Testo normativo (7 Articoli)
1. Interpretazione Generale Questo articolo stabilisce che la comprensione e l'applicazione delle leggi devono essere guidate dai principi generali e dal contesto in cui le leggi sono state formulate. È imperativo che ogni disposizione legale venga esaminata in relazione al suo scopo originale e all'intento del legislatore. Inoltre, il linguaggio utilizzato in una legge deve essere interpretato secondo il suo significato plain e comune, salvo che il contesto richieda una lettura diversa. In situazioni dove il testo della legge risulti ambiguo o non chiaro, si deve fare riferimento a precedenti giuridici o a commentari attendibili per una guida interpretativa. 1.1 Applicazione delle Norme In caso di conflitto tra disposizioni di varie leggi, si deve applicare la norma specifica o speciale rispetto a quella generale. Inoltre, le leggi non devono essere interpretate in maniera tale da risultare retroattive, se non esplicitamente stabilito altrimenti dal legislatore. Le interpretazioni devono promuovere la giustizia e l'equità, garantendo che le decisioni prese siano in linea con i diritti costituzionalmente protetti. 1.2 Effetto delle Interpretazioni Le interpretazioni fornite dai tribunali hanno effetto vincolante, a meno che non siano sovvertite da un giudizio di un'autorità giuridica superiore. Tale processo assicura l'uniformità e la coerenza nell'applicazione della legge. Tuttavia, la possibilità di revisione dell'interpretazione attraverso i mezzi legali appropriati rimane accessibile alle parti interessate, garantendo un sistema dinamico e giusto di amministrazione della giustizia.
1. Lo Stato garantisce l'applicazione del principio di parità tra donne e uomini, nonché l'eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione legale e di fatto. Attua una politica a favore della famiglia e implementa azioni per la lotta contro la violenza domestica.
2. Il presente regolamento specifica le competenze e i compiti dell'ufficio cantonale per la parità e la famiglia (di seguito: Ufficio), ne stabilisce il funzionamento e determina i dettagli della sua collaborazione con gli organi pubblici e privati interessati.
3. Esso precisa inoltre l'organizzazione e il funzionamento del consiglio cantonale per le questioni di parità e famiglia (di seguito: Consiglio per la Parità e la Famiglia). L'organizzazione e il funzionamento della commissione consultiva cantonale contro la violenza domestica sono stabiliti nel regolamento sulla violenza domestica.
1. Interpretazione Generale Questo articolo stabilisce che la comprensione e l'applicazione delle leggi devono essere guidate dai principi generali e dal contesto in cui le leggi sono state formulate. È imperativo che ogni disposizione legale venga esaminata in relazione al suo scopo originale e all'intento del legislatore. Inoltre, il linguaggio utilizzato in una legge deve essere interpretato secondo il suo significato plain e comune, salvo che il contesto richieda una lettura diversa. In situazioni dove il testo della legge risulti ambiguo o non chiaro, si deve fare riferimento a precedenti giuridici o a commentari attendibili per una guida interpretativa. 1.1 Applicazione delle Norme In caso di conflitto tra disposizioni di varie leggi, si deve applicare la norma specifica o speciale rispetto a quella generale. Inoltre, le leggi non devono essere interpretate in maniera tale da risultare retroattive, se non esplicitamente stabilito altrimenti dal legislatore. Le interpretazioni devono promuovere la giustizia e l'equità, garantendo che le decisioni prese siano in linea con i diritti costituzionalmente protetti. 1.2 Effetto delle Interpretazioni Le interpretazioni fornite dai tribunali hanno effetto vincolante, a meno che non siano sovvertite da un giudizio di un'autorità giuridica superiore. Tale processo assicura l'uniformità e la coerenza nell'applicazione della legge. Tuttavia, la possibilità di revisione dell'interpretazione attraverso i mezzi legali appropriati rimane accessibile alle parti interessate, garantendo un sistema dinamico e giusto di amministrazione della giustizia.
1. L'Ufficio è un ente specializzato per la consulenza, il parere, il coordinamento, l'informazione e l'esecuzione riguardanti l'attuazione dell'articolo 8 comma 3 della Costituzione federale e dell'articolo 13a della Costituzione cantonale.
