltre le ore 12 del settimo lunedì precedente la consultazione elettorale in questione, contro ricevuta di consegna. La consegna delle liste per posta o con altri mezzi (fax, elettronici) non è consentita.

2. Tali buste saranno trasmesse al consiglio riunito in assemblea al più tardi il giorno successivo. Le liste dei candidati e dei sottoscrittori delle liste saranno poi rese pubbliche e potranno essere consultate presso la cancelleria comunale competente.

3. Il deposito della lista deve essere firmato, a nome del partito politico o del gruppo, da almeno dieci elettori residenti nel comune con più di 1'000 elettori e da almeno cinque elettori residenti nel comune con 1'000 o meno elettori. In assenza di indicazioni, il primo firmatario è considerato come rappresentante del partito.

4. Ogni partito politico può riportare sulla propria lista tanti candidati quanti sono i seggi da assegnare; i candidati elencati in eccesso saranno cancellati d'ufficio alla fine della lista.

Elezioni comunali - Sistema elettorale - Sistema proporzionale

1. Sono vietate le candidature multiple.

2. Il candidato il cui nome appare su più di una lista deve scegliere per iscritto una tra esse. In caso contrario, il consiglio competente procederà al sorteggio.

Elezioni comunali - Sistema elettorale - Sistema proporzionale

1. Ogni partito politico o gruppo indica la denominazione o il titolo della propria lista al momento del deposito presso la cancelleria. La denominazione così registrata diventa proprietà esclusiva del partito politico o gruppo.

2. Il consiglio competente esamina ogni proposta elettorale, elimina le persone non eleggibili, richiede, se necessario, il completamento della lista dei firmatari, consente la sostituzione delle persone escluse d'ufficio, permette di integrare o correggere la designazione dei candidati o di modificare il nome della lista affinché non possa essere confusa con le liste di altri partiti politici o gruppi.

3. Queste modifiche devono essere effettuate entro le ore 12 del settimo giovedì prima delle elezioni.

4. In caso di disaccordi riguardanti la proprietà della denominazione o del titolo della lista, il Consiglio di Stato decide su parere preliminare dell'organo superiore del partito politico coinvolto.

Elezioni comunali - Sistema elettorale - Sistema proporzionale

1. Il Presidente del Consiglio interessato affigge le liste dei candidati depositate in tempo, nel sesto lunedì prima dell'elezione, nella bacheca d’annunci pubblici.

2. Queste liste devono recare in alto un numero d'ordine che corrisponde alla loro sequenza di deposito.

Elezioni comunali - Sistema elettorale - Sistema proporzionale

1. Le liste che non raggiungono l'otto percento della somma dei voti di partito sono escluse dalla distribuzione. Tuttavia, i voti delle liste escluse sono considerati per la determinazione del quoziente.

Elezioni comunali - Sistema elettorale - Sistema proporzionale

1. La somma dei voti di lista viene divisa per il numero dei seggi da assegnare, aumentato di uno. Il numero così ottenuto viene arrotondato al numero intero superiore, che costituisce poi il quoziente.

2. Ogni lista che ha raggiunto il quorum ha diritto a tanti eletti quanti sono contenuti nel quoziente nella somma dei voti di lista.

Elezioni comunali - Sistema elettorale - Sistema proporzionale

1. Se non sono ancora stati assegnati tutti i seggi, quelli rimanenti vengono assegnati uno per uno e successivamente secondo le seguenti regole

a) il numero di voti di ogni lista viene diviso per il numero di seggi già assegnati alla stessa, aumentato di uno;

b) il prossimo seggio viene assegnato alla lista che presenta il quoziente più alto;

c) se più liste hanno lo stesso quoziente e quindi lo stesso diritto al seggio successivo, il seggio viene assegnato alla lista che ha ottenuto il più grande resto nella divisione secondo l’articolo 198b, comma 2;

d) se ancora più liste mantengono lo stesso diritto, il seggio va alla lista che presenta il maggior numero di voti di partito;

e) se ancora più liste hanno lo stesso diritto, il seggio viene assegnato alla lista il cui candidato ha il massimo numero di voti;

f) se più candidati hanno lo stesso numero di voti, si procede tramite sorteggio.

