Art. 2 Ordinanza della legge d'applicazione della legge federale sugli stranieri (OLALEtr) - Comuni
Art. 2 VEGAuG - Comuni · Comuni
1. La competenza della comunità in materia di controllo degli stranieri è la seguente
a) essa garantisce che ogni straniero residente nel territorio della comunità
1. segnali il suo arrivo entro il termine di legge,
2. presenti un documento di identità valido e, se del caso, il suo permesso di soggiorno o di domicilio,
3. intraprenda tutte le misure necessarie per ottenere il permesso richiesto,
4. presenti la domanda di rinnovo del suo permesso entro il termine previsto;
b) invia all'ufficio competente i pareri sulle domande di permesso o di rinnovo, nonché i documenti necessari per la valutazione del permesso;
c) effettua le audizioni richieste dall'ufficio competente per l'elaborazione delle domande;
d) controlla gli stranieri nel suo territorio, eventualmente su richiesta dell'ufficio competente, e segnala le violazioni accertate;
e) comunica all'ufficio competente ogni modifica del rapporto di soggiorno di uno straniero e si assicura che le istruzioni impartite siano rispettate;
f) è responsabile della riscossione delle tasse previste nel sistema di controllo degli stranieri. L'ammontare delle tasse e le modalità di riscossione sono stabilite in un regolamento del Consiglio di Stato;
g) si assicura che l'obbligo di registrazione per l'ospitalità commerciale di stranieri secondo l'articolo 16 AuG sia rispettato.
2. Nell'esercizio delle suddette funzioni, il controllo comunale degli stranieri può avvalersi della polizia municipale o di una polizia intercomunale. Se la comunità non dispone di una polizia municipale o di una polizia intercomunale, può rivolgersi alla polizia cantonale.
3. La comunità è responsabile dell'attuazione delle misure di integrazione a livello locale o regionale.