2. Operativamente è subordinato a un capo dipartimento e amministrativamente è collegato a un servizio.
1. Interpretazione Generale Questo articolo stabilisce che la comprensione e l'applicazione delle leggi devono essere guidate dai principi generali e dal contesto in cui le leggi sono state formulate. È imperativo che ogni disposizione legale venga esaminata in relazione al suo scopo originale e all'intento del legislatore. Inoltre, il linguaggio utilizzato in una legge deve essere interpretato secondo il suo significato plain e comune, salvo che il contesto richieda una lettura diversa. In situazioni dove il testo della legge risulti ambiguo o non chiaro, si deve fare riferimento a precedenti giuridici o a commentari attendibili per una guida interpretativa. 1.1 Applicazione delle Norme In caso di conflitto tra disposizioni di varie leggi, si deve applicare la norma specifica o speciale rispetto a quella generale. Inoltre, le leggi non devono essere interpretate in maniera tale da risultare retroattive, se non esplicitamente stabilito altrimenti dal legislatore. Le interpretazioni devono promuovere la giustizia e l'equità, garantendo che le decisioni prese siano in linea con i diritti costituzionalmente protetti. 1.2 Effetto delle Interpretazioni Le interpretazioni fornite dai tribunali hanno effetto vincolante, a meno che non siano sovvertite da un giudizio di un'autorità giuridica superiore. Tale processo assicura l'uniformità e la coerenza nell'applicazione della legge. Tuttavia, la possibilità di revisione dell'interpretazione attraverso i mezzi legali appropriati rimane accessibile alle parti interessate, garantendo un sistema dinamico e giusto di amministrazione della giustizia.
1. L'organico dell'ufficio comprende almeno tre posti e mezzo, tenendo conto delle esigenze della parte francofona e di quella germanofona del cantone.
1. Interpretazione Generale Questo articolo stabilisce che la comprensione e l'applicazione delle leggi devono essere guidate dai principi generali e dal contesto in cui le leggi sono state formulate. È imperativo che ogni disposizione legale venga esaminata in relazione al suo scopo originale e all'intento del legislatore. Inoltre, il linguaggio utilizzato in una legge deve essere interpretato secondo il suo significato plain e comune, salvo che il contesto richieda una lettura diversa. In situazioni dove il testo della legge risulti ambiguo o non chiaro, si deve fare riferimento a precedenti giuridici o a commentari attendibili per una guida interpretativa. 1.1 Applicazione delle Norme In caso di conflitto tra disposizioni di varie leggi, si deve applicare la norma specifica o speciale rispetto a quella generale. Inoltre, le leggi non devono essere interpretate in maniera tale da risultare retroattive, se non esplicitamente stabilito altrimenti dal legislatore. Le interpretazioni devono promuovere la giustizia e l'equità, garantendo che le decisioni prese siano in linea con i diritti costituzionalmente protetti. 1.2 Effetto delle Interpretazioni Le interpretazioni fornite dai tribunali hanno effetto vincolante, a meno che non siano sovvertite da un giudizio di un'autorità giuridica superiore. Tale processo assicura l'uniformità e la coerenza nell'applicazione della legge. Tuttavia, la possibilità di revisione dell'interpretazione attraverso i mezzi legali appropriati rimane accessibile alle parti interessate, garantendo un sistema dinamico e giusto di amministrazione della giustizia.