2. Questa procedura viene ripetuta fino a che tutti i seggi siano stati assegnati.

Elezioni comunali - Sistema elettorale - Sistema proporzionale

1. Da ogni lista vengono dichiarati eletti i candidati che hanno ottenuto più voti fino al numero di seggi conquistati.

2. In caso di parità di voti, decide il sorteggio.

3. Se a una lista vengono assegnati più seggi di quanti candidati essa contenga, i sottoscrittori della lista in questione hanno il diritto di presentare una lista di candidati. Tale lista deve essere approvata dalla maggioranza dei sottoscrittori.

4. Le persone così individuate sono considerate elette in elezione tacita.

5. Se i sottoscrittori della lista di candidati non esercitano il loro diritto, avrà luogo un'elezione supplementare in una data stabilita dal consiglio comunale.

Elezioni comunali - Sistema elettorale - Sistema maggioritario

1. Per l'elezione dei consigli comunali e dei consigli dei cittadini, dei presidenti e vicepresidenti, nonché dei giudici e dei vicegiudici secondo il sistema maggioritario, si applica la maggioranza assoluta al primo turno e la maggioranza relativa al secondo turno.

2. La maggioranza assoluta è determinata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente legge. Viene calcolata separatamente per ciascun candidato. Se il numero di candidati che hanno raggiunto la maggioranza assoluta supera il numero dei seggi da occupare, sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

3. Al secondo turno sono eletti fino al numero dei seggi da assegnare coloro che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

4. Se due candidati ricevono lo stesso numero di voti al primo o al secondo turno, si decide per sorteggio.

Elezioni comunali - Sistema elettorale - Sistema maggioritario

1. L'elezione secondo il sistema maggioritario avviene con il deposito ufficiale delle liste. Le liste non possono contenere più candidati del numero di membri da eleggere.

2. Nel primo turno elettorale, le liste dei candidati, con o senza designazione, devono essere depositate presso la cancelleria comunale entro i termini seguenti

a) * per le elezioni del Consiglio comunale e del Consiglio dei cittadini, nonché per l'elezione del giudice comunale e del vice giudice: entro e non oltre il settimo lunedì precedente le elezioni alle ore 12;

b) * per le elezioni del presidente e del vicepresidente: il martedì successivo alle elezioni del Consiglio comunale o del Consiglio dei cittadini, entro e non oltre le ore 12.

3. Nel secondo turno elettorale, le liste dei candidati precedentemente firmate da questi ultimi, con o senza designazione, devono essere depositate presso la cancelleria comunale entro il martedì successivo al primo turno, alle ore 18. Le liste depositate devono essere affisse nella bacheca pubblica entro il giorno seguente. Possono essere proposti nuovi candidati.

4. Inoltre, si applicano gli articoli da 194 a 198.

Elezioni comunali - Sistema elettorale - Sistema maggioritario

1. Il cittadino esercita il suo diritto di voto utilizzando sia una scheda elettorale stampata che una scheda elettorale ufficiale in bianco.

2. Se utilizza una scheda stampata, può modificarla manualmente cancellando il nome di singoli candidati o aggiungendo il nome di altri candidati.

3. È vietato inserire il nome dello stesso candidato più di una volta nella stessa lista. La ripetizione di un nome è considerata come non scritta.

4. Se utilizza una scheda elettorale ufficiale in bianco, deve compilare manualmente.

5. Sono valide solo le schede elettorali stampate e le schede elettorali ufficiali in bianco.

Elezioni comunali - Sistema elettorale - Sistema maggioritario

1. L'elettore dispone di tanti voti quanti sono i seggi da assegnare. Tutti i voti espressi per persone eleggibili sono considerati.

Elezioni comunali - Sistema elettorale - Sistema maggioritario

1. Se una scheda elettorale riporta più nomi di quanti siano i candidati da eleggere, l'ufficio di scrutinio elimina i nomi in eccesso iniziando con quelli sul retro della scheda. La cancellazione avviene dal basso verso l'alto.

2. Se la scheda elettorale contiene più colonne parallele, l'ufficio inizia a cancellare l'ultimo nome della colonna di destra e prosegue in direzione ascendente all'interno di tale colonna; se necessario, prosegue allo stesso modo per le colonne successive, da destra a sinistra. I nomi indicati sul lato delle colonne verticali vengono cancellati anch'essi a partire dalla destra.

