Legge sulla cittadinanza vallese - Campo di applicazione
Indice delle disposizioni (26)
Testo normativo (26 Articoli)
1. La presente legge stabilisce le condizioni per l'acquisizione e la perdita della cittadinanza del cantone e del comune e contiene le disposizioni relative all'applicazione del diritto federale.
2. ...
3. Nella presente legge, ogni designazione della persona, dello statuto o della funzione si applica in egual misura a uomo e donna.
1. Il Gran Consiglio conferisce la cittadinanza cantonale e il Consiglio Comunale conferisce la cittadinanza comunale. Il regolamento sull'organizzazione comunale può trasferire questa competenza alla legislazione comunale.
2. Le autorità competenti decidono nell'ambito della presente legge con piena competenza di revisione.
1. Nessuno può acquisire la cittadinanza cantonale senza essere contemporaneamente cittadino di un comune del cantone.
2. Nessuno può essere cittadino di un comune senza possedere contemporaneamente la cittadinanza cantonale.
3. La cittadinanza comunale concessa a uno straniero o a un cittadino svizzero può essere acquisita solo dopo l'ottenimento della cittadinanza cantonale.
4. La perdita della cittadinanza cantonale comporta la perdita della cittadinanza comunale e del diritto di cittadinanza comunale.
5. ...
1. Per richiedere l'acquisizione della cittadinanza di un comune vallesano, lo straniero deve
a) * risiedere da almeno tre anni nel comune presso cui viene presentata la domanda e, in linea di massima, mantenere la residenza in tale comune durante l'intero procedimento; questa condizione è ritenuta soddisfatta se si risiede, complessivamente, per tre anni in due comuni diversi, a condizione che il secondo comune di residenza ottenga un parere preliminare dal primo;
b) * possedere una conoscenza sufficiente di una delle due lingue ufficiali del Cantone;
c) * essere integrato nella comunità vallesana;
d) * fornire prove sufficienti di buona condotta;
e) * essere familiarizzato con le abitudini, i costumi e le usanze svizzere;
f) * accettare e rispettare i principi costituzionali e l'ordinamento giuridico svizzero.
2. Per richiedere l'acquisizione della cittadinanza del Cantone del Vallese, lo straniero deve inoltre
a) * aver risieduto nel Cantone per cinque anni;
b) * aver ottenuto la cittadinanza di un comune vallesano;
c) * essere in possesso di un'autorizzazione federale di naturalizzazione.
1. Per richiedere l'iscrizione alla cittadinanza di un comune vallesano, lo svizzero deve
a) * risiedere da un anno nel comune in cui viene presentata la domanda;
b) presentare prove sufficienti di buona condotta.
c) * ...
2. Per richiedere la cittadinanza del cantone Vallese, lo svizzero deve inoltre
a) * aver risieduto nel cantone per cinque anni;
b) * aver ottenuto la cittadinanza di un comune vallesano.
1. Il richiedente presenta una richiesta personale.
2. Il regolamento stabilisce le condizioni per la presentazione della richiesta.
3. La richiesta viene sottoposta al Gran Consiglio dal Consiglio di Stato solo quando le condizioni contenute negli articoli 3 o 4 sono soddisfatte.
1. Le autorità cantonali e comunali possono imporre una tassa di cancelleria per le loro decisioni.
1. Dopo l'avvenuta naturalizzazione, i nuovi cittadini vallesani, ad eccezione dei cittadini svizzeri, prestano giuramento davanti ai rappresentanti del Consiglio di Stato.
1. Donne che si sono sposate prima del 1º gennaio 1988 e che hanno perso la cittadinanza comunale e cantonale a causa del loro matrimonio con un cittadino svizzero, possono su loro richiesta essere riacquisite nei loro precedenti diritti di cittadinanza comunale e nel diritto di cittadinanza cantonale, tramite decisione del dipartimento competente (di seguito: Dipartimento). Acquisiscono quindi anche i corrispondenti diritti di cittadinanza comunale.
2. Donne che si sono sposate prima del 1º gennaio 1988 e che hanno perso la cittadinanza comunale a causa del loro matrimonio con un cittadino del cantone, possono su loro richiesta essere riacquisite nei diritti di cittadinanza comunale precedenti tramite decisione del Dipartimento. Acquisiscono quindi anche i corrispondenti diritti di cittadinanza comunale.