1. L'Ufficio ha i seguenti poteri e compiti
a) fornisce consulenza al Consiglio di Stato e ai vari dipartimenti su questioni relative alla politica di parità, alla politica familiare e alla lotta contro la violenza domestica, affinché possano elaborare e emanare atti giuridici, disposizioni amministrative e misure ad hoc;
b) coordina l'applicazione della politica cantonale di parità, della politica familiare e della politica per la lotta contro la violenza domestica in stretta collaborazione con le istanze interessate (servizi e dipartimenti dell'amministrazione cantonale, parlamento, comuni, confederazione, associazioni);
c) supporta le istanze responsabili (Consiglio di Stato, Consiglio per la Parità e la Famiglia, Commissione consultiva per la lotta contro la violenza domestica, commissioni tematiche) nella pianificazione della politica cantonale di parità, della politica familiare e della politica per la lotta contro la violenza domestica;
d) è rappresentato nelle commissioni amministrative o nei gruppi di lavoro che trattano temi relativi ai principi di parità, al sostegno della famiglia e alla lotta contro la violenza domestica;
e) d'intesa con il Consiglio di Stato, assegna incarichi di ricerca e studi esterni all'amministrazione nonché altri mandati relativi alla propria attività;
f) è consultato per ogni preliminare o progetto di decreto legale federale o cantonale in relazione alla propria attività e ne analizza la conformità con l'articolo 8 della Costituzione federale e con l'articolo 13a della Costituzione cantonale, nonché con tutti i decreti legali sui temi della parità, della famiglia e della violenza domestica;
g) presta particolare attenzione a una rappresentanza equilibrata dei generi nelle commissioni amministrative, fornendo un parere preliminare alla Cancelleria dello Stato nell'ambito della procedura di rinnovo. Propone misure in merito;
h) d'intesa con le associazioni interessate e con gli ambienti economici e istituzionali, concepisce e implementa programmi e misure per la promozione della parità, il sostegno alla famiglia e la lotta contro la violenza domestica;
i) in collaborazione con il dipartimento Informazione/Comunicazione della Cancelleria di Stato, informa regolarmente il pubblico e organizza eventi per sensibilizzare la popolazione su questioni relative a parità, famiglia e violenza domestica;
j) concede aiuti finanziari in conformità con la legge sull'applicazione del principio di parità tra uomo e donna e la legge cantonale sulla violenza domestica.
1. Interpretazione Generale Questo articolo stabilisce che la comprensione e l'applicazione delle leggi devono essere guidate dai principi generali e dal contesto in cui le leggi sono state formulate. È imperativo che ogni disposizione legale venga esaminata in relazione al suo scopo originale e all'intento del legislatore. Inoltre, il linguaggio utilizzato in una legge deve essere interpretato secondo il suo significato plain e comune, salvo che il contesto richieda una lettura diversa. In situazioni dove il testo della legge risulti ambiguo o non chiaro, si deve fare riferimento a precedenti giuridici o a commentari attendibili per una guida interpretativa. 1.1 Applicazione delle Norme In caso di conflitto tra disposizioni di varie leggi, si deve applicare la norma specifica o speciale rispetto a quella generale. Inoltre, le leggi non devono essere interpretate in maniera tale da risultare retroattive, se non esplicitamente stabilito altrimenti dal legislatore. Le interpretazioni devono promuovere la giustizia e l'equità, garantendo che le decisioni prese siano in linea con i diritti costituzionalmente protetti. 1.2 Effetto delle Interpretazioni Le interpretazioni fornite dai tribunali hanno effetto vincolante, a meno che non siano sovvertite da un giudizio di un'autorità giuridica superiore. Tale processo assicura l'uniformità e la coerenza nell'applicazione della legge. Tuttavia, la possibilità di revisione dell'interpretazione attraverso i mezzi legali appropriati rimane accessibile alle parti interessate, garantendo un sistema dinamico e giusto di amministrazione della giustizia.
1. Per adempiere ai suoi compiti, l'Ufficio si avvale di una stretta collaborazione con vari partner, in particolare
a) collabora strettamente con i dipartimenti e le unità amministrative del Cantone interessati, che lo supportano nell'adempimento dei suoi compiti e gli forniscono l'assistenza necessaria (specialmente in materia di statistiche, informazioni o studi);
b) è informato dal dipartimento a cui è affiliato riguardo agli affari in tema di parità, famiglia o violenza domestica che vengono trattati nelle riunioni del Consiglio di Stato;
c) collabora con le organizzazioni federali, cantonali, comunali e private per la parità tra donne e uomini, per il sostegno alla famiglia o per la lotta contro la violenza domestica;
d) per adempiere ai suoi compiti, l'Ufficio può raccogliere le informazioni necessarie da tutte le unità amministrative del Cantone e visionare la relativa documentazione dei dossier;
e) è responsabile della preparazione delle risposte alle iniziative parlamentari in merito ai temi della parità, del sostegno alla famiglia e della violenza domestica.