3. Se la scheda elettorale riporta, per l'elezione di un solo membro di un'autorità, più di un nome, essa è nulla.

Elezioni comunali - Sistema elettorale - Sistema maggioritario

1. Se non è stato depositato alcun elenco, gli elettori possono votare per qualsiasi persona eleggibile.

2. Sono eletti, fino al numero dei seggi da assegnare, il candidato o i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Se due candidati hanno ottenuto lo stesso numero di voti, si decide tramite sorteggio.

Elezioni comunali - Sistema elettorale - Sistema maggioritario

1. Se è stata depositata una sola lista, tutti i candidati di questa lista sono eletti senza votazione. Lo stesso vale se il numero dei candidati di tutte le liste è uguale o inferiore al numero dei seggi da ricoprire.

2. Se il numero dei candidati è inferiore al numero dei seggi da ricoprire, si procede a un'elezione integrativa con il sistema maggioritario senza deposito delle liste, nella data prevista per il voto ordinario. Sono eletti le persone che ricevono il maggior numero di voti (maggioranza relativa). In caso di parità di voti, si procede al sorteggio.

Elezioni Comunali - Sistema Elettorale - Modifica del Sistema Elettorale

1. Nei comuni con meno di 1'500 abitanti o cittadini residenti, un quinto degli aventi diritto al voto può richiedere un cambiamento del sistema elettorale.

2. Per abitanti si intende la popolazione residente svizzera al 31 dicembre che precede la richiesta.

Elezioni Comunali - Sistema Elettorale - Modifica del Sistema Elettorale

1. La richiesta deve essere presentata in forma di petizione, che includa almeno il nome di un rappresentante e di un sostituto, nell'anno del rinnovo delle autorità comunali, e comunque non oltre il 1º maggio dell'anno elettorale, contro ricevuta, presso la cancelleria comunale o del cittadino.

2. Le firme non possono essere ritirate dopo la presentazione della petizione.

3. La richiesta viene sottoposta al consiglio comunale o dei cittadini, che decide se sono soddisfatte le condizioni richieste dalla legge, e comunica immediatamente la sua decisione sia al rappresentante della petizione che agli elettori tramite affissione alla bacheca pubblica.

Elezioni Comunali - Sistema Elettorale - Modifica del Sistema Elettorale

1. Se la richiesta di cambio del sistema elettorale viene ritenuta legittima dal consiglio comunale, esso consulta i cittadini elettori (votazione alle urne) entro e non oltre il 30 giugno.

2. Ai sensi dell'articolo 87 della Costituzione cantonale, il cambiamento di sistema è approvato se l'assemblea lo decide con la maggioranza delle schede valide.

Elezioni comunali - Casi speciali, vacanza e dimissioni

1. Ogni vacanza di una funzione comunale deve essere coperta a breve termine, a meno che il rinnovo completo delle autorità non avvenga entro sei mesi.

2. Il consiglio comunale può rinunciare alla copertura di una funzione nell'ultimo anno del periodo amministrativo, se la sostituzione richiede un referendum. Tuttavia, un quinto degli aventi diritto al voto può richiedere lo svolgimento di tale votazione.

Elezioni comunali - Casi speciali, vacanza e dimissioni

1. Le elezioni supplementari nel sistema maggioritario sono precedute dal deposito obbligatorio della lista dei candidati presso la cancelleria comunale al più tardi il terzo martedì precedente le elezioni entro le ore 12.

2. Inoltre, si applicano le disposizioni relative alle elezioni nel sistema maggioritario.

Elezioni comunali - Casi speciali, vacanza e dimissioni

1. Nel sistema proporzionale, il seggio vacante rimane al partito politico al quale era stato assegnato.

2. Il consiglio comunale dichiara eletto il primo candidato non eletto della lista di questo partito politico. Se manca un ulteriore candidato, impone ai firmatari di questa lista un termine di 20 giorni per proporre una candidatura. Il candidato così designato è dichiarato eletto per elezione tacita.

3. Se i firmatari non fanno uso del loro diritto entro il termine stabilito o se la maggioranza di essi non riesce a concordare una candidatura, si procede a un'elezione suppletiva secondo l'articolo 210.

Atti Preparatori, Procedimento di Reclamo e Disposizioni Penali - Atti Preparatori

1. Gli atti preparatori di un'elezione o votazione cantonale o comunale possono essere oggetto di un'intervento presso il Consiglio di Stato.

2. Sono considerati atti preparatori tutte le azioni e misure intraprese dalle autorità prima della consultazione elettorale.

Atti Preparatori, Procedimento di Reclamo e Disposizioni Penali - Atti Preparatori

1. Il Consiglio di Stato adotta le misure adeguate e necessarie imposte dalle circostanze per correggere eventuali irregolarità o carenze riscontrate, se possibile, prima della chiusura delle votazioni.

Preparazioni, procedure di reclamo e sanzioni penali - Procedura e mezzi di ricorso

1. Tutte le persone in possesso dei diritti politici e tutti i partiti politici organizzati come persone giuridiche hanno il diritto di presentare reclamo nel collegio elettorale che li riguarda.

Preparazioni, procedure di reclamo e sanzioni penali - Procedura e mezzi di ricorso

1. Un ricorso può essere presentato al Consiglio di Stato contro la legittimità di un'elezione o votazione comunale e al Gran Consiglio contro la Cancelleria di Stato contro la legittimità di un'elezione o votazione cantonale.

2. Il ricorso deve essere depositato entro tre giorni dalla conoscenza della causa del ricorso, ma non oltre il terzo giorno dalla pubblicazione dei risultati, mediante lettera raccomandata (Art. 87).

3. Il ricorso deve indicare tutti i fatti e i motivi su cui si basa. Con il ricorso deve essere depositata una somma di 500 franchi a pena di decadenza.

Preparazioni, procedure di reclamo e sanzioni penali - Procedura e mezzi di ricorso

1. In caso di reclami contro le elezioni comunali o municipali, il Consiglio di Stato decide prima del successivo 1° gennaio se le autorità precedenti o quelle nuove devono rimanere in carica fino alla decisione. La decisione sulla questione deve essere presa, in linea di principio, entro quattro mesi.

Preparazioni, procedure di reclamo e sanzioni penali - Procedura e mezzi di ricorso

1. Le elezioni e le votazioni possono essere dichiarate nulle solo se appare probabile che le irregolarità denunciate abbiano influenzato in modo determinante il risultato della consultazione elettorale.

2. Qualora un'elezione o una votazione venga dichiarata nulla, il Consiglio di Stato stabilisce la data per lo svolgimento della nuova elezione o votazione e dispone le misure necessarie a tal fine.

3. Le decisioni del Consiglio di Stato emanate in base all'articolo 215, comma 1, della presente legge possono essere oggetto di ricorso presso il Tribunale cantonale.

Preparazioni, procedure di reclamo e sanzioni penali - Procedura e mezzi di ricorso

1. Fatte salve le disposizioni speciali della presente legge, sono applicabili le disposizioni cantonali relative al procedimento amministrativo e alla giustizia amministrativa.

Preparazioni, procedure di reclamo e sanzioni penali - Procedura e mezzi di ricorso

1. I ricorsi contro le elezioni e le votazioni federali sono disciplinati dalla Legge federale sui diritti politici.

Atti preparatori, procedura di reclamo e disposizioni penali - Disposizioni penali

1. I reati contro la volontà popolare sono puniti conformemente al Codice penale svizzero (art. 279 fino a 283).

Atti preparatori, procedura di reclamo e disposizioni penali - Disposizioni penali

1. Il Consiglio di Stato può imporre ai membri delle autorità comunali, ai funzionari e impiegati comunali, così come ai membri degli uffici elettorali e di scrutinio, che violano intenzionalmente o per grave negligenza i doveri d'ufficio imposti dalla presente legge e dalle sue disposizioni esecutive, una multa fino a un massimo di 5.000 franchi.

2. Le procedure sanzionatorie amministrative sono regolate dalla legge sul procedimento amministrativo e sul contenzioso amministrativo, nonché dal codice di procedura penale.