3. Le comunità di residenti e delle borgate interessate vengono consultate.
1. Quando a un cittadino vallesano viene conferito un diritto di cittadinanza, acquisisce anche il diritto di cittadinanza del rispettivo comune.
1. Il licenziamento viene pronunciato dal Dipartimento. I comuni coinvolti devono essere ascoltati.
1 Ogni persona è autorizzata, su sua richiesta, a rinunciare alla cittadinanza cantonale del Vallese e municipale, qualora possegga la cittadinanza di un altro cantone.
2 La decisione spetta al Dipartimento. I comuni interessati vengono consultati.
1. Ogni persona che possiede i diritti di cittadinanza comunale di più comuni del cantone può rinunciare a uno o più di tali diritti, purché dimostri di conservarne almeno uno.
2. La decisione spetta al Dipartimento. I comuni interessati vengono consultati.
3. La rinuncia a un diritto di cittadinanza comunale comporta la perdita del diritto di cittadinanza del comune corrispondente.
1. Il richiedente presenta una domanda personale.
2. Il regolamento stabilisce le condizioni per la presentazione della domanda.
1. Il dipartimento è autorizzato a dichiarare la nullità della naturalizzazione o rinaturalizzazione di uno straniero ai sensi dell'articolo 41 paragrafo 2 BüG.
1. Dopo aver ascoltato i Comuni interessati, il Dipartimento può annullare, entro lo stesso termine previsto dalla legge federale, la naturalizzazione di un cittadino svizzero se essa è stata ottenuta mediante dichiarazioni false o occultamento di fatti rilevanti.
2. Salvo disposizione espressa contraria, l'annullamento del diritto di cittadinanza cantonale e comunale si estende anche ai membri della famiglia che hanno acquisito tali diritti in virtù della decisione dichiarata nulla.
1. Quando è in dubbio se una persona possiede la cittadinanza svizzera e cantonale, l'ufficio competente esamina la questione e ascolta il o i comuni residenziali interessati. L'approvazione della decisione rientra nella competenza del Dipartimento.
2. Se una persona sostiene di possedere i diritti di cittadinanza di più comuni residenziali del Vallese e se il possesso di uno di questi diritti di cittadinanza comunali è in dubbio, il comune residenziale interessato decide d'ufficio o su richiesta dell'interessato o del Dipartimento.
1. In linea di principio, l'iscrizione nel registro dello stato civile costituisce prova dell'acquisizione e dell'esistenza del diritto di cittadinanza.
1. Il bambino abbandonato diventa cittadino del comune di residenza del Vallese in cui viene trovato, nonché del Cantone Vallese.
2. Se viene accertata la discendenza, il bambino minorenne perde il diritto di cittadinanza cantonale e comunale acquisito in questo modo.
1. Contro le decisioni di diniego relative al conferimento della cittadinanza comunale o della cittadinanza cantonale può essere presentato ricorso al Tribunale cantonale.
2. Le decisioni di diniego del Comune e del Gran Consiglio sono motivate sommariamente. Il richiedente può entro 30 giorni richiedere che gli venga notificata una decisione motivata. Il termine di ricorso decorre dalla notifica della decisione motivata.
3. Le decisioni emesse in applicazione della presente legge e del suo regolamento, che rientrano nella competenza del Dipartimento, sono impugnabili mediante ricorso al Consiglio di Stato.
4. Per il resto, la procedura è disciplinata dalla legge sulla procedura amministrativa e dalla giurisprudenza amministrativa.
1. Il Dipartimento è l'autorità cantonale autorizzata a presentare ricorso contro le decisioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia.
2. Il Consiglio comunale è l'autorità autorizzata a presentare ricorso in nome del comune ai sensi dell'articolo 51 BüG.
1. Le competenze conferite dall'autorità cantonale mediante legge federale sono esercitate dal dipartimento competente.
2. Fatte salve le disposizioni contrarie espressamente menzionate nel presente legge.
1. Sono abrogati
a) la Legge sull'assegnazione della cittadinanza cantonale del 17 novembre 1840;
b) la Deliberazione di esecuzione del 31 dicembre 1952 relativa alla Legge federale sull'acquisto e sulla perdita della cittadinanza svizzera del 29 settembre 1952;
c) l'Articolo 11 numero 4 e l'Articolo 12 numero 4 del Decreto sullo stato civile del 20 giugno 1972.
1. Dopo l'entrata in vigore, la presente legge si applica a tutte le richieste.
1. La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.
1. Il Consiglio di Stato stabilisce l'entrata in vigore della presente legge.