1. Interpretazione Generale Questo articolo stabilisce che la comprensione e l'applicazione delle leggi devono essere guidate dai principi generali e dal contesto in cui le leggi sono state formulate. È imperativo che ogni disposizione legale venga esaminata in relazione al suo scopo originale e all'intento del legislatore. Inoltre, il linguaggio utilizzato in una legge deve essere interpretato secondo il suo significato plain e comune, salvo che il contesto richieda una lettura diversa. In situazioni dove il testo della legge risulti ambiguo o non chiaro, si deve fare riferimento a precedenti giuridici o a commentari attendibili per una guida interpretativa. 1.1 Applicazione delle Norme In caso di conflitto tra disposizioni di varie leggi, si deve applicare la norma specifica o speciale rispetto a quella generale. Inoltre, le leggi non devono essere interpretate in maniera tale da risultare retroattive, se non esplicitamente stabilito altrimenti dal legislatore. Le interpretazioni devono promuovere la giustizia e l'equità, garantendo che le decisioni prese siano in linea con i diritti costituzionalmente protetti. 1.2 Effetto delle Interpretazioni Le interpretazioni fornite dai tribunali hanno effetto vincolante, a meno che non siano sovvertite da un giudizio di un'autorità giuridica superiore. Tale processo assicura l'uniformità e la coerenza nell'applicazione della legge. Tuttavia, la possibilità di revisione dell'interpretazione attraverso i mezzi legali appropriati rimane accessibile alle parti interessate, garantendo un sistema dinamico e giusto di amministrazione della giustizia.
1. Il Segretariato del Consiglio per l'Uguaglianza e la Famiglia è gestito dall'Ufficio. Esso è responsabile della gestione finanziaria, della trattazione dei fascicoli e dell'amministrazione.
2. Il Consiglio per l'Uguaglianza e la Famiglia è composto da undici a quindici membri che rappresentano principalmente le varie associazioni e i partner istituzionali ed economici coinvolti, i quali operano nei settori dell'uguaglianza o della famiglia.
3. Si riunisce regolarmente in sedute plenarie.
1. Interpretazione Generale Questo articolo stabilisce che la comprensione e l'applicazione delle leggi devono essere guidate dai principi generali e dal contesto in cui le leggi sono state formulate. È imperativo che ogni disposizione legale venga esaminata in relazione al suo scopo originale e all'intento del legislatore. Inoltre, il linguaggio utilizzato in una legge deve essere interpretato secondo il suo significato plain e comune, salvo che il contesto richieda una lettura diversa. In situazioni dove il testo della legge risulti ambiguo o non chiaro, si deve fare riferimento a precedenti giuridici o a commentari attendibili per una guida interpretativa. 1.1 Applicazione delle Norme In caso di conflitto tra disposizioni di varie leggi, si deve applicare la norma specifica o speciale rispetto a quella generale. Inoltre, le leggi non devono essere interpretate in maniera tale da risultare retroattive, se non esplicitamente stabilito altrimenti dal legislatore. Le interpretazioni devono promuovere la giustizia e l'equità, garantendo che le decisioni prese siano in linea con i diritti costituzionalmente protetti. 1.2 Effetto delle Interpretazioni Le interpretazioni fornite dai tribunali hanno effetto vincolante, a meno che non siano sovvertite da un giudizio di un'autorità giuridica superiore. Tale processo assicura l'uniformità e la coerenza nell'applicazione della legge. Tuttavia, la possibilità di revisione dell'interpretazione attraverso i mezzi legali appropriati rimane accessibile alle parti interessate, garantendo un sistema dinamico e giusto di amministrazione della giustizia.
1. Oltre ai compiti secondo l'Articolo 3 della legge sull'applicazione del principio della parità tra donna e uomo, il Consiglio per la Parità e la Famiglia ha i seguenti compiti
a) in collaborazione con l'ufficio, può proporre al Consiglio di Stato progetti di politica governativa per l'attuazione dei principi di parità e il sostegno alla famiglia;
b) sostiene l'attuazione della politica di parità e della politica familiare tramite i vari uffici competenti;
c) assiste l'ufficio nelle sue attività e può realizzare propri progetti per promuovere la parità o sostenere la famiglia;
d) diffonde le azioni e le informazioni dell'ufficio presso i gruppi che rappresenta, stabilendo e mantenendo contatti con i suoi partner esterni;
e) informa la popolazione vallesana sulle misure a favore della parità e della famiglia;
f) valuta l'impatto e i risultati della politica cantonale di parità e di famiglia e propone misure correttive e migliorative.