Trasparenza nel finanziamento della vita politica

1. Ogni partito politico rappresentato nel Gran Consiglio deve mettere a disposizione

a) il proprio bilancio annuale e l'elenco dei propri donatori, entro il 30 giugno;

b) il proprio rendiconto elettorale e l'elenco dei propri donatori, entro 180 giorni dal voto.

2. Ogni elenco dei donatori deve contenere

a) la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno donato un importo totale superiore a 5'000 franchi a favore del partito, con l'indicazione di ogni somma donata;

b) nome e cognome delle persone fisiche che hanno donato un importo totale superiore a 5'000 franchi a favore del partito, con l'indicazione di ogni somma donata.

3. Sono considerati doni ai sensi della presente disposizione i contributi in denaro e le prestazioni in natura. Il lavoro volontario non viene preso in considerazione.

4. Le donazioni provenienti da donatori non identificabili sono vietate. Devono essere restituite o trasferite a una persona giuridica che persegue uno scopo caritatevole. In tali casi, deve essere redatto un apposito documento giustificativo.

5. I documenti possono essere visionati per 60 giorni.

Trasparenza nel finanziamento della vita politica

1. Ogni comitato della campagna o ogni organizzazione che partecipa in modo significativo a campagne elettorali o di voto a livello cantonale deve mettere a disposizione la rendicontazione della campagna e la lista dei propri donatori entro 180 giorni dalla votazione.

2. L'articolo 221a paragrafi 2 a 5 si applica mutatis mutandis.

3. I servizi forniti dal personale assunto dal comitato della campagna o dall'organizzazione devono essere quantificati nel bilancio.

4. Per le iniziative e i referendum, il periodo di riferimento inizia con l'apertura del termine per la raccolta delle firme; negli altri casi si basa sui 12 mesi precedenti la votazione.

Trasparenza nel finanziamento della vita politica

1. Ogni candidato per l'elezione al Consiglio di Stato o al Consiglio degli Stati deve rendere disponibile l'elenco dei suoi finanziatori entro 180 giorni dal giorno delle elezioni.

2. Si applica per analogia l'articolo 221a paragrafi 2 fino a 5.

Trasparenza nel finanziamento della vita politica

1. Le informazioni che devono essere tenute a disposizione secondo gli articoli da 221a a 221c devono essere comunicate entro 10 giorni a ogni interessato che presenti una richiesta scritta alle persone menzionate in queste disposizioni. Se queste persone non soddisfano la richiesta entro un termine utile, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati e la trasparenza, il quale avvia una procedura di conciliazione ai sensi della GIDA.

Trasparenza nel finanziamento della vita politica

1. Su richiesta dell'Incaricato della protezione dei dati e della trasparenza, il Consiglio di Stato può imporre alle persone o ai membri delle persone menzionate negli articoli 221a, 221b e 221c, che si rifiutano di consegnare le fatture o l'elenco dei donatori agli interessati, o che forniscono informazioni false o incomplete, una multa fino a un massimo di 10.000 franchi.

Disposizioni finali e transitorie

1. La Legge di esecuzione relativa alla legge federale sui diritti politici viene modificata.

2. La Legge comunale viene modificata.

Disposizioni finali e transitorie

1. La legge sulle elezioni e votazioni del 17 maggio 1972 e il regolamento per la determinazione delle modalità di applicazione del voto per corrispondenza del 17 aprile 1996 sono abrogati.

Disposizioni finali e transitorie

1. Durante un periodo di tre anni dall'entrata in vigore di questa legge, l'obbligo di deposito del certificato di cittadinanza non si applica ai cittadini che risiedono nel loro comune di cittadinanza e per i quali non è stato rilasciato alcun certificato di cittadinanza. Dopo la scadenza di tale periodo, solo quei cittadini che hanno depositato il certificato di cittadinanza disporranno del diritto di voto.

2. Le richieste di cambio del sistema elettorale, presentate sotto la vecchia legge, saranno trattate secondo la nuova legge.

Disposizioni finali e transitorie

1. La presente legge è soggetta all'approvazione da parte della Confederazione.

2. Il Consiglio di Stato è incaricato dell'esecuzione della presente legge.

3. La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

4. Il Consiglio di Stato stabilisce la data dell'entrata in vigore.

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