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151.1 CH-VS

Legge sull'applicazione del principio di uguaglianza tra donne e uomini - Scopo

7 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Vallese
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Indice delle disposizioni (7)

Testo normativo (7 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Lo Stato garantisce l'applicazione del principio di parità tra donna e uomo in tutti gli aspetti della vita nel Cantone e l'eliminazione di ogni forma di discriminazione legale e fattuale. A tal fine, adotta misure di promozione.

1. Disposizioni Generali

1. Per adempiere a tale obbligo e collaborare con altri organi pubblici e privati, il Consiglio di Stato designa il dipartimento incaricato in particolare del compito specificato nell'articolo 1.

2. Il dipartimento svolge questo compito tramite un organo specializzato, chiamato Ufficio per la Parità di Genere.

1. Disposizioni Generali

1. Il Consiglio di Stato nomina un Consiglio per le Pari Opportunità, composto in modo paritario da undici a quindici membri, che consulta e sostiene la politica di promozione definita nell'articolo 1.

2. Il Consiglio per le Pari Opportunità esprime in particolare un parere preliminare sui progetti o sulle questioni che gli vengono sottoposte, presenta tutte le proposte che ritiene utili per l'attuazione del principio di parità e collabora paritariamente con il dipartimento interessato nella determinazione degli obiettivi da raggiungere.

1. Disposizioni Generali

1. Il Cantone può concedere aiuti finanziari alle istituzioni che attuano programmi per la promozione della parità tra donna e uomo.

Esecuzione della legge federale

1. La commissione cantonale di conciliazione per le controversie ai sensi della legge federale sulla parità è istituita dalla legge cantonale sul lavoro.

Esecuzione della legge federale

1. Su richiesta del ricorrente o della ricorrente, una commissione nominata dal Consiglio di Stato emette un parere sui ricorsi presentati contro decisioni di prima istanza dei comuni o del cantone relative al rapporto di lavoro del personale comunale e cantonale.

Disposizioni finali

1. Il capitolo 2 di questa legge, in quanto legge esecutiva del diritto federale, non è soggetto a referendum facoltativo ed entra in vigore il 1° luglio 1996.

2. Il primo capitolo è soggetto a referendum facoltativo. Abroga il decreto del 26 giugno 1992 e il regolamento del 25 novembre 1992. Il Consiglio di Stato stabilisce la data di entrata in vigore